Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BH.2007.3

Sentenza del 2 maggio 2007 I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Alex Staub , Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall’avv. Ernesto Ferro,

Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Istanza che ha reso da decisione impugnata

Ufficio dei giudici istruttori federali,

Oggetto

Revoca o sospensione parziale delle misure sostitutive della detenzione preventiva (art. 52 PP)

Fatti:

A. A. è stato arrestato il 23 agosto 2004 nell’ambito di un’indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione qualificata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n . 1 e 2 LStup), riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP), aggressione (art. 134
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 134 - Chiunque prende parte ad un'aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria193.
CP), coazione (art. 181
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 181 - Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
CP) e infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 181 - Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
segg. LArm) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Ordinando la scarcerazione dell’imputato il 13 settembre 2006, l’Ufficio dei giudici istruttori federali (di seguito: UGI) ha disposto nel contempo le seguenti misure sostitutive: deposito del passaporto, divieto di lasciare il territorio svizzero, obbligo di presentarsi una volta la settimana presso la Polizia giudiziaria federale, obbligo di ottemperare ad ogni citazione e divieto di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso.

B. Con istanza del 25 gennaio 2007 A. ha chiesto all’UGI la revoca parziale delle misure sostitutive e, in via subordinata, l’autorizzazione a recarsi presso il domicilio dei suoi genitori in Italia per una settimana fino alla fine del mese di febbraio 2007 al più tardi. Entrambe le richieste sono state respinte dall’autorità inquirente in data 31 gennaio 2006 (v. act. 1.1).

C. Dissentendo da tale decisione, il 5 febbraio 2007 A. è insorto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando la revoca del deposito del passaporto, del divieto di lasciare il territorio svizzero e dell'obbligo di presentarsi una volta alla settimana presso la Polizia giudiziaria federale. Egli chiede nel contempo di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita.

D. Con sentenza del 6 marzo 2007, la I Corte dei reclami penali, viste la mancata dimostrazione dello stato d'indigenza dell'imputato nonché le scarse possibilità di successo del reclamo, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria gratuita, invitando nel contempo il reclamante a versare un congruo anticipo delle spese.

E. Nella sua risposta del 10 aprile 2007 l'UGI propone la conferma della decisione impugnata. Con scritto del medesimo giorno il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) postula la reiezione del gravame in misura della sua ammissibilità.

Il reclamante, con replica del 26 aprile 2007, ribadisce in sostanza le conclusioni esposte nel reclamo. Non è stata richiesta una duplica.

Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).

1.2. Giusta l'art. 52 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 181 - Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
PP, l'imputato può, in ogni tempo, domandare di essere messo in libertà. Tale principio è applicabile per analogia alle misure sostitutive della detenzione preventiva, dando quindi la possibilità all'imputato di domandarne la revoca (sentenze TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 del 25 ottobre 2006, consid. 2.1). Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la domanda, l'imputato ha il diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 181 - Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
PP, art. 28 cpv. 1 lett. a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 181 - Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
LTPF); la procedura è retta dagli art. 214
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 181 - Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
-219
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 181 - Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto o dell'omissione in questione (art. 217
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 181 - Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
PP). La decisione che rifiuta la revoca delle misure sostitutive alla detenzione preventiva è datata 31 gennaio 2007. Essa è stata notificata al patrocinatore del reclamante il giorno successivo; il reclamo, interposto il 5 febbraio 2007, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell'indagato è pacifica (v. art. 52 PP in combinazione con l'art. 214 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 181 - Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
PP).

2. A sostegno della sua impugnativa, il reclamante contesta sia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, sia dei pericoli di collusione o di fuga invocati dalle autorità inquirenti a fondamento della decisione di mantenere il divieto di recarsi all'estero ed il deposito dei documenti d'identità. A suo dire, l'UGI e il MPC non sarebbero stati in grado, nonostante l’elevato grado di completamento delle indagini, di indicare elementi concreti atti a sostanziare il pericolo di collusione o quello di fuga; d’altro canto, egli fa valere motivi famigliari e personali che giustificherebbero una sospensione – perlomeno parziale e temporanea - delle misure sostitutive della detenzione adottate nei suoi confronti.

Nella sua risposta al reclamo l'UGI precisa che il pericolo di fuga non può essere escluso con certezza, questo soprattutto a causa della prossimità del dibattimento, della gravità delle accuse mosse all'imputato e del fatto che lo stesso possiede dei legami stretti anche in altri paesi (Italia, in primo luogo). Secondo l'autorità inquirente il pericolo di collusione sarebbe tuttora presente; la possibilità di recarsi all'estero, soprattutto in Italia, dove risiederebbero persone coinvolte nell'inchiesta, avrebbe conseguenze negative sulle indagini. Ripetute e prolungate assenze potrebbero inoltre causare ritardi nell’espletamento di atti istruttori (citazione ad interrogatori di confronto con altri imputati, evasioni di rogatorie, ecc.). Il MPC, dal canto suo, ritiene i pericoli di fuga e di collusione sempre d'attualità. Le misure sostitutive non apparirebbero in ogni caso sproporzionate, tenuto conto delle importanti esigenze investigative e della gravità dei reati perseguiti. Esse non impedirebbero all'indagato di esercitare un’attività professionale e di avere rapporti con i propri familiari all’estero. Secondo l'autorità inquirente le censure mosse dal reclamante risulterebbero del tutto generiche e non meriterebbero tutela.

