SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
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1 | Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
2 | Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 28 - 1 Un'iniziativa è valida se: |
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1 | Un'iniziativa popolare dev'essere sottoposta al voto del Popolo nei 30 mesi dopo il deposito. |
a | rispetta il principio dell'unità della materia; |
b | non è contraria al diritto superiore; |
c | non è manifestamente inattuabile. |
2 | Se l'iniziativa è in forma di proposta generica e il Gran Consiglio decide di non far preparare un progetto elaborato, la votazione popolare deve avvenire nei 18 mesi dopo il deposito dell'iniziativa. |
3 | Il Gran Consiglio decide a maggioranza dei due terzi dei membri presenti. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 40 - 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
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1 | È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L'eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. |
2 | Il Cantone e i Comuni perseguono un'adeguata rappresentanza d'ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. |