SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 566 - 1 Gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta. |
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1 | Gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta. |
2 | La rinuncia si presume quando l'insolvenza del defunto al momento dell'aperta successione fosse notoria o risultasse da atti officiali. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 570 - 1 La rinuncia è fatta dall'erede, a voce o per iscritto, all'autorità competente. |
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1 | La rinuncia è fatta dall'erede, a voce o per iscritto, all'autorità competente. |
2 | Dev'essere senza condizioni né riserve. |
3 | L'autorità tiene un registro speciale per le dichiarazioni di rinuncia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 567 - 1 Il termine per rinunciare è di tre mesi. |
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1 | Il termine per rinunciare è di tre mesi. |
2 | Esso decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l'apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione officiale della disposizione che li riguarda. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 571 - 1 Se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l'eredità. |
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1 | Se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l'eredità. |
2 | L'erede che prima dello spirare di detto termine si è ingerito negli affari della successione, o che ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso, o che ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all'eredità, non può più rinunciare alla stessa. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 23 - Il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |