SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 1 - La presente legge disciplina: |
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a | le unità di misura legali e la loro utilizzazione; |
b | l'immissione sul mercato e il controllo degli strumenti di misurazione; |
c | l'indicazione della quantità per i consumatori; |
d | l'ora ufficiale in Svizzera; |
e | i compiti della Confederazione e dei Cantoni in materia di metrologia. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 5 Strumenti di misurazione sottoposti alla legge - Il Consiglio federale definisce quali strumenti di misurazione utilizzati negli ambiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 sono sottoposti alla presente legge. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 5 Strumenti di misurazione sottoposti alla legge - Il Consiglio federale definisce quali strumenti di misurazione utilizzati negli ambiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 sono sottoposti alla presente legge. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 19 |
|
1 | Gli organi esecutivi riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni previste negli articoli 16 e 18. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare: |
a | il loro ammontare; |
b | le modalità di riscossione; |
c | la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti; |
d | la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti. |
3 | Al riguardo, esso tiene conto del principio di equivalenza e del principio della copertura dei costi. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante. |
5 | Può prevedere che i Cantoni e le persone di cui all'articolo 18 capoverso 3 versino una quota forfettaria degli emolumenti da loro riscossi all'Istituto federale di metrologia per le sue prestazioni. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 19 |
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1 | Gli organi esecutivi riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni previste negli articoli 16 e 18. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare: |
a | il loro ammontare; |
b | le modalità di riscossione; |
c | la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti; |
d | la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti. |
3 | Al riguardo, esso tiene conto del principio di equivalenza e del principio della copertura dei costi. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante. |
5 | Può prevedere che i Cantoni e le persone di cui all'articolo 18 capoverso 3 versino una quota forfettaria degli emolumenti da loro riscossi all'Istituto federale di metrologia per le sue prestazioni. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 19 |
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1 | Gli organi esecutivi riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni previste negli articoli 16 e 18. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare: |
a | il loro ammontare; |
b | le modalità di riscossione; |
c | la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti; |
d | la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti. |
3 | Al riguardo, esso tiene conto del principio di equivalenza e del principio della copertura dei costi. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante. |
5 | Può prevedere che i Cantoni e le persone di cui all'articolo 18 capoverso 3 versino una quota forfettaria degli emolumenti da loro riscossi all'Istituto federale di metrologia per le sue prestazioni. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 19 |
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1 | Gli organi esecutivi riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni previste negli articoli 16 e 18. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare: |
a | il loro ammontare; |
b | le modalità di riscossione; |
c | la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti; |
d | la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti. |
3 | Al riguardo, esso tiene conto del principio di equivalenza e del principio della copertura dei costi. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante. |
5 | Può prevedere che i Cantoni e le persone di cui all'articolo 18 capoverso 3 versino una quota forfettaria degli emolumenti da loro riscossi all'Istituto federale di metrologia per le sue prestazioni. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 19 |
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1 | Gli organi esecutivi riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni previste negli articoli 16 e 18. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare: |
a | il loro ammontare; |
b | le modalità di riscossione; |
c | la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti; |
d | la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti. |
3 | Al riguardo, esso tiene conto del principio di equivalenza e del principio della copertura dei costi. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante. |
5 | Può prevedere che i Cantoni e le persone di cui all'articolo 18 capoverso 3 versino una quota forfettaria degli emolumenti da loro riscossi all'Istituto federale di metrologia per le sue prestazioni. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
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3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
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2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
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SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 941.20 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr) LMetr Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione |
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1 | L'ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell'articolo 16 capoverso 1. |
3 | L'Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali |
|
1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |