VPB 64.100

(Entscheid des Bundesrates vom 17. Mai 2000 i.S. W.)

Eidgenössische Volksabstimmung vom 21. Mai 2000 über die Bilateralen Verträge. Ansetzung des Abstimmungstermins.

Art. 10 Abs. 1
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 10 Organizzazione
1    Il Consiglio federale stabilisce le norme secondo cui sono fissati i giorni delle votazioni. A tal fine tiene conto delle esigenze degli aventi diritto di voto, del Parlamento, dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni incaricate del recapito del materiale di voto ed evita le sovrapposizioni di date che potrebbero risultare dalle differenze tra l'anno civile e l'anno ecclesiastico.19
1bis    Almeno quattro mesi prima del giorno della votazione, il Consiglio federale stabilisce quali testi porre in votazione. Le leggi federali dichiarate urgenti possono essere poste in votazione entro un termine più breve.20
2    Ogni Cantone organizza la votazione sul suo territorio ed emana le necessarie disposizioni.
BPR. Gegen die Ansetzung des Abstimmungstermins durch den Bundesrat steht kein Rechtsmittel zur Verfügung.

Votation populaire fédérale du 21 mai 2000 sur les Accords bilatéraux. Fixation de la date de la votation.

Art. 10 al. 1 LDP. La fixation de la date de la votation par le Conseil fédéral ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Votazione popolare federale del 21 maggio 2000 sugli Accordi bilaterali. Fissazione del giorno della votazione.

Art. 10 cpv. 1 LDP. Contro la fissazione del giorno della votazione da parte del Consiglio federale non è dato alcun rimedio giuridico.

3.4. Zur Ansetzung des Abstimmungstermins ist allein der Bundesrat zuständig (Art. 10 Abs. 1
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 10 Organizzazione
1    Il Consiglio federale stabilisce le norme secondo cui sono fissati i giorni delle votazioni. A tal fine tiene conto delle esigenze degli aventi diritto di voto, del Parlamento, dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni incaricate del recapito del materiale di voto ed evita le sovrapposizioni di date che potrebbero risultare dalle differenze tra l'anno civile e l'anno ecclesiastico.19
1bis    Almeno quattro mesi prima del giorno della votazione, il Consiglio federale stabilisce quali testi porre in votazione. Le leggi federali dichiarate urgenti possono essere poste in votazione entro un termine più breve.20
2    Ogni Cantone organizza la votazione sul suo territorio ed emana le necessarie disposizioni.
des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte [BPR], SR 161.1). Gegen diesen Entscheid steht kein Rechtsmittel offen (vgl. Jean-François Aubert, Bundesstaatsrecht der Schweiz, Bd. II, Basel / Frankfurt am Main 1995, S. 982 ad Rz. 1101; Étienne Grisel, Initiative et référendum populaires, Traité de la démocratie semi-directe en droit suisse, 2. Aufl., Bern 1997, S. 97-99 N. 212-219; Christoph Hiller, Die Stimmrechtsbeschwerde [Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, 96], Zürich 1990, S. 19 f. und S. 38; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz im Rahmen der Bundesverfassung von 1999, der UNO-Pakte und der EMRK, 3. Aufl., Bern 1999, S. 379 f.; Christoph Winzeler, Die politischen Rechte des Aktivbürgers nach schweizerischem Bundesrecht [Basler Studien zur Rechtswissenschaft. Reihe B: Öffentliches Recht, 10], Basel / Frankfurt am Main 1983, S. 154; nicht publizierte Entscheide des Bundesgerichts vom 17. November 1992 i.S. P. und S. sowie vom 27. November 1992 i.S. Union pour la Démocratie Directe Universelle [E. 3] betreffend Ansetzung der Volksabstimmung vom 6. Dezember 1992 über den EWR-Beitritt der
Schweiz). Der Nichteintretensentscheid der Vorinstanz ist begründet durch die fehlende Kompetenz der Kantonsregierung, Regierungsakte des Bundesrates zu beurteilen.

Dokumente des Bundesrates
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : VPB-64.100
Data : 17. maggio 2000
Pubblicato : 17. maggio 2000
Sorgente : Autorità che hanno preceduto la LPP fino al 2006
Stato : Pubblicato come VPB-64.100
Ramo giuridico : Consiglio federale
Oggetto : Eidgenössische Volksabstimmung vom 21. Mai 2000 über die Bilateralen Verträge. Ansetzung des Abstimmungstermins.


Registro di legislazione
LDP: 10
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 10 Organizzazione
1    Il Consiglio federale stabilisce le norme secondo cui sono fissati i giorni delle votazioni. A tal fine tiene conto delle esigenze degli aventi diritto di voto, del Parlamento, dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni incaricate del recapito del materiale di voto ed evita le sovrapposizioni di date che potrebbero risultare dalle differenze tra l'anno civile e l'anno ecclesiastico.19
1bis    Almeno quattro mesi prima del giorno della votazione, il Consiglio federale stabilisce quali testi porre in votazione. Le leggi federali dichiarate urgenti possono essere poste in votazione entro un termine più breve.20
2    Ogni Cantone organizza la votazione sul suo territorio ed emana le necessarie disposizioni.
Parole chiave
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consiglio federale • rimedio giuridico • diritti politici • decisione • tribunale federale • referendum • 1995 • costituzione federale • iniziativa • decisione d'irricevibilità • autorità inferiore