VPB 57.62

(Déc. rendue en anglais par la Comm. eur. DH le 2 septembre 1993, déclarant irrecevable la req. N° 17571/90, Michele Borrelli c/Suisse)

Militärdisziplinarrecht.

Art. 6 EMRK. Begriff der strafrechtlichen Anklage.

Keine Anwendung der Bestimmung im Fall einer Sanktionierung eines Wachtvergehens mit fünf Tagen scharfem Arrest, auch nicht bei nachdienstlichem Vollzug (Bestätigung der Praxis im Entscheid Eggs, DR 15, S. 35 ff. und VPB 47.72 I [1983], VPB 47.77, VPB 47.81, VPB 47.82, VPB 47.109 und VPB 47.157).

Art. 5 § 1 Bst. a EMRK. Das Militärappellationsgericht genügt den Anforderungen dieser Bestimmung an ein zuständiges Gericht.

Art. 2 Prot. Nr. 7 zur EMRK. Begriff der strafbaren Handlung.

Im vorliegenden Fall ist diese Bestimmung nicht anwendbar, da sie sich auf den gleichen Begriff stützt wie Art. 6 EMRK.

Droit disciplinaire militaire.

Art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDH. Notion d'accusation pénale.

Inapplicabilité de la disposition dans le cas d'une sanction de cinq jours d'arrêts de rigueur pour délit de garde, même en cas de purgation en dehors du temps de service (confirmation de la jurisprudence Eggs publiée dans DR 15, p. 35 ss et JAAC 47.72 I [1983], JAAC 47.77, JAAC 47.81, JAAC 47.82, JAAC 47.109 et JAAC 47.157).

Art. 5 § 1 let. a CEDH. Le Tribunal militaire d'appel répond aux exigences que cette disposition pose en matière de tribunal compétent.

Art. 2
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 2 Diritto alla vita - 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.
1    Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.
2    La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:
a  per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;
b  per effettuare un regolare arresto o per impedire l'evasione di una persona legalmente detenuta;
c  per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.
Prot. N° 7 à la CEDH. Notion d'infraction pénale.

En l'espèce, cette disposition est inapplicable, car elle se base sur la même notion que l'art. 6 CEDH.

Diritto disciplinare militare.

Art. 6 CEDU. Nozione di accusa penale.

Inapplicabilità della disposizione in caso di una sanzione di cinque giorni di arresti di rigore per reato nel servizio di guardia, anche in caso di esecuzione degli arresti fuori del tempo di servizio (conferma della prassi nella decisione Eggs, DR 15, pag. 35 segg. e GAAC 47.72 I [1983], GAAC 47.77, GAAC 47.81, GAAC 47.82, GAAC 47.109 e GAAC 47.157).

Art. 5 § 1 lett. a CEDU. Il tribunale militare d'appello soddisfa le esigenze di tale disposizione per quanto attiene a un tribunale competente.

Art. 2 Prot. N° 7 alla CEDU. Nozione di infrazione penale.

Nella fattispecie, tale disposizione è inapplicabile poiché si fonda sulla medesima nozione su cui si basa l'art. 6 CEDU.

Cette décision a été rendue en anglais. Le texte peut être:

· commandé par courrier au Greffe de la Cour européenne des droits de l'homme, Conseil de l'Europe, B.P. 431 R 6, F - 67075 Strasbourg Cedex.

· ou consulté sur Internet à l'adresse http://hudoc.echr.coe.int/ à l'aide d'une recherche dans HUDOC avec le n° de la req. et le type de texte (Arrêt ou Décision sur la recevabilité)
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : VPB-57.62
Data : 02. settembre 1993
Pubblicato : 02. settembre 1993
Sorgente : Autorità che hanno preceduto la LPP fino al 2006
Stato : Pubblicato come VPB-57.62
Ramo giuridico : Commissione europea dei diritti dell'uomo (Comm. Eur DU, fino al 1998)
Oggetto : Diritto disciplinare militare.
Classificazione : Conferma della Giurisprudenza


Registro di legislazione
CEDU: 2 
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 2 Diritto alla vita - 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.
1    Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.
2    La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:
a  per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;
b  per effettuare un regolare arresto o per impedire l'evasione di una persona legalmente detenuta;
c  per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.
6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
cedu • inglese • consiglio d'europa • termine di giacenza • internet • tribunale militare • diritto disciplinare • corte europea dei diritti dell'uomo
VPB
47.109 • 47.157 • 47.72 • 47.77 • 47.81 • 47.82