SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 5 Verifica delle condizioni - 1 La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU. |
|
1 | La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU. |
2 | Le scuole universitarie aventi diritto ai sussidi e gli altri istituti accademici sono tenuti a collaborare alla verifica. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 5 Verifica delle condizioni - 1 La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU. |
|
1 | La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU. |
2 | Le scuole universitarie aventi diritto ai sussidi e gli altri istituti accademici sono tenuti a collaborare alla verifica. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 5 Verifica delle condizioni - 1 La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU. |
|
1 | La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU. |
2 | Le scuole universitarie aventi diritto ai sussidi e gli altri istituti accademici sono tenuti a collaborare alla verifica. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. |
|
1 | Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. |
2 | In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
|
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 5 Verifica delle condizioni - 1 La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU. |
|
1 | La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU. |
2 | Le scuole universitarie aventi diritto ai sussidi e gli altri istituti accademici sono tenuti a collaborare alla verifica. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali - 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: |
a | esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. |
2 | Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili.87 Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1. |
3 | Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 5 Verifica delle condizioni - 1 La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU. |
|
1 | La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU. |
2 | Le scuole universitarie aventi diritto ai sussidi e gli altri istituti accademici sono tenuti a collaborare alla verifica. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 2 Amministrazione federale - 1 L'Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale. |
|
1 | L'Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale. |
2 | I singoli dipartimenti si articolano in uffici, che possono unirsi in gruppi. Essi dispongono ciascuno di una segreteria generale. |
3 | Dell'Amministrazione federale fanno inoltre parte unità amministrative decentrate, in virtù delle loro rispettive disposizioni organizzative. |
4 | La legislazione federale può attribuire compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell'Amministrazione federale. |
SR 172.216.1 Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR) Org-DEFR Art. 6 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione - 1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni nazionali e internazionali connesse alla politica in materia di formazione, ricerca e innovazione. Promuove uno spazio svizzero della formazione, della ricerca e dell'innovazione di elevata qualità. |
|
1 | La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni nazionali e internazionali connesse alla politica in materia di formazione, ricerca e innovazione. Promuove uno spazio svizzero della formazione, della ricerca e dell'innovazione di elevata qualità. |
2 | La SEFRI persegue in particolare i seguenti obiettivi: |
a | sviluppare una strategia globale per lo spazio svizzero della formazione, della ricerca e dell'innovazione, pianificando le prestazioni e le risorse della Confederazione; |
b | favorire l'interconnessione della Svizzera sul piano internazionale e la sua integrazione nello spazio europeo e mondiale della formazione, della ricerca e dell'innovazione; |
c | garantire un'offerta formativa ampia e variegata e l'equivalenza e permeabilità delle vie della formazione generale e di quelle della formazione professionale; |
d | garantire e migliorare la qualità e l'attrattiva della formazione professionale in funzione dell'evoluzione dei bisogni del mercato del lavoro; |
e | assicurare che l'insegnamento e la ricerca nelle scuole universitarie siano di qualità elevata; |
f | promuovere la ricerca e l'innovazione coordinando i compiti e i provvedimenti degli organi federali competenti; |
g | promuovere e coordinare le attività svizzere nel campo dell'esplorazione e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico. |
3 | La SEFRI svolge i suoi compiti coinvolgendo i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro, come pure le istituzioni e gli organi delle scuole universitarie e della promozione della ricerca e dell'innovazione. |
4 | Nel suo settore di competenza è l'interlocutore delle autorità e istituzioni nazionali e internazionali; rappresenta la Confederazione in consessi nazionali e la Svizzera in consessi internazionali. |
5 | La SEFRI è l'organo nazionale di riferimento per il riconoscimento di qualifiche professionali estere e garantisce il coordinamento fra i servizi competenti. È competente inoltre per il riconoscimento delle maturità cantonali e per la comparabilità delle qualifiche professionali come pure per il riconoscimento di diplomi e certificati esteri di formazione professionale o istruzione universitaria. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali - 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: |
a | esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. |
2 | Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili.87 Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1. |
3 | Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali - 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: |
a | esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. |
2 | Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili.87 Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1. |
3 | Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
|
1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
|
1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198091 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198092 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195494 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...95 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 5 Verifica delle condizioni - 1 La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU. |
|
1 | La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU. |
2 | Le scuole universitarie aventi diritto ai sussidi e gli altri istituti accademici sono tenuti a collaborare alla verifica. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 6 Modifica delle condizioni - 1 Le modifiche sostanziali relative a una scuola universitaria o a un altro istituto accademico che influiscono sul diritto ai sussidi devono essere comunicate tempestivamente al DEFR. |
|
1 | Le modifiche sostanziali relative a una scuola universitaria o a un altro istituto accademico che influiscono sul diritto ai sussidi devono essere comunicate tempestivamente al DEFR. |
2 | Se le condizioni di cui all'articolo 45 capoverso 1 o 2 LPSU non sono più soddisfatte, il DEFR propone al Consiglio federale di revocare il diritto ai sussidi. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 5 Verifica delle condizioni - 1 La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU. |
|
1 | La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU. |
2 | Le scuole universitarie aventi diritto ai sussidi e gli altri istituti accademici sono tenuti a collaborare alla verifica. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 70 Riconoscimento di diplomi esteri - 1 Su richiesta, l'ufficio federale competente riconosce con decisione formale i diplomi esteri del settore universitario ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata. |
|
1 | Su richiesta, l'ufficio federale competente riconosce con decisione formale i diplomi esteri del settore universitario ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata. |
2 | Esso può delegare a terzi il compito di riconoscere i diplomi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. |
3 | È fatta salva la competenza dei Cantoni di riconoscere i diplomi relativi alle professioni regolamentate a livello intercantonale. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 70 Riconoscimento di diplomi esteri - 1 Su richiesta, l'ufficio federale competente riconosce con decisione formale i diplomi esteri del settore universitario ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata. |
|
1 | Su richiesta, l'ufficio federale competente riconosce con decisione formale i diplomi esteri del settore universitario ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata. |
2 | Esso può delegare a terzi il compito di riconoscere i diplomi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. |
3 | È fatta salva la competenza dei Cantoni di riconoscere i diplomi relativi alle professioni regolamentate a livello intercantonale. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 55 Entrata nel merito - (art. 70 LPSU) |
|
a | il titolo estero si basa su disposizioni legislative o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; |
b | il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera; |
c | il diploma estero abilita il detentore del titolo estero a esercitare la relativa professione nello Stato d'origine. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 56 Riconoscimento - (art. 70 LPSU) |
|
1 | La SEFRI o terzi riconoscono un titolo estero ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata se esso, confrontato con il corrispondente diploma universitario svizzero, soddisfa le seguenti condizioni: |
a | il livello di formazione è uguale; |
b | la durata della formazione è uguale; |
c | i contenuti della formazione sono paragonabili; |
d | nel settore delle scuole universitarie professionali il ciclo di formazione estero e la formazione precedente comprendono qualifiche pratiche o può essere dimostrata un'esperienza professionale nel settore. |
2 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono tutte soddisfatte, la SEFRI o i terzi adottano, se necessario in collaborazione con esperti, provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo estero e il titolo svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di gran parte della formazione svizzera, il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso. |
3 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la SEFRI o i terzi possono equiparare il titolo estero con un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20029 sulla formazione professionale anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. |
4 | I costi dei provvedimenti di compensazione sono a carico dei candidati. |
SR 414.205 Convenzione del 26 febbraio 2015 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) ConSU Art. 2 Istituzione degli organi comuni e delega delle competenze - 1 Con la presente Convenzione la Confederazione e i Cantoni concordatari istituiscono gli organi comuni del settore universitario svizzero di cui all'articolo 7 LPSU. |
|
1 | Con la presente Convenzione la Confederazione e i Cantoni concordatari istituiscono gli organi comuni del settore universitario svizzero di cui all'articolo 7 LPSU. |
2 | Delegano a questi organi le competenze la cui delega attraverso la presente Convenzione è prevista dalla LPSU (art. 6 cpv. 3 LPSU) o che possono essere loro delegate in virtù dell'articolo 6 capoverso 4 lettera b LPSU, segnatamente: |
a | alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie, nella sua veste di Assemblea plenaria: |
a1 | le competenze di cui agli articoli 9 capoverso 3, 11 capoverso 2 lettere a-c, 43, 44 capoverso 4, 46 capoverso 2 e 51 capoversi 5 lettera a e 8 LPSU, |
a2 | inoltre la competenza di: |
b | alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie, nella sua veste di Consiglio delle scuole universitarie: |
b1 | le competenze di cui agli articoli 4 capoverso 4, 8 capoverso 1, 10 capoverso 4, 12 capoverso 3 lettere a-h, 19 capoverso 2, 21 capoversi 2, 5 e 8, 23 capoverso 2, 24 capoversi 2 e 3, 25 capoverso 2, 30 capoverso 2, 35 capoverso 2, 39, 40 capoverso 1, 53 capoverso 3, 57 capoverso 1, 61 capoverso 1, 66 capoverso 3 e 69 capoverso 2 LPSU, |
b2 | inoltre la competenza di: |
c | alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie: |
c1 | le competenze di cui agli articoli 19 capoversi 2 e 3, 37 capoverso 2, 38, 43 e 66 capoverso 3 LPSU, |
c2 | la competenza di sostenere la cooperazione e il coordinamento fra le scuole universitarie, |
c3 | la competenza di rappresentarle in seno alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie; |
d | al Consiglio svizzero di accreditamento: |
d1 | le competenze di cui agli articoli 12 capoverso 3 lettera a numero 2, 21 capoversi 3 e 5-8, 33 e 35 capoverso 2 LPSU, |
d2 | la competenza di nominare il direttore e il direttore supplente dell'Agenzia svizzera di accreditamento. |
SR 414.205 Convenzione del 26 febbraio 2015 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) ConSU Art. 6 Compiti e competenze della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie - 1 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie partecipa alla preparazione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie. |
|
1 | La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie partecipa alla preparazione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie. |
2 | Ha il diritto di presentare proposte alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie. |
3 | Si adopera affinché le decisioni siano attuate nelle scuole universitarie. |
4 | Sente le organizzazioni nazionali dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli studenti, e le invita a prendere parte a commissioni e gruppi di lavoro. |
5 | Per le questioni d'interesse comune, invita alle sedute, i presidenti dei seguenti organi con voto consultivo: |
a | il Consiglio nazionale della ricerca; |
b | la Commissione per la tecnologia e l'innovazione; |
c | il Consiglio svizzero della scienza5. |
6 | Gestisce un servizio di informazione per il riconoscimento dell'equivalenza degli attestati di studio svizzeri ed esteri; è fatta salva la competenza dell'ufficio federale preposto al settore delle scuole universitarie. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 70 Riconoscimento di diplomi esteri - 1 Su richiesta, l'ufficio federale competente riconosce con decisione formale i diplomi esteri del settore universitario ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata. |
|
1 | Su richiesta, l'ufficio federale competente riconosce con decisione formale i diplomi esteri del settore universitario ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata. |
2 | Esso può delegare a terzi il compito di riconoscere i diplomi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. |
3 | È fatta salva la competenza dei Cantoni di riconoscere i diplomi relativi alle professioni regolamentate a livello intercantonale. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 6 Modifica delle condizioni - 1 Le modifiche sostanziali relative a una scuola universitaria o a un altro istituto accademico che influiscono sul diritto ai sussidi devono essere comunicate tempestivamente al DEFR. |
|
1 | Le modifiche sostanziali relative a una scuola universitaria o a un altro istituto accademico che influiscono sul diritto ai sussidi devono essere comunicate tempestivamente al DEFR. |
2 | Se le condizioni di cui all'articolo 45 capoverso 1 o 2 LPSU non sono più soddisfatte, il DEFR propone al Consiglio federale di revocare il diritto ai sussidi. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 5 Verifica delle condizioni - 1 La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU. |
|
1 | La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU. |
2 | Le scuole universitarie aventi diritto ai sussidi e gli altri istituti accademici sono tenuti a collaborare alla verifica. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 5 Verifica delle condizioni - 1 La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU. |
|
1 | La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU. |
2 | Le scuole universitarie aventi diritto ai sussidi e gli altri istituti accademici sono tenuti a collaborare alla verifica. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 5 Verifica delle condizioni - 1 La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU. |
|
1 | La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU. |
2 | Le scuole universitarie aventi diritto ai sussidi e gli altri istituti accademici sono tenuti a collaborare alla verifica. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 5 Verifica delle condizioni - 1 La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU. |
|
1 | La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU. |
2 | Le scuole universitarie aventi diritto ai sussidi e gli altri istituti accademici sono tenuti a collaborare alla verifica. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali. |
|
1 | La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali. |
2 | Sono considerate scuole universitarie ai sensi della presente legge: |
a | le università cantonali e i politecnici federali (PF); |
b | le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche. |
3 | La presente legge si applica ai PF e agli altri istituti accademici federali, fatte salve le disposizioni sui sussidi di base e sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative. |
4 | L'accreditamento di università, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche private e altri istituti accademici privati è retto dalle disposizioni dei capitoli 5 e 9 della presente legge. La partecipazione di queste scuole universitarie alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è retta dall'articolo 19 capoverso 2. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 107 Sentenza - 1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
|
1 | Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
2 | Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. |
3 | Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.98 |
4 | Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.99 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |