Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C 843/2013

Sentenza del 4 giugno 2014

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Giudice presidente.
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Andres Alessandro Martini,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, Hallwylerstrasse 4, 3003 Berna.

Oggetto
Processo di selezione per la Carta universitaria Erasmus 2013,

ricorso contro la sentenza emanata il 13 agosto 2013 dal Tribunale amministrativo federale, Corte II.

Fatti:

A.
Il 28 marzo 2012 la A.________ SA con sede a X.________, ha chiesto all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura della Commissione europea (EACEA) il rilascio di una Carta universitaria Erasmus, versione standard, per l'anno 2013. Il 28 agosto 2012 l'EACEA ha informato l'interessata che, non essendo riconosciuta quale istituto di istruzione superiore da parte della competente autorità svizzera, la sua domanda andava respinta. Dal successivo scambio di corrispondenza avvenuto tra l'EACEA e la A.________ SA risulta che il non riconoscimento quale istituto di istruzione superiore scaturiva da una tabella Excel trasmessa all'autorità europea dalla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER; ora Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI), di cui quest'ultima autorità ha poi trasmesso una copia anche alla A.________ SA in data 15 ottobre 2012.

B.
Il Tribunale amministrativo federale, a cui la A.________ SA si è rivolta contestando la sua non eleggibilità, ne ha respinto il gravame con sentenza del 13 agosto 2013. Innanzitutto ha giudicato che la tabella Excel costituiva una decisione impugnabile. Ha poi considerato che nel caso concreto si poteva eccezionalmente rinunciare all'esigenza di un interesse pratico attuale, dato che la questione giuridica sollevata era suscettibile di riproporsi in circostanze quantomeno simili se una nuova richiesta volta al rilascio di una Carta universitaria Erasmus per il programma UE 2014-2020 (Erasmus+) dovesse essere presentata dall'insorgente. Nel merito, dopo avere ricordato in che cosa consisteva il programma Erasmus (cioè un sottoprogramma di apprendimento permanente dell'Unione europea, istituito con decisione 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 [GU L 327 del 24 novembre 2006 pag. 45] che permette agli studenti degli istituti di istruzione superiore che vi partecipano di vedersi riconosciuti dei periodi di studio effettuati in altri Stati membri e a tutte le parti coinvolte di ottenere dei contributi finanziari), la Corte federale ha confermato il non riconoscimento dell'insorgente quale istituto
di istruzione superiore e, di riflesso, la sua non eleggibilità al programma Erasmus.

C.
Il 18 settembre 2013 la A.________ SA ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che sia dichiarata eleggibile al programma Erasmus e che sia fatto ordine alla SEFRI d'informarne l'EACEA, rispettivamente la Commissione europea. In via subordinata propone l'annullamento delle decisioni del 15 ottobre 2012 e del 13 agosto 2013 e il rinvio degli atti all'autorità nazionale competente, ossia la SEFRI, affinché decida nel merito la sua domanda di eleggibilità.
Chiamati ad esprimersi la SEFRI e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) hanno proposto la reiezione del gravame, mentre il Tribunale amministrativo federale ha rinunciato a presentare osservazioni.

D.
Da una nota informativa elaborata il 7 marzo 2014 dalla SEFRI sulle ripercussioni derivanti dall'approvazione, il 9 febbraio 2014, dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa sulla partecipazione svizzera a Erasmus+ emerge che la Commissione europea ha informato la Svizzera che, dal 26 febbraio 2014, essa perdeva lo status di Paese di programma per i bandi di concorso 2014 e che le istituzioni svizzere potevano partecipare come partner di progetto con lo status di Paese terzo. Sempre lo stesso giorno la SEFRI ha comunicato che il Consiglio federale aveva preso atto della decisione della Commissione europea e che aveva incaricato sé stessa e l'Ufficio federale della cultura di elaborare apposite soluzioni transitorie.

E.
Invitata a determinarsi su questi aspetti e, eventualmente a rinunciare alla prosecuzione della causa, la ricorrente ha osservato, il 4 aprile 2014 che, sebbene la decisione 1720/2006/CE che disciplinava i criteri di partecipazione ai programmi d'apprendimento permanente per gli anni 2007-2013, di cui faceva parte il sottoprogramma Ersamus, fosse stata abrogata dal Regolamento UE N. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce Erasmus+ per gli anni 2014-2020, i requisiti di partecipazione erano identici e quindi la sua situazione non mutava. Ha poi aggiunto che il fatto che la Svizzera partecipasse quale Paese terzo (Paese partner), invece che come Paese membro a Erasmus+, non doveva a suo avviso modificare i requisiti di partecipazione. Visto l'incarico conferito alla SEFRI di elaborare delle soluzioni transitorie, la ricorrente ha chiesto che la procedura venisse sospesa fino alla pubblicazione delle soluzioni trovate e di potersi esprimere nuovamente a quel momento. In subordine, qualora la sua domanda di sospensione non fosse accolta, ha dichiarato di mantenere la propria impugnativa.

F.
Con risposta del 24 aprile 2014 la SEFRI, rimettendosi al giudizio di questa Corte sulla richiesta di sospensione, ha osservato che le misure transitorie non s'ispireranno necessariamente ai criteri europei, ma dovranno compensare per quanto possibile le conseguenze dirette derivanti dalla mancata associazione ad Erasmus. Inoltre, dovendo essere predisposta una soluzione finanziaria neutra, dette misure transitorie saranno restrittive e limitate alle istituzioni facenti già abitualmente uso dei programmi Erasmus, ciò che non era il caso della ricorrente.
Da parte sua il Tribunale amministrativo federale, con scritto del 28 aprile 2014, ha rinunciato anche lui ad esprimersi sull'istanza di sospensione, dubitando però della sussistenza di un interesse attuale, in seguito all'intervenuta approvazione da parte del Consiglio federale della soluzione transitoria 2014 per Erasmus+, elaborata dal DEFR. Ha poi rilevato che la ricorrente non si era espressa sulle conseguenze derivanti dal fatto che la Svizzera partecipava come Paese terzo, aggiungendo che l'autorità di prima istanza sarebbe sicuramente in grado di fornire risposte in proposito. Infine ha dichiarato di avere sospeso - in attesa del giudizio di questa Corte - il procedimento avviato dalla ricorrente contro la decisione di non eleggibilità al Programma Erasmus+ (2014-2020) pronunciata il 19 settembre 2013 dalla SEFRI nei suoi confronti.

Diritto:

1.

1.1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
1    Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
2    In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente.
LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio). Ciononostante, incombe al ricorrente (art. 42 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (cfr. DTF 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 e rinvio).

1.2. In deroga all'art. 99 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
1    Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
2    Non sono ammissibili nuove conclusioni.
LTF, per determinare se, nel momento in cui si pronuncia, le condizioni di ammissibilità siano adempiute, il Tribunale federale può tener conto anche di fatti posteriori al giudizio impugnato (sentenza 2C 811/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 1.1).

2.

2.1. Diretto contro una decisione finale (art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF), emanata dal Tribunale amministrativo federale (art. 86 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Tribunale amministrativo federale;
b  del Tribunale penale federale;
c  dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
d  delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
3    Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale.
LTF), il ricorso concerne una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
LTF) che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
LTF. Esso è stato presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF) dalla destinataria della pronuncia contestata: il ricorso in materia di diritto pubblico è pertanto, di principio, ammissibile.

2.2. Giusta l'art. 89 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
e c LTF è legittimato a proporre il ricorso in materia di diritto pubblico chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione - giuridico o di fatto - all'annullamento o alla modifica della stessa (DTF 135 II 145 consid. 6.1 pag. 150; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 289). Al riguardo occorre precisare che il ricorrente deve disporre di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento della decisione querelata sia quando adisce il Tribunale federale sia al momento in cui questo si pronuncia nel merito (DTF 140 III 92 consid. 1.1 pag. 93 seg.; 139 I 206 consid. 1.1. pag. 208; 137 II 40 consid. 2.1 pag. 41); il rimedio in questione non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (cfr. DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365 e riferimenti). Nondimeno il Tribunale federale rinuncia eccezionalmente a siffatta esigenza quando l'impugnativa è diretta contro un atto che potrebbe ripetersi in futuro in circostanze analoghe e le questioni litigiose, al cui chiarimento esiste un interesse pubblico sufficientemente importante, qualora si ripresentassero, non potrebbero essere esaminate
tempestivamente (DTF 137 I 296 consid. 4.2 pag. 299; 23 consid. 1.3.1 pag. 24 e rinvii).
Quando l'interesse pratico attuale manca al momento in cui è esperito il ricorso, quest'ultimo è dichiarato inammissibile; se viene invece a mancare nel corso del procedimento, l'impugnativa allora diventa priva d'oggetto (DTF 139 I 206 consid. 1.1. pag. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 pag. 24 e rinvii).

2.3. Nel caso concreto emerge dagli atti di causa che il rilascio della Carta universitaria Ersamus è stata chiesto limitatamente all'anno accademico 2013. Ora, come risulta dalla sentenza impugnata, già quando il Tribunale amministrativo federale si è pronunciato, l'insorgente non fruiva più di un interesse pratico attuale, dato che la decisione di rifiuto del rilascio della citata Carta universitaria europea, pronunciata dalla competente autorità europea, era diventata definitiva per decorrenza dei termini di ricorso, e che quindi anche un accoglimento del suo ricorso non le sarebbe stato d'ausilio in relazione alla domanda concernente l'anno accademico 2013 (cfr. giudizio contestato consid. 1.3.1 pag. 8). Il Tribunale amministrativo federale ha tuttavia rinunciato all'esigenza dell'interesse pratico attuale considerando che le esigenze per farlo (questione che poteva ripetersi nelle stesse o in simili circostanze, sussistenza di un interesse pubblico sufficiente all'esame del quesito litigioso, esame tempestivo pressoché impossibile) erano adempiute nel caso precipuo.

2.4. Quando si è rivolta al Tribunale federale, nel settembre 2013, la ricorrente non fruiva più di un interesse pratico attuale. Se, a quel momento, il ragionamento adottato dal Tribunale amministrativo federale per rinunciare all'esigenza di detto interesse poteva in linea di principio essere seguito, la situazione ora si è tuttavia radicalmente modificata. Infatti, come accennato in precedenza, in seguito alla votazione del 9 febbraio 2014 la Svizzera è passata dallo status di Paese di programma a quello di Paese terzo (Paese partner). Ciò vuol dire che la Svizzera, in principio, non parteciperà (più) a Erasmus+ su un piede di parità con gli Stati membri, (cfr. in proposito cosa prevedeva l'art. 24 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
2 del Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e 1298/2008/CE), come previsto inizialmente, ma verrà trattata come gli altri paesi terzi. Ciò implica che gli scambi di studenti e di ricercatori saranno più complicati, in quanto dovranno essere negoziati da università a università, senza dimenticare che gli
studenti provenienti dalla Svizzera che desiderano studiare in Europa non beneficeranno più di borse europee.
Infatti, se i paesi con lo status di "Stato membro", cioè gli Stati membri dell'Unione europea così come i paesi con lo status di "Stato associato", ossia quelli che hanno sottoscritto con l'UE un accordo per poter partecipare a determinati programmi, partecipano ai programmi a pieno titolo, con tutti i pertinenti diritti e doveri ivi relativi, per quanto concerne invece i paesi con lo status di "Stato terzo", oltre al fatto che essi non ottengono di norma alcuna sovvenzione europea, va osservato che i loro studenti possono partecipare solo a determinati progetti e solo se adempiute specifiche esigenze, segnatamente finanziarie (cfr. per una definizione, applicabile in concreto per analogia, dei tre statuti, quella figurante nel Messaggio concernente il finanziamento della partecipazione svizzera ai programmi quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea negli anni 2014-2020 del 27 febbraio 2013 pag. 1700).
Occorre poi rilevare che, come emerge dal "Programme Erasmus+ KA3 - Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur - Sélection 2015, Guide du candidat ", edito dalla Commissione europea, per potere ottenere una Carta universitaria Ersamus l'istituto di istruzione superiore richiedente deve trovarsi in un paese eleggibile, ossia in uno Stato membro dell'Unione europea oppure in uno Stato associato. Per quanto concerne gli Stati terzi - che non fanno parte della citata sfera - essi non necessitano della Carta universitaria Erasmus, dato che gli scambi concernenti i loro studenti, come già accennato, i quali non beneficiano di borse di studio europee, devono essere direttamente negoziati da università a università.
Premesse queste considerazioni, va osservato che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il fatto che i criteri di partecipazione ai programmi d'apprendimento per Erasmus+ (2014-2020) siano identici a quelli che erano in vigore gli anni precedenti, non è di rilievo nella presente vertenza poiché, in seguito alla retrocessione della Svizzera allo status di Paese terzo, la partecipazione ad Ersamus+ viene decisa su basi totalmente differenti. Allo stesso modo appare privo di pertinenza il fatto che le autorità svizzere stiano elaborando delle soluzioni transitorie siccome le stesse, come spiegato dalla SEFRI, oltre ad essere restrittive, sono comunque limitate alle istituzioni facenti già abitualmente uso dei programmi Erasmus, ciò che non è il caso della ricorrente. Da quel che precede discende che non si può pertanto più considerare che la problematica ora litigiosa potrebbe ripetersi in futuro in circostanze analoghe. Al riguardo va aggiunto che siccome la situazione giuridica si è modificata, la domanda di sospensione non può essere accettata, poiché non spetta al Tribunale federale pronunciarsi quale prima ed unica istanza in merito ad una domanda che concerne una nuova situazione giuridica. Le circostanze essendosi
modificate dopo l'inoltro del ricorso in esame, ne discende che lo stesso deve di conseguenza essere stralciato dai ruoli, in quanto diventato privo d'oggetto.

3.

3.1. Quando una lite diventa senza oggetto, il Giudice presidente della Corte, quale giudice unico (art. 32 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 32 Giudice dell'istruzione - 1 Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice.
1    Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice.
2    Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite transazione.
3    Le decisioni del giudice dell'istruzione non sono impugnabili.
2 LTF), dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 71 - Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedura si applicano per analogia le prescrizioni della PC30.
LTF in relazione con l'art. 72
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale
PC Art. 72 - Quando una lite diventa senz'oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, ma senz'ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.
PC; sentenza 9C 720/2011 del 22 agosto 2012). Nell'esame sommario del presumibile esito della procedura ricorsuale non occorre pronunciarsi in modo dettagliato su tutte le censure ricorsuali, la decisione sulle spese non essendo infatti equivalente ad un giudizio di merito e non dovendo definire o pregiudicare, a seconda delle circostanze, una questione giuridica delicata (sentenza 5D 58/2013 del 5 agosto 2013; 4A 134/2012 del 16 luglio 2012 consid. 4; 9C 6/2009 del 7 agosto 2009; DTF 118 Ia 488 consid. 4a pag. 495). La regolamentazione è flessibile, poiché il giudice conserva sempre la facoltà di ridurre rispettivamente di rinunciare ad addossare le spese e le ripetibili a dipendenza delle circostanze (cfr. art. 66 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF nonché art. 8 cpv. 3 del regolamento sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull'indennità per il patrocinio d'ufficio nelle procedure davanti al Tribunale
federale del 31 marzo 2006; sentenza 2C 201/2008 del 14 luglio 2008 consid. 2.4 e 2.5).

3.2. Nella presente fattispecie, l'esito della causa, senza l'intervento del motivo che ha reso privo di oggetto il ricorso, richiederebbe un'attenta disamina. In queste condizioni, appare fondato rinunciare eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie, nonché all'attribuzione di ripetibili (art. 66 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
2 nonché art. 68
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.
La domanda di sospensione della procedura è respinta.

2.
Il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa 2C 843/2013 è stralciata dai ruoli.

3.
Non si prelevano spese e non si concedono ripetibili.

4.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR e al Tribunale amministrativo federale, Corte II.

Losanna, 4 giugno 2014

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud