VPB 69.122

Extrait de la décision RK1/2005 de la Commission de recours du Tribunal fédéral du 1er juillet 2005

Art. 12 Abs. 6 Bst. b BPG und Art. 81 PVBger. Zuständigkeit der Rekurskommission des Bundesgerichts.

- Unterschied zwischen der Mahnung im Sinne von Art. 12 Abs. 6 Bst. b BPG und der disziplinarischen Verwarnung nach Art. 25 BPG (E. 2).

- Die Mahnung im Sinne von Art. 12 Abs. 6 Bst. b BPG bildet keine bei der Rekurskommission des Bundesgerichts anfechtbare Verfügung (E. 3).

Art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers et art. 81
SR 172.220.114 Ordinanza del 27 agosto 2001 sul personale del Tribunale federale (OPersTF)
OPersTF Art. 81
OPersTF. Compétence de la Commission de recours du Tribunal fédéral.

- Distinction entre l'avertissement au sens de l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers et la sanction disciplinaire de l'art. 25
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 25 Garanzia della corretta esecuzione dei compiti - 1 Il datore di lavoro prende le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione dei compiti.
1    Il datore di lavoro prende le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione dei compiti.
2    Può ricorrere in particolare alle misure seguenti:
a  misure di sostegno e di sviluppo;
b  avvertimento, riduzione dello stipendio, multa o sospensione;
c  modifica dei compiti, del tempo di lavoro o del luogo di lavoro.
3    Se le misure riguardano il contratto di lavoro, il datore di lavoro le concorda per scritto con l'impiegato. In caso di disaccordo, si applica la procedura di cui agli articoli 34 e 36.
LPers (consid. 2).

- L'avertissement au sens de l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers ne constitue pas une décision sujette à recours auprès de la Commission de recours du Tribunal fédéral (consid. 3).

Art. 12 cpv. 6 lett. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers e art. 81
SR 172.220.114 Ordinanza del 27 agosto 2001 sul personale del Tribunale federale (OPersTF)
OPersTF Art. 81
OPersTF. Competenza della Commissione di ricorso del Tribunale federale.

- Distinzione tra l'avvertimento secondo l'art. 12 cpv. 6 lett. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers e la sanzione disciplinare dell'art. 25
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 25 Garanzia della corretta esecuzione dei compiti - 1 Il datore di lavoro prende le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione dei compiti.
1    Il datore di lavoro prende le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione dei compiti.
2    Può ricorrere in particolare alle misure seguenti:
a  misure di sostegno e di sviluppo;
b  avvertimento, riduzione dello stipendio, multa o sospensione;
c  modifica dei compiti, del tempo di lavoro o del luogo di lavoro.
3    Se le misure riguardano il contratto di lavoro, il datore di lavoro le concorda per scritto con l'impiegato. In caso di disaccordo, si applica la procedura di cui agli articoli 34 e 36.
LPers (consid. 2).

- L'avvertimento secondo l'art. 12 cpv. 6 lett. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers non costituisce una decisione soggetta a ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso del Tribunale federale (consid. 3).

Extrait des considérants:

1.

1.1 Comme le recourant est lié au Tribunal fédéral par un contrat de travail de droit public, la Loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1) est applicable (cf. art. 2 let. g
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica al personale:3
1    La presente legge si applica al personale:3
a  dell'amministrazione federale ai sensi dell'articolo 2 capoversi 1 e 2 della legge del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
b  dei Servizi del Parlamento secondo la legge del 13 dicembre 20026 sul Parlamento;
c  ...
d  delle Ferrovie federali svizzere secondo la legge federale del 20 marzo 19988 sulle Ferrovie federali svizzere;
e  delle unità organizzative decentralizzate di cui all'articolo 2 capoverso 3 LOGA, sempre che le disposizioni delle leggi speciali non prevedano altrimenti;
f  del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale federale dei brevetti, in quanto la legge del 17 giugno 200510 sul Tribunale amministrativo federale, la legge del 19 marzo 201011 sull'organizzazione delle autorità penali e la legge del 20 marzo 200912 sul Tribunale federale dei brevetti non prevedano altrimenti;
g  del Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale federale;
h  della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
i  del Ministero pubblico della Confederazione secondo l'articolo 22 capoverso 2 della legge del 19 marzo 201017 sull'organizzazione delle autorità penali;
j  delle commissioni federali di stima che esercita la propria attività a titolo principale (membri delle commissioni e personale delle segreterie permanenti).
2    La presente legge non si applica:19
a  alle persone elette dall'Assemblea federale secondo l'articolo 168 della Costituzione federale;
b  agli apprendisti che sottostanno alla legge del 13 dicembre 200221 sulla formazione professionale;
c  al personale reclutato e impiegato all'estero;
d  al personale delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, eccettuate le Ferrovie federali svizzere.
et art. 8
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 8 Formazione e condizioni di assunzione - 1 Il rapporto di lavoro nasce dalla conclusione di un contratto di lavoro di diritto pubblico in forma scritta.42
1    Il rapporto di lavoro nasce dalla conclusione di un contratto di lavoro di diritto pubblico in forma scritta.42
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano la durata del periodo di prova. Per funzioni speciali possono prevedere un periodo di prova della durata massima di sei mesi.43
3    Se necessario per l'adempimento di compiti di sovranità nazionale, il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza:
a  quali rapporti di lavoro sono accessibili solo a persone con la cittadinanza svizzera;
b  quali rapporti di lavoro sono accessibili solo a persone che posseggono esclusivamente la cittadinanza svizzera.
LPers), de même que les règles d'exécution figurant en premier lieu dans l'Ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF, RS 172.220.114). Enfin, à moins que la LPers ou d'autres lois fédérales n'en disposent autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations sont applicables par analogie (art. 6 al. 2 LPers).

1.2 Selon l'art. 81 de l'OpersTF, mis à part les mutations non disciplinaires et les autres ordres de service (al. 2), les décisions de la Commission administrative ou du Secrétaire général peuvent être déférées à la Commission de recours du Tribunal fédéral (al. 1). La procédure est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; al. 3).

Comme le relève le recourant, l'art. 81
SR 172.220.114 Ordinanza del 27 agosto 2001 sul personale del Tribunale federale (OPersTF)
OPersTF Art. 81
OPersTF ouvre très largement la possibilité pour le personnel de saisir la présente Commission de recours. Il ressort toutefois du texte même de cette disposition qu'il faut être en présence d'une véritable décision. Selon l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA, l'acte considéré doit, pour être qualifié de décision au sens du droit administratif, créer, modifier ou annuler des droits ou des obligations (let. a), constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ou, enfin, rejeter ou déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c; cf. ATF 126 II 300 consid. 1a, ATF 125 I 313 consid. 2a).

2.

Dans la présente cause, il convient de s'interroger sur la recevabilité du recours, contestée par l'intimé. Cette question suppose au préalable de déterminer la nature de l'acte entrepris.

2.1 Le Secrétaire général a indiqué, sur l'acte du 22 février 2005, qu'il s'agissait d'un «avertissement au sens de l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers». Le recourant critique cette qualification, estimant pour sa part être en présence d'une sanction disciplinaire déguisée, prévue par l'art. 25
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 25 Garanzia della corretta esecuzione dei compiti - 1 Il datore di lavoro prende le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione dei compiti.
1    Il datore di lavoro prende le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione dei compiti.
2    Può ricorrere in particolare alle misure seguenti:
a  misure di sostegno e di sviluppo;
b  avvertimento, riduzione dello stipendio, multa o sospensione;
c  modifica dei compiti, del tempo di lavoro o del luogo di lavoro.
3    Se le misure riguardano il contratto di lavoro, il datore di lavoro le concorda per scritto con l'impiegato. In caso di disaccordo, si applica la procedura di cui agli articoli 34 e 36.
LPers.

Selon l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers, il y a, après le temps d'essai, motif de résiliation ordinaire par l'employeur en cas de manquements répétés ou persistants dans les prestations ou dans le comportement, malgré un avertissement écrit. Quant à l'art. 25
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 25 Garanzia della corretta esecuzione dei compiti - 1 Il datore di lavoro prende le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione dei compiti.
1    Il datore di lavoro prende le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione dei compiti.
2    Può ricorrere in particolare alle misure seguenti:
a  misure di sostegno e di sviluppo;
b  avvertimento, riduzione dello stipendio, multa o sospensione;
c  modifica dei compiti, del tempo di lavoro o del luogo di lavoro.
3    Se le misure riguardano il contratto di lavoro, il datore di lavoro le concorda per scritto con l'impiegato. In caso di disaccordo, si applica la procedura di cui agli articoli 34 e 36.
LPers, il concerne les cas où des manquements aux obligations professionnelles ont été constatés (cf. al. 1) et indique que, si l'employé a agi par négligence, les dispositions d'exécution peuvent prévoir l'avertissement, le blâme ou un changement du domaine d'activité (al. 2). Cette dernière disposition met en place des mesures disciplinaires qui n'ont pas un caractère pénal, mais qui tiennent lieu de guide. Elles doivent toujours servir à rétablir ou à assurer l'exécution correcte des tâches (Rochat Pauchard, La nouvelle loi sur le personnel de la Confédération, Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese II-2001, p. 549 ss, 567).

2.2 Il ressort de l'acte attaqué que l'avertissement a été prononcé après que les supérieurs du recourant eurent qualifié ses compétences sociales d'insuffisantes durant deux années consécutives, soit en 2003 et en 2004. Eu égard à cette situation, le Secrétaire général a indiqué à cet employé que son comportement devait sensiblement changer, mais sans lui fixer de délai ou des objectifs précis. Il est en outre fait état, à titre indicatif, de différentes mesures de développement que l'employeur entend mettre en place, comme le lui impose du reste l'art. 31
SR 172.220.114 Ordinanza del 27 agosto 2001 sul personale del Tribunale federale (OPersTF)
OPersTF Art. 31 Misure particolari - (art. 15 LPers)
1    Prestazioni corrispondenti ripetutamente al livello di valutazione C comportano misure di sviluppo delle attitudini, l'attribuzione a un posto meno esigente o altre misure appropriate. I casi sociali gravi sono tenuti adeguatamente in considerazione.
2    Qualora la valutazione globale risulti insufficiente, a partire dalla classe di stipendio 29 lo stipendio viene ridotto. La riduzione è dell'1 per cento per il primo anno e del 2 per cento dal secondo anno.42
3    Se nonostante le misure adottate le prestazioni non migliorano, il rapporto di lavoro è disdetto.43
OPersTF, dès qu'une prestation correspond durablement à l'échelon C. En revanche, l'acte attaqué ne remet pas en cause la qualité du travail fourni par le recourant, pas plus qu'il n'évoque l'existence de critiques dans l'accomplissement des tâches de ce collaborateur.

Ces éléments excluent l'existence de manquements aux obligations professionnelles du recourant justifiant une mesure disciplinaire. Du reste, l'avertissement prononcé consiste simplement dans l'indication selon laquelle le comportement du recourant doit sensiblement changer, mais sans que l'on puisse y discerner une véritable injonction en vue d'assurer à l'avenir une exécution correcte des tâches, ce qui aurait été le propre d'un avertissement au sens de l'art. 25
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 25 Garanzia della corretta esecuzione dei compiti - 1 Il datore di lavoro prende le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione dei compiti.
1    Il datore di lavoro prende le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione dei compiti.
2    Può ricorrere in particolare alle misure seguenti:
a  misure di sostegno e di sviluppo;
b  avvertimento, riduzione dello stipendio, multa o sospensione;
c  modifica dei compiti, del tempo di lavoro o del luogo di lavoro.
3    Se le misure riguardano il contratto di lavoro, il datore di lavoro le concorda per scritto con l'impiegato. In caso di disaccordo, si applica la procedura di cui agli articoli 34 e 36.
LPers. Le lien qu'invoque le recourant entre l'avertissement en cause et la procédure qu'il a introduite parallèlement pour se plaindre de sa classe de traitement non seulement ne repose sur rien de concret, mais surtout n'a pas pour effet de conférer à l'acte du 22 février 2005 un caractère disciplinaire au sens de l'art. 25
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 25 Garanzia della corretta esecuzione dei compiti - 1 Il datore di lavoro prende le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione dei compiti.
1    Il datore di lavoro prende le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione dei compiti.
2    Può ricorrere in particolare alle misure seguenti:
a  misure di sostegno e di sviluppo;
b  avvertimento, riduzione dello stipendio, multa o sospensione;
c  modifica dei compiti, del tempo di lavoro o del luogo di lavoro.
3    Se le misure riguardano il contratto di lavoro, il datore di lavoro le concorda per scritto con l'impiegato. In caso di disaccordo, si applica la procedura di cui agli articoli 34 e 36.
LPers. Cet acte consiste seulement dans une mise en garde du recourant, en raison d'un comportement jugé insuffisant par ses supérieurs. Il entre donc bien dans la catégorie des avertissements visés à l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers.

3.

Il faut à présent se demander si une voie de recours est ouverte contre un tel avertissement.

3.1 Dans deux décisions récentes, la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (CRP) s'est prononcée sur la possibilité pour un employé d'interjeter un recours à l'encontre d'un avertissement se fondant sur l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers.

Dans le premier jugement, elle a simplement indiqué qu'un tel avertissement écrit n'était qu'une condition permettant à l'employeur de licencier de manière ordinaire un collaborateur en application de l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers, de sorte que cet acte ne pouvait être attaqué séparément, soit indépendamment d'un licenciement (jugement CRP du 25 août 2003 in JAAC 68.6 consid. 11). Dans le second jugement, la CRP a confirmé cet obiter dictum en le développant (jugement CRP du 30 septembre 2004 in JAAC 69.33). Il ressort en substance de cette décision que l'avertissement («Mahnung» dans le texte allemand de la loi) de l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers n'est pas considéré comme une décision susceptible de recours, contrairement à l'avertissement de nature disciplinaire de l'art. 25
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 25 Garanzia della corretta esecuzione dei compiti - 1 Il datore di lavoro prende le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione dei compiti.
1    Il datore di lavoro prende le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione dei compiti.
2    Può ricorrere in particolare alle misure seguenti:
a  misure di sostegno e di sviluppo;
b  avvertimento, riduzione dello stipendio, multa o sospensione;
c  modifica dei compiti, del tempo di lavoro o del luogo di lavoro.
3    Se le misure riguardano il contratto di lavoro, il datore di lavoro le concorda per scritto con l'impiegato. In caso di disaccordo, si applica la procedura di cui agli articoli 34 e 36.
LPers («Verwarnung» dans le texte allemand de la loi). Selon la CRP, l'avertissement de l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers est une mesure de protection de l'employé conçue comme un rappel, une mise en garde, ce qui le distingue des cas dans lesquels la jurisprudence a admis qu'un avertissement pouvait être assimilé à une décision susceptible d'être attaquée. Une analogie a été faite avec le droit privé du travail, dans lequel l'employeur ne peut licencier
avec effet immédiat un employé qui n'aurait pas commis un manquement grave à ses obligations qu'après un avertissement (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1, ATF 130 III 213 consid. 3.1, ATF 127 III 153 consid. 1b). Or, en droit privé, aucune voie de droit n'est en principe ouverte pour se plaindre d'un avertissement, mais son bien-fondé peut être revu dans le cadre de la procédure de licenciement. La CRP estime qu'ouvrir un recours contre l'avertissement au sens de l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers risquerait d'inciter l'autorité à ne plus utiliser ce motif de licenciement, mais à se fonder sur les let. c ou d de cette disposition, voire à résilier le contrat avec effet immédiat en vertu de l'art. 12 al. 7
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers, dès lors qu'un avertissement n'est pas requis. Enfin, les dispositions d'exécution prises par les Chemins de fer fédéraux et la Poste vont dans le sens de l'interprétation retenue par la CRP (cf. jugement CRP du 30 septembre 2004 in JAAC 69.33 consid. 2).

3.2 Il est vrai, comme le relève le recourant, que la présente Commission de recours n'est pas liée par les jugements de la CRP. Toutefois, dans le souci d'assurer une application cohérente de la LPers et de maintenir une égalité de traitement parmi le personnel de la Confédération, la Commission de recours du Tribunal fédéral ne va pas s'écarter sans raison valable de la jurisprudence de la CRP, lorsqu'elle est amenée à appliquer les mêmes dispositions légales.

En l'espèce, la Commission de recours du Tribunal fédéral n'a pas de motif prépondérant d'opter pour une approche juridique différente de celle de la CRP s'agissant de l'avertissement du 22 février 2005. Certes, le point de savoir si l'on est en présence d'un avertissement préparant ou favorisant une mesure ultérieure («Verwarnung») contre lequel la jurisprudence fédérale admet une voie de recours (cf. ATF 125 I 119 consid. 2a; ATF 103 Ib 350 consid. 2) ou d'une simple mise en garde sans caractère de sanction («Mahnung»), contre laquelle aucune voie de droit n'est ouverte, est délicat et sujet à interprétation (Moor, Droit administratif, Les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p. 156 s.; Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd. Zurich 2002, p. 180 ss.). Dans cette analyse, les éléments pratiques et les éventuelles conséquences négatives pour l'intéressé ne doivent pas être perdus de vue. En l'occurrence, comme l'a relevé pertinemment la CRP, l'avertissement au sens de l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers a avant tout un but protecteur pour les employés, permettant de les mettre en garde et de les informer sur les risques d'un futur licenciement ordinaire. Le texte allemand utilise du
reste le terme de «schriftliche Mahnung». De plus, autoriser l'ouverture d'une procédure à un stade précoce risque d'inciter l'employeur à faire usage d'autres motifs de licenciement ne lui imposant pas de mise en garde préalable. Il n'est en outre pas certain que l'avertissement débouche sur un licenciement, de sorte que permettre un recours contre un acte qui peut rester sans conséquence est peu conforme aux impératifs d'économie de la procédure. Au demeurant, ce n'est pas parce qu'aucun recours n'est possible contre le prononcé d'un avertissement que son bien-fondé ne pourra pas être revu. En effet, dans l'hypothèse où l'employeur finit par licencier le collaborateur en application de l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers, celui-ci pourra, dans le cadre de la contestation de ce licenciement en application de l'art. 14 al. 1 let. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 14 Persone nominate per la durata della funzione - 1 Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
1    Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
2    In mancanza di disposizioni stabilite nella legge speciale si applicano le disposizioni della presente legge, fatte salve le seguenti deroghe:
a  il rapporto di lavoro si fonda su una decisione sottoposta al consenso della persona nominata;
b  le disposizioni della presente legge e del CO51 concernenti la disdetta ordinaria non sono applicabili;
c  l'autorità di nomina può rinunciare a riconfermare la nomina qualora motivi oggettivi sufficienti lo giustifichino; se al più tardi sei mesi prima della fine della durata della funzione l'autorità di nomina non ha preso una decisione di non riconferma, la persona interessata è considerata riconfermata nella sua funzione; nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 34b capoversi 1 lettera a e 2, nonché 34c capoversi 1 lettere a, b, d e 2;
d  la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di tre mesi.
3    Il rapporto di lavoro può essere disdetto immediatamente per motivi gravi.
LPers, remettre en cause le bien-fondé des circonstances ayant conduit au prononcé de l'avertissement. Dans ce contexte, il est important de souligner que ce n'est pas l'avertissement au sens de l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers qui permettra de justifier le licenciement, mais bien l'existence de manquements répétés et persistants de l'employé dans ses prestations ou dans son comportement (jugement CRP
précité in JAAC 69.33 consid. 2c). Cette question sera alors revue de manière approfondie par l'autorité de recours.

Compte tenu de ces éléments, il convient d'admettre qu'un avertissement au sens de l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers ne constitue pas une décision ouvrant la voie d'un recours auprès de la Commission de recours du Tribunal fédéral.

Le recours interjeté à l'encontre de l'avertissement du 22 février 2005 sera par conséquent déclaré irrecevable.

Dokumente der Rekurskommission des Bundesgerichts
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : VPB-69.122
Data : 01. luglio 2005
Pubblicato : 01. luglio 2005
Sorgente : Autorità che hanno preceduto la LPP fino al 2006
Stato : Pubblicato come VPB-69.122
Ramo giuridico : Commissione di ricorso del Tribunale federale
Oggetto : Art. 12 al. 6 let. b LPers et art. 81 OPersTF. Compétence de la Commission de recours du Tribunal fédéral.
Classificazione : obiter dictum


Registro di legislazione
LPers: 2 
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica al personale:3
1    La presente legge si applica al personale:3
a  dell'amministrazione federale ai sensi dell'articolo 2 capoversi 1 e 2 della legge del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
b  dei Servizi del Parlamento secondo la legge del 13 dicembre 20026 sul Parlamento;
c  ...
d  delle Ferrovie federali svizzere secondo la legge federale del 20 marzo 19988 sulle Ferrovie federali svizzere;
e  delle unità organizzative decentralizzate di cui all'articolo 2 capoverso 3 LOGA, sempre che le disposizioni delle leggi speciali non prevedano altrimenti;
f  del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale federale dei brevetti, in quanto la legge del 17 giugno 200510 sul Tribunale amministrativo federale, la legge del 19 marzo 201011 sull'organizzazione delle autorità penali e la legge del 20 marzo 200912 sul Tribunale federale dei brevetti non prevedano altrimenti;
g  del Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale federale;
h  della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
i  del Ministero pubblico della Confederazione secondo l'articolo 22 capoverso 2 della legge del 19 marzo 201017 sull'organizzazione delle autorità penali;
j  delle commissioni federali di stima che esercita la propria attività a titolo principale (membri delle commissioni e personale delle segreterie permanenti).
2    La presente legge non si applica:19
a  alle persone elette dall'Assemblea federale secondo l'articolo 168 della Costituzione federale;
b  agli apprendisti che sottostanno alla legge del 13 dicembre 200221 sulla formazione professionale;
c  al personale reclutato e impiegato all'estero;
d  al personale delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, eccettuate le Ferrovie federali svizzere.
8 
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 8 Formazione e condizioni di assunzione - 1 Il rapporto di lavoro nasce dalla conclusione di un contratto di lavoro di diritto pubblico in forma scritta.42
1    Il rapporto di lavoro nasce dalla conclusione di un contratto di lavoro di diritto pubblico in forma scritta.42
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano la durata del periodo di prova. Per funzioni speciali possono prevedere un periodo di prova della durata massima di sei mesi.43
3    Se necessario per l'adempimento di compiti di sovranità nazionale, il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza:
a  quali rapporti di lavoro sono accessibili solo a persone con la cittadinanza svizzera;
b  quali rapporti di lavoro sono accessibili solo a persone che posseggono esclusivamente la cittadinanza svizzera.
12 
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
14 
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 14 Persone nominate per la durata della funzione - 1 Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
1    Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
2    In mancanza di disposizioni stabilite nella legge speciale si applicano le disposizioni della presente legge, fatte salve le seguenti deroghe:
a  il rapporto di lavoro si fonda su una decisione sottoposta al consenso della persona nominata;
b  le disposizioni della presente legge e del CO51 concernenti la disdetta ordinaria non sono applicabili;
c  l'autorità di nomina può rinunciare a riconfermare la nomina qualora motivi oggettivi sufficienti lo giustifichino; se al più tardi sei mesi prima della fine della durata della funzione l'autorità di nomina non ha preso una decisione di non riconferma, la persona interessata è considerata riconfermata nella sua funzione; nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 34b capoversi 1 lettera a e 2, nonché 34c capoversi 1 lettere a, b, d e 2;
d  la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di tre mesi.
3    Il rapporto di lavoro può essere disdetto immediatamente per motivi gravi.
25
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 25 Garanzia della corretta esecuzione dei compiti - 1 Il datore di lavoro prende le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione dei compiti.
1    Il datore di lavoro prende le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione dei compiti.
2    Può ricorrere in particolare alle misure seguenti:
a  misure di sostegno e di sviluppo;
b  avvertimento, riduzione dello stipendio, multa o sospensione;
c  modifica dei compiti, del tempo di lavoro o del luogo di lavoro.
3    Se le misure riguardano il contratto di lavoro, il datore di lavoro le concorda per scritto con l'impiegato. In caso di disaccordo, si applica la procedura di cui agli articoli 34 e 36.
OPersTF: 31 
SR 172.220.114 Ordinanza del 27 agosto 2001 sul personale del Tribunale federale (OPersTF)
OPersTF Art. 31 Misure particolari - (art. 15 LPers)
1    Prestazioni corrispondenti ripetutamente al livello di valutazione C comportano misure di sviluppo delle attitudini, l'attribuzione a un posto meno esigente o altre misure appropriate. I casi sociali gravi sono tenuti adeguatamente in considerazione.
2    Qualora la valutazione globale risulti insufficiente, a partire dalla classe di stipendio 29 lo stipendio viene ridotto. La riduzione è dell'1 per cento per il primo anno e del 2 per cento dal secondo anno.42
3    Se nonostante le misure adottate le prestazioni non migliorano, il rapporto di lavoro è disdetto.43
81
SR 172.220.114 Ordinanza del 27 agosto 2001 sul personale del Tribunale federale (OPersTF)
OPersTF Art. 81
PA: 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
Registro DTF
103-IB-350 • 125-I-119 • 125-I-313 • 126-II-300 • 127-III-153 • 130-III-213 • 130-III-28
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tribunale federale • commissione di ricorso • misura disciplinare • tedesco • legge sul personale federale • direttore • diritto privato • analogia • mezzo giuridico • disdetta • futuro • legge federale sulla procedura amministrativa • oggetto del ricorso • decisione • membro di una comunità religiosa • misura di protezione • ammonizione • calcolo • aumento • liberalità
... Tutti
VPB
68.6 • 69.33