SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 337 Pubblico ministero - 1 Il pubblico ministero può presentare istanze scritte al giudice o comparire personalmente. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 26 Competenza plurima - 1 Se il reato è stato commesso in più Cantoni o all'estero o se l'autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio o la dimora abituale in Cantoni diversi, il pubblico ministero della Confederazione decide quale Cantone istruisce e giudica la causa penale. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 355 Procedura in caso di opposizione - 1 Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 355 Procedura in caso di opposizione - 1 Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 355 Procedura in caso di opposizione - 1 Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 356 Procedura dinanzi al tribunale di primo grado - 1 Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 82 Limitazioni dell'obbligo di motivazione - 1 Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se: |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 18 Giurisdizione, obbligo di denuncia - 1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 sottostanno alla giurisdizione penale federale.27 |
|
1 | Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 sottostanno alla giurisdizione penale federale.27 |
1bis | Le infrazioni di cui all'articolo 15a sono perseguite e giudicate secondo la legge federale del 22 marzo 197428 sul diritto penale amministrativo.29 L'autorità competente per il perseguimento e il giudizio è la Segreteria di Sta-to dell'economia.30 |
2 | Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali nonché le autorità doganali sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 18 Giurisdizione, obbligo di denuncia - 1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 sottostanno alla giurisdizione penale federale.27 |
|
1 | Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 sottostanno alla giurisdizione penale federale.27 |
1bis | Le infrazioni di cui all'articolo 15a sono perseguite e giudicate secondo la legge federale del 22 marzo 197428 sul diritto penale amministrativo.29 L'autorità competente per il perseguimento e il giudizio è la Segreteria di Sta-to dell'economia.30 |
2 | Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali nonché le autorità doganali sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 23 Giurisdizione federale in generale - 1 Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP6: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 356 Procedura dinanzi al tribunale di primo grado - 1 Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 353 Contenuto e notificazione del decreto d'accusa - 1 Nel decreto d'accusa sono indicati: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 352 Presupposti - 1 Se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d'accusa qualora, tenuto conto di un'eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un'eventuale revoca della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 354 Opposizione - 1 Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 354 Opposizione - 1 Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 356 Procedura dinanzi al tribunale di primo grado - 1 Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 339 Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali - 1 Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 339 Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali - 1 Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 339 Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali - 1 Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se: |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 325 Contenuto dell'atto d'accusa - 1 L'atto d'accusa indica: |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
|
1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 3 Definizioni - Nella presente legge valgono le seguenti definizioni: |
|
a | beni: merci, tecnologie e software; |
b | beni a duplice impiego: beni utilizzabili a fini civili e militari; |
c | beni militari speciali: beni concepiti o modificati a fini militari, pur non essendo armi, munizioni, esplosivi, oggetti da combattimento o per l'istruzione al combattimento, come pure velivoli d'esercitazione con punti d'aggancio; |
cbis | beni strategici: beni che fanno parte di un'infrastruttura critica; |
d | tecnologia: informazioni specifiche, in genere non accessibili al pubblico e che non servono alla ricerca scientifica fondamentale, necessarie allo sviluppo, alla fabbricazione o all'utilizzazione di un bene; |
e | mediazione: attività intese a creare le condizioni necessarie alla conclusione di contratti o la conclusione di contratti qualora le prestazioni siano fornite da terzi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 9 Principio accusatorio - 1 Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 325 Contenuto dell'atto d'accusa - 1 L'atto d'accusa indica: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 325 Contenuto dell'atto d'accusa - 1 L'atto d'accusa indica: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 350 Carattere vincolante dell'accusa, elementi alla base della sentenza - 1 Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa, ma non alla relativa qualificazione. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 353 Contenuto e notificazione del decreto d'accusa - 1 Nel decreto d'accusa sono indicati: |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 9 Principio accusatorio - 1 Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 514.541 Ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) - Ordinanza sulle armi OArm Art. 6 Armi confondibili con armi da fuoco - (art. 4 cpv. 1 lett. f e g LArm) |
SR 514.541 Ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) - Ordinanza sulle armi OArm Art. 6 Armi confondibili con armi da fuoco - (art. 4 cpv. 1 lett. f e g LArm) |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22b Bolletta di scorta - 1 Chiunque intende esportare armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni in uno Stato Schengen necessita di una bolletta di scorta rilasciata dall'Ufficio centrale. |
|
1 | Chiunque intende esportare armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni in uno Stato Schengen necessita di una bolletta di scorta rilasciata dall'Ufficio centrale. |
2 | Non necessita di una bolletta di scorta chi intende esportare a titolo professionale in uno Stato Schengen armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni contemplate anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
3 | La bolletta di scorta non è rilasciata se il destinatario finale non è legittimato, secondo il diritto del Paese di destinazione, al possesso delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali o delle munizioni. |
4 | La bolletta di scorta contiene tutte le indicazioni necessarie sul trasporto delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali o delle munizioni di cui è prevista l'esportazione, nonché i dati necessari all'identificazione delle persone coinvolte. Essa deve accom-pagnare tali oggetti fino al loro luogo di destinazione. |
5 | L'Ufficio centrale trasmette le informazioni di cui dispone alle competenti autorità degli Stati coinvolti nell'esportazione delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali o delle munizioni. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 1 Scopo - La presente legge intende consentire il controllo dei beni a duplice impiego, dei beni militari speciali e dei beni strategici. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
|
1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
|
1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
|
1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
|
1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
|
1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
|
1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 5 Sostegno ad altre misure internazionali - Per sostenere misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale e per quanto tali misure siano sostenute anche dai principali partner commerciali della Svizzera, il Consiglio federale può, per l'importazione, l'esportazione, il transito e la mediazione di beni: |
|
a | introdurre l'obbligo dell'autorizzazione e l'obbligo della dichiarazione; |
b | ordinare misure di sorveglianza. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
|
1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 5 Sostegno ad altre misure internazionali - Per sostenere misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale e per quanto tali misure siano sostenute anche dai principali partner commerciali della Svizzera, il Consiglio federale può, per l'importazione, l'esportazione, il transito e la mediazione di beni: |
|
a | introdurre l'obbligo dell'autorizzazione e l'obbligo della dichiarazione; |
b | ordinare misure di sorveglianza. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
|
1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 4 Applicazione di accordi internazionali - In applicazione di accordi internazionali, il Consiglio federale può: |
|
a | introdurre l'obbligo dell'autorizzazione e l'obbligo della dichiarazione come pure ordinare misure di sorveglianza concernenti: |
a1 | la ricerca, lo sviluppo, la fabbricazione, il deposito, il trasferimento e l'utilizzazione di beni; |
a2 | l'importazione, l'esportazione, il transito e la mediazione di beni; |
b | emanare prescrizioni in materia d'ispezione. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
|
1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
|
1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
|
1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
|
1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
|
1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione territoriale - 1 La presente ordinanza disciplina il controllo dell'esportazione, dell'importazione, del transito e della mediazione di: |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 1 - Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 1 - Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 1 - Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione territoriale - 1 La presente ordinanza disciplina il controllo dell'esportazione, dell'importazione, del transito e della mediazione di: |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione territoriale - 1 La presente ordinanza disciplina il controllo dell'esportazione, dell'importazione, del transito e della mediazione di: |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
|
1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione territoriale - 1 La presente ordinanza disciplina il controllo dell'esportazione, dell'importazione, del transito e della mediazione di: |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 7 Procedura per i cittadini di determinati Stati - 1 Il Consiglio federale può vietare l'acquisto, il possesso, l'offerta, la mediazione e l'alienazione di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché il porto di armi e il tiro ai cittadini di determinati Stati: |
|
1 | Il Consiglio federale può vietare l'acquisto, il possesso, l'offerta, la mediazione e l'alienazione di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché il porto di armi e il tiro ai cittadini di determinati Stati: |
a | se sussiste un pericolo rilevante di utilizzazione abusiva; |
b | allo scopo di tener conto delle decisioni della comunità internazionale o dei principi della politica estera svizzera. |
2 | I Cantoni possono autorizzare in via eccezionale l'acquisto, il possesso, il porto di armi e il tiro alle persone di cui al capoverso 1 che partecipano a battute di caccia o manifestazioni sportive oppure che assumono compiti di protezione di persone o beni. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
|
1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 353 Contenuto e notificazione del decreto d'accusa - 1 Nel decreto d'accusa sono indicati: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 325 Contenuto dell'atto d'accusa - 1 L'atto d'accusa indica: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 350 Carattere vincolante dell'accusa, elementi alla base della sentenza - 1 Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa, ma non alla relativa qualificazione. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 514.541 Ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) - Ordinanza sulle armi OArm Art. 6 Armi confondibili con armi da fuoco - (art. 4 cpv. 1 lett. f e g LArm) |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 3 Definizioni - Nella presente legge valgono le seguenti definizioni: |
|
a | beni: merci, tecnologie e software; |
b | beni a duplice impiego: beni utilizzabili a fini civili e militari; |
c | beni militari speciali: beni concepiti o modificati a fini militari, pur non essendo armi, munizioni, esplosivi, oggetti da combattimento o per l'istruzione al combattimento, come pure velivoli d'esercitazione con punti d'aggancio; |
cbis | beni strategici: beni che fanno parte di un'infrastruttura critica; |
d | tecnologia: informazioni specifiche, in genere non accessibili al pubblico e che non servono alla ricerca scientifica fondamentale, necessarie allo sviluppo, alla fabbricazione o all'utilizzazione di un bene; |
e | mediazione: attività intese a creare le condizioni necessarie alla conclusione di contratti o la conclusione di contratti qualora le prestazioni siano fornite da terzi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 514.541 Ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) - Ordinanza sulle armi OArm Art. 6 Armi confondibili con armi da fuoco - (art. 4 cpv. 1 lett. f e g LArm) |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
|
1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione territoriale - 1 La presente ordinanza disciplina il controllo dell'esportazione, dell'importazione, del transito e della mediazione di: |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
|
1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione territoriale - 1 La presente ordinanza disciplina il controllo dell'esportazione, dell'importazione, del transito e della mediazione di: |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
|
1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 3 Definizioni - Nella presente legge valgono le seguenti definizioni: |
|
a | beni: merci, tecnologie e software; |
b | beni a duplice impiego: beni utilizzabili a fini civili e militari; |
c | beni militari speciali: beni concepiti o modificati a fini militari, pur non essendo armi, munizioni, esplosivi, oggetti da combattimento o per l'istruzione al combattimento, come pure velivoli d'esercitazione con punti d'aggancio; |
cbis | beni strategici: beni che fanno parte di un'infrastruttura critica; |
d | tecnologia: informazioni specifiche, in genere non accessibili al pubblico e che non servono alla ricerca scientifica fondamentale, necessarie allo sviluppo, alla fabbricazione o all'utilizzazione di un bene; |
e | mediazione: attività intese a creare le condizioni necessarie alla conclusione di contratti o la conclusione di contratti qualora le prestazioni siano fornite da terzi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio - 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
|
1 | L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: |
a | legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; |
b | legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico. |
2 | Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.74 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |