SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 117 Impiego di stranieri sprovvisti di permesso - 1 Chiunque, in qualità di datore di lavoro, impiega intenzionalmente stranieri non autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera o fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri prestati da una persona che non dispone del relativo permesso, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. ...463 |
SR 822.41 Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN) - Legge contro il lavoro nero LLN Art. 4 - 1 I Cantoni designano nella loro legislazione l'organo cantonale di controllo competente per il loro territorio e ne stabiliscono il capitolato d'oneri. |
|
1 | I Cantoni designano nella loro legislazione l'organo cantonale di controllo competente per il loro territorio e ne stabiliscono il capitolato d'oneri. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi. |
3 | Le persone che operano negli o per gli organi cantonali di controllo non possono essere in nessun caso in rapporto di concorrenza economica diretta con le persone controllate. |
4 | L'organo cantonale di controllo riferisce ogni anno federale sulla propria attività alla Segreteria di Stato dell'economia8 (SECO). |
SR 822.41 Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN) - Legge contro il lavoro nero LLN Art. 7 Competenze - 1 Le persone incaricate dei controlli possono: |
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1 | Le persone incaricate dei controlli possono: |
a | accedere alle aziende e agli altri luoghi di lavoro durante l'orario di lavoro delle persone che vi sono occupate; |
b | esigere dai datori di lavoro e dai lavoratori ogni informazione necessaria; |
c | consultare e riprodurre tutti i documenti necessari; |
d | verificare l'identità dei lavoratori; |
e | controllare i permessi di dimora e di lavoro. |
2 | Le persone incaricate dei controlli devono farsi riconoscere in quanto tali; non possono in nessun caso prendere provvedimenti che pregiudichino la libertà delle persone controllate. All'occorrenza, in particolare qualora l'esecuzione dei controlli previsti dal capoverso 1 lettere d ed e lo richieda, possono farsi assistere dalla polizia. |
3 | Il Consiglio federale definisce le informazioni e i documenti necessari di cui al capoverso 1 lettere b e c. |
SR 822.41 Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN) - Legge contro il lavoro nero LLN Art. 8 Obbligo di collaborazione delle persone e aziende controllate - Su richiesta, le persone e aziende controllate sono tenute a fornire alle persone incaricate dei controlli i documenti e le informazioni necessari per il controllo. Devono inoltre permettere loro il libero accesso all'azienda e ai posti di lavoro durante l'orario di lavoro delle persone che vi sono occupate. |
SR 822.41 Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN) - Legge contro il lavoro nero LLN Art. 9 Verbali - 1 Le persone incaricate dei controlli annotano in un verbale gli accertamenti fatti. A verbale sono riportati soltanto gli accertamenti fatti in relazione all'oggetto del controllo secondo l'articolo 6. Le eventuali riproduzioni di documenti sono allegate al verbale. |
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1 | Le persone incaricate dei controlli annotano in un verbale gli accertamenti fatti. A verbale sono riportati soltanto gli accertamenti fatti in relazione all'oggetto del controllo secondo l'articolo 6. Le eventuali riproduzioni di documenti sono allegate al verbale. |
2 | Le persone incaricate dei controlli fanno firmare il verbale seduta stante alle persone controllate. |
3 | Le persone incaricate dei controlli: |
a | trasmettono il verbale alle autorità e organizzazioni che sono competenti per indagare e decidere in merito agli indizi d'infrazione accertati nell'ambito dei controlli; |
b | inviano alle persone e aziende controllate una copia del verbale; |
c | inviano alle persone che hanno fornito informazioni, se ne fanno richiesta, un estratto del verbale con le loro deposizioni. |
4 | Le persone incaricate dei controlli informano le persone interessate del loro diritto di ottenere una copia o un estratto del verbale. |
SR 822.41 Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN) - Legge contro il lavoro nero LLN Art. 9 Verbali - 1 Le persone incaricate dei controlli annotano in un verbale gli accertamenti fatti. A verbale sono riportati soltanto gli accertamenti fatti in relazione all'oggetto del controllo secondo l'articolo 6. Le eventuali riproduzioni di documenti sono allegate al verbale. |
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1 | Le persone incaricate dei controlli annotano in un verbale gli accertamenti fatti. A verbale sono riportati soltanto gli accertamenti fatti in relazione all'oggetto del controllo secondo l'articolo 6. Le eventuali riproduzioni di documenti sono allegate al verbale. |
2 | Le persone incaricate dei controlli fanno firmare il verbale seduta stante alle persone controllate. |
3 | Le persone incaricate dei controlli: |
a | trasmettono il verbale alle autorità e organizzazioni che sono competenti per indagare e decidere in merito agli indizi d'infrazione accertati nell'ambito dei controlli; |
b | inviano alle persone e aziende controllate una copia del verbale; |
c | inviano alle persone che hanno fornito informazioni, se ne fanno richiesta, un estratto del verbale con le loro deposizioni. |
4 | Le persone incaricate dei controlli informano le persone interessate del loro diritto di ottenere una copia o un estratto del verbale. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice. |
|
1 | Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice. |
2 | Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati. |
3 | Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate. |
4 | Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75 |
5 | I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 241 Mandato - 1 Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto. |
|
1 | Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto. |
2 | Il mandato indica: |
a | le persone, gli spazi, gli oggetti o le carte e registrazioni da perquisire o da ispezionare; |
b | lo scopo del provvedimento; |
c | le autorità o le persone incaricate dell'esecuzione. |
3 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può ordinare l'ispezione di orifizi e cavità corporei non visibili esternamente e può, senza mandato, eseguire perquisizioni; essa ne informa senza indugio le autorità penali competenti. |
4 | La polizia può perquisire una persona fermata o arrestata, in particolare per garantire la sicurezza di persone. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 140 Metodi probatori vietati - 1 È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona. |
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1 | È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona. |
2 | L'uso di siffatti metodi è pure vietato quand'anche l'interessato vi acconsenta. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 140 Metodi probatori vietati - 1 È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona. |
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1 | È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona. |
2 | L'uso di siffatti metodi è pure vietato quand'anche l'interessato vi acconsenta. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice. |
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1 | Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice. |
2 | Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati. |
3 | Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate. |
4 | Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75 |
5 | I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice. |
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1 | Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice. |
2 | Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati. |
3 | Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate. |
4 | Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75 |
5 | I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice. |
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1 | Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice. |
2 | Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati. |
3 | Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate. |
4 | Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75 |
5 | I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice. |
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1 | Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice. |
2 | Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati. |
3 | Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate. |
4 | Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75 |
5 | I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice. |
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1 | Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice. |
2 | Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati. |
3 | Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate. |
4 | Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75 |
5 | I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati. |
SR 822.41 Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN) - Legge contro il lavoro nero LLN Art. 4 - 1 I Cantoni designano nella loro legislazione l'organo cantonale di controllo competente per il loro territorio e ne stabiliscono il capitolato d'oneri. |
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1 | I Cantoni designano nella loro legislazione l'organo cantonale di controllo competente per il loro territorio e ne stabiliscono il capitolato d'oneri. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi. |
3 | Le persone che operano negli o per gli organi cantonali di controllo non possono essere in nessun caso in rapporto di concorrenza economica diretta con le persone controllate. |
4 | L'organo cantonale di controllo riferisce ogni anno federale sulla propria attività alla Segreteria di Stato dell'economia8 (SECO). |
SR 822.41 Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN) - Legge contro il lavoro nero LLN Art. 4 - 1 I Cantoni designano nella loro legislazione l'organo cantonale di controllo competente per il loro territorio e ne stabiliscono il capitolato d'oneri. |
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1 | I Cantoni designano nella loro legislazione l'organo cantonale di controllo competente per il loro territorio e ne stabiliscono il capitolato d'oneri. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi. |
3 | Le persone che operano negli o per gli organi cantonali di controllo non possono essere in nessun caso in rapporto di concorrenza economica diretta con le persone controllate. |
4 | L'organo cantonale di controllo riferisce ogni anno federale sulla propria attività alla Segreteria di Stato dell'economia8 (SECO). |
SR 822.41 Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN) - Legge contro il lavoro nero LLN Art. 7 Competenze - 1 Le persone incaricate dei controlli possono: |
|
1 | Le persone incaricate dei controlli possono: |
a | accedere alle aziende e agli altri luoghi di lavoro durante l'orario di lavoro delle persone che vi sono occupate; |
b | esigere dai datori di lavoro e dai lavoratori ogni informazione necessaria; |
c | consultare e riprodurre tutti i documenti necessari; |
d | verificare l'identità dei lavoratori; |
e | controllare i permessi di dimora e di lavoro. |
2 | Le persone incaricate dei controlli devono farsi riconoscere in quanto tali; non possono in nessun caso prendere provvedimenti che pregiudichino la libertà delle persone controllate. All'occorrenza, in particolare qualora l'esecuzione dei controlli previsti dal capoverso 1 lettere d ed e lo richieda, possono farsi assistere dalla polizia. |
3 | Il Consiglio federale definisce le informazioni e i documenti necessari di cui al capoverso 1 lettere b e c. |
SR 822.41 Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN) - Legge contro il lavoro nero LLN Art. 7 Competenze - 1 Le persone incaricate dei controlli possono: |
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1 | Le persone incaricate dei controlli possono: |
a | accedere alle aziende e agli altri luoghi di lavoro durante l'orario di lavoro delle persone che vi sono occupate; |
b | esigere dai datori di lavoro e dai lavoratori ogni informazione necessaria; |
c | consultare e riprodurre tutti i documenti necessari; |
d | verificare l'identità dei lavoratori; |
e | controllare i permessi di dimora e di lavoro. |
2 | Le persone incaricate dei controlli devono farsi riconoscere in quanto tali; non possono in nessun caso prendere provvedimenti che pregiudichino la libertà delle persone controllate. All'occorrenza, in particolare qualora l'esecuzione dei controlli previsti dal capoverso 1 lettere d ed e lo richieda, possono farsi assistere dalla polizia. |
3 | Il Consiglio federale definisce le informazioni e i documenti necessari di cui al capoverso 1 lettere b e c. |
SR 822.41 Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN) - Legge contro il lavoro nero LLN Art. 7 Competenze - 1 Le persone incaricate dei controlli possono: |
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1 | Le persone incaricate dei controlli possono: |
a | accedere alle aziende e agli altri luoghi di lavoro durante l'orario di lavoro delle persone che vi sono occupate; |
b | esigere dai datori di lavoro e dai lavoratori ogni informazione necessaria; |
c | consultare e riprodurre tutti i documenti necessari; |
d | verificare l'identità dei lavoratori; |
e | controllare i permessi di dimora e di lavoro. |
2 | Le persone incaricate dei controlli devono farsi riconoscere in quanto tali; non possono in nessun caso prendere provvedimenti che pregiudichino la libertà delle persone controllate. All'occorrenza, in particolare qualora l'esecuzione dei controlli previsti dal capoverso 1 lettere d ed e lo richieda, possono farsi assistere dalla polizia. |
3 | Il Consiglio federale definisce le informazioni e i documenti necessari di cui al capoverso 1 lettere b e c. |
SR 822.41 Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN) - Legge contro il lavoro nero LLN Art. 9 Verbali - 1 Le persone incaricate dei controlli annotano in un verbale gli accertamenti fatti. A verbale sono riportati soltanto gli accertamenti fatti in relazione all'oggetto del controllo secondo l'articolo 6. Le eventuali riproduzioni di documenti sono allegate al verbale. |
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1 | Le persone incaricate dei controlli annotano in un verbale gli accertamenti fatti. A verbale sono riportati soltanto gli accertamenti fatti in relazione all'oggetto del controllo secondo l'articolo 6. Le eventuali riproduzioni di documenti sono allegate al verbale. |
2 | Le persone incaricate dei controlli fanno firmare il verbale seduta stante alle persone controllate. |
3 | Le persone incaricate dei controlli: |
a | trasmettono il verbale alle autorità e organizzazioni che sono competenti per indagare e decidere in merito agli indizi d'infrazione accertati nell'ambito dei controlli; |
b | inviano alle persone e aziende controllate una copia del verbale; |
c | inviano alle persone che hanno fornito informazioni, se ne fanno richiesta, un estratto del verbale con le loro deposizioni. |
4 | Le persone incaricate dei controlli informano le persone interessate del loro diritto di ottenere una copia o un estratto del verbale. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 306 Compiti della polizia - 1 Durante la procedura investigativa la polizia accerta i fatti penalmente rilevanti sulla base di denunce, mandati del pubblico ministero o propri accertamenti. |
|
1 | Durante la procedura investigativa la polizia accerta i fatti penalmente rilevanti sulla base di denunce, mandati del pubblico ministero o propri accertamenti. |
2 | La polizia deve segnatamente: |
a | assicurare e valutare tracce e prove; |
b | individuare e interrogare i danneggiati e gli indiziati di reato; |
c | se del caso, fermare e arrestare oppure ricercare gli indiziati di reato. |
3 | Durante la sua attività la polizia si attiene alle prescrizioni in materia di istruzione, mezzi di prova e provvedimenti coercitivi; sono fatte salve le disposizioni speciali del presente Codice. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 215 Fermo di polizia - 1 Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
|
1 | Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
a | accertarne l'identità; |
b | interrogarla brevemente; |
c | chiarire se ha commesso un reato; |
d | chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati. |
2 | La polizia può obbligare la persona fermata a: |
a | declinare le proprie generalità; |
b | esibire i documenti d'identità; |
c | esibire oggetti che reca con sé; |
d | aprire contenitori o veicoli. |
3 | La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo. |
4 | Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 215 Fermo di polizia - 1 Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
|
1 | Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
a | accertarne l'identità; |
b | interrogarla brevemente; |
c | chiarire se ha commesso un reato; |
d | chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati. |
2 | La polizia può obbligare la persona fermata a: |
a | declinare le proprie generalità; |
b | esibire i documenti d'identità; |
c | esibire oggetti che reca con sé; |
d | aprire contenitori o veicoli. |
3 | La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo. |
4 | Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 215 Fermo di polizia - 1 Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
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1 | Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
a | accertarne l'identità; |
b | interrogarla brevemente; |
c | chiarire se ha commesso un reato; |
d | chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati. |
2 | La polizia può obbligare la persona fermata a: |
a | declinare le proprie generalità; |
b | esibire i documenti d'identità; |
c | esibire oggetti che reca con sé; |
d | aprire contenitori o veicoli. |
3 | La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo. |
4 | Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 215 Fermo di polizia - 1 Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
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1 | Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
a | accertarne l'identità; |
b | interrogarla brevemente; |
c | chiarire se ha commesso un reato; |
d | chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati. |
2 | La polizia può obbligare la persona fermata a: |
a | declinare le proprie generalità; |
b | esibire i documenti d'identità; |
c | esibire oggetti che reca con sé; |
d | aprire contenitori o veicoli. |
3 | La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo. |
4 | Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 212 Principi - 1 L'imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle disposizioni del presente Codice. |
|
1 | L'imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle disposizioni del presente Codice. |
2 | Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati non appena: |
a | i loro presupposti non sono più adempiuti; |
b | la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure |
c | misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo. |
3 | La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 213 Accesso a spazi non accessibili al pubblico - 1 Se per fermare o arrestare una persona occorre accedere a case, ad appartamenti o ad altri spazi non accessibili al pubblico, vanno osservate le disposizioni concernenti la perquisizione domiciliare. |
|
1 | Se per fermare o arrestare una persona occorre accedere a case, ad appartamenti o ad altri spazi non accessibili al pubblico, vanno osservate le disposizioni concernenti la perquisizione domiciliare. |
2 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può accedere agli spazi anche senza mandato di perquisizione. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 215 Fermo di polizia - 1 Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
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1 | Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
a | accertarne l'identità; |
b | interrogarla brevemente; |
c | chiarire se ha commesso un reato; |
d | chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati. |
2 | La polizia può obbligare la persona fermata a: |
a | declinare le proprie generalità; |
b | esibire i documenti d'identità; |
c | esibire oggetti che reca con sé; |
d | aprire contenitori o veicoli. |
3 | La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo. |
4 | Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 215 Fermo di polizia - 1 Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
|
1 | Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
a | accertarne l'identità; |
b | interrogarla brevemente; |
c | chiarire se ha commesso un reato; |
d | chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati. |
2 | La polizia può obbligare la persona fermata a: |
a | declinare le proprie generalità; |
b | esibire i documenti d'identità; |
c | esibire oggetti che reca con sé; |
d | aprire contenitori o veicoli. |
3 | La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo. |
4 | Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 215 Fermo di polizia - 1 Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
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1 | Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
a | accertarne l'identità; |
b | interrogarla brevemente; |
c | chiarire se ha commesso un reato; |
d | chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati. |
2 | La polizia può obbligare la persona fermata a: |
a | declinare le proprie generalità; |
b | esibire i documenti d'identità; |
c | esibire oggetti che reca con sé; |
d | aprire contenitori o veicoli. |
3 | La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo. |
4 | Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 215 Fermo di polizia - 1 Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
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1 | Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
a | accertarne l'identità; |
b | interrogarla brevemente; |
c | chiarire se ha commesso un reato; |
d | chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati. |
2 | La polizia può obbligare la persona fermata a: |
a | declinare le proprie generalità; |
b | esibire i documenti d'identità; |
c | esibire oggetti che reca con sé; |
d | aprire contenitori o veicoli. |
3 | La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo. |
4 | Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 215 Fermo di polizia - 1 Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
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1 | Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
a | accertarne l'identità; |
b | interrogarla brevemente; |
c | chiarire se ha commesso un reato; |
d | chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati. |
2 | La polizia può obbligare la persona fermata a: |
a | declinare le proprie generalità; |
b | esibire i documenti d'identità; |
c | esibire oggetti che reca con sé; |
d | aprire contenitori o veicoli. |
3 | La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo. |
4 | Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 215 Fermo di polizia - 1 Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
|
1 | Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
a | accertarne l'identità; |
b | interrogarla brevemente; |
c | chiarire se ha commesso un reato; |
d | chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati. |
2 | La polizia può obbligare la persona fermata a: |
a | declinare le proprie generalità; |
b | esibire i documenti d'identità; |
c | esibire oggetti che reca con sé; |
d | aprire contenitori o veicoli. |
3 | La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo. |
4 | Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 212 Principi - 1 L'imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle disposizioni del presente Codice. |
|
1 | L'imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle disposizioni del presente Codice. |
2 | Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati non appena: |
a | i loro presupposti non sono più adempiuti; |
b | la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure |
c | misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo. |
3 | La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 213 Accesso a spazi non accessibili al pubblico - 1 Se per fermare o arrestare una persona occorre accedere a case, ad appartamenti o ad altri spazi non accessibili al pubblico, vanno osservate le disposizioni concernenti la perquisizione domiciliare. |
|
1 | Se per fermare o arrestare una persona occorre accedere a case, ad appartamenti o ad altri spazi non accessibili al pubblico, vanno osservate le disposizioni concernenti la perquisizione domiciliare. |
2 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può accedere agli spazi anche senza mandato di perquisizione. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 213 Accesso a spazi non accessibili al pubblico - 1 Se per fermare o arrestare una persona occorre accedere a case, ad appartamenti o ad altri spazi non accessibili al pubblico, vanno osservate le disposizioni concernenti la perquisizione domiciliare. |
|
1 | Se per fermare o arrestare una persona occorre accedere a case, ad appartamenti o ad altri spazi non accessibili al pubblico, vanno osservate le disposizioni concernenti la perquisizione domiciliare. |
2 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può accedere agli spazi anche senza mandato di perquisizione. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 215 Fermo di polizia - 1 Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
|
1 | Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
a | accertarne l'identità; |
b | interrogarla brevemente; |
c | chiarire se ha commesso un reato; |
d | chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati. |
2 | La polizia può obbligare la persona fermata a: |
a | declinare le proprie generalità; |
b | esibire i documenti d'identità; |
c | esibire oggetti che reca con sé; |
d | aprire contenitori o veicoli. |
3 | La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo. |
4 | Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 244 Principio - 1 Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell'avente diritto. |
|
1 | Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell'avente diritto. |
2 | Il consenso dell'avente diritto non è necessario se si deve presumere che in tali spazi: |
a | si trovino persone ricercate; |
b | vi siano tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare; |
c | si commettano reati. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 213 Accesso a spazi non accessibili al pubblico - 1 Se per fermare o arrestare una persona occorre accedere a case, ad appartamenti o ad altri spazi non accessibili al pubblico, vanno osservate le disposizioni concernenti la perquisizione domiciliare. |
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1 | Se per fermare o arrestare una persona occorre accedere a case, ad appartamenti o ad altri spazi non accessibili al pubblico, vanno osservate le disposizioni concernenti la perquisizione domiciliare. |
2 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può accedere agli spazi anche senza mandato di perquisizione. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 215 Fermo di polizia - 1 Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
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1 | Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
a | accertarne l'identità; |
b | interrogarla brevemente; |
c | chiarire se ha commesso un reato; |
d | chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati. |
2 | La polizia può obbligare la persona fermata a: |
a | declinare le proprie generalità; |
b | esibire i documenti d'identità; |
c | esibire oggetti che reca con sé; |
d | aprire contenitori o veicoli. |
3 | La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo. |
4 | Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 215 Fermo di polizia - 1 Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
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1 | Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
a | accertarne l'identità; |
b | interrogarla brevemente; |
c | chiarire se ha commesso un reato; |
d | chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati. |
2 | La polizia può obbligare la persona fermata a: |
a | declinare le proprie generalità; |
b | esibire i documenti d'identità; |
c | esibire oggetti che reca con sé; |
d | aprire contenitori o veicoli. |
3 | La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo. |
4 | Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 215 Fermo di polizia - 1 Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
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1 | Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: |
a | accertarne l'identità; |
b | interrogarla brevemente; |
c | chiarire se ha commesso un reato; |
d | chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati. |
2 | La polizia può obbligare la persona fermata a: |
a | declinare le proprie generalità; |
b | esibire i documenti d'identità; |
c | esibire oggetti che reca con sé; |
d | aprire contenitori o veicoli. |
3 | La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo. |
4 | Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 241 Mandato - 1 Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto. |
|
1 | Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto. |
2 | Il mandato indica: |
a | le persone, gli spazi, gli oggetti o le carte e registrazioni da perquisire o da ispezionare; |
b | lo scopo del provvedimento; |
c | le autorità o le persone incaricate dell'esecuzione. |
3 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può ordinare l'ispezione di orifizi e cavità corporei non visibili esternamente e può, senza mandato, eseguire perquisizioni; essa ne informa senza indugio le autorità penali competenti. |
4 | La polizia può perquisire una persona fermata o arrestata, in particolare per garantire la sicurezza di persone. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 198 Competenza - 1 Possono ordinare provvedimenti coercitivi: |
|
1 | Possono ordinare provvedimenti coercitivi: |
a | il pubblico ministero; |
b | l'autorità giudicante e, in casi urgenti, chi dirige il procedimento in giudizio; |
c | la polizia, nei casi previsti dalla legge. |
2 | La Confederazione e i Cantoni possono riservare la facoltà della polizia di ordinare e attuare provvedimenti coercitivi ad agenti di polizia con un determinato grado o funzione. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 241 Mandato - 1 Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto. |
|
1 | Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto. |
2 | Il mandato indica: |
a | le persone, gli spazi, gli oggetti o le carte e registrazioni da perquisire o da ispezionare; |
b | lo scopo del provvedimento; |
c | le autorità o le persone incaricate dell'esecuzione. |
3 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può ordinare l'ispezione di orifizi e cavità corporei non visibili esternamente e può, senza mandato, eseguire perquisizioni; essa ne informa senza indugio le autorità penali competenti. |
4 | La polizia può perquisire una persona fermata o arrestata, in particolare per garantire la sicurezza di persone. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 241 Mandato - 1 Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto. |
|
1 | Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto. |
2 | Il mandato indica: |
a | le persone, gli spazi, gli oggetti o le carte e registrazioni da perquisire o da ispezionare; |
b | lo scopo del provvedimento; |
c | le autorità o le persone incaricate dell'esecuzione. |
3 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può ordinare l'ispezione di orifizi e cavità corporei non visibili esternamente e può, senza mandato, eseguire perquisizioni; essa ne informa senza indugio le autorità penali competenti. |
4 | La polizia può perquisire una persona fermata o arrestata, in particolare per garantire la sicurezza di persone. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 241 Mandato - 1 Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto. |
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1 | Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto. |
2 | Il mandato indica: |
a | le persone, gli spazi, gli oggetti o le carte e registrazioni da perquisire o da ispezionare; |
b | lo scopo del provvedimento; |
c | le autorità o le persone incaricate dell'esecuzione. |
3 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può ordinare l'ispezione di orifizi e cavità corporei non visibili esternamente e può, senza mandato, eseguire perquisizioni; essa ne informa senza indugio le autorità penali competenti. |
4 | La polizia può perquisire una persona fermata o arrestata, in particolare per garantire la sicurezza di persone. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 244 Principio - 1 Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell'avente diritto. |
|
1 | Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell'avente diritto. |
2 | Il consenso dell'avente diritto non è necessario se si deve presumere che in tali spazi: |
a | si trovino persone ricercate; |
b | vi siano tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare; |
c | si commettano reati. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 243 Reperti casuali - 1 Le tracce o gli oggetti rinvenuti casualmente che non hanno rapporto alcuno con il reato in questione, ma che forniscono indizi su un altro reato, devono essere preservati. |
|
1 | Le tracce o gli oggetti rinvenuti casualmente che non hanno rapporto alcuno con il reato in questione, ma che forniscono indizi su un altro reato, devono essere preservati. |
2 | Tali oggetti sono trasmessi a chi dirige il procedimento unitamente a un rapporto; chi dirige il procedimento decide in merito alla procedura ulteriore. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice. |
|
1 | Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice. |
2 | Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati. |
3 | Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate. |
4 | Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75 |
5 | I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice. |
|
1 | Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice. |
2 | Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati. |
3 | Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate. |
4 | Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75 |
5 | I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 244 Principio - 1 Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell'avente diritto. |
|
1 | Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell'avente diritto. |
2 | Il consenso dell'avente diritto non è necessario se si deve presumere che in tali spazi: |
a | si trovino persone ricercate; |
b | vi siano tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare; |
c | si commettano reati. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 186 - Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 244 Principio - 1 Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell'avente diritto. |
|
1 | Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell'avente diritto. |
2 | Il consenso dell'avente diritto non è necessario se si deve presumere che in tali spazi: |
a | si trovino persone ricercate; |
b | vi siano tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare; |
c | si commettano reati. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 186 - Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 186 - Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 186 - Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 186 - Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 186 - Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 244 Principio - 1 Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell'avente diritto. |
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1 | Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell'avente diritto. |
2 | Il consenso dell'avente diritto non è necessario se si deve presumere che in tali spazi: |
a | si trovino persone ricercate; |
b | vi siano tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare; |
c | si commettano reati. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 244 Principio - 1 Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell'avente diritto. |
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1 | Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell'avente diritto. |
2 | Il consenso dell'avente diritto non è necessario se si deve presumere che in tali spazi: |
a | si trovino persone ricercate; |
b | vi siano tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare; |
c | si commettano reati. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 186 - Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 186 - Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 186 - Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 244 Principio - 1 Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell'avente diritto. |
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1 | Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell'avente diritto. |
2 | Il consenso dell'avente diritto non è necessario se si deve presumere che in tali spazi: |
a | si trovino persone ricercate; |
b | vi siano tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare; |
c | si commettano reati. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 244 Principio - 1 Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell'avente diritto. |
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1 | Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell'avente diritto. |
2 | Il consenso dell'avente diritto non è necessario se si deve presumere che in tali spazi: |
a | si trovino persone ricercate; |
b | vi siano tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare; |
c | si commettano reati. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 112 Notificazione delle decisioni - 1 Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono: |
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1 | Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono: |
a | le conclusioni, i motivi, le allegazioni probatorie e le dichiarazioni processuali delle parti, in quanto non risultino dagli atti; |
b | i motivi determinanti di fatto e di diritto, segnatamente l'indicazione delle disposizioni legali applicate; |
c | il dispositivo; |
d | l'indicazione dei rimedi giuridici, con menzione del valore litigioso nei casi in cui la presente legge prevede un valore litigioso minimo. |
2 | Se il diritto federale o il diritto cantonale lo prevede, di regola l'autorità notifica la sua decisione rapidamente senza motivarla.101 In tal caso le parti possono chiedere, entro 30 giorni, il testo integrale della decisione. La decisione non può essere eseguita finché tale termine non scade infruttuoso o il testo integrale della stessa non è notificato. |
3 | Se una decisione non soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1, il Tribunale federale può rinviarla all'autorità cantonale affinché la completi o annullarla. |
4 | Nei campi in cui autorità federali hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale, il Consiglio federale determina quali decisioni devono essere loro notificate dalle autorità cantonali. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 112 Notificazione delle decisioni - 1 Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono: |
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1 | Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono: |
a | le conclusioni, i motivi, le allegazioni probatorie e le dichiarazioni processuali delle parti, in quanto non risultino dagli atti; |
b | i motivi determinanti di fatto e di diritto, segnatamente l'indicazione delle disposizioni legali applicate; |
c | il dispositivo; |
d | l'indicazione dei rimedi giuridici, con menzione del valore litigioso nei casi in cui la presente legge prevede un valore litigioso minimo. |
2 | Se il diritto federale o il diritto cantonale lo prevede, di regola l'autorità notifica la sua decisione rapidamente senza motivarla.101 In tal caso le parti possono chiedere, entro 30 giorni, il testo integrale della decisione. La decisione non può essere eseguita finché tale termine non scade infruttuoso o il testo integrale della stessa non è notificato. |
3 | Se una decisione non soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1, il Tribunale federale può rinviarla all'autorità cantonale affinché la completi o annullarla. |
4 | Nei campi in cui autorità federali hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale, il Consiglio federale determina quali decisioni devono essere loro notificate dalle autorità cantonali. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 213 Accesso a spazi non accessibili al pubblico - 1 Se per fermare o arrestare una persona occorre accedere a case, ad appartamenti o ad altri spazi non accessibili al pubblico, vanno osservate le disposizioni concernenti la perquisizione domiciliare. |
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1 | Se per fermare o arrestare una persona occorre accedere a case, ad appartamenti o ad altri spazi non accessibili al pubblico, vanno osservate le disposizioni concernenti la perquisizione domiciliare. |
2 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può accedere agli spazi anche senza mandato di perquisizione. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 241 Mandato - 1 Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto. |
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1 | Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto. |
2 | Il mandato indica: |
a | le persone, gli spazi, gli oggetti o le carte e registrazioni da perquisire o da ispezionare; |
b | lo scopo del provvedimento; |
c | le autorità o le persone incaricate dell'esecuzione. |
3 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può ordinare l'ispezione di orifizi e cavità corporei non visibili esternamente e può, senza mandato, eseguire perquisizioni; essa ne informa senza indugio le autorità penali competenti. |
4 | La polizia può perquisire una persona fermata o arrestata, in particolare per garantire la sicurezza di persone. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 112 Notificazione delle decisioni - 1 Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono: |
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1 | Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono: |
a | le conclusioni, i motivi, le allegazioni probatorie e le dichiarazioni processuali delle parti, in quanto non risultino dagli atti; |
b | i motivi determinanti di fatto e di diritto, segnatamente l'indicazione delle disposizioni legali applicate; |
c | il dispositivo; |
d | l'indicazione dei rimedi giuridici, con menzione del valore litigioso nei casi in cui la presente legge prevede un valore litigioso minimo. |
2 | Se il diritto federale o il diritto cantonale lo prevede, di regola l'autorità notifica la sua decisione rapidamente senza motivarla.101 In tal caso le parti possono chiedere, entro 30 giorni, il testo integrale della decisione. La decisione non può essere eseguita finché tale termine non scade infruttuoso o il testo integrale della stessa non è notificato. |
3 | Se una decisione non soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1, il Tribunale federale può rinviarla all'autorità cantonale affinché la completi o annullarla. |
4 | Nei campi in cui autorità federali hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale, il Consiglio federale determina quali decisioni devono essere loro notificate dalle autorità cantonali. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |