SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 566 - 1 Gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta. |
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1 | Gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta. |
2 | La rinuncia si presume quando l'insolvenza del defunto al momento dell'aperta successione fosse notoria o risultasse da atti officiali. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 570 - 1 La rinuncia è fatta dall'erede, a voce o per iscritto, all'autorità competente. |
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1 | La rinuncia è fatta dall'erede, a voce o per iscritto, all'autorità competente. |
2 | Dev'essere senza condizioni né riserve. |
3 | L'autorità tiene un registro speciale per le dichiarazioni di rinuncia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 567 - 1 Il termine per rinunciare è di tre mesi. |
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1 | Il termine per rinunciare è di tre mesi. |
2 | Esso decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l'apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione officiale della disposizione che li riguarda. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 571 - 1 Se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l'eredità. |
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1 | Se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l'eredità. |
2 | L'erede che prima dello spirare di detto termine si è ingerito negli affari della successione, o che ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso, o che ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all'eredità, non può più rinunciare alla stessa. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 23 - Il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |