SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio - 1 La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 55 Organizzazioni legittimate a ricorrere - 1 Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a, se: |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 12 - 1 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: |
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1 | Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: |
a | i Comuni; |
b | le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se: |
b1 | sono attive a livello nazionale; |
b2 | perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. |
2 | Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto. |
3 | Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. |
4 | La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo su |
5 | Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio - 1 La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 2 - 1 Per adempimento di un compito della Confederazione ai sensi dell'articolo 24sexies capoverso 2 della Costituzione federale12 s'intendono in particolare:13 |
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1 | Per adempimento di un compito della Confederazione ai sensi dell'articolo 24sexies capoverso 2 della Costituzione federale12 s'intendono in particolare:13 |
a | l'elaborazione di progetti, la costruzione e la modificazione d'opere e d'impianti da parte della Confederazione, degli stabilimenti e delle aziende federali, come gli edifici e gli impianti dell'Amministrazione federale, le strade nazionali, gli edifici e gli impianti delle Ferrovie federali svizzere; |
b | il conferimento di concessioni e di permessi, ad esempio per la costruzione e l'esercizio d'impianti di trasporto e di comunicazione (compresa l'approvazione dei piani), di opere e impianti per il trasporto d'energie, liquidi, gas o per la trasmissione di notizie, come anche la concessione di permessi di dissodamento; |
c | l'assegnazione di sussidi a piani di sistemazione, opere e impianti, come bonifiche fondiarie, risanamenti d'edifici agricoli, correzioni di corsi d'acqua, impianti idraulici di protezione e impianti di comunicazione. |
2 | Le decisioni delle autorità cantonali riguardo a progetti verosimilmente realizzabili solo con contributi di cui al capoverso 1 lettera c sono equiparate all'adempimento di compiti della Confederazione.15 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 10a Esame dell'impatto sull'ambiente - 1 Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche. |
SR 814.011 Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) OEIA Art. 2 Modificazione di impianti esistenti - 1 La modificazione di un impianto esistente che figura nell'allegato è sottoposta all'esame se: |
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1 | La modificazione di un impianto esistente che figura nell'allegato è sottoposta all'esame se: |
a | la modificazione concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d'esercizio sostanziali; e |
b | occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto (art. 5). |
2 | La modificazione di un impianto esistente che non figura nell'allegato è sottoposta all'esame se: |
a | l'impianto, dopo la modificazione, corrisponde a un impianto che figura nell'allegato; e |
b | occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto (art. 5). |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 102 Scambio di scritti - 1 Se necessario, il Tribunale federale notifica il ricorso all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere impartendo loro un termine per esprimersi in merito. |
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1 | Se necessario, il Tribunale federale notifica il ricorso all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere impartendo loro un termine per esprimersi in merito. |
2 | L'autorità inferiore gli trasmette gli atti entro tale termine. |
3 | Di regola non si procede a un ulteriore scambio di scritti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 8 Contenuto minimo dei piani direttori - 1 Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: |
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1 | Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: |
a | il suo sviluppo territoriale; |
b | le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; |
c | i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione. |
2 | I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 8 Contenuto minimo dei piani direttori - 1 Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: |
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1 | Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: |
a | il suo sviluppo territoriale; |
b | le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; |
c | i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione. |
2 | I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 8 Contenuto minimo dei piani direttori - 1 Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: |
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1 | Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: |
a | il suo sviluppo territoriale; |
b | le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; |
c | i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione. |
2 | I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 8b Contenuto del piano direttore nel settore dell'energia - Il piano direttore specifica i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego delle energie rinnovabili. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 10 Piani direttori dei Cantoni e piani di utilizzazione - 1 I Cantoni provvedono affinché nel piano direttore (art. 8b della legge del 22 giugno 19798 sulla pianificazione del territorio) siano definiti in particolare i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego della forza idrica e della forza eolica, nonché i territori adeguati per gli impianti solari di interesse nazionale secondo l'articolo 12 capoverso 2.9 |
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1 | I Cantoni provvedono affinché nel piano direttore (art. 8b della legge del 22 giugno 19798 sulla pianificazione del territorio) siano definiti in particolare i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego della forza idrica e della forza eolica, nonché i territori adeguati per gli impianti solari di interesse nazionale secondo l'articolo 12 capoverso 2.9 |
1bis | Vi includono le ubicazioni già sfruttate e possono indicare anche territori e sezioni di corsi d'acqua che devono in linea di massima essere preservati.10 |
1ter | Nel definire i territori per gli impianti solari ed eolici i Cantoni tengono conto degli interessi della protezione del paesaggio e dei biotopi e della conservazione della foresta, nonché di quelli dell'agricoltura, in particolare della protezione dei terreni coltivi e delle superfici per l'avvicendamento delle colture.11 |
2 | Se necessario, i Cantoni provvedono affinché siano allestiti nuovi piani di utilizzazione o siano adeguati quelli esistenti. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 10 Piani direttori dei Cantoni e piani di utilizzazione - 1 I Cantoni provvedono affinché nel piano direttore (art. 8b della legge del 22 giugno 19798 sulla pianificazione del territorio) siano definiti in particolare i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego della forza idrica e della forza eolica, nonché i territori adeguati per gli impianti solari di interesse nazionale secondo l'articolo 12 capoverso 2.9 |
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1 | I Cantoni provvedono affinché nel piano direttore (art. 8b della legge del 22 giugno 19798 sulla pianificazione del territorio) siano definiti in particolare i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego della forza idrica e della forza eolica, nonché i territori adeguati per gli impianti solari di interesse nazionale secondo l'articolo 12 capoverso 2.9 |
1bis | Vi includono le ubicazioni già sfruttate e possono indicare anche territori e sezioni di corsi d'acqua che devono in linea di massima essere preservati.10 |
1ter | Nel definire i territori per gli impianti solari ed eolici i Cantoni tengono conto degli interessi della protezione del paesaggio e dei biotopi e della conservazione della foresta, nonché di quelli dell'agricoltura, in particolare della protezione dei terreni coltivi e delle superfici per l'avvicendamento delle colture.11 |
2 | Se necessario, i Cantoni provvedono affinché siano allestiti nuovi piani di utilizzazione o siano adeguati quelli esistenti. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 8b Contenuto del piano direttore nel settore dell'energia - Il piano direttore specifica i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego delle energie rinnovabili. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 8 Contenuto minimo dei piani direttori - 1 Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: |
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1 | Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: |
a | il suo sviluppo territoriale; |
b | le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; |
c | i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione. |
2 | I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 8b Contenuto del piano direttore nel settore dell'energia - Il piano direttore specifica i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego delle energie rinnovabili. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 8b Contenuto del piano direttore nel settore dell'energia - Il piano direttore specifica i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego delle energie rinnovabili. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 12 Interesse nazionale all'impiego di energie rinnovabili - 1 L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale. |
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1 | L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale. |
2 | Gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, le centrali ad acqua fluente, le centrali di pompaggio, gli impianti solari ed eolici, nonché gli elettrolizzatori e gli impianti di metanizzazione, costituiscono, a partire da una grandezza e importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 196612 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).13 |
2bis | Nei biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'articolo 11 della legge del 20 giugno 198614 sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l'impiego di energie rinnovabili; tale divieto non si applica: |
a | alle zone golenali che sono margini proglaciali o pianure alluvionali alpine e che il Consiglio federale ha iscritto nell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale dopo il 1° gennaio 2023 in virtù dell'articolo 18a capoverso 1 LPN; |
b | alle centrali di derivazione delle portate di piena finalizzate al risanamento ecologico secondo l'articolo 39a LPAc15, sempre che sia possibile eliminare i sensibili pregiudizi arrecati agli obiettivi di protezione dell'oggetto in questione; |
c | se soltanto il tratto del deflusso residuale è situato nell'oggetto protetto.16 |
3 | Quando un'autorità decide sull'autorizzazione di un progetto di costruzione, ampliamento o rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al capoverso 2 oppure sul rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. L'interesse nazionale prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale.17 |
3bis | Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell'articolo 5 LPN può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l'oggetto deve essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione.18 |
4 | Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste per gli impianti idroelettrici, solari ed eolici.19 Le stabilisce sia per i nuovi impianti sia per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l'importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio. |
5 | Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza, la produzione o la produzione invernale nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato.20 |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 8 Contenuto minimo dei piani direttori - 1 Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: |
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1 | Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: |
a | il suo sviluppo territoriale; |
b | le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; |
c | i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione. |
2 | I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore. |
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) OPT Art. 5 Contenuto e struttura - 1 Il piano direttore indica lo sviluppo territoriale auspicato nonché i risultati essenziali della pianificazione nel Cantone e della collaborazione tra questo e la Confederazione, i Cantoni vicini e i Paesi limitrofi in vista di tale sviluppo; definisce l'indirizzo della pianificazione e collaborazione ulteriori, in particolare con indicazioni per l'attribuzione delle utilizzazioni del suolo e per la coordinazione dei singoli ambiti settoriali, e menziona i passi necessari.4 |
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1 | Il piano direttore indica lo sviluppo territoriale auspicato nonché i risultati essenziali della pianificazione nel Cantone e della collaborazione tra questo e la Confederazione, i Cantoni vicini e i Paesi limitrofi in vista di tale sviluppo; definisce l'indirizzo della pianificazione e collaborazione ulteriori, in particolare con indicazioni per l'attribuzione delle utilizzazioni del suolo e per la coordinazione dei singoli ambiti settoriali, e menziona i passi necessari.4 |
2 | Esso indica: |
a | come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale (dati acquisiti); |
b | quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora coordinate e come si debba procedere al fine di coordinarle tempestivamente (risultati intermedi); |
c | quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora circoscritte nella misura necessaria per essere coordinate, ma possono avere ripercussioni rilevanti sull'utilizzazione del suolo (informazioni preliminari). |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 8 Contenuto minimo dei piani direttori - 1 Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: |
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1 | Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: |
a | il suo sviluppo territoriale; |
b | le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; |
c | i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione. |
2 | I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 8b Contenuto del piano direttore nel settore dell'energia - Il piano direttore specifica i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego delle energie rinnovabili. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 8 Contenuto minimo dei piani direttori - 1 Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: |
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1 | Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: |
a | il suo sviluppo territoriale; |
b | le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; |
c | i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione. |
2 | I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore. |
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) OPT Art. 5 Contenuto e struttura - 1 Il piano direttore indica lo sviluppo territoriale auspicato nonché i risultati essenziali della pianificazione nel Cantone e della collaborazione tra questo e la Confederazione, i Cantoni vicini e i Paesi limitrofi in vista di tale sviluppo; definisce l'indirizzo della pianificazione e collaborazione ulteriori, in particolare con indicazioni per l'attribuzione delle utilizzazioni del suolo e per la coordinazione dei singoli ambiti settoriali, e menziona i passi necessari.4 |
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1 | Il piano direttore indica lo sviluppo territoriale auspicato nonché i risultati essenziali della pianificazione nel Cantone e della collaborazione tra questo e la Confederazione, i Cantoni vicini e i Paesi limitrofi in vista di tale sviluppo; definisce l'indirizzo della pianificazione e collaborazione ulteriori, in particolare con indicazioni per l'attribuzione delle utilizzazioni del suolo e per la coordinazione dei singoli ambiti settoriali, e menziona i passi necessari.4 |
2 | Esso indica: |
a | come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale (dati acquisiti); |
b | quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora coordinate e come si debba procedere al fine di coordinarle tempestivamente (risultati intermedi); |
c | quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora circoscritte nella misura necessaria per essere coordinate, ma possono avere ripercussioni rilevanti sull'utilizzazione del suolo (informazioni preliminari). |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 8 Contenuto minimo dei piani direttori - 1 Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: |
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1 | Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: |
a | il suo sviluppo territoriale; |
b | le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; |
c | i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione. |
2 | I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 11 Approvazione del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale approva i piani direttori e le loro modificazioni, se gli stessi sono conformi alla presente legge, segnatamente se tengono conto in modo appropriato dei compiti d'incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni vicini. |
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1 | Il Consiglio federale approva i piani direttori e le loro modificazioni, se gli stessi sono conformi alla presente legge, segnatamente se tengono conto in modo appropriato dei compiti d'incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni vicini. |
2 | I piani direttori vincolano la Confederazione e i Cantoni vicini soltanto dopo la loro approvazione da parte del Consiglio federale. |
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) OPT Art. 5 Contenuto e struttura - 1 Il piano direttore indica lo sviluppo territoriale auspicato nonché i risultati essenziali della pianificazione nel Cantone e della collaborazione tra questo e la Confederazione, i Cantoni vicini e i Paesi limitrofi in vista di tale sviluppo; definisce l'indirizzo della pianificazione e collaborazione ulteriori, in particolare con indicazioni per l'attribuzione delle utilizzazioni del suolo e per la coordinazione dei singoli ambiti settoriali, e menziona i passi necessari.4 |
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1 | Il piano direttore indica lo sviluppo territoriale auspicato nonché i risultati essenziali della pianificazione nel Cantone e della collaborazione tra questo e la Confederazione, i Cantoni vicini e i Paesi limitrofi in vista di tale sviluppo; definisce l'indirizzo della pianificazione e collaborazione ulteriori, in particolare con indicazioni per l'attribuzione delle utilizzazioni del suolo e per la coordinazione dei singoli ambiti settoriali, e menziona i passi necessari.4 |
2 | Esso indica: |
a | come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale (dati acquisiti); |
b | quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora coordinate e come si debba procedere al fine di coordinarle tempestivamente (risultati intermedi); |
c | quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora circoscritte nella misura necessaria per essere coordinate, ma possono avere ripercussioni rilevanti sull'utilizzazione del suolo (informazioni preliminari). |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.21 |
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1 | L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.21 |
2 | Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale. |
SR 451.11 Ordinanza del 29 marzo 2017 riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP) OIFP Art. 6 Interventi nell'ambito dell'adempimento dei compiti della Confederazione - 1 Gli interventi che non hanno effetti sul raggiungimento degli obiettivi di protezione specifici degli oggetti non pregiudicano gli oggetti e sono ammessi. Sono parimenti ammessi pregiudizi lievi a un oggetto se giustificati da un interesse maggiore rispetto all'interesse di protezione dell'oggetto. |
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1 | Gli interventi che non hanno effetti sul raggiungimento degli obiettivi di protezione specifici degli oggetti non pregiudicano gli oggetti e sono ammessi. Sono parimenti ammessi pregiudizi lievi a un oggetto se giustificati da un interesse maggiore rispetto all'interesse di protezione dell'oggetto. |
2 | Pregiudizi gravi a un oggetto ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LPN sono ammessi soltanto se giustificati da un interesse d'importanza nazionale maggiore rispetto all'interessedi protezione dell'oggetto. |
3 | Se più interventi giudicati singolarmente ammissibili hanno tra di loro un rapporto materiale, territoriale o temporale oppure se sono da prevedere interventi successivi a un intervento ammesso, deve essere valutato anche l'effetto complessivo sull'oggetto. |
4 | Se dopo aver ponderato gli interessi un pregiudizio è considerato ammissibile, in considerazione dell'obbligo alla massima salvaguardia possibile il responsabile deve provvedere a misure particolari finalizzate alla migliore protezione possibile dell'oggetto, a misure di ripristino oppure a un'adeguata sostituzione, per quanto possibile all'interno dello stesso oggetto. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 22 - 1 Le bellezze naturali devono esser possibilmente rispettate, e conservate intatte se l'interesse pubblico prevalente lo richieda. |
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1 | Le bellezze naturali devono esser possibilmente rispettate, e conservate intatte se l'interesse pubblico prevalente lo richieda. |
2 | Gli impianti devono essere costruiti in modo da non guastare, o da guastare il meno possibile, il paesaggio. |
3 | La Confederazione versa agli enti pubblici interessati contributi destinati a compensare in modo adeguato rilevanti perdite d'introiti derivanti dall'utilizzazione delle forze idriche in quanto siano dovute alla salvaguardia e alla messa sotto protezione permanente di paesaggi d'importanza nazionale degni di protezione.29 |
4 | ...30 |
5 | Il Consiglio federale disciplina le modalità di indennizzo.31 |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.21 |
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1 | L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.21 |
2 | Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 12 Interesse nazionale all'impiego di energie rinnovabili - 1 L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale. |
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1 | L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale. |
2 | Gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, le centrali ad acqua fluente, le centrali di pompaggio, gli impianti solari ed eolici, nonché gli elettrolizzatori e gli impianti di metanizzazione, costituiscono, a partire da una grandezza e importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 196612 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).13 |
2bis | Nei biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'articolo 11 della legge del 20 giugno 198614 sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l'impiego di energie rinnovabili; tale divieto non si applica: |
a | alle zone golenali che sono margini proglaciali o pianure alluvionali alpine e che il Consiglio federale ha iscritto nell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale dopo il 1° gennaio 2023 in virtù dell'articolo 18a capoverso 1 LPN; |
b | alle centrali di derivazione delle portate di piena finalizzate al risanamento ecologico secondo l'articolo 39a LPAc15, sempre che sia possibile eliminare i sensibili pregiudizi arrecati agli obiettivi di protezione dell'oggetto in questione; |
c | se soltanto il tratto del deflusso residuale è situato nell'oggetto protetto.16 |
3 | Quando un'autorità decide sull'autorizzazione di un progetto di costruzione, ampliamento o rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al capoverso 2 oppure sul rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. L'interesse nazionale prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale.17 |
3bis | Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell'articolo 5 LPN può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l'oggetto deve essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione.18 |
4 | Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste per gli impianti idroelettrici, solari ed eolici.19 Le stabilisce sia per i nuovi impianti sia per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l'importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio. |
5 | Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza, la produzione o la produzione invernale nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato.20 |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale - 1 I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano: |
|
a | nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; |
b | nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh.37 |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale - 1 I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano: |
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a | nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; |
b | nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh.37 |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale - 1 I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano: |
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a | nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; |
b | nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh.37 |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale - 1 I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano: |
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a | nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; |
b | nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh.37 |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale - 1 I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano: |
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a | nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; |
b | nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh.37 |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale - 1 I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano: |
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a | nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; |
b | nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh.37 |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.21 |
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1 | L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.21 |
2 | Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 12 Interesse nazionale all'impiego di energie rinnovabili - 1 L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale. |
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1 | L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale. |
2 | Gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, le centrali ad acqua fluente, le centrali di pompaggio, gli impianti solari ed eolici, nonché gli elettrolizzatori e gli impianti di metanizzazione, costituiscono, a partire da una grandezza e importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 196612 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).13 |
2bis | Nei biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'articolo 11 della legge del 20 giugno 198614 sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l'impiego di energie rinnovabili; tale divieto non si applica: |
a | alle zone golenali che sono margini proglaciali o pianure alluvionali alpine e che il Consiglio federale ha iscritto nell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale dopo il 1° gennaio 2023 in virtù dell'articolo 18a capoverso 1 LPN; |
b | alle centrali di derivazione delle portate di piena finalizzate al risanamento ecologico secondo l'articolo 39a LPAc15, sempre che sia possibile eliminare i sensibili pregiudizi arrecati agli obiettivi di protezione dell'oggetto in questione; |
c | se soltanto il tratto del deflusso residuale è situato nell'oggetto protetto.16 |
3 | Quando un'autorità decide sull'autorizzazione di un progetto di costruzione, ampliamento o rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al capoverso 2 oppure sul rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. L'interesse nazionale prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale.17 |
3bis | Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell'articolo 5 LPN può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l'oggetto deve essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione.18 |
4 | Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste per gli impianti idroelettrici, solari ed eolici.19 Le stabilisce sia per i nuovi impianti sia per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l'importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio. |
5 | Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza, la produzione o la produzione invernale nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato.20 |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale - 1 I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano: |
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a | nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; |
b | nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh.37 |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale - 1 I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano: |
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a | nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; |
b | nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh.37 |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale - 1 I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano: |
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a | nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; |
b | nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh.37 |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 12 Interesse nazionale all'impiego di energie rinnovabili - 1 L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale. |
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1 | L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale. |
2 | Gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, le centrali ad acqua fluente, le centrali di pompaggio, gli impianti solari ed eolici, nonché gli elettrolizzatori e gli impianti di metanizzazione, costituiscono, a partire da una grandezza e importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 196612 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).13 |
2bis | Nei biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'articolo 11 della legge del 20 giugno 198614 sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l'impiego di energie rinnovabili; tale divieto non si applica: |
a | alle zone golenali che sono margini proglaciali o pianure alluvionali alpine e che il Consiglio federale ha iscritto nell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale dopo il 1° gennaio 2023 in virtù dell'articolo 18a capoverso 1 LPN; |
b | alle centrali di derivazione delle portate di piena finalizzate al risanamento ecologico secondo l'articolo 39a LPAc15, sempre che sia possibile eliminare i sensibili pregiudizi arrecati agli obiettivi di protezione dell'oggetto in questione; |
c | se soltanto il tratto del deflusso residuale è situato nell'oggetto protetto.16 |
3 | Quando un'autorità decide sull'autorizzazione di un progetto di costruzione, ampliamento o rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al capoverso 2 oppure sul rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. L'interesse nazionale prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale.17 |
3bis | Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell'articolo 5 LPN può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l'oggetto deve essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione.18 |
4 | Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste per gli impianti idroelettrici, solari ed eolici.19 Le stabilisce sia per i nuovi impianti sia per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l'importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio. |
5 | Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza, la produzione o la produzione invernale nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato.20 |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.21 |
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1 | L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.21 |
2 | Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale. |
SR 451.11 Ordinanza del 29 marzo 2017 riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP) OIFP Art. 6 Interventi nell'ambito dell'adempimento dei compiti della Confederazione - 1 Gli interventi che non hanno effetti sul raggiungimento degli obiettivi di protezione specifici degli oggetti non pregiudicano gli oggetti e sono ammessi. Sono parimenti ammessi pregiudizi lievi a un oggetto se giustificati da un interesse maggiore rispetto all'interesse di protezione dell'oggetto. |
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1 | Gli interventi che non hanno effetti sul raggiungimento degli obiettivi di protezione specifici degli oggetti non pregiudicano gli oggetti e sono ammessi. Sono parimenti ammessi pregiudizi lievi a un oggetto se giustificati da un interesse maggiore rispetto all'interesse di protezione dell'oggetto. |
2 | Pregiudizi gravi a un oggetto ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LPN sono ammessi soltanto se giustificati da un interesse d'importanza nazionale maggiore rispetto all'interessedi protezione dell'oggetto. |
3 | Se più interventi giudicati singolarmente ammissibili hanno tra di loro un rapporto materiale, territoriale o temporale oppure se sono da prevedere interventi successivi a un intervento ammesso, deve essere valutato anche l'effetto complessivo sull'oggetto. |
4 | Se dopo aver ponderato gli interessi un pregiudizio è considerato ammissibile, in considerazione dell'obbligo alla massima salvaguardia possibile il responsabile deve provvedere a misure particolari finalizzate alla migliore protezione possibile dell'oggetto, a misure di ripristino oppure a un'adeguata sostituzione, per quanto possibile all'interno dello stesso oggetto. |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale - 1 I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano: |
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a | nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; |
b | nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh.37 |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18a - 1 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione. |
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1 | Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione. |
2 | I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione. |
3 | Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può fissare termini per ordinare i provvedimenti protettivi. Se un Cantone, nonostante diffida, non ordina tempestivamente i provvedimenti di protezione richiesti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni59 può attuare direttamente i provvedimenti necessari e addossare al Cantone una parte adeguata dei costi. |
SR 451.1 Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) OPN Art. 29 Disposizione transitoria - 1 Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati: |
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1 | Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati: |
a | i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori; |
b | in caso di domande di sussidi l'UFAM stabilisce l'importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili; |
c | i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori. |
2 | Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dagli articoli 17 e 18, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22.83 |
3 | Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d'urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia.84 |
SR 451.1 Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) OPN Art. 29 Disposizione transitoria - 1 Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati: |
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1 | Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati: |
a | i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori; |
b | in caso di domande di sussidi l'UFAM stabilisce l'importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili; |
c | i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori. |
2 | Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dagli articoli 17 e 18, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22.83 |
3 | Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d'urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia.84 |
SR 451.1 Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) OPN Art. 29 Disposizione transitoria - 1 Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati: |
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1 | Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati: |
a | i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori; |
b | in caso di domande di sussidi l'UFAM stabilisce l'importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili; |
c | i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori. |
2 | Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dagli articoli 17 e 18, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22.83 |
3 | Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d'urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia.84 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 9 |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 12 Interesse nazionale all'impiego di energie rinnovabili - 1 L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale. |
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1 | L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale. |
2 | Gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, le centrali ad acqua fluente, le centrali di pompaggio, gli impianti solari ed eolici, nonché gli elettrolizzatori e gli impianti di metanizzazione, costituiscono, a partire da una grandezza e importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 196612 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).13 |
2bis | Nei biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'articolo 11 della legge del 20 giugno 198614 sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l'impiego di energie rinnovabili; tale divieto non si applica: |
a | alle zone golenali che sono margini proglaciali o pianure alluvionali alpine e che il Consiglio federale ha iscritto nell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale dopo il 1° gennaio 2023 in virtù dell'articolo 18a capoverso 1 LPN; |
b | alle centrali di derivazione delle portate di piena finalizzate al risanamento ecologico secondo l'articolo 39a LPAc15, sempre che sia possibile eliminare i sensibili pregiudizi arrecati agli obiettivi di protezione dell'oggetto in questione; |
c | se soltanto il tratto del deflusso residuale è situato nell'oggetto protetto.16 |
3 | Quando un'autorità decide sull'autorizzazione di un progetto di costruzione, ampliamento o rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al capoverso 2 oppure sul rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. L'interesse nazionale prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale.17 |
3bis | Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell'articolo 5 LPN può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l'oggetto deve essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione.18 |
4 | Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste per gli impianti idroelettrici, solari ed eolici.19 Le stabilisce sia per i nuovi impianti sia per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l'importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio. |
5 | Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza, la produzione o la produzione invernale nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato.20 |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18a - 1 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione. |
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1 | Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione. |
2 | I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione. |
3 | Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può fissare termini per ordinare i provvedimenti protettivi. Se un Cantone, nonostante diffida, non ordina tempestivamente i provvedimenti di protezione richiesti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni59 può attuare direttamente i provvedimenti necessari e addossare al Cantone una parte adeguata dei costi. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 54 - Ciascun atto di concessione deve indicare: |
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a | la persona del concessionario; |
b | la portata del diritto d'utilizzazione concesso, con indicazione del deflusso utile e della portata di dotazione al secondo, come pure del modo d'utilizzazione; |
c | per le derivazioni e accumulazioni, il deflusso residuale da mantenere al secondo, il luogo e il modo di registrazione; |
d | altre condizioni e oneri, basati su altre leggi federali; |
e | la durata della concessione; |
f | le prestazioni economiche imposte al concessionario, come il canone annuo, la tassa sugli impianti di pompaggio, come pure sulla fornitura d'acqua o d'energia elettrica, e altre prestazioni risultanti dall'utilizzazione della forza idrica in virtù di prescrizioni speciali; |
g | la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla correzione del corso d'acqua; |
h | i termini per l'inizio dei lavori di costruzione e per l'apertura dell'esercizio; |
i | gli eventuali diritti di riversione e di riscatto; |
k | il futuro degli impianti al termine della concessione; |
l | il futuro di eventuali prestazioni d'indennità dovute ad altri concessionari al termine della loro concessione. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 65 - L'autorità concedente può dichiarare decaduta la concessione: |
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a | se il concessionario lascia trascorrere inutilmente i termini prescritti dalla concessione, specie per la giustificazione finanziaria e per la costruzione e l'apertura dell'esercizio, eccettochè, secondo le circostanze, ragioni d'equità non giustificassero una proroga; |
b | se il concessionario interrompe l'esercizio per due anni e non lo riattiva entro un termine conveniente; |
c | se, nonostante diffida dell'autorità, egli si rende colpevole di grave contravvenzione a doveri essenziali. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 54 - Ciascun atto di concessione deve indicare: |
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a | la persona del concessionario; |
b | la portata del diritto d'utilizzazione concesso, con indicazione del deflusso utile e della portata di dotazione al secondo, come pure del modo d'utilizzazione; |
c | per le derivazioni e accumulazioni, il deflusso residuale da mantenere al secondo, il luogo e il modo di registrazione; |
d | altre condizioni e oneri, basati su altre leggi federali; |
e | la durata della concessione; |
f | le prestazioni economiche imposte al concessionario, come il canone annuo, la tassa sugli impianti di pompaggio, come pure sulla fornitura d'acqua o d'energia elettrica, e altre prestazioni risultanti dall'utilizzazione della forza idrica in virtù di prescrizioni speciali; |
g | la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla correzione del corso d'acqua; |
h | i termini per l'inizio dei lavori di costruzione e per l'apertura dell'esercizio; |
i | gli eventuali diritti di riversione e di riscatto; |
k | il futuro degli impianti al termine della concessione; |
l | il futuro di eventuali prestazioni d'indennità dovute ad altri concessionari al termine della loro concessione. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 8 Contenuto minimo dei piani direttori - 1 Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: |
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1 | Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: |
a | il suo sviluppo territoriale; |
b | le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; |
c | i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione. |
2 | I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 8b Contenuto del piano direttore nel settore dell'energia - Il piano direttore specifica i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego delle energie rinnovabili. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 10 Piani direttori dei Cantoni e piani di utilizzazione - 1 I Cantoni provvedono affinché nel piano direttore (art. 8b della legge del 22 giugno 19798 sulla pianificazione del territorio) siano definiti in particolare i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego della forza idrica e della forza eolica, nonché i territori adeguati per gli impianti solari di interesse nazionale secondo l'articolo 12 capoverso 2.9 |
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1 | I Cantoni provvedono affinché nel piano direttore (art. 8b della legge del 22 giugno 19798 sulla pianificazione del territorio) siano definiti in particolare i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego della forza idrica e della forza eolica, nonché i territori adeguati per gli impianti solari di interesse nazionale secondo l'articolo 12 capoverso 2.9 |
1bis | Vi includono le ubicazioni già sfruttate e possono indicare anche territori e sezioni di corsi d'acqua che devono in linea di massima essere preservati.10 |
1ter | Nel definire i territori per gli impianti solari ed eolici i Cantoni tengono conto degli interessi della protezione del paesaggio e dei biotopi e della conservazione della foresta, nonché di quelli dell'agricoltura, in particolare della protezione dei terreni coltivi e delle superfici per l'avvicendamento delle colture.11 |
2 | Se necessario, i Cantoni provvedono affinché siano allestiti nuovi piani di utilizzazione o siano adeguati quelli esistenti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |