Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

8C_191/2015

Sentenza del 2 luglio 2015

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente,
Ursprung, Parrino,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
ricorrente,

contro

A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Vinh Giang,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (spese ripetibili),

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 17 febbraio 2015.

Fatti:

A.
Il 23 settembre 2014 l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha spiccato una "decisione preventiva ponteggio" nei confronti di A.________ SA, società anonima avente per scopo fra l'altro la gestione di una ditta di carpenteria, copertura tetti, e lattoneria. Con questo provvedimento l'assicuratore ha vietato alla società l'uso di alcune impalcature di cantiere fino all'eliminazione delle carenze riscontrate.

B.

B.a. A.________ SA ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'INSAI, chiedendone l'annullamento. A.________ SA ha precisato che "per motivi cautelativi la ricorrente ha ritenuto di nondimeno introdurre il presente ricorso. Sarà tuttavia ben disposta a ritirarlo, qualora la SUVA dovesse confermare che la querelata decisione non può essere considerata per eventuali aumenti di premio ai sensi dell'art. 66 OPI".

B.b. Il 4 febbraio 2015 l'INSAI, nel quadro della risposta al ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, ha confermato che la decisione impugnata non sarebbe stata considerata per eventuali aumenti di premio a norma dell'art. 66 OPI. L'assicuratore, rinviando a precedente corrispondenza con A.________ SA, ha tuttavia sottolineato che quest'ultima sapeva come fosse bastato mettere in atto i provvedimenti richiesti al fine di scongiurare aumenti di premio. A.________ SA ha ritirato il ricorso, ma ha ribadito per contro che essa è stata obbligata a presentarlo, perché l'INSAI non aveva chiarito l'aspetto dell'aumento dei premi.

B.c. Il Tribunale amministrativo federale con decisione del 17 febbraio 2015 ha preso atto del ritiro del ricorso e ha stralciato dai ruoli la causa. Non ha riscosso spese processuali, ma ha condannato l'INSAI a rifondere fr. 1'000.- ad A.________ SA a titolo di spese ripetibili.

C.
L'INSAI contro la sua condanna alla rifusione ad A.________ SA di fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo che il giudizio precedente sia annullato su tale aspetto. Pretende inoltre che A.________ SA si faccia carico delle spese e delle ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale federale.
L'opponente chiede di respingere il ricorso, mentre il Tribunale amministrativo federale rinuncia a presentare osservazioni.

Diritto:

1.
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Benché la controversia riguarda l'assicurazione contro gli infortuni, ma non l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 105 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF e contrario; cfr. sentenza 8C_256/2009 dell'8 giugno 2009 consid. 2.2.2), il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF (art. 105 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF
sarebbero realizzate (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).

2.

2.1. Il Tribunale amministrativo federale, dopo aver esposto le norme applicabili, ha precisato che per determinare la parte che ha reso il procedimento privo di oggetto occorre fondarsi su criteri materiali, essendo irrilevante chi esegue l'azione processuale formale di desistenza. La Corte di prime cure ha concluso che il ricorso è divenuto senza interesse per il comportamentodell'INSAI, il quale solo in sede ricorsuale ha confermato che con la decisione preventiva non ci sarebbero state conseguenze sui premi. L'INSAI ha peraltro confermato in una lettera successiva all'opponente che non vi è stata alcuna violazione delle disposizioni in materia di sicurezza. Le comunicazioni risalenti al 2010 e 2011 poiché "datate" sono state oltretutto ritenute irrelevanti ai fini del giudizio.

2.2. Il ricorrente censura una violazione dell'art. 5
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 5 Spese per le cause prive di oggetto - Se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2). Il ricorrente sostiene che la decisione preventiva impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale non potesse avere influenza sui premi perché emessa ad uno stadio anticipato rispetto al loro possibile aumento, perché la stessa decisione non menziona alcunché relativamente ai premi e perché già in passato l'INSAI ha confermato all'opponente che la messa in atto delle misure richieste non comporta aumenti di premio. Il ricorrente conclude quindi che è la parte opponente ad aver provocato del tutto inutilmente la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Non compete quindi all'INSAI risarcire tali spese di parte.

3.

3.1. A norma dell'art. 5
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 5 Spese per le cause prive di oggetto - Se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.
TS-TAF se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. Tale normativa tende innanzitutto a ricercare materialmente se possa essere imputata a una parte la circostanza che la controversia sia divenuta priva d'oggetto, solamente se non possa essere imputata a nessuno diventano decisive le probabilità di successo del ricorso (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, n. 4.72). Giova oltretutto ricordare che il giudice valuta sommariamente tali circostanze (Moser/ Beusch/Kneubühler, n. 4.73). La norma è aperta e il giudice dispone infatti di un ampio margine di apprezzamento, che il Tribunale federale riesamina soltanto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di apprezzamento (cfr. sentenza 8C_329/2011 del 29 luglio 2011 consid. 6.1 con riferimenti).

3.2. L'art. 5
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 5 Spese per le cause prive di oggetto - Se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.
TS-TAF riprende in buona sostanza la normativa applicabile dinanzi al Tribunale federale, il quale quando una lite diventa senz'oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, udite le parti, ma senz'ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 71 - Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedura si applicano per analogia le prescrizioni della PC30.
LTF combinato con l'art. 72
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale
PC Art. 72 - Quando una lite diventa senz'oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, ma senz'ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.
PC). Il giudice dell'istruzione (art. 32 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 32 Giudice dell'istruzione - 1 Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice.
1    Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice.
2    Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite transazione.
3    Le decisioni del giudice dell'istruzione non sono impugnabili.
LTF) nel giudizio sulle spese prende innanzitutto in considerazione l'esito prevedibile del processo (DTF 125 V 373 consid. 2a pag. 374). Non si tratta di esaminare puntualmente le probabilità di successo, quanto piuttosto di porre termine alla procedura alla luce di un giudizio celere e sommario degli atti. Dal giudizio sulle spese non ne deve derivare una sentenza con considerazioni materiali né tantomeno dev'essere pregiudicata una questione giuridica magari complessa. Se non dovesse essere possibile sincerarsi del prevedibile esito del procedimento, conviene rifarsi ai concetti generali della procedura civile. È soccombente quindi in linea di principio la parte che ha indotto il procedimento poi divenuto privo d'oggetto o che ha
provocato i motivi per cui la procedura è divenuta senza interesse (decreto 2C_201/2008 del 14 luglio 2008 consid. 2.3 con riferimento).

3.3. I controlli relativi alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, in esecuzione degli art. 81
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 81 - 1 Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera.182
1    Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera.182
2    Il Consiglio federale può limitare o escludere l'applicazione di dette prescrizioni per determinate categorie di aziende e di lavoratori.
-88
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 88 Promovimento della prevenzione degli infortuni non professionali - 1 L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
1    L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
2    Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l'importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali.
3    Mediante i premi supplementari, gli assicuratori devono promuovere in generale la prevenzione degli infortuni non professionali.
LAINF, sono retti dagli art. 60
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 88 Promovimento della prevenzione degli infortuni non professionali - 1 L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
1    L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
2    Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l'importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali.
3    Mediante i premi supplementari, gli assicuratori devono promuovere in generale la prevenzione degli infortuni non professionali.
segg. dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI; RS 832.30). A norma dell'art. 62
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 88 Promovimento della prevenzione degli infortuni non professionali - 1 L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
1    L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
2    Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l'importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali.
3    Mediante i premi supplementari, gli assicuratori devono promuovere in generale la prevenzione degli infortuni non professionali.
OPI l'organo d'esecuzione competente, se, durante un'ispezione, accerta un'infrazione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, ne avverte il datore di lavoro e gli fissa un congruo termine per ovviarvi. L'avvertimento deve essere confermato per scritto al datore di lavoro (cpv. 1). In caso d'urgenza, l'organo d'esecuzione rinuncia all'avvertimento e prende una decisione secondo l'art. 64
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 88 Promovimento della prevenzione degli infortuni non professionali - 1 L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
1    L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
2    Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l'importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali.
3    Mediante i premi supplementari, gli assicuratori devono promuovere in generale la prevenzione degli infortuni non professionali.
OPI. Se sono necessari provvedimenti provvisionali, dev'essere informata l'autorità cantonale incaricata dell'assistenza giudiziaria (cpv. 2). Giusta l'art. 64
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 88 Promovimento della prevenzione degli infortuni non professionali - 1 L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
1    L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
2    Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l'importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali.
3    Mediante i premi supplementari, gli assicuratori devono promuovere in generale la prevenzione degli infortuni non professionali.
OPI se non è dato seguito a un avvertimento, l'organo d'esecuzione competente, dopo aver consultato il datore di lavoro e i lavoratori direttamente interessati, ordina i provvedimenti necessari mediante decisione e fissa al datore di lavoro un congruo termine per eseguirli (cpv. 1). Il datore di lavoro deve informare i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda sulle disposizioni degli
organi d'esecuzione (cpv. 2). Secondo l'art. 65
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 88 Promovimento della prevenzione degli infortuni non professionali - 1 L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
1    L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
2    Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l'importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali.
3    Mediante i premi supplementari, gli assicuratori devono promuovere in generale la prevenzione degli infortuni non professionali.
OPI il datore di lavoro deve dare pronta conferma dell'esecuzione dei provvedimenti. In virtù dell'art. 66 cpv. 1
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 88 Promovimento della prevenzione degli infortuni non professionali - 1 L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
1    L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
2    Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l'importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali.
3    Mediante i premi supplementari, gli assicuratori devono promuovere in generale la prevenzione degli infortuni non professionali.
OPI se il datore di lavoro non dà seguito a una decisione esecutiva o se viola in altro modo le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, la sua azienda può venir attribuita a un grado superiore della tariffa dei premi (aumento di premio). L'aumento di premio, la cui applicazione può essere anche retroattiva (art. 92 cpv. 3
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 92 Determinazione dei premi - 1 I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per le indennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi e per l'eventuale finanziamento di un fondo di compensazione in caso di eventi di grandi proporzioni. Per i due rami assicurativi obbligatori gli assicuratori possono riscuotere un premio minimo indipendente dal rischio; il Consiglio federale ne fissa il limite massimo.210
1    I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per le indennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi e per l'eventuale finanziamento di un fondo di compensazione in caso di eventi di grandi proporzioni. Per i due rami assicurativi obbligatori gli assicuratori possono riscuotere un premio minimo indipendente dal rischio; il Consiglio federale ne fissa il limite massimo.210
2    Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali, le aziende sono ripartite in classi di tariffe dei premi e nei relativi gradi secondo il genere e le condizioni loro propri; è tenuto segnatamente conto del pericolo d'infortuni e dello stato delle misure preventive. Singoli gruppi di lavoratori di una stessa azienda possono essere attribuiti a classi e gradi differenti.
3    In caso d'infrazione alle prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, le aziende possono essere ognora e anche retroattivamente attribuite a un grado di rischi superiore.
4    I cambiamenti del genere di azienda e le modifiche nella stessa vanno notificati entro 14 giorni al competente assicuratore. Se i cambiamenti sono importanti, l'assicuratore può modificare l'attribuzione alle classi e ai gradi del tariffario dei premi, se del caso con effetto retroattivo.
5    In base alle esperienze acquisite in materia di rischi, l'assicuratore può, di propria iniziativa o a domanda dei titolari delle aziende, modificare l'attribuzione di determinate aziende alle classi e ai gradi del tariffario dei premi, con effetto a decorrere dal nuovo esercizio contabile.
6    Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali, gli assicurati possono essere ripartiti in classi tariffarie. I premi non possono tuttavia essere graduati secondo il sesso delle persone assicurate.211
7    Il supplemento per le spese amministrative è riscosso a copertura degli oneri correnti che derivano agli assicuratori dall'esecuzione dell'assicurazione contro gli infortuni. Per tale supplemento il Consiglio federale può fissare aliquote massime. Stabilisce il termine per modificare i tariffari dei premi e procedere a una nuova classificazione delle aziende in classi e gradi. Emana inoltre disposizioni sul calcolo dei premi in casi speciali, in particolare per gli assicurati a titolo facoltativo e per gli affiliati a una cassa malati riconosciuta.212
LAINF), in tale contesto ha una valenza sostanzialmente sanzionatoria verso l'azienda che non rispetta le prescrizioni di sicurezza e di prevenzione degli infortuni (DTF 116 V 255 consid. 2c pag. 260). L'aumento di premio non è subordinato alla gravità dell'inosservanza di tali normative. In altre parole è sufficiente che l'azienda violi le prescrizioni perché di principio si faccia luogo a un aumento di premio di regola di almeno il 20% (art. 113 cpv. 2
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
OAINF Art. 113 Classi e gradi - 1 Le aziende o parti d'aziende devono essere ripartite nelle classi di tariffe dei premi in modo che i premi netti bastino, con ogni probabilità, a coprire i costi degli infortuni professionali e delle malattie professionali nonché degli infortuni non professionali di una comunità di rischio. I premi delle aziende o di parti d'aziende devono pertanto essere calcolati in conseguenza.205
1    Le aziende o parti d'aziende devono essere ripartite nelle classi di tariffe dei premi in modo che i premi netti bastino, con ogni probabilità, a coprire i costi degli infortuni professionali e delle malattie professionali nonché degli infortuni non professionali di una comunità di rischio. I premi delle aziende o di parti d'aziende devono pertanto essere calcolati in conseguenza.205
2    In caso d'infrazione alle prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, l'attribuzione dell'azienda ad un grado superiore è operata conformemente all'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni. Di regola l'azienda verrà attribuita ad un grado con un tasso di premio superiore al precedente di almeno il 20 per cento. Se ciò non è possibile nell'ambito del tariffario, il tasso di premio del grado più elevato della classe sarà pure aumentato in misura corrispondente206.
3    I cambiamenti delle tariffe dei premi nonché le ripartizioni delle aziende in classi e gradi del tariffario dei premi ai sensi dell'articolo 92 capoverso 5 della legge, devono essere comunicati alle aziende interessate almeno due mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio contabile. Le proposte dei titolari d'azienda in vista della modifica della ripartizione per il prossimo esercizio contabile devono essere inoltrate entro gli stessi termini.207
4    Gli assicuratori registrati sottopongono all'UFSP:
a  al più tardi entro la fine di maggio dell'anno corrente, le tariffe per l'anno successivo;
b  nell'anno corrente, le statistiche dei rischi dell'anno precedente.208
OAINF e 66 cpv. 2 OPI; DTF 116 V 255 consid. 4b pag. 263 seg.).

3.4. Nella propria decisione del 23 settembre 2014 il ricorrente ha accertato che in un cantiere dell'azienda opponente, pur riconoscendo che al momento del controllo il personale non lavorava nelle zone esposte a pericolo, non sono state attuate alcune misure di sicurezza a tutela dei lavoratori. In modo particolare nell'impalcatura sono stati riscontrati sei aspetti non conformi alle prescrizioni. Il provvedimento ha indicato esplicitamente il proprio carattere decisionale a norma degli art. 62 cpv. 2 e
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
OAINF Art. 113 Classi e gradi - 1 Le aziende o parti d'aziende devono essere ripartite nelle classi di tariffe dei premi in modo che i premi netti bastino, con ogni probabilità, a coprire i costi degli infortuni professionali e delle malattie professionali nonché degli infortuni non professionali di una comunità di rischio. I premi delle aziende o di parti d'aziende devono pertanto essere calcolati in conseguenza.205
1    Le aziende o parti d'aziende devono essere ripartite nelle classi di tariffe dei premi in modo che i premi netti bastino, con ogni probabilità, a coprire i costi degli infortuni professionali e delle malattie professionali nonché degli infortuni non professionali di una comunità di rischio. I premi delle aziende o di parti d'aziende devono pertanto essere calcolati in conseguenza.205
2    In caso d'infrazione alle prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, l'attribuzione dell'azienda ad un grado superiore è operata conformemente all'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni. Di regola l'azienda verrà attribuita ad un grado con un tasso di premio superiore al precedente di almeno il 20 per cento. Se ciò non è possibile nell'ambito del tariffario, il tasso di premio del grado più elevato della classe sarà pure aumentato in misura corrispondente206.
3    I cambiamenti delle tariffe dei premi nonché le ripartizioni delle aziende in classi e gradi del tariffario dei premi ai sensi dell'articolo 92 capoverso 5 della legge, devono essere comunicati alle aziende interessate almeno due mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio contabile. Le proposte dei titolari d'azienda in vista della modifica della ripartizione per il prossimo esercizio contabile devono essere inoltrate entro gli stessi termini.207
4    Gli assicuratori registrati sottopongono all'UFSP:
a  al più tardi entro la fine di maggio dell'anno corrente, le tariffe per l'anno successivo;
b  nell'anno corrente, le statistiche dei rischi dell'anno precedente.208
64 cpv. 1 OPI. L'azienda opponente nel suo ricorso al Tribunale amministrativo federale non ha contestato le carenze all'impalcatura, apparentemente già riscontrate dalla stessa azienda e poi sanate, ma ha messo in luce che la decisione potesse essere relativa all'attribuzione alle classi o ai gradi di premi o comunque suscettibile di influire sui premi. Nel merito ha sottolineato che non potesse essere rinfacciato alcun rimprovero all'azienda poiché nessun operaio ha fatto uso dell'impalcatura finché non è stata messa a norma. Nel quadro della procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale, dopo che l'assicuratore ha confermato per iscritto come non vi sarebbero stati aumenti di premio, l'azienda interessata ha ritirato
il ricorso.

3.5. Il giudice di primo grado, nel quadro dell'esame sommario a cui si procede nell'evenienza di un ricorso ritirato o privo d'oggetto (consid. 3.2), avrebbe dovuto rendersi conto che le irregolarità tecniche riscontrate nell'impalcatura non erano in sé contestate, tanto che la stessa azienda ha dato seguito immediatamente all'invito rivolto dall'assicuratore. A ragione quindi, a tutela della sicurezza dei lavoratori sul cantiere, la ricorrente ha emanato una decisione preventiva, richiamando dettagliatamente tutti gli aspetti e le norme violate. Certo, la decisione amministrativa emessa a norma degli art. 62 cpv. 2 e
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
OAINF Art. 113 Classi e gradi - 1 Le aziende o parti d'aziende devono essere ripartite nelle classi di tariffe dei premi in modo che i premi netti bastino, con ogni probabilità, a coprire i costi degli infortuni professionali e delle malattie professionali nonché degli infortuni non professionali di una comunità di rischio. I premi delle aziende o di parti d'aziende devono pertanto essere calcolati in conseguenza.205
1    Le aziende o parti d'aziende devono essere ripartite nelle classi di tariffe dei premi in modo che i premi netti bastino, con ogni probabilità, a coprire i costi degli infortuni professionali e delle malattie professionali nonché degli infortuni non professionali di una comunità di rischio. I premi delle aziende o di parti d'aziende devono pertanto essere calcolati in conseguenza.205
2    In caso d'infrazione alle prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, l'attribuzione dell'azienda ad un grado superiore è operata conformemente all'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni. Di regola l'azienda verrà attribuita ad un grado con un tasso di premio superiore al precedente di almeno il 20 per cento. Se ciò non è possibile nell'ambito del tariffario, il tasso di premio del grado più elevato della classe sarà pure aumentato in misura corrispondente206.
3    I cambiamenti delle tariffe dei premi nonché le ripartizioni delle aziende in classi e gradi del tariffario dei premi ai sensi dell'articolo 92 capoverso 5 della legge, devono essere comunicati alle aziende interessate almeno due mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio contabile. Le proposte dei titolari d'azienda in vista della modifica della ripartizione per il prossimo esercizio contabile devono essere inoltrate entro gli stessi termini.207
4    Gli assicuratori registrati sottopongono all'UFSP:
a  al più tardi entro la fine di maggio dell'anno corrente, le tariffe per l'anno successivo;
b  nell'anno corrente, le statistiche dei rischi dell'anno precedente.208
64 cpv. 1 OPI non ha tematizzato la questione dell'aumento dei premi, ma tale aspetto si sarebbe semmai dovuto trattare in una successiva decisione fondata sull'art. 66 OPI. A tutela del proprio agire il ricorrente richiama una precedente corrispondenza da cui l'azienda avrebbe potuto percepire che i premi non sarebbero stati oggetto di aumento. Ci si potrebbe chiedere se l'assicuratore, alla luce della sua prassi, fosse tenuto (art. 1
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 1 - 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20005 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
1    Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20005 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2    Esse non sono applicabili ai seguenti settori:
a  diritto sanitario e tariffe (art. 53-57);
abis  attività accessorie (art. 67a) dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
b  iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68);
c  procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a);
d  procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a).
LAINF e 27 LPGA) ad informare per lo meno sommariamente l'azienda sulla sorte dei premi, in caso di ottemperanza o no delle relative ingiunzioni, già in occasione della decisione del
23 settembre 2014. Tuttavia l'assenza di tale questione, che esula dall'oggetto del contendere della cosiddetta decisione preventiva, non poteva chiaramente far ritenere che l'assicuratore avesse in un qualche modo e senza motivo indotto l'azienda opponente a ricorrere dinanzi al Tribunale amministrativo federale. In tali condizioni, la condanna del ricorrente al pagamento di un'indennità per ripetibili, seppur ridotta, lede il diritto federale.

4.
Ne segue che il ricorso dev'essere accolto e il dispositivo n. 3 della decisione impugnata va annullato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF). Non si attribuiscono ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e il dispositivo n. 3 della decisione del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 17 febbraio 2015 è annullato.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'opponente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 2 luglio 2015
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi