VPB 61.96

(Déc. rendue en anglais[49] par la Comm. eur. DH du 1er juillet 1996, déclarant irrecevable la req. N° 30003/96, L., M. et R. c / Suisse)

Weigerung, drei Anwohner des Muttenzer Bahnhofs, in welchem radioaktive Abfälle zwecks ihres Transportes ins Ausland für zwei Stunden zwischengelagert werden, am Verfahren betreffend die Bewilligung von Transporten radioaktiver Abfälle teilnehmen zu lassen. Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde durch das BGer mit der Begründung, dass im konkreten Fall kein besonders grosses Gefährdungspotential vorliege, welches den Beschwerdeführern das Recht auf Teilnahme am Bewilligungsverfahren einräumen würde.

Art. 6 § 1 EMRK. Anwendbarkeit dieser Bestimmung? Anspruch auf Zugang zu einem Gericht. Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren.

- Da die Beschwerde aus anderen Gründen für unzulässig erklärt werden musste, konnte die Frage, ob im vorliegenden Fall die geltend gemachten Beeinträchtigungen dergestalt sind, dass von einer echten und ernsthaften Streitigkeit betreffend die Eigentumsgarantie gesprochen werden könne, offengelassen werden.

- Das Recht auf Zugang zu einem Gericht gilt nicht absolut, sondern kann gewissen Einschränkungen unterliegen, wobei der Kern des Rechts nicht ausgehölt werden darf (Bestätigung der Rechtsprechung). Diese Bestimmung ist im vorliegenden Fall nicht verletzt, da das BGer ausdrücklich festgestellt hat, dass beim Vorliegen einer überdurchschnittlichen, konkreten Gefährdung das Recht auf Teilnahme an einem solchen Bewilligungsverfahren gewährt würde.

- Im vorliegenden Fall weist nichts darauf hin, dass das Verfahren unfair gewesen ist, dass die Beschwerdeführer ihren Standpunkt nicht haben hinreichend darlegen oder ein Beweismittel, das sie für erheblich hielten, nicht haben einbringen können.

Art. 2
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 2 Diritto alla vita - 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.
1    Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.
2    La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:
a  per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;
b  per effettuare un regolare arresto o per impedire l'evasione di una persona legalmente detenuta;
c  per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.
EMRK. Recht auf Leben.

Da die Behörden im vorliegenden Fall für den Transport alle nötigen Sicherheitsmassnahmen gemäss nationalem und internationalem Recht getroffen haben, sind sie den sich aus dieser Bestimmung ergebenden Verpflichtungen nachgekommen. Die Behörden sind nicht verpflichtet, für zusätzlichen individuellen Schutz von Personen zu sorgen, die in der Nähe der Eisenbahntransportroute wohnen.

Art. 14
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 14 Divieto di discriminazione - Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
EMRK. Diskriminierungsverbot.

Die ungleiche Behandlung der Beschwerdeführer im Vergleich zu Personen, die in der Nähe von Kernanlagen wohnhaft sind, verletzt diese Bestimmung nicht, da die Umstände, die miteinander verglichen werden, sachlich wesentlich verschieden sind.

Refus de laisser participer à une procédure d'autorisation relative au transport de déchets nucléaires trois riverains de la gare de Muttenz, où ces déchets sont stationnés pendant deux heures au cours de leur transport vers l'étranger. Recours de droit administratif rejeté par le TF au motif qu'il n'existe pas en l'espèce de danger potentiel particulièrement sérieux donnant droit aux requérants de défendre leurs intérêts dans une telle procédure d'autorisation.

Art. 6 CEDH. Applicabilité de cette disposition? Droit d'accès à un tribunal. Droit à un procès équitable.

- La requête devant de toute manière être déclarée irrecevable pour d'autres raisons, la question peut être laissée ouverte de savoir si, en l'espèce, les ingérences invoquées par les requérants atteignent un niveau impliquant l'existence d'une contestation réelle et sérieuse relative au droit de propriété des requérants.

- Le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et peut être sujet à des limitations, pour autant qu'elles ne l'atteignent pas dans sa substance même (confirmation de la jurisprudence). Non-violation de cette disposition en l'espèce, le TF ayant clairement démontré que le droit de participer à une telle procédure d'autorisation serait accordé en cas d'existence d'un danger hors du commun et concret.

- En l'espèce, aucun élément ne permet d'affirmer que la procédure n'a pas été équitable ou que les requérants n'ont pas pu suffisamment alléguer leur point de vue ni produire un moyen de preuve qu'ils jugeaient pertinent.

Art. 2 CEDH. Droit à la vie.

Les autorités ont pris en l'espèce des mesures de sécurité suffisantes, conformes aux prescriptions nationales et internationales, et ont par conséquent rempli leurs obligations découlant de cette disposition. On ne saurait exiger d'elles une protection individuelle supplémentaire pour les personnes vivant à proximité du tracé emprunté par les transports ferroviaires.

Art. 14 CEDH. Interdiction de discrimination.

La différence entre le traitement appliqué aux requérants et celui réservé aux personnes vivant à proximité de centrales nucléaires ne viole pas cette disposition en l'espèce, car elle repose sur une appréciation objective de circonstances de fait essentiellement différentes.

Rifiuto di far partecipare a una procedura d'autorizzazione relativa al trasporto di scorie radioattive tre persone residenti nei pressi della stazione di Muttenz, dove tali scorie sostano due ore nel corso del loro trasporto all'estero. Ricorso di diritto amministrativo respinto dal TF poiché non sussiste, nella fattispecie, alcun pericolo potenzialmente tanto grave da conferire ai ricorrenti il diritto di difendere i loro interessi in detta procedura d'autorizzazione.

Art. 6 CEDU. Applicabilità di tale disposizione? Diritto di accesso a un tribunale. Diritto a un processo equo.

- Poiché la domanda risulta comunque irricevibile per altri motivi, non è necessario stabilire se, nella fattispecie, le ingerenze invocate dai ricorrenti raggiungano un livello tale da comportare l'esistenza di una seria e reale contestazione in merito al loro diritto di proprietà.

- Il diritto di accesso a un tribunale non è assoluto e può essere soggetto a restrizioni, purché queste non ne minino la sostanza (conferma della giurisprudenza). Nel presente caso, tale disposizione non è violata, in quanto il TF ha chiaramente dimostrato che il diritto di partecipare a una simile procedura sarebbe concesso in presenza di un pericolo concreto e fuori dell'ordinario.

- Nella fattispecie, nessun elemento permette di affermare che la procedura non sia stata equa o che i ricorrenti non abbiano potuto motivare a sufficienza il loro punto di vista o produrre un mezzo di prova che ritenevano pertinente.

Art. 2 CEDU. Diritto alla vita.

Nella fattispecie, le autorità hanno adottato misure di sicurezza sufficienti e conformi alle prescrizioni nazionali e internazionali, adempiendo di conseguenza gli obblighi loro imposti da tale disposizione. Non si può pretendere che accordino una protezione individuale supplementare alle persone residenti in prossimità delle regioni in cui transitano i trasporti ferroviari.

Art. 14 CEDU. Divieto di discriminazione.

La differenza fra il trattamento riservato ai ricorrenti e quello applicato alle persone residenti in prossimità delle centrali nucleari non viola tale disposizione, poiché essa è fondata su un apprezzamento oggettivo di circostanze sostanzialmente diverse.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : VPB-61.96
Data : 01. luglio 1996
Pubblicato : 01. luglio 1996
Sorgente : Autorità che hanno preceduto la LPP fino al 2006
Stato : Pubblicato come VPB-61.96
Ramo giuridico : Commissione europea dei diritti dell'uomo (Comm. Eur DU, fino al 1998)
Oggetto : Weigerung, drei Anwohner des Muttenzer Bahnhofs, in welchem radioaktive Abfälle zwecks ihres Transportes ins Ausland für...
Classificazione : Conferma della Giurisprudenza


Registro di legislazione
CEDU: 2 
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 2 Diritto alla vita - 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.
1    Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.
2    La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:
a  per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;
b  per effettuare un regolare arresto o per impedire l'evasione di una persona legalmente detenuta;
c  per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.
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IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 14 Divieto di discriminazione - Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Parole chiave
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accesso ad un tribunale • procedura d'autorizzazione • misura di protezione • limitazione • stazione • quesito • garanzia della proprietà • diritto alla vita • mezzo di prova