|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74 [1] Consegna di mezzi di prova |
||||||
| Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento. | ||||||
| La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 2 Definizioni |
||||||
| Per bene culturale si intende un bene importante, sotto il profilo religioso o laico, per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza, appartenente a una delle categorie definite nell'articolo 1 della Convenzione UNESCO 1970 o nell'articolo 1 paragrafo 1 lettera a della Convenzione UNESCO 2001. [1] | ||||||
| Per patrimonio culturale si intende l'insieme dei beni culturali appartenenti a una delle categorie definite nell'articolo 4 della Convenzione UNESCO 1970. | ||||||
| Per Stati contraenti s'intendono gli Stati che hanno ratificato la Convenzione UNESCO 1970. | ||||||
| Per Servizio specializzato si intende l'organo amministrativo cui incombe l'esecuzione dei compiti definiti nell'articolo 18. | ||||||
| Per importazione, transito o esportazione illeciti s'intende un'importazione, un transito o un'esportazione che viola una convenzione secondo l'articolo 7 o un provvedimento secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 del DF del 21 giu. 2019 che approva la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e la traspone nel diritto svizzero, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3793; FF 2019 423). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 24 Delitti |
||||||
| Salvo che per il reato sia comminata una pena più severa in virtù di un'altra disposizione, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: [1] | ||||||
| importa, vende, distribuisce, procura per mediazione, acquista o esporta beni culturali rubati o andati persi contro la volontà del proprietario; | ||||||
| si appropria di prodotti di scavi ai sensi dell'articolo 724 del Codice civile [2]; | ||||||
| importa, fa transitare o esporta illecitamente beni culturali; | ||||||
| all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione di beni culturali, omette informazioni nella dichiarazione doganale o vi fornisce informazioni false; | ||||||
| esporta senza autorizzazione beni culturali iscritti nell'Elenco federale. | ||||||
| Chi ha agito per negligenza è punito con la multa fino a 20 000 franchi. | ||||||
| Chi ha agito per mestiere è punito con una pena detentiva fino a due anni o con una pena pecuniaria. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [2] RS 210 [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [4] Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 22 Assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale |
||||||
| Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni ed enti internazionali e coordinare le inchieste a condizione che: | ||||||
| tale collaborazione sia necessaria per applicare la presente legge; e | ||||||
| le autorità estere, le organizzazioni e gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. | ||||||
| Esse possono chiedere alle autorità estere di fornire i dati necessari. Allo scopo di ottenerli, possono comunicare loro dati concernenti in particolare: | ||||||
| le caratteristiche, la quantità, il luogo di destinazione e il luogo di utilizzazione, lo scopo dell'utilizzazione e i destinatari dei beni culturali; | ||||||
| le persone coinvolte nella fornitura o mediazione dei beni culturali; | ||||||
| lo svolgimento delle transazioni dal punto di vista finanziario. | ||||||
| Le autorità federali possono comunicare i dati secondo il capoverso 2, di propria iniziativa o su richiesta dello Stato estero, se lo Stato in questione: | ||||||
| concede la reciprocità; | ||||||
| garantisce che i dati saranno trattati esclusivamente per gli scopi stabiliti nella presente legge; e | ||||||
| garantisce che i dati saranno utilizzati in un procedimento penale unicamente se l'assistenza giudiziaria in materia penale non sarebbe esclusa a causa del genere del reato; in tal caso il servizio amministrativo federale competente decide previamente, dopo aver consultato l'Ufficio federale di giustizia, se l'assistenza giudiziaria in materia penale sia possibile. | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 29 Obbligo d'informare |
||||||
| Le autorità doganali e quelle competenti per il perseguimento penale informano il Servizio specializzato in merito alle infrazioni alla presente legge. | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 1 Oggetto |
||||||
| La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente: [1] | ||||||
| l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda); | ||||||
| l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza); | ||||||
| il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta); | ||||||
| l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta). | ||||||
| ... [2] | ||||||
| La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice. | ||||||
| La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda: | ||||||
| reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale [3]; o | ||||||
| altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata. [4] | ||||||
| Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se: | ||||||
| la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale; | ||||||
| la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e | ||||||
| la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera. [5] | ||||||
| La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 59 n. 1 della LF del 22 giu. 2001 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1493; FF 2001 311). [2] Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [3] RS 311.0 [4] Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 233; FF 2019 6095). [5] Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 233; FF 2019 6095). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 233; FF 2019 6095). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 54 Applicabilità del presente Codice |
||||||
| La concessione dell'assistenza giudiziaria internazionale e la procedura d'assistenza giudiziaria sono rette dal presente Codice soltanto in quanto altre leggi federali e trattati internazionali non prevedano disposizioni specifiche. | ||||||
|
RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali Art. 39 Principio |
||||||
| La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dal CPP [1] e dalla presente legge. | ||||||
| Sono fatti salvi i casi secondo: | ||||||
| gli articoli 35 capoverso 2 e 37 capoverso 2 lettera b; tali casi sono retti dalla legge federale del 22 marzo 1974 [2] sul diritto penale amministrativo; | ||||||
| l'articolo 37 capoverso 2 lettera a; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [3] sulla procedura amministrativa e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria; | ||||||
| l'articolo 37 capoverso 2 lettera c; tali casi sono retti dalla legge del 24 marzo 2000 [4] sul personale federale e dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; | ||||||
| l'articolo 37 capoverso 2 lettere e-g; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa. [5] | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] RS 313.0 [3] RS 172.021 [4] RS 172.220.1 [5] Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali Art. 37 Competenze |
||||||
| Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP [1] dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale. | ||||||
| Le corti dei reclami penali giudicano inoltre: | ||||||
| i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:alla legge federale del 20 marzo 1981 [2] sull'assistenza internazionale in materia penale,alla legge federale del 21 dicembre 1995 [3] concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,alla legge federale del 22 giugno 2001 [4] sulla cooperazione con la Corte penale internazionale,alla legge federale del 3 ottobre 1975 [5] relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale; | ||||||
| alla legge federale del 20 marzo 1981 [2] sull'assistenza internazionale in materia penale, | ||||||
| alla legge federale del 21 dicembre 1995 [3] concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario, | ||||||
| alla legge federale del 22 giugno 2001 [4] sulla cooperazione con la Corte penale internazionale, | ||||||
| alla legge federale del 3 ottobre 1975 [5] relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale; | ||||||
| i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 1974 [6] sul diritto penale amministrativo; | ||||||
| i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima; | ||||||
| i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria; | ||||||
| le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 1997 [8] sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; | ||||||
| le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 1994 [9] sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione; | ||||||
| i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 2017 [11] sui giochi in denaro. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] RS 351.1 [3] RS 351.20 [4] RS 351.6 [5] RS 351.93 [6] RS 313.0 [7] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). [8] RS 120 [9] RS 360 [10] Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). [11] RS 935.51 | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 80e [1] Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione |
||||||
| La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. | ||||||
| Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante: | ||||||
| il sequestro di beni e valori; o | ||||||
| la presenza di persone che partecipano al processo all'estero. | ||||||
| Si applica per analogia l'articolo 80l capoversi 2 e 3. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 80k Termine di ricorso |
||||||
| Il termine di ricorso contro la decisione finale è di trenta giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, di dieci giorni dalla comunicazione per scritto della decisione. | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 80h Diritto di ricorrere |
||||||
| Ha diritto di ricorrere: | ||||||
| l'UFG; | ||||||
| chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 21 Disposizioni comuni |
||||||
| La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio. | ||||||
| Se la tutela dei loro interessi lo richiede, altre persone toccate da una misura d'assistenza o presenti alle indagini in qualità di parte lesa possono, all'atto dell'esecuzione dell'operazione d'assistenza, farsi assistere da un patrocinatore e, in quanto lo scopo dell'inchiesta non ne sia pregiudicato, farsi rappresentare da lui. | ||||||
| Le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero possono impugnare decisioni soltanto se una misura d'assistenza giudiziaria le tocca personalmente e direttamente e se hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. [1] | ||||||
| Il ricorso contro una decisione pronunciata in applicazione della presente legge non ha effetto sospensivo. Fa eccezione il ricorso: | ||||||
| contro una decisione che autorizza l'estradizione; | ||||||
| contro una decisione che autorizza la comunicazione di informazioni concernenti la sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all'estero. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 80h Diritto di ricorrere |
||||||
| Ha diritto di ricorrere: | ||||||
| l'UFG; | ||||||
| chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. | ||||||
|
RS 351.11 OAIMP Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP) Art. 9a [1] Persona toccata |
||||||
| Sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80h della legge, segnatamente: | ||||||
| nel caso di richiesta d'informazioni su un conto, il titolare del conto; | ||||||
| nel caso di perquisizioni domiciliari, il proprietario o il locatario; | ||||||
| nel caso di misure concernenti un veicolo a motore, il detentore. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). | ||||||
|
RS 351.11 OAIMP Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP) Art. 9a [1] Persona toccata |
||||||
| Sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80h della legge, segnatamente: | ||||||
| nel caso di richiesta d'informazioni su un conto, il titolare del conto; | ||||||
| nel caso di perquisizioni domiciliari, il proprietario o il locatario; | ||||||
| nel caso di misure concernenti un veicolo a motore, il detentore. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 25 Ricorso [1] |
||||||
| Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. [2] | ||||||
| Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera. [3] | ||||||
| È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2. [4] | ||||||
| L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda. [5] | ||||||
| Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [4] Introdotto dall'art. 2 del DF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4161; FF 2002 3864). [5] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). [6] Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [7] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). | ||||||
|
RI 0.351.1 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959 Art. 5 |
||||||
| Qualsiasi Parte Contraente potrà, al momento della firma della presente convenzione o del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, riservarsi, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, la facoltà di sottoporre l'esecuzione delle commissioni rogatorie per perquisizione o sequestro di oggetti a una o più delle seguenti condizioni: | ||||||
| il reato motivante la commissione rogatoria deve essere punibile secondo la legge della Parte richiedente e della Parte richiesta; | ||||||
| il reato motivante la commissione rogatoria deve essere idoneo nel paese richiesto a dar luogo all'estradizione; | ||||||
| l'esecuzione della commissione rogatoria deve essere compatibile con la legge della Parte richiesta. | ||||||
| Quando una Parte Contraente avrà fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, qualsiasi altra Parte potrà applicare la regola della reciprocità. | ||||||
|
RI 0.351.1 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959 Art. 2 |
||||||
| L'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata: | ||||||
| se la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati politici o come reati connessi con reati politici o come reati fiscali; | ||||||
| se la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della domanda è di natura tale da nuocere alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali del suo paese. | ||||||
|
RI 0.351.1 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959 Art. 5 |
||||||
| Qualsiasi Parte Contraente potrà, al momento della firma della presente convenzione o del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, riservarsi, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, la facoltà di sottoporre l'esecuzione delle commissioni rogatorie per perquisizione o sequestro di oggetti a una o più delle seguenti condizioni: | ||||||
| il reato motivante la commissione rogatoria deve essere punibile secondo la legge della Parte richiedente e della Parte richiesta; | ||||||
| il reato motivante la commissione rogatoria deve essere idoneo nel paese richiesto a dar luogo all'estradizione; | ||||||
| l'esecuzione della commissione rogatoria deve essere compatibile con la legge della Parte richiesta. | ||||||
| Quando una Parte Contraente avrà fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, qualsiasi altra Parte potrà applicare la regola della reciprocità. | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 64 Provvedimenti coercitivi |
||||||
| I provvedimenti secondo l'articolo 63, se implicano l'applicazione della coercizione processuale, possono essere ordinati soltanto ove dall'esposizione dei fatti risulti che l'atto perseguito all'estero denota gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero. Essi devono essere eseguiti secondo il diritto svizzero. | ||||||
| Se l'atto perseguito all'estero è impunibile in Svizzera, i provvedimenti di cui all'articolo 63 implicanti la coazione processuale sono ammissibili: | ||||||
| a discarico della persona perseguita; | ||||||
| quando l'atto perseguito costituisce un atto sessuale su minorenni. [2] | ||||||
| [1] La mod. concerne solo il testo tedesco (RU 2011 725). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 24 Delitti |
||||||
| Salvo che per il reato sia comminata una pena più severa in virtù di un'altra disposizione, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: [1] | ||||||
| importa, vende, distribuisce, procura per mediazione, acquista o esporta beni culturali rubati o andati persi contro la volontà del proprietario; | ||||||
| si appropria di prodotti di scavi ai sensi dell'articolo 724 del Codice civile [2]; | ||||||
| importa, fa transitare o esporta illecitamente beni culturali; | ||||||
| all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione di beni culturali, omette informazioni nella dichiarazione doganale o vi fornisce informazioni false; | ||||||
| esporta senza autorizzazione beni culturali iscritti nell'Elenco federale. | ||||||
| Chi ha agito per negligenza è punito con la multa fino a 20 000 franchi. | ||||||
| Chi ha agito per mestiere è punito con una pena detentiva fino a due anni o con una pena pecuniaria. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [2] RS 210 [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [4] Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 24 Delitti |
||||||
| Salvo che per il reato sia comminata una pena più severa in virtù di un'altra disposizione, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: [1] | ||||||
| importa, vende, distribuisce, procura per mediazione, acquista o esporta beni culturali rubati o andati persi contro la volontà del proprietario; | ||||||
| si appropria di prodotti di scavi ai sensi dell'articolo 724 del Codice civile [2]; | ||||||
| importa, fa transitare o esporta illecitamente beni culturali; | ||||||
| all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione di beni culturali, omette informazioni nella dichiarazione doganale o vi fornisce informazioni false; | ||||||
| esporta senza autorizzazione beni culturali iscritti nell'Elenco federale. | ||||||
| Chi ha agito per negligenza è punito con la multa fino a 20 000 franchi. | ||||||
| Chi ha agito per mestiere è punito con una pena detentiva fino a due anni o con una pena pecuniaria. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [2] RS 210 [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [4] Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 24 Delitti |
||||||
| Salvo che per il reato sia comminata una pena più severa in virtù di un'altra disposizione, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: [1] | ||||||
| importa, vende, distribuisce, procura per mediazione, acquista o esporta beni culturali rubati o andati persi contro la volontà del proprietario; | ||||||
| si appropria di prodotti di scavi ai sensi dell'articolo 724 del Codice civile [2]; | ||||||
| importa, fa transitare o esporta illecitamente beni culturali; | ||||||
| all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione di beni culturali, omette informazioni nella dichiarazione doganale o vi fornisce informazioni false; | ||||||
| esporta senza autorizzazione beni culturali iscritti nell'Elenco federale. | ||||||
| Chi ha agito per negligenza è punito con la multa fino a 20 000 franchi. | ||||||
| Chi ha agito per mestiere è punito con una pena detentiva fino a due anni o con una pena pecuniaria. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [2] RS 210 [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [4] Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 5 Autorizzazione per l'esportazione di beni culturali iscrittinell'Elenco federale |
||||||
| Chiunque intende esportare dalla Svizzera beni culturali iscritti nell'Elenco federale necessita di un'autorizzazione del Servizio specializzato. | ||||||
| L'autorizzazione è rilasciata se: | ||||||
| i beni culturali sono esportati temporaneamente; e | ||||||
| l'esportazione avviene a scopo di ricerca, conservazione, esposizione o per motivi analoghi. | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 3 Elenco federale |
||||||
| I beni culturali di proprietà della Confederazione e d'importanza significativa per il patrimonio culturale sono iscritti nell'Elenco federale. | ||||||
| L'iscrizione implica che: | ||||||
| i beni culturali non possono essere acquistati né per usucapione né in buona fede; | ||||||
| il diritto alla riconsegna è imprescrittibile; | ||||||
| l'esportazione definitiva dei beni culturali dalla Svizzera è vietata. | ||||||
| Un bene culturale può essere stralciato dall'Elenco federale se: | ||||||
| ha perso la sua importanza significativa per il patrimonio culturale; | ||||||
| la sua incorporazione in un insieme lo giustifica; | ||||||
| la Confederazione perde la proprietà del bene o vi rinuncia. | ||||||
| Il Servizio specializzato gestisce l'Elenco federale in forma di banca dati elettronica e lo pubblica. | ||||||
|
RS 444.11 OTBC Ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC) - Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali Art. 24 Obbligo di autorizzazione - (art. 5 e 7 LTBC) |
||||||
| Chi intende esportare dalla Svizzera beni culturali iscritti nell'Elenco federale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LTBC deve ottenere l'autorizzazione del Servizio specializzato. | ||||||
| Chi intende esportare dalla Svizzera beni culturali iscritti negli elenchi cantonali ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 LTBC deve ottenere un'autorizzazione delle autorità cantonali competenti, se le pertinenti disposizioni cantonali lo richiedono. | ||||||
| Chi intende importare o fare transitare in Svizzera beni culturali che sono oggetto di una convenzione ai sensi dell'articolo 7 LTBC deve provare alle autorità doganali che le disposizioni di esportazione dello Stato estero contraente sono rispettate. Se lo Stato estero contraente richiede un'autorizzazione per esportare simili beni culturali, essa deve essere presentata alle autorità doganali. | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 4 Elenchi dei Cantoni |
||||||
| Per semplificare i controlli al confine, i Cantoni che disciplinano l'esportazione dei beni culturali esistenti sul loro territorio possono collegare con la banca dati della Confederazione: | ||||||
| gli elenchi dei loro beni culturali; | ||||||
| gli elenchi dei beni culturali di privati, sempreché questi ultimi diano il loro consenso. | ||||||
| I Cantoni possono dichiarare che i beni culturali iscritti nei loro elenchi non possono essere acquistati né per usucapione né in buona fede e che il diritto alla loro riconsegna è imprescrittibile. | ||||||
|
RS 444.11 OTBC Ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC) - Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali Art. 24 Obbligo di autorizzazione - (art. 5 e 7 LTBC) |
||||||
| Chi intende esportare dalla Svizzera beni culturali iscritti nell'Elenco federale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LTBC deve ottenere l'autorizzazione del Servizio specializzato. | ||||||
| Chi intende esportare dalla Svizzera beni culturali iscritti negli elenchi cantonali ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 LTBC deve ottenere un'autorizzazione delle autorità cantonali competenti, se le pertinenti disposizioni cantonali lo richiedono. | ||||||
| Chi intende importare o fare transitare in Svizzera beni culturali che sono oggetto di una convenzione ai sensi dell'articolo 7 LTBC deve provare alle autorità doganali che le disposizioni di esportazione dello Stato estero contraente sono rispettate. Se lo Stato estero contraente richiede un'autorizzazione per esportare simili beni culturali, essa deve essere presentata alle autorità doganali. | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 4 Elenchi dei Cantoni |
||||||
| Per semplificare i controlli al confine, i Cantoni che disciplinano l'esportazione dei beni culturali esistenti sul loro territorio possono collegare con la banca dati della Confederazione: | ||||||
| gli elenchi dei loro beni culturali; | ||||||
| gli elenchi dei beni culturali di privati, sempreché questi ultimi diano il loro consenso. | ||||||
| I Cantoni possono dichiarare che i beni culturali iscritti nei loro elenchi non possono essere acquistati né per usucapione né in buona fede e che il diritto alla loro riconsegna è imprescrittibile. | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 2 Definizioni |
||||||
| Per bene culturale si intende un bene importante, sotto il profilo religioso o laico, per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza, appartenente a una delle categorie definite nell'articolo 1 della Convenzione UNESCO 1970 o nell'articolo 1 paragrafo 1 lettera a della Convenzione UNESCO 2001. [1] | ||||||
| Per patrimonio culturale si intende l'insieme dei beni culturali appartenenti a una delle categorie definite nell'articolo 4 della Convenzione UNESCO 1970. | ||||||
| Per Stati contraenti s'intendono gli Stati che hanno ratificato la Convenzione UNESCO 1970. | ||||||
| Per Servizio specializzato si intende l'organo amministrativo cui incombe l'esecuzione dei compiti definiti nell'articolo 18. | ||||||
| Per importazione, transito o esportazione illeciti s'intende un'importazione, un transito o un'esportazione che viola una convenzione secondo l'articolo 7 o un provvedimento secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 del DF del 21 giu. 2019 che approva la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e la traspone nel diritto svizzero, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3793; FF 2019 423). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 3 Elenco federale |
||||||
| I beni culturali di proprietà della Confederazione e d'importanza significativa per il patrimonio culturale sono iscritti nell'Elenco federale. | ||||||
| L'iscrizione implica che: | ||||||
| i beni culturali non possono essere acquistati né per usucapione né in buona fede; | ||||||
| il diritto alla riconsegna è imprescrittibile; | ||||||
| l'esportazione definitiva dei beni culturali dalla Svizzera è vietata. | ||||||
| Un bene culturale può essere stralciato dall'Elenco federale se: | ||||||
| ha perso la sua importanza significativa per il patrimonio culturale; | ||||||
| la sua incorporazione in un insieme lo giustifica; | ||||||
| la Confederazione perde la proprietà del bene o vi rinuncia. | ||||||
| Il Servizio specializzato gestisce l'Elenco federale in forma di banca dati elettronica e lo pubblica. | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 3 Elenco federale |
||||||
| I beni culturali di proprietà della Confederazione e d'importanza significativa per il patrimonio culturale sono iscritti nell'Elenco federale. | ||||||
| L'iscrizione implica che: | ||||||
| i beni culturali non possono essere acquistati né per usucapione né in buona fede; | ||||||
| il diritto alla riconsegna è imprescrittibile; | ||||||
| l'esportazione definitiva dei beni culturali dalla Svizzera è vietata. | ||||||
| Un bene culturale può essere stralciato dall'Elenco federale se: | ||||||
| ha perso la sua importanza significativa per il patrimonio culturale; | ||||||
| la sua incorporazione in un insieme lo giustifica; | ||||||
| la Confederazione perde la proprietà del bene o vi rinuncia. | ||||||
| Il Servizio specializzato gestisce l'Elenco federale in forma di banca dati elettronica e lo pubblica. | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 5 Autorizzazione per l'esportazione di beni culturali iscrittinell'Elenco federale |
||||||
| Chiunque intende esportare dalla Svizzera beni culturali iscritti nell'Elenco federale necessita di un'autorizzazione del Servizio specializzato. | ||||||
| L'autorizzazione è rilasciata se: | ||||||
| i beni culturali sono esportati temporaneamente; e | ||||||
| l'esportazione avviene a scopo di ricerca, conservazione, esposizione o per motivi analoghi. | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 2 Definizioni |
||||||
| Per bene culturale si intende un bene importante, sotto il profilo religioso o laico, per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza, appartenente a una delle categorie definite nell'articolo 1 della Convenzione UNESCO 1970 o nell'articolo 1 paragrafo 1 lettera a della Convenzione UNESCO 2001. [1] | ||||||
| Per patrimonio culturale si intende l'insieme dei beni culturali appartenenti a una delle categorie definite nell'articolo 4 della Convenzione UNESCO 1970. | ||||||
| Per Stati contraenti s'intendono gli Stati che hanno ratificato la Convenzione UNESCO 1970. | ||||||
| Per Servizio specializzato si intende l'organo amministrativo cui incombe l'esecuzione dei compiti definiti nell'articolo 18. | ||||||
| Per importazione, transito o esportazione illeciti s'intende un'importazione, un transito o un'esportazione che viola una convenzione secondo l'articolo 7 o un provvedimento secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 del DF del 21 giu. 2019 che approva la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e la traspone nel diritto svizzero, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3793; FF 2019 423). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 2 Definizioni |
||||||
| Per bene culturale si intende un bene importante, sotto il profilo religioso o laico, per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza, appartenente a una delle categorie definite nell'articolo 1 della Convenzione UNESCO 1970 o nell'articolo 1 paragrafo 1 lettera a della Convenzione UNESCO 2001. [1] | ||||||
| Per patrimonio culturale si intende l'insieme dei beni culturali appartenenti a una delle categorie definite nell'articolo 4 della Convenzione UNESCO 1970. | ||||||
| Per Stati contraenti s'intendono gli Stati che hanno ratificato la Convenzione UNESCO 1970. | ||||||
| Per Servizio specializzato si intende l'organo amministrativo cui incombe l'esecuzione dei compiti definiti nell'articolo 18. | ||||||
| Per importazione, transito o esportazione illeciti s'intende un'importazione, un transito o un'esportazione che viola una convenzione secondo l'articolo 7 o un provvedimento secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 del DF del 21 giu. 2019 che approva la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e la traspone nel diritto svizzero, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3793; FF 2019 423). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 24 Delitti |
||||||
| Salvo che per il reato sia comminata una pena più severa in virtù di un'altra disposizione, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: [1] | ||||||
| importa, vende, distribuisce, procura per mediazione, acquista o esporta beni culturali rubati o andati persi contro la volontà del proprietario; | ||||||
| si appropria di prodotti di scavi ai sensi dell'articolo 724 del Codice civile [2]; | ||||||
| importa, fa transitare o esporta illecitamente beni culturali; | ||||||
| all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione di beni culturali, omette informazioni nella dichiarazione doganale o vi fornisce informazioni false; | ||||||
| esporta senza autorizzazione beni culturali iscritti nell'Elenco federale. | ||||||
| Chi ha agito per negligenza è punito con la multa fino a 20 000 franchi. | ||||||
| Chi ha agito per mestiere è punito con una pena detentiva fino a due anni o con una pena pecuniaria. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [2] RS 210 [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [4] Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 24 Delitti |
||||||
| Salvo che per il reato sia comminata una pena più severa in virtù di un'altra disposizione, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: [1] | ||||||
| importa, vende, distribuisce, procura per mediazione, acquista o esporta beni culturali rubati o andati persi contro la volontà del proprietario; | ||||||
| si appropria di prodotti di scavi ai sensi dell'articolo 724 del Codice civile [2]; | ||||||
| importa, fa transitare o esporta illecitamente beni culturali; | ||||||
| all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione di beni culturali, omette informazioni nella dichiarazione doganale o vi fornisce informazioni false; | ||||||
| esporta senza autorizzazione beni culturali iscritti nell'Elenco federale. | ||||||
| Chi ha agito per negligenza è punito con la multa fino a 20 000 franchi. | ||||||
| Chi ha agito per mestiere è punito con una pena detentiva fino a due anni o con una pena pecuniaria. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [2] RS 210 [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [4] Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). | ||||||
|
RS 444.11 OTBC Ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC) - Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali Art. 25 Dichiarazione doganale - (art. 19 LTBC) |
||||||
| Chi intende importare, fare transitare o esportare un bene culturale deve fornire nella dichiarazione doganale: [1] | ||||||
| indicazioni sul tipo di bene culturale; | ||||||
| dati il più possibile precisi sul luogo di produzione o, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, sul luogo di ritrovamento del bene culturale; | ||||||
| la datazione del bene culturale; | ||||||
| l'indicazione delle dimensioni del bene culturale. | ||||||
| Chi intende importare, fare transitare o esportare un bene culturale deve indicare nella dichiarazione doganale che si tratta di un bene culturale e se questo è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 24. [4] | ||||||
| Se la spedizione comprende più beni culturali, le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere fornite per ciascun bene. [5] | ||||||
| Le dichiarazioni doganali incomplete vengono rifiutate dalle autorità doganali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [3] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). | ||||||
|
RS 444.11 OTBC Ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC) - Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali Art. 25 Dichiarazione doganale - (art. 19 LTBC) |
||||||
| Chi intende importare, fare transitare o esportare un bene culturale deve fornire nella dichiarazione doganale: [1] | ||||||
| indicazioni sul tipo di bene culturale; | ||||||
| dati il più possibile precisi sul luogo di produzione o, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, sul luogo di ritrovamento del bene culturale; | ||||||
| la datazione del bene culturale; | ||||||
| l'indicazione delle dimensioni del bene culturale. | ||||||
| Chi intende importare, fare transitare o esportare un bene culturale deve indicare nella dichiarazione doganale che si tratta di un bene culturale e se questo è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 24. [4] | ||||||
| Se la spedizione comprende più beni culturali, le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere fornite per ciascun bene. [5] | ||||||
| Le dichiarazioni doganali incomplete vengono rifiutate dalle autorità doganali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [3] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 24 Delitti |
||||||
| Salvo che per il reato sia comminata una pena più severa in virtù di un'altra disposizione, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: [1] | ||||||
| importa, vende, distribuisce, procura per mediazione, acquista o esporta beni culturali rubati o andati persi contro la volontà del proprietario; | ||||||
| si appropria di prodotti di scavi ai sensi dell'articolo 724 del Codice civile [2]; | ||||||
| importa, fa transitare o esporta illecitamente beni culturali; | ||||||
| all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione di beni culturali, omette informazioni nella dichiarazione doganale o vi fornisce informazioni false; | ||||||
| esporta senza autorizzazione beni culturali iscritti nell'Elenco federale. | ||||||
| Chi ha agito per negligenza è punito con la multa fino a 20 000 franchi. | ||||||
| Chi ha agito per mestiere è punito con una pena detentiva fino a due anni o con una pena pecuniaria. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [2] RS 210 [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [4] Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 23 Rapporto con la legge sull'assistenza internazionale in materia penale |
||||||
| In caso di infrazione alla presente legge, alle autorità estere competenti può essere concessa assistenza giudiziaria. Simili infrazioni non sono considerate reati di politica monetaria, commerciale o economica ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 1981 [1] sull'assistenza internazionale in materia penale; le disposizioni procedurali di tale legge rimangono nondimeno applicabili. | ||||||
| [1] RS 351.1 | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 3 Genere del reato |
||||||
| La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente. | ||||||
| L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile: | ||||||
| in caso di genocidio; | ||||||
| in caso di crimini contro l'umanità; | ||||||
| in caso di crimini di guerra; o | ||||||
| se il reato sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio. [1] | ||||||
| La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito: | ||||||
| a una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale; | ||||||
| a una domanda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 1974 [2] sul diritto penale amministrativo. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 2010 che modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293), [2] RS 313.0. Ora: art. 14 cpv. 3. [3] Nuovo testo del per. giusta il n. I 3 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 19 Dogana |
||||||
| Le autorità doganali controllano alla frontiera il trasferimento dei beni culturali. | ||||||
| Esse sono autorizzate a trattenere beni culturali sospetti all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione e a sporgere denuncia alle autorità preposte al perseguimento penale. | ||||||
| L'immagazzinamento di beni culturali nei depositi doganali è considerato importazione ai sensi della presente legge. | ||||||
|
RS 444.11 OTBC Ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC) - Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali Art. 25 Dichiarazione doganale - (art. 19 LTBC) |
||||||
| Chi intende importare, fare transitare o esportare un bene culturale deve fornire nella dichiarazione doganale: [1] | ||||||
| indicazioni sul tipo di bene culturale; | ||||||
| dati il più possibile precisi sul luogo di produzione o, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, sul luogo di ritrovamento del bene culturale; | ||||||
| la datazione del bene culturale; | ||||||
| l'indicazione delle dimensioni del bene culturale. | ||||||
| Chi intende importare, fare transitare o esportare un bene culturale deve indicare nella dichiarazione doganale che si tratta di un bene culturale e se questo è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 24. [4] | ||||||
| Se la spedizione comprende più beni culturali, le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere fornite per ciascun bene. [5] | ||||||
| Le dichiarazioni doganali incomplete vengono rifiutate dalle autorità doganali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [3] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 24 Delitti |
||||||
| Salvo che per il reato sia comminata una pena più severa in virtù di un'altra disposizione, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: [1] | ||||||
| importa, vende, distribuisce, procura per mediazione, acquista o esporta beni culturali rubati o andati persi contro la volontà del proprietario; | ||||||
| si appropria di prodotti di scavi ai sensi dell'articolo 724 del Codice civile [2]; | ||||||
| importa, fa transitare o esporta illecitamente beni culturali; | ||||||
| all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione di beni culturali, omette informazioni nella dichiarazione doganale o vi fornisce informazioni false; | ||||||
| esporta senza autorizzazione beni culturali iscritti nell'Elenco federale. | ||||||
| Chi ha agito per negligenza è punito con la multa fino a 20 000 franchi. | ||||||
| Chi ha agito per mestiere è punito con una pena detentiva fino a due anni o con una pena pecuniaria. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [2] RS 210 [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [4] Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). | ||||||
|
RS 444.11 OTBC Ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC) - Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali Art. 25 Dichiarazione doganale - (art. 19 LTBC) |
||||||
| Chi intende importare, fare transitare o esportare un bene culturale deve fornire nella dichiarazione doganale: [1] | ||||||
| indicazioni sul tipo di bene culturale; | ||||||
| dati il più possibile precisi sul luogo di produzione o, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, sul luogo di ritrovamento del bene culturale; | ||||||
| la datazione del bene culturale; | ||||||
| l'indicazione delle dimensioni del bene culturale. | ||||||
| Chi intende importare, fare transitare o esportare un bene culturale deve indicare nella dichiarazione doganale che si tratta di un bene culturale e se questo è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 24. [4] | ||||||
| Se la spedizione comprende più beni culturali, le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere fornite per ciascun bene. [5] | ||||||
| Le dichiarazioni doganali incomplete vengono rifiutate dalle autorità doganali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [3] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 24 Delitti |
||||||
| Salvo che per il reato sia comminata una pena più severa in virtù di un'altra disposizione, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: [1] | ||||||
| importa, vende, distribuisce, procura per mediazione, acquista o esporta beni culturali rubati o andati persi contro la volontà del proprietario; | ||||||
| si appropria di prodotti di scavi ai sensi dell'articolo 724 del Codice civile [2]; | ||||||
| importa, fa transitare o esporta illecitamente beni culturali; | ||||||
| all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione di beni culturali, omette informazioni nella dichiarazione doganale o vi fornisce informazioni false; | ||||||
| esporta senza autorizzazione beni culturali iscritti nell'Elenco federale. | ||||||
| Chi ha agito per negligenza è punito con la multa fino a 20 000 franchi. | ||||||
| Chi ha agito per mestiere è punito con una pena detentiva fino a due anni o con una pena pecuniaria. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [2] RS 210 [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [4] Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). | ||||||
|
RS 444.11 OTBC Ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC) - Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali Art. 25 Dichiarazione doganale - (art. 19 LTBC) |
||||||
| Chi intende importare, fare transitare o esportare un bene culturale deve fornire nella dichiarazione doganale: [1] | ||||||
| indicazioni sul tipo di bene culturale; | ||||||
| dati il più possibile precisi sul luogo di produzione o, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, sul luogo di ritrovamento del bene culturale; | ||||||
| la datazione del bene culturale; | ||||||
| l'indicazione delle dimensioni del bene culturale. | ||||||
| Chi intende importare, fare transitare o esportare un bene culturale deve indicare nella dichiarazione doganale che si tratta di un bene culturale e se questo è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 24. [4] | ||||||
| Se la spedizione comprende più beni culturali, le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere fornite per ciascun bene. [5] | ||||||
| Le dichiarazioni doganali incomplete vengono rifiutate dalle autorità doganali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [3] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 634). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) - Legge sul trasferimento dei beni culturali Art. 24 Delitti |
||||||
| Salvo che per il reato sia comminata una pena più severa in virtù di un'altra disposizione, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: [1] | ||||||
| importa, vende, distribuisce, procura per mediazione, acquista o esporta beni culturali rubati o andati persi contro la volontà del proprietario; | ||||||
| si appropria di prodotti di scavi ai sensi dell'articolo 724 del Codice civile [2]; | ||||||
| importa, fa transitare o esporta illecitamente beni culturali; | ||||||
| all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione di beni culturali, omette informazioni nella dichiarazione doganale o vi fornisce informazioni false; | ||||||
| esporta senza autorizzazione beni culturali iscritti nell'Elenco federale. | ||||||
| Chi ha agito per negligenza è punito con la multa fino a 20 000 franchi. | ||||||
| Chi ha agito per mestiere è punito con una pena detentiva fino a due anni o con una pena pecuniaria. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [2] RS 210 [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [4] Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 50; FF 2020 2813). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
||||||
| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali Art. 39 Principio |
||||||
| La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dal CPP [1] e dalla presente legge. | ||||||
| Sono fatti salvi i casi secondo: | ||||||
| gli articoli 35 capoverso 2 e 37 capoverso 2 lettera b; tali casi sono retti dalla legge federale del 22 marzo 1974 [2] sul diritto penale amministrativo; | ||||||
| l'articolo 37 capoverso 2 lettera a; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [3] sulla procedura amministrativa e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria; | ||||||
| l'articolo 37 capoverso 2 lettera c; tali casi sono retti dalla legge del 24 marzo 2000 [4] sul personale federale e dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; | ||||||
| l'articolo 37 capoverso 2 lettere e-g; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa. [5] | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] RS 313.0 [3] RS 172.021 [4] RS 172.220.1 [5] Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
||||||
| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
||||||
| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 173.713.162 RSPPF Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF) Art. 5 Basi di calcolo |
||||||
| Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere di lavoro della cancelleria. | ||||||
|
RS 173.713.162 RSPPF Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF) Art. 8 Emolumenti riscossi davanti alla Corte dei reclami penali - (art. 73 cpv. 3 lett. c LOAP, art. 63 cpv. 4bis e 5 PA, art. 25 cpv. 4 DPA) |
||||||
| Per la procedura di reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti del CPP [1] e secondo il DPA possono essere riscossi degli emolumenti da 200 a 50 000 franchi. | ||||||
| Gli emolumenti per le altre procedure condotte secondo il CPP variano tra 200 e 20 000 franchi. | ||||||
| Gli emolumenti riscossi per le procedure ai sensi della PA variano: | ||||||
| per le cause in cui non entra in linea di conto alcun interesse finanziario: da 100 a 5000 franchi; | ||||||
| per le altre cause: da 100 a 50 000 franchi. | ||||||
| [1] RS 312.0 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 100 Ricorso contro decisioni |
||||||
| Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. | ||||||
| Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: | ||||||
| delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; | ||||||
| nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; | ||||||
| in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980 [3] sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 [4] sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; | ||||||
| del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954 [6] sui brevetti. | ||||||
| Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: | ||||||
| delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; | ||||||
| dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. | ||||||
| Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. | ||||||
| Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [6] RS 232.14 [7] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 100 Ricorso contro decisioni |
||||||
| Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. | ||||||
| Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: | ||||||
| delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; | ||||||
| nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; | ||||||
| in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980 [3] sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 [4] sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; | ||||||
| del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954 [6] sui brevetti. | ||||||
| Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: | ||||||
| delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; | ||||||
| dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. | ||||||
| Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. | ||||||
| Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [6] RS 232.14 [7] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale |
||||||
| Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. | ||||||
| Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale |
||||||
| Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. | ||||||
| Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune. | ||||||