3. L'art. 5 n
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 181 - Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
. 3 CEDU prevede che ogni persona arrestata o detenuta ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza. Secondo l'art. 52 PP l’imputato può, in ogni tempo, domandare di essere messo in libertà. L’imputato in arresto o in procinto d’essere incarcerato per sospetto di fuga può essere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione per garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all’autorità competente o a scontare la sua pena (art. 53
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 181 - Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
PP). Rimpiazzando le misure sostitutive la detenzione preventiva, le condizioni poste dall'art. 44
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 181 - Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
PP devono essere comunque adempiute (sentenze TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 del 25 ottobre 2006, consid. 2.1; v. DTF 133 I 27 consid. 3.3). Tra le misure sostitutive della detenzione troviamo la consegna all'autorità dei documenti d'identità (sentenza TPF BK_B 015a/04 del 30 agosto 2004, consid. 3.1; DTF 133 I 27 consid. 3.2; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ed., Zurigo 2006, n° 877). Tale misura ha come scopo di impedire una possibile fuga all'estero dell'accusato. Secondo la giurisprudenza, quando il pericolo di fuga è invocato non come motivo di detenzione ma come condizione all'adozione di una misura alternativa meno limitativa, l'esigenza di verosimiglianza di un tale pericolo è di minore intensità (DTF 133 I 27 consid. 3.3 e giurisprudenza citata; TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 consid. 2.1). In tale contesto vi è da rilevare che le misure sostitutive della detenzione preventiva, comportando un'ingerenza meno grave nella libertà personale degli individui, non necessitano di un'esplicita base legale (DTF 133 I 27 consid. 3.2; TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 consid. 2.1).

3.1. Secondo l’art. 44
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 181 - Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esistono gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell’esistenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale - 1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.
1    Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.
2    Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.
3    La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.
, 31 cpv. 1 e
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.
1    Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.
2    Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.
3    Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole.
4    Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento.
36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 5 Diritto alla libertà e alla sicurezza - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
1    Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
a  se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
b  se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;
c  se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
d  se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
e  se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
f  se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
2    Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.
3    Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.
4    Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.
5    Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.
CEDU. In concreto, a fondamento della sua decisione l’UGI ha ritenuto sia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito a diverse imputazioni, sia dei rischi di collusione e di fuga. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono adempiute nella fattispecie.

3.2. In merito all’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, essi sono stati largamente esposti e confermati in precedenti sentenze rese da questa Corte e dal Tribunale federale, alle quali si rinvia per economia di giudizio (TPF BH.2005.1 del 26 gennaio 2005, BH.2005.47 del 22 dicembre 2005, consid. 4.2 e 4.3, confermata quest’ultima dalla sentenza del Tribunale federale del 2 marzo 2006, 1S.3/2006, consid. 2, ed in particolare 2.4). Le censure ricorsuali su questo punto sono manifestamente infondate e non necessitano di ulteriore disamina in questa sede.

3.3. Nelle sentenze testé citate, sia la presente Corte sia il Tribunale federale avevano unanimamente ritenuto l’esistenza di un concreto pericolo di fuga riguardante l’imputato, analizzando il requisito in relazione al mantenimento della carcerazione preventiva. Nella fattispecie, si tratta invece di valutare il pericolo in questione relativamente alle misure sostitutive. Come rilevato precedentemente, in questo ambito, le condizioni legate all'esistenza del pericolo di fuga sono meno restrittive rispetto a quanto è previsto in materia di detenzione preventiva (v. consid. 3, supra).

Ora, le valutazioni effettuate nelle sentenze summenzionate rimangono valide anche nella presente fattispecie, ritenuto che la posizione processuale dell’imputato non è sostanzialmente cambiata da allora; le autorità inquirenti fanno anzi rettamente notare che proprio l’avanzamento dell’indagine e l'avvicinarsi del processo potrebbero indurre l’indagato a far perdere le proprie tracce all’estero, soprattutto se, come è previsto, tutti gli indagati potranno presto accedere alla totalità dell'incarto. Del resto, il reclamante non ha indicato nessun elemento nuovo nella sua situazione personale che possa ulteriormente mitigare il pericolo di fuga in maniera tale da escluderlo anche in ambito di misure sostitutive della detenzione. Le accuse mosse contro di lui sono sempre gravi; anzi, esse sembrano essersi rinforzate grazie a nuovi elementi emersi nel corso dell'inchiesta durante gli ultimi mesi. Nonostante l’esistenza di indubbi legami economici e affettivi con il nostro paese (ove risiedono la sua compagna e il loro figlio comune), il rischio di fuga è ancora sufficientemente intenso per confermare le misure sostitutive della detenzione qui contestate; anche il fatto che il reclamante non abbia cercato sino ad oggi di lasciare il nostro paese o di sottrarsi, in una maniera o in un'altra, alle misure istruttorie dopo il suo rilascio dal carcere non ne sminuisce la portata (v. TPF BH.2006.31 del 13 marzo 2007, riguardante un co-imputato nel medesimo procedimento).

3.4. Pur ammettendo che il pericolo di collusione non può, di regola, essere contrastato mediante l'adozione di misure sostitutive alla detenzione, giova tuttavia rilevare che, nella fattispecie, il reclamante postula la restituzione dei suoi documenti per potersi recare all’estero per rinnovare i contatti persi con la clientela professionale durante il periodo di detenzione preventiva e per poter far visita ai propri genitori, il cui stato di salute sarebbe precario. Ora, se è vero che l'attività collusiva potrebbe difficilmente essere ostacolata su suolo elvetico, ciò non risulta invece il caso per quanto riguarda i contatti che l'imputato potrebbe intrattenere con altri membri dell'organizzazione criminale all’estero. Tale affermazione è rinforzata dal fatto che sovente i membri dell'organizzazione criminale in esame, per ovviare alle possibili intercettazioni telefoniche o postali, preferiscono spostarsi di persona, percorrendo distanze anche molto lunghe, per trasmettersi informazioni riguardanti le loro attività. Un indizio del fatto che il reclamante ha, malgrado tutto, mantenuto dei legami con altri co-indagati della presente inchiesta residenti all’estero è dato dalla lettera che questi ha trasmesso all’avvocato milanese B. in data 8 dicembre 2006 (v. act. 11.4). Né risulta sufficientemente comprovato il bisogno di rinnovare i contatti persi con la clientela all’estero a fini professionali; il generico richiamo a norme costituzionali o di valore sovranazionale tutelanti la libertà economica contenuto nel reclamo non basta certo per sostanziare le tesi dell’imputato. Quanto alla necessità di recarsi in visita ai propri genitori in Italia, pur se umanamente comprensibile, non risulta di per sé motivo sufficiente per decretare l’abolizione – sia pure parziale e/o temporanea - delle misure restrittive alla libertà personale in atto, tenuto conto dei rischi legati alle emergenze istruttorie citate in precedenza (rischio di collusione con altri imputati, possibilità di sottrazione al processo, ritardi nelle citazioni o nell’espletamento di atti istruttori, ecc.). Nel reclamo manca peraltro la dimostrazione dell’impossibilità di mantenere i contatti con i genitori in altro modo, pur considerata la loro età e il loro asserito precario stato di salute (contatti telefonici, postali o telematici).

In definitiva, la conferma delle misure sostitutive della detenzione si giustifica anche in virtù del pericolo di collusione con membri dell'organizzazione residenti all'estero (v. TPF BH.2006.31 del 13 marzo 2007, consid. 2.5, riguardante un co-imputato nel medesimo procedimento).

3.5. Da rilevare poi che, tenuto conto della situazione processuale dell'indagato, le misure adottate nei suoi confronti risultano conformi al principio della proporzionalità. Esse permettono, da una parte, di scongiurare il pericolo di fuga e di limitare in maniera importante la possibile attività collusiva dell'imputato e, dall'altra, di garantire allo stesso condizioni di vita non troppo restrittive. A livello professionale, il reclamante può senz’altro esercitare un’attività remunerativa in Svizzera senza doversi recare all’estero di persona, mentre dal punto di vista affettivo, dopo la sua scarcerazione egli ha potuto ricongiungersi con la sua convivente e il comune figlioletto nell’abitazione di Z. Per quanto riguarda i parenti all’estero, questi possono rendergli visita in Svizzera.

4. Irricevibili poiché tardive sono infine le censure di violazione del diritto di essere sentito e di mancata o insufficiente motivazione della decisione impugnata formulate dal reclamante nella sua replica (v. act. 14, pag. 8). Dal momento che queste critiche si riferiscono alla decisione impugnata o alla fase immediatamente precedente la sua emanazione, esse dovevano essere fatte già in sede di reclamo. Nella denegata ipotesi di una sua ammissibilità in ordine, la censura di mancata motivazione della decisione in merito agli indizi di colpevolezza andrebbe comunque respinta, come esposto al consid. 3.2. (supra).

5. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto in via principale come in via subordinata. Visto l'esito della procedura, le spese processuali – comprese quelle legate all’emanazione del giudizio del 6 marzo 2007 sull’assistenza giudiziaria - sono poste a carico del reclamante soccombente (art. 245 cpv. 1
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 5 Diritto alla libertà e alla sicurezza - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
1    Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
a  se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
b  se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;
c  se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
d  se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
e  se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
f  se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
2    Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.
3    Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.
4    Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.
5    Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.
PP con rinvio all'art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF), e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.-, interamente coperte dall’anticipo delle spese già pervenuto (art. 245 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
PP e art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale, RS 173.711.32).

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, il 3 maggio 2007

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Ernesto Ferro

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
1    Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
2    Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:
a  in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva;
b  in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;
c  nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni;
d  nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.
3    Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo.
LTF).