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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
||||||
| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 39 Cambiamento della direzione del fondo |
||||||
| I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere trasferiti a un'altra direzione del fondo. | ||||||
| Per essere valido, il contratto di trasferimento deve avere la forma scritta o un'altra forma che ne consenta la prova per testo e ottenere l'accordo della banca depositaria e l'approvazione della FINMA. | ||||||
| Prima dell'approvazione da parte della FINMA, la precedente direzione del fondo rende noto negli organi di pubblicazione il previsto trasferimento. | ||||||
| Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| La FINMA approva il cambiamento della direzione del fondo se le prescrizioni legali sono rispettate e se la continuazione del fondo di investimento è nell'interesse degli investitori. | ||||||
| Essa pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 39 Cambiamento della direzione del fondo |
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| I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere trasferiti a un'altra direzione del fondo. | ||||||
| Per essere valido, il contratto di trasferimento deve avere la forma scritta o un'altra forma che ne consenta la prova per testo e ottenere l'accordo della banca depositaria e l'approvazione della FINMA. | ||||||
| Prima dell'approvazione da parte della FINMA, la precedente direzione del fondo rende noto negli organi di pubblicazione il previsto trasferimento. | ||||||
| Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| La FINMA approva il cambiamento della direzione del fondo se le prescrizioni legali sono rispettate e se la continuazione del fondo di investimento è nell'interesse degli investitori. | ||||||
| Essa pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 39 Cambiamento della direzione del fondo |
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| I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere trasferiti a un'altra direzione del fondo. | ||||||
| Per essere valido, il contratto di trasferimento deve avere la forma scritta o un'altra forma che ne consenta la prova per testo e ottenere l'accordo della banca depositaria e l'approvazione della FINMA. | ||||||
| Prima dell'approvazione da parte della FINMA, la precedente direzione del fondo rende noto negli organi di pubblicazione il previsto trasferimento. | ||||||
| Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| La FINMA approva il cambiamento della direzione del fondo se le prescrizioni legali sono rispettate e se la continuazione del fondo di investimento è nell'interesse degli investitori. | ||||||
| Essa pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
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| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se: | ||||||
| un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto; | ||||||
| un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto; | ||||||
| l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga. | ||||||
| Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto. | ||||||
| A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
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| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 26 |
||||||
| Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: | ||||||
| le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; | ||||||
| tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; | ||||||
| le copie delle decisioni notificate. | ||||||
| Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare. [1] | ||||||
| L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 27 |
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| L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se: | ||||||
| un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto; | ||||||
| un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto; | ||||||
| l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga. | ||||||
| Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto. | ||||||
| A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 26 |
||||||
| Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: | ||||||
| le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; | ||||||
| tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; | ||||||
| le copie delle decisioni notificate. | ||||||
| Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare. [1] | ||||||
| L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 26 |
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| Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: | ||||||
| le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; | ||||||
| tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; | ||||||
| le copie delle decisioni notificate. | ||||||
| Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare. [1] | ||||||
| L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
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| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
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| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
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| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
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| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
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| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
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| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 35 Delega di compiti |
||||||
| La direzione del fondo non può delegare la direzione del fondo di investimento a terzi. Può tuttavia delegare a terzi le decisioni di investimento e altri compiti parziali, sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata. | ||||||
| Le decisioni di investimento concernenti investimenti collettivi di capitale le cui quote sono offerte in modo agevolato nell'Unione europea in virtù di un accordo non possono essere delegate né alla banca depositaria né ad altre imprese i cui interessi possano collidere con quelli del gestore di patrimoni collettivi, della direzione del fondo o degli investitori. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 35 Delega di compiti |
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| La direzione del fondo non può delegare la direzione del fondo di investimento a terzi. Può tuttavia delegare a terzi le decisioni di investimento e altri compiti parziali, sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata. | ||||||
| Le decisioni di investimento concernenti investimenti collettivi di capitale le cui quote sono offerte in modo agevolato nell'Unione europea in virtù di un accordo non possono essere delegate né alla banca depositaria né ad altre imprese i cui interessi possano collidere con quelli del gestore di patrimoni collettivi, della direzione del fondo o degli investitori. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 35 Delega di compiti |
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| La direzione del fondo non può delegare la direzione del fondo di investimento a terzi. Può tuttavia delegare a terzi le decisioni di investimento e altri compiti parziali, sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata. | ||||||
| Le decisioni di investimento concernenti investimenti collettivi di capitale le cui quote sono offerte in modo agevolato nell'Unione europea in virtù di un accordo non possono essere delegate né alla banca depositaria né ad altre imprese i cui interessi possano collidere con quelli del gestore di patrimoni collettivi, della direzione del fondo o degli investitori. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
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| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
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| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
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| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
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| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
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| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
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| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
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| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
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| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 64 Provvedimenti coercitivi |
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| I provvedimenti secondo l'articolo 63, se implicano l'applicazione della coercizione processuale, possono essere ordinati soltanto ove dall'esposizione dei fatti risulti che l'atto perseguito all'estero denota gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero. Essi devono essere eseguiti secondo il diritto svizzero. | ||||||
| Se l'atto perseguito all'estero è impunibile in Svizzera, i provvedimenti di cui all'articolo 63 implicanti la coazione processuale sono ammissibili: | ||||||
| a discarico della persona perseguita; | ||||||
| quando l'atto perseguito costituisce un atto sessuale su minorenni. [2] | ||||||
| [1] La mod. concerne solo il testo tedesco (RU 2011 725). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
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| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
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| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
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| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
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| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
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| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
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| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 38 Diritti |
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| La direzione del fondo ha diritto: | ||||||
| alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; | ||||||
| alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; | ||||||
| al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. | ||||||
| Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 64 Provvedimenti coercitivi |
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| I provvedimenti secondo l'articolo 63, se implicano l'applicazione della coercizione processuale, possono essere ordinati soltanto ove dall'esposizione dei fatti risulti che l'atto perseguito all'estero denota gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero. Essi devono essere eseguiti secondo il diritto svizzero. | ||||||
| Se l'atto perseguito all'estero è impunibile in Svizzera, i provvedimenti di cui all'articolo 63 implicanti la coazione processuale sono ammissibili: | ||||||
| a discarico della persona perseguita; | ||||||
| quando l'atto perseguito costituisce un atto sessuale su minorenni. [2] | ||||||
| [1] La mod. concerne solo il testo tedesco (RU 2011 725). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 161 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra II n. 3 della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109). |
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 161 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra II n. 3 della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109). |
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 161 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra II n. 3 della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109). |
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 161 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra II n. 3 della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109). |
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 161 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra II n. 3 della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109). |