TPF 2018 133, p.133

23. Estratto della decisione della Corte dei reclami penali nella causa A. SA e B. contro Ministero pubblico della Confederazione del 13 novembre 2018 (BB.2018.136, BB.2018.137)

Decreto di non luogo a procedere; lingua della procedura; legittimazione ricorsuale; indizi di reato

Art. 67
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 67   Lingue del procedimento
  1.   La Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali.
  2.   Le autorità penali cantonali eseguono tutti gli atti procedurali nelle lingue che il Cantone ha designato conformemente al capoverso 1; chi dirige il procedimento può consentire deroghe.
, 310
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 310   Decreto di non luogo a procedere
  1.   Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:
a.   gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti;
b.   vi sono impedimenti a procedere;
c.   si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'articolo 8.
  2.   Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.
, 382 cpv. 1
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 382   Legittimazione delle altre parti
  1.   Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
  2.   L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
  3.   Alla morte dell'imputato, del condannato o dell'accusatore privato, i congiunti giusta l'articolo 110 capoverso 1 CP [1] sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti.
 
[1] RS 311.0
CPP, art. 3
RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 3   Lingua del procedimento
  1.   La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
  2.   Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente:
a.   delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;
b.   della lingua degli atti essenziali;
c.   della lingua del luogo dei primi atti istruttori.
  3.   La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.
  4.   Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti.
  5.   Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento.
  6.   La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale.
LOAP

La decisione su reclamo è di regola redatta nella lingua della decisione impugnata (consid. 1).

TPF 2018 133, p.134

Legittimazione ricorsuale dell'accusatore privato nell'ambito dei reati patrimoniali, del riciclaggio di denaro, della corruzione, della falsità in documenti, dell'organizzazione criminale e della violazione della legge sull'acquisto di immobili da parte di persone all'estero (consid. 2).
La scelta della lingua del procedimento penale non può dipendere unicamente da pure e semplici ragioni organizzative interne dell'autorità di perseguimento penale (consid. 3).

Analisi dell'esistenza di sufficienti indizi di reato (consid. 4).

Nichtanhandnahmeverfügung; Verfahrenssprache; Beschwerdelegitimation; Tatverdacht

Art. 67, 310, 382 Abs. 1 StPO, Art. 3 StBOG

Der Beschwerdeentscheid ergeht in der Regel in der Sprache der angefochtenen Verfügung (E. 1).

Beschwerdelegitimation der Privatklägerschaft im Bereich der Vermögensstraftaten, der Geldwäscherei, der Bestechung, der Urkundenfälschung, der kriminellen Organisation sowie der Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (E. 2).

Die Wahl der Verfahrenssprache darf nicht nur aufgrund von rein internen organisatorischen Erwägungen der Strafbehörde erfolgen (E. 3).
Überprüfung des Bestehens eines hinreichenden Tatverdachts (E. 4).

Ordonnance de non-entrée en matière; langue de la procédure; qualité pour recourir; soupçons

Art. 67
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 67   Lingue del procedimento
  1.   La Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali.
  2.   Le autorità penali cantonali eseguono tutti gli atti procedurali nelle lingue che il Cantone ha designato conformemente al capoverso 1; chi dirige il procedimento può consentire deroghe.
, 310
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 310   Decreto di non luogo a procedere
  1.   Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:
a.   gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti;
b.   vi sono impedimenti a procedere;
c.   si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'articolo 8.
  2.   Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.
, 382 al. 1
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 382   Legittimazione delle altre parti
  1.   Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
  2.   L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
  3.   Alla morte dell'imputato, del condannato o dell'accusatore privato, i congiunti giusta l'articolo 110 capoverso 1 CP [1] sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti.
 
[1] RS 311.0
CPP, art. 3
RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 3   Lingua del procedimento
  1.   La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
  2.   Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente:
a.   delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;
b.   della lingua degli atti essenziali;
c.   della lingua del luogo dei primi atti istruttori.
  3.   La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.
  4.   Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti.
  5.   Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento.
  6.   La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale.
LOAP

La décision sur recours est rendue en principe dans la langue de la décision attaquée (consid. 1).

Qualité pour recourir de la partie plaignante dans le contexte de délits contre le patrimoine, de blanchiment d'argent, de corruption, de falsification de documents, d'organisation criminelle et de violation de la loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (consid. 2).
Le choix de la langue de la procédure ne peut pas dépendre uniquement de considérations qui relèvent purement et simplement de l'organisation interne de l'autorité de poursuite pénale (consid. 3).
Analyse de l'existence de soupçons suffisants (consid. 4).

TPF 2018 133, p.135

Riassunto dei fatti:

Il 18 ottobre 2017 le società A. SA, con sede a Ginevra, e B., con sede a Almetyevsk (Repubblica del Tatarstan), hanno sporto denuncia presso il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) nei confronti di C. per titolo di organizzazione criminale (art. 260ter
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a.   partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, ocommettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
1.   commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
2.   commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b.   sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
  2.   Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 [2].
  3.   Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
  4.   Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
  5.   È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP), corruzione (art. 322ter
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 322ter  
  Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
e segg. CP), estorsione (art. 156
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 156  
  1.   Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2.   Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione, o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona. [1]
  3.   Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 140.
  4.   Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno [2].
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
CP), furto (art. 139
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 139  
  1.   Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2.   ... [1]
  3.   Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci an-ni se:
a.   fa mestiere del furto;
b.   ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine;
c.   per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o ha cagionato un'esplosione; o
d.   per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso. [2]
  4.   Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.
 
[1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP), rapina (art. 140
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 140  
  1.   Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni. [1]È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell'intento di conservare la cosa rubata.
  2.   Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno [2] se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
  3.   Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, oper il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
  4.   La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
 
[1] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
[2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
CP), appropriazione indebita (art. 138
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 138  
  1.   Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.L'appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
  2.   Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria [1] se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.
 
[1] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 8 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2]1bis. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 [3] sull'imposta federale diretta e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990 [4] sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano a oltre 300 000 franchi per periodo fiscale. [5]
  2.   Vi è caso grave segnatamente se l'autore:Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. [6]
a. [7]   agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b.   agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c.   realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
  3.   L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077; FF 1989 II 837).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Vedi anche le dis. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
[6] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[7] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
CP), falsità in documenti (art. 251
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 251 [1]  
  1.   Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2.   ... [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
[2] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP) e infrazione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE; RS 211.412.41). In sostanza, secondo quanto esposto nei loro scritti, le denuncianti sarebbero state entrambe shareholder della società ucraina D. proprietaria della raffineria di petrolio E. Il denunciato C., residente in Svizzera dal 1999, a partire dal 2007 avrebbe dato avvio ad un progetto volto ad assumere il controllo della società D. In particolare, tale progetto, realizzato a tappe, avrebbe provocato l'acquisizione di quote societarie da parte di società terze riconducibili a C. e l'occupazione fisica dei locali di D. tramite il supporto statale. La scalata di D. avrebbe altresì trovato sostegno nel potere giudiziario ucraino, il quale con atti di corruzione messi in atto dal denunciato, avrebbe privato le denuncianti di ogni diritto di partecipazione in D. e confermato la posizione di controllo della società da parte del denunciato C. e terze persone, dopo aver assunto il pieno controllo su D., avrebbero compiuto appropriazioni indebite a detrimento del patrimonio della stessa società così come una serie di operazioni finalizzate al depauperamento dei suoi beni. Con decisione del 28 giugno 2018, il MPC, ritenendo gli indizi di reato insufficienti e le condizioni di luogo per applicare il diritto penale svizzero non date, ha decretato il non luogo a procedere. Con reclamo del 16 luglio 2018 A. SA e B. sono insorte avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali, chiedendo che al MPC sia ordinato di entrare nel merito dei fatti contenuti nella loro denuncia penale.

La Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo nella misura della sua ammissibilità.

Dai considerandi:

1. Benché il reclamo sia scritto in lingua francese, la presente decisione viene redatta nella lingua del decreto impugnato, ossia l'italiano. Viste del resto le conoscenze linguistiche del patrocinatore delle ricorrenti, il quale con il suo ricorso ha dimostrato di bene comprendere tutte le argomentazioni in fatto e in diritto ivi addotte, non vi è infatti nessun

TPF 2018 133, p.136

motivo per scostarsi dalla giurisprudenza costante in ambito di lingua della procedura di ricorso (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2015.86 del 22 settembre 2015 consid. 2; BB.2015.81 del 26 gennaio 2016 consid. 1.6; v. anche per la procedura davanti al Tribunale federale art. 54 cpv. 1
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 54  
  1.   Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
  2.   Nei procedimenti promossi mediante azione è tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale.
  3.   Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.
  4.   Per il rimanente, il Tribunale federale ordina una traduzione se necessario.
LTF, nonché UEBERSAX, Commentario basilese, 3a ediz. 2018, n. 16 e segg. ad art. 54
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 54  
  1.   Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
  2.   Nei procedimenti promossi mediante azione è tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale.
  3.   Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.
  4.   Per il rimanente, il Tribunale federale ordina una traduzione se necessario.
LTF), da non confondere con quella relativa alla lingua della procedura penale di cui infra al consid. 3, la quale è retta da altre regole e principi.

2.2 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 382   Legittimazione delle altre parti
  1.   Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
  2.   L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
  3.   Alla morte dell'imputato, del condannato o dell'accusatore privato, i congiunti giusta l'articolo 110 capoverso 1 CP [1] sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti.
 
[1] RS 311.0
CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pubblico ministero (art. 104 cpv. 1
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 104   Parti
  1.   Sono parti:
a.   l'imputato;
b.   l'accusatore privato;
c.   il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso.
  2.   La Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici.
CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 118   Definizione e presupposti
  1.   È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile.
  2.   La querela è equiparata a tale dichiarazione.
  3.   La dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare.
  4.   Se il danneggiato non ha fatto di propria iniziativa una tale dichiarazione, il pubblico ministero lo rende attento a questa possibilità dopo l'apertura della procedura preliminare.
CPP), la querela essendo equiparata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 118   Definizione e presupposti
  1.   È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile.
  2.   La querela è equiparata a tale dichiarazione.
  3.   La dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare.
  4.   Se il danneggiato non ha fatto di propria iniziativa una tale dichiarazione, il pubblico ministero lo rende attento a questa possibilità dopo l'apertura della procedura preliminare.
CPP). Avendo le reclamanti dichiarato esplicitamente di voler partecipare al procedimento in qualità di accusatrici private, occorre analizzare se esse dispongono della qualità di danneggiate. Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 115  
  1.   Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.
  2.   È considerato tale in ogni caso chi è legittimato a sporgere querela.
CPP). Deve essere considerato tale il titolare di un bene giuridico protetto dalla norma violata (v. DTF 138 IV 258 consid. 2.22.4; 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a, con rinvii; cfr. anche DTF 119 Ia 342 consid. 2b). Se i fatti non sono definitivamente stabiliti, per giudicare se una persona è effettivamente danneggiata occorre fondarsi sulle sue affermazioni (v. DTF 119 IV 339 consid. 1d/aa).

In concreto, le reclamanti, accusatrici private nella procedura, sono direttamente toccate nel loro patrimonio, bene giuridico individuale protetto dalle disposizioni concernenti l'appropriazione indebita (art. 138
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 138  
  1.   Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.L'appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
  2.   Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria [1] se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.
 
[1] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 8 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
CP), il furto (art. 139
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 139  
  1.   Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2.   ... [1]
  3.   Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci an-ni se:
a.   fa mestiere del furto;
b.   ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine;
c.   per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o ha cagionato un'esplosione; o
d.   per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso. [2]
  4.   Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.
 
[1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP), la rapina (art. 140
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 140  
  1.   Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni. [1]È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell'intento di conservare la cosa rubata.
  2.   Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno [2] se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
  3.   Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, oper il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
  4.   La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
 
[1] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
[2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
CP) e l'estorsione (art. 156
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 156  
  1.   Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2.   Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione, o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona. [1]
  3.   Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 140.
  4.   Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno [2].
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
CP) invocate nella loro denuncia (v. decisione del Tribunale penale federale BB.2016.290 del 14 marzo 2017 consid. 1.6). Per questi reati la loro legittimazione ricorsuale è pertanto pacifica. Il reato di riciclaggio di denaro ha come scopo primario quello di proteggere l'amministrazione della giustizia. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che il riciclaggio di denaro protegge ugualmente gli interessi patrimoniali di coloro che sono danneggiati dal crimine a monte quando i valori patrimoniali provengono da reati contro interessi individuali (sentenza del Tribunale federale 6B_549/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 2.2.3 e rinvii), motivo per cui anche sotto questo profilo va ammessa la legittimazione ricorsuale delle ricorrenti.

TPF 2018 133, p.137

Le disposizioni penali anticorruzione proteggono anzitutto l'oggettività e l'imparzialità del processo decisionale statale o la fiducia della collettività nell'oggettività dell'azione dello Stato (DTF 129 II 462 consid. 4.5; 129 III 320 consid. 5.2; 117 IV 286 consid. 4a). Alcuni autori citano altresì quali beni giuridici protetti la concorrenza tra attori economici, rispettivamente l'ordinamento economico in quanto tale (v. i riferimenti in PIETH, Commentario basilese, 3a ediz. 2013, n. 14 ad oss. prelim. art. 322ter
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 322ter  
  Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
CP; più sfumati DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5a ediz. 2017, pag. 622). In questo senso, non diversamente da quanto accade con l'art. 305bis
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2]1bis. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 [3] sull'imposta federale diretta e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990 [4] sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano a oltre 300 000 franchi per periodo fiscale. [5]
  2.   Vi è caso grave segnatamente se l'autore:Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. [6]
a. [7]   agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b.   agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c.   realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
  3.   L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077; FF 1989 II 837).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Vedi anche le dis. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
[6] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[7] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
CP (v. più ampiamente MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2a ediz. 2016, n. 7 ad art. 115
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 115  
  1.   Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.
  2.   È considerato tale in ogni caso chi è legittimato a sporgere querela.
CPP), è ipotizzabile che in determinate situazioni singole persone fisiche o giuridiche vengano toccate nei loro interessi patrimoniali, nella misura in cui l'atto corruttivo non danneggia solo il regolare funzionamento dell'ordinamento economico in astratto ma può anche intaccare concreti e legittimi interessi di altri attori economici (d'altro avviso MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 87a ad art. 115
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 115  
  1.   Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.
  2.   È considerato tale in ogni caso chi è legittimato a sporgere querela.
CPP; apparentemente in tal senso ma senza riferimento ai privati LIEBER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ediz. 2014, n. 3 ad art. 115
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Art. 115  
  1.   Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.
  2.   È considerato tale in ogni caso chi è legittimato a sporgere querela.
CPP e SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 688), a condizione che tutto ciò avvenga in un contesto sufficientemente circoscritto, in particolare a livello di soggettività coinvolte. È quanto viene ipotizzato nella denuncia penale in esame, nella misura in cui viene sostenuto che la scalata di D. avrebbe trovato sostegno nel potere giudiziario ucraino, il quale con atti di corruzione che sarebbero stati posti in essere dal denunciato, avrebbe privato le denuncianti di ogni diritto di partecipazione in D. Anche sotto questo profilo può essere dunque ammessa la legittimazione ricorsuale delle ricorrenti.
Per quanto concerne l'organizzazione criminale (art. 260ter
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a.   partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, ocommettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
1.   commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
2.   commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b.   sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
  2.   Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 [2].
  3.   Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
  4.   Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
  5.   È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP), la questione non merita particolare approfondimento nella misura in cui si può comunque considerare che le reclamanti sarebbero state danneggiate dai presunti reati scopo commessi all'interno della stessa (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2017.124 del 27 novembre 2017 consid. 1.5; BB.2011.107 del 30 aprile 2012 consid. 5.2.2). Con questa limitazione la relativa legittimazione può essere dunque ammessa.
Il reato di falsità in documenti (art. 251
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 251 [1]  
  1.   Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2.   ... [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
[2] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP) tutela da un lato la particolare fiducia riposta in un titolo avente valore probatorio nei rapporti giuridici e dall'altro la lealtà nei rapporti commerciali (DTF 129 IV 53 consid. 3.2 e rinvii). In questo senso protegge anche gli interessi degli individui nelle loro relazioni d'affari (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI,

TPF 2018 133, p.138

Petit commentaire, 2a ediz. 2017, n. 1 ad art. 251
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 251 [1]  
  1.   Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2.   ... [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
[2] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP; v. più ampiamente MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, op. cit., n. 73 ad art. 115
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 115  
  1.   Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.
  2.   È considerato tale in ogni caso chi è legittimato a sporgere querela.
CPP), per cui anche sotto questo profilo la legittimazione ricorsuale va ammessa.
Diverso invece il discorso per quanto riguarda la LAFE, nella misura in cui il suo scopo è quello di limitare l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, per evitare l'eccessivo dominio straniero del suolo indigeno (art. 1
RS 211.412.41 LAFE Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)

Art. 1   Scopo
  La presente legge limita l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, per evitare l'eccessivo dominio straniero del suolo indigeno.
LAFE). Essa non protegge dunque interessi privati ma esclusivamente collettivi (v. DE BIASIO/ALBISETTI, LAFE. Giurisprudenza scelta, 2017, pag. 127). Le ricorrenti non sono dunque legittimate a ricorrere contro il mancato perseguimento penale in virtù di quest'ultima normativa.
3. Le reclamanti contestano anzitutto la lingua nella quale la decisione impugnata è stata redatta, ossia l'italiano. Essendo la denuncia penale stata presentata in inglese e tenuto conto del fatto che la corrispondenza con il MPC è avvenuta in inglese o in francese, tale scelta sarebbe incomprensibile e contraria ai principi legali e giurisprudenziali validi in materia.
3.1 Secondo l'art. 67
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 67   Lingue del procedimento
  1.   La Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali.
  2.   Le autorità penali cantonali eseguono tutti gli atti procedurali nelle lingue che il Cantone ha designato conformemente al capoverso 1; chi dirige il procedimento può consentire deroghe.
CPP, la Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali (cpv. 1). La LOAP, che integra le disposizioni del CPP per quanto concerne la giurisdizione federale (cfr. art. 1 cpv. 1
RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 1   Oggetto e campo d'applicazione
  1.   La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione e contiene disposizioni integrative del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 [1] (CPP) in materia di giurisdizione federale.
  2.   Non si applica alle cause penali deferite dal Ministero pubblico della Confederazione ad autorità cantonali per l'istruzione e il giudizio o soltanto per il giudizio.
 
[1] RS 312.0
LOAP), regola anche, tra l'altro, la lingua del procedimento. Questa è il tedesco, il francese o l'italiano (art. 3 cpv. 1
RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 3   Lingua del procedimento
  1.   La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
  2.   Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente:
a.   delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;
b.   della lingua degli atti essenziali;
c.   della lingua del luogo dei primi atti istruttori.
  3.   La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.
  4.   Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti.
  5.   Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento.
  6.   La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale.
LOAP). Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione (art. 3 cpv. 2
RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 3   Lingua del procedimento
  1.   La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
  2.   Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente:
a.   delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;
b.   della lingua degli atti essenziali;
c.   della lingua del luogo dei primi atti istruttori.
  3.   La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.
  4.   Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti.
  5.   Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento.
  6.   La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale.
LOAP). Tiene conto segnatamente: delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento (lett. a); della lingua degli atti essenziali (lett. b); della lingua del luogo dei primi atti istruttori (lett. c). La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato (art. 3 cpv. 3
RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 3   Lingua del procedimento
  1.   La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
  2.   Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente:
a.   delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;
b.   della lingua degli atti essenziali;
c.   della lingua del luogo dei primi atti istruttori.
  3.   La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.
  4.   Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti.
  5.   Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento.
  6.   La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale.
LOAP). Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti (art. 3 cpv. 4
RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 3   Lingua del procedimento
  1.   La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
  2.   Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente:
a.   delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;
b.   della lingua degli atti essenziali;
c.   della lingua del luogo dei primi atti istruttori.
  3.   La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.
  4.   Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti.
  5.   Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento.
  6.   La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale.
LOAP). L'elenco dei criteri di cui all'art. 3 cpv. 2
RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 3   Lingua del procedimento
  1.   La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
  2.   Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente:
a.   delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;
b.   della lingua degli atti essenziali;
c.   della lingua del luogo dei primi atti istruttori.
  3.   La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.
  4.   Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti.
  5.   Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento.
  6.   La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale.
LOAP si basa essenzialmente sulla giurisprudenza in vigore prima della sua entrata in vigore (v. TPF 2011 68 consid. 2), ma non è esaustivo. In via eccezionale, anche le risorse disponibili possono costituire un criterio (come espressamente indicato nel Messaggio del 10 settembre 2008 concernente la legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione, FF 2008 7115). Di per sé, tuttavia, non possono essere decisive né considerazioni organizzative interne né una visione puramente aritmetica delle parti in causa (cfr. decisione del Tribunale penale federale BB.2014.22 del 27 marzo 2014 consid. 2.2 con rinvii). In definitiva, le caratteristiche del procedimento penale non forniscono un criterio generale per determinare la lingua del procedimento. Le circostanze del singolo caso

TPF 2018 133, p.139

specifico devono sempre essere prese in considerazione (v. decisione del Tribunale penale federale BB.2014.80 del 31 ottobre 2014 consid. 2.2.3 con rinvii). Il MPC ha un ampio margine d'apprezzamento nella sua decisione in merito (TPF 2017 38 consid. 3.3; TPF 2011 68 consid. 2 pag. 71; decisione del Tribunale penale federale BB.2014.22 del 27 marzo 2014 consid. 2.2).

3.2 Nella fattispecie, le reclamanti, con scritti del 5 e 12 luglio 2018, hanno chiesto in sostanza al MPC di redigere il decreto impugnato in lingua francese. Nella sua risposta del 13 luglio 2018 il MPC ha affermato che «le motif pour lequel notre ordonnance que nous n'entendons pas traduire en français et notifier une nouvelle fois a été rédigée en italien tient à un cumul exceptionnel d'absences de collaborateurs francophones dans la division responsable du traitement des affaires de crime organisé. En outre, Monsieur H., notre procureur responsable du domaine crime organisé, est de langue italophone». Ora, alla luce di quanto esposto al considerando precedente, è indubbio che la motivazione fornita dal MPC non sarebbe di per sé sufficiente per giustificare la scelta della lingua italiana come lingua con cui condurre un'ipotetica procedura penale in relazione ai fatti qui in esame, visto che indica come unico criterio pure e semplici ragioni organizzative, senza in sostanza alcun richiamo ai criteri elencati all'art. 3
RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 3   Lingua del procedimento
  1.   La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
  2.   Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente:
a.   delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;
b.   della lingua degli atti essenziali;
c.   della lingua del luogo dei primi atti istruttori.
  3.   La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.
  4.   Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti.
  5.   Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento.
  6.   La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale.
LOAP. Visto l'esito del ricorso nel merito (v. infra consid. 4) la censurabile scelta del MPC non ha tuttavia tangibili conseguenze, se non quella di cui supra al consid. 1, per cui la questione non merita ulteriore disamina, ma se ne terrà comunque conto nella fissazione della tassa di giustizia.
4. L'art. 301 cpv. 1
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 301   Diritto di denuncia
  1.   Ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale.
  1bis.   Il denunciante può chiedere all'autorità di perseguimento penale una conferma della denuncia presentata oralmente a verbale. [1]
  2.   Su richiesta, l'autorità di perseguimento penale comunica al denunciante se è avviato un procedimento penale e come lo stesso viene espletato.
  3.   Il denunciante che non sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di altri diritti procedurali.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
CPP prevede che ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale. Il deposito della denuncia non dà diritto all'apertura di un procedimento penale (RIEDO/BONER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 6 ad art. 301
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 301   Diritto di denuncia
  1.   Ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale.
  1bis.   Il denunciante può chiedere all'autorità di perseguimento penale una conferma della denuncia presentata oralmente a verbale. [1]
  2.   Su richiesta, l'autorità di perseguimento penale comunica al denunciante se è avviato un procedimento penale e come lo stesso viene espletato.
  3.   Il denunciante che non sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di altri diritti procedurali.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
CPP). Giusta l'art. 310 cpv. 1 lett. a
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 310   Decreto di non luogo a procedere
  1.   Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:
a.   gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti;
b.   vi sono impedimenti a procedere;
c.   si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'articolo 8.
  2.   Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.
CPP, il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti. Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento (cpv. 2).
4.1 Il MPC ha motivato il suo decreto di non luogo a procedere essenzialmente come segue.

Innanzitutto i reati ipotizzati sarebbero quasi integralmente avvenuti all'estero. La ricerca dei mezzi di prova nella fase istruttoria dovrebbe dunque essere eseguita all'estero. L'unico elemento certo di collegamento con la Svizzera sarebbe il domicilio del denunciato a Ginevra. Per quanto

TPF 2018 133, p.140

concerne la presunta progettazione dei reati in Svizzera, questa rimarrebbe pura presunzione. Inoltre i fatti portati a sostegno delle accuse si baserebbero in maniera estesa su supposizioni o episodi/ipotesi riportati da svariate testate giornalistiche. In denuncia verrebbero mosse contestazioni e rimproveri generici. Mal si comprenderebbe come dati riportati di estrema rilevanza, qualora realmente suffragati da concreti elementi probatori, sfuggiti al sistema giudiziario ucraino, potrebbero essere acquisiti dall'autorità di perseguimento penale elvetica, la quale potrebbe agire solo sul piano dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, facendo capo proprio a quelle autorità che si asserisce rimaste inoperose. Secondo il MPC, i fatti presenterebbero in realtà vistosi aspetti civilistici, legati all'esercizio di attività economiche di natura commerciale. Per quanto riguarda il reato di organizzazione criminale, questo sarebbe sostanziato in primis in base alla semplice indicazione dei nominativi di persone che ne farebbero parte, le quali, fatta eccezione per C., sua sorella I. e J., sarebbero tutte residenti all'estero. Per quanto attiene ai reati di corruzione, estorsione, furto, rapina e appropriazione indebita, l'esecuzione degli stessi, se del caso, sarebbe avvenuta esclusivamente all'estero, dove andrebbero ricercati, mediante rogatoria, tutti i mezzi di prova. Che la fase dell'ideazione dei reati sia avvenuta a Ginevra rimarrebbe una pura presunzione di parte. Per tacere dell'inesistenza di un qualsiasi elemento concreto relativo a presunti reati di riciclaggio di denaro, fatto dimostrato dalla ricerca indiscriminata, postulata dalle denuncianti, di beni patrimoniali riconducibili a C. in Svizzera. Il fumus richiesto per l'apertura di un'istruzione penale farebbe pure difetto per quanto concerne la LAFE ed il reato di falsità in documenti. Il MPC evidenzia un uso improprio della denuncia penale laddove si richiede che la ricerca di informazioni, certamente utili al buon esito di un procedimento civile, passi attraverso l'adozione, in maniera indiscriminata, di misure coercitive nell'ambito di un'istruzione penale. Esso conclude che, in concreto, non sarebbero rinvenibili elementi indizianti sufficienti, relativi in particolare al legame diretto fra condotte illecite e presunto autore, ovvero fra le condotte illecite ipotizzate in denuncia e C. Nemmeno le condizioni di luogo per applicare la normativa penale elvetica sarebbero suffragate da elementi indizianti. A fronte dei fatti esposti e degli atti allegati in denuncia, anche qualora una fattispecie penale fosse da ritenere realizzata, la stessa sarebbe infatti stata commessa esclusivamente all'estero.

4.2 Questa Corte ritiene la decisione del MPC fondata.
4.2.1 Innanzitutto, per quanto riguarda le infrazioni contro il patrimonio, costituenti i crimini a monte dei reati di riciclaggio che sarebbero stati commessi in Svizzera, occorre rilevare che la descrizione dei fatti contenuti

TPF 2018 133, p.141

nella denuncia penale induce a concludere che se tali infrazioni fossero state effettivamente commesse, esse lo sarebbero state in Ucraina, luogo di residenza della maggior parte delle persone fisiche e giuridiche implicate. Né la denuncia penale, né il presente gravame, né gli atti dell'incarto permettono di supporre che le infrazioni contro il patrimonio in questione, contestate a C., siano state commesse in Svizzera. Le reclamanti non spiegano con quali atti concreti in Svizzera C. o altri avrebbero commesso i reati in questione. La pura cogitazione di un eventuale piano criminale, ammesso che sia minimamente dimostrabile, non costituisce certamente un atto punibile se non si manifesta anche in azioni concrete poste in essere sul nostro territorio: di esse agli atti non vi è tuttavia alcuna traccia. Il semplice fatto che C. risieda in Svizzera non è un aggancio materiale sufficiente per ammettere una giurisdizione svizzera sui fatti in esame. Analogo discorso per il reato di falsità in documenti rispettivamente per gli atti corruttivi di cui non è dato sapere quale sarebbe il legame con il nostro territorio.
4.2.2 Le reclamanti sostengono che le infrazioni contro il patrimonio invocate nella denuncia penale sarebbero state commesse nel quadro di un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a.   partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, ocommettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
1.   commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
2.   commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b.   sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
  2.   Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 [2].
  3.   Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
  4.   Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
  5.   È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP e che due membri di essa, K. e L., erano anch'essi presenti a Ginevra quando sarebbero stati commessi i reati in questione. Esse non forniscono tuttavia nessun elemento concreto che porti a sospettare l'esistenza di una tale organizzazione, né viene spiegato quale sarebbe l'attività criminale che l'organizzazione eserciterebbe o intenderebbe esercitare in Svizzera, condizione essenziale per l'applicazione transfrontaliera di questa disposizione (v. art. 260ter n. 3
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a.   partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, ocommettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
1.   commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
2.   commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b.   sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
  2.   Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 [2].
  3.   Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
  4.   Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
  5.   È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP). La semplice presenza in Svizzera di attività o soggetti legati a C. e alle persone a lui vicine non è manifestamente sufficiente per applicare la disposizione in questione. Per il resto la legittimazione a ricorrere basata su questa disposizione è comunque limitata alla luce di quanto precisato al consid. 2.2 per cui non vi è alcun margine per un esame della fattispecie che vada oltre quello dei reati scopo di natura patrimoniale, rispettivamente corruttiva per i quali è già stata esclusa giurisdizione svizzera al precedente considerando.

4.2.3 Per quanto attiene agli atti di riciclaggio di denaro che sarebbero stati commessi in Svizzera, la denuncia penale ed il reclamo si limitano a formulare vaghe ipotesi e a chiedere la ricerca di beni del denunciato in Svizzera, senza indicare operazioni bancarie concrete che potrebbero alimentare un sospetto in tal senso. Gli atti dell'incarto non permettono di mettere in evidenza elementi concreti relativi a flussi finanziari tra l'Ucraina e la Svizzera. Le reclamanti non hanno indicato nessuna relazione bancaria in Svizzera che potrebbe aver beneficiato di fondi di origine criminale. Il semplice fatto che la figlia o la sorella di C. siano proprietarie di abitazioni

TPF 2018 133, p.142

nel Canton Ginevra non è certo sufficiente per fondare un sospetto di riciclaggio di denaro nel nostro Paese.

4.2.4 Più in generale, questa Corte rileva come le accuse formulate dalle reclamanti nei confronti del denunciato si basino esclusivamente su articoli di stampa e atti di complesse procedure civili intervenute o pendenti all'estero. [...] Ferma restando la notorietà della difficile situazione politica, sociale e militare dell'Ucraina, la tipologia dei reati in esame non permette di fondare giurisdizione penale svizzera se questa non è accompagnata da sufficienti appigli territoriali con il nostro Paese e non si può approfittare della semplice presenza di talune persone sul territorio svizzero per aggirare le normali regole del diritto penale internazionale, mediante una sorta di «forum shopping». Nella loro denuncia le reclamanti hanno certo descritto, producendo innumerevoli atti provenienti da procedure civili estere, svariati fatti, operazioni ed attività di natura commerciale: da esse non emerge tuttavia una particolare rilevanza penale, o perlomeno non in maniera sufficiente per aprire una procedura preliminare in applicazione dell'art. 299 cpv. 2
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Art. 299   Definizione e scopo
  1.   La procedura preliminare consta della procedura investigativa della polizia e dell'istruzione da parte del pubblico ministero.
  2.   Qualora sussistano indizi di reato, nella procedura preliminare sono compiuti accertamenti e raccolte prove per determinare se nei confronti dell'imputato:
a.   deve essere emesso un decreto d'accusa;
b.   deve essere promossa l'accusa;
c.   deve essere abbandonato il procedimento.
CPP. Il MPC ha preso in considerazione tutti gli elementi presentati dalle reclamanti, giungendo alla conclusione, condivisa da questa Corte, che non vi siano sufficienti indizi di reato. Il fatto che vi possano essere state all'estero irregolarità negoziali o societarie non costituisce motivo sufficiente per avviare un procedimento penale nel nostro Paese, per cui, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il MPC, rinunciando ad aprire una procedura penale, non ha violato il principio in dubio pro duriore. Esso ha altresì motivato la sua decisione in maniera sufficientemente dettagliata e precisa: questo soprattutto vista la palese assenza di appigli territoriali con il nostro Paese, per cui la censura secondo cui la decisione sarebbe lapidaria e non prenderebbe in considerazione tutta la documentazione presentata va parimenti respinta, atteso che non si può pretendere che le autorità di perseguimento penali svizzere, a fronte di una denuncia penale (per altro in inglese e quindi non in una delle lingue ufficiali svizzere, il che è già di per sé problematico alla luce dell'art. 3 cpv. 1
RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 3   Lingua del procedimento
  1.   La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
  2.   Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente:
a.   delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;
b.   della lingua degli atti essenziali;
c.   della lingua del luogo dei primi atti istruttori.
  3.   La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.
  4.   Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti.
  5.   Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento.
  6.   La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale.
LOAP richiamato l'art. 67
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 67   Lingue del procedimento
  1.   La Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali.
  2.   Le autorità penali cantonali eseguono tutti gli atti procedurali nelle lingue che il Cantone ha designato conformemente al capoverso 1; chi dirige il procedimento può consentire deroghe.
CPP; v. URWYLER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 12 ad art. 67
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 67   Lingue del procedimento
  1.   La Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali.
  2.   Le autorità penali cantonali eseguono tutti gli atti procedurali nelle lingue che il Cantone ha designato conformemente al capoverso 1; chi dirige il procedimento può consentire deroghe.
CPP) priva di sufficienti agganci con il nostro territorio, debba valutare nel dettaglio la rilevanza penale di condotte palesemente consumate solo all'estero. Del resto nel reclamo sono abbondanti i meri rinvii alla denuncia penale, senza che le ricorrenti si confrontino con talune importanti argomentazioni della decisione impugnata, la quale viene criticata in maniera piuttosto generica e senza apportare sostanziali argomenti che dimostrino in che misura i fatti denunciati siano sussumibili alle numerose fattispecie penali elencate. Invano si cerca ad esempio nel ricorso un passaggio in cui venga concretamente descritto quali precise azioni commesse in Svizzera dalle

TPF 2018 133, p.143

persone oggetto della denuncia integrino quale fattispecie penale, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Non merita infine ulteriore disamina nemmeno il rimprovero mosso al MPC di avere rinunciato per le difficoltà legate ad eventuali atti istruttori da compiere all'estero mediante rogatoria, visto che si tratta di un argomento evocato dall'autorità precedente a titolo essenzialmente abbondanziale. Data l'assenza di sufficienti indizi di reato è ovvio che il MPC neghi non da ultimo l'opportunità di investire risorse investigative per acclarare le relative fattispecie all'estero.
TPF 2018 133 13. novembre 2018 22. novembre 2018 Tribunale penale federale TPF 2018 133 Art. 67, 310, 382 cpv. 1 CPP, art. 3 LOAP La decisione su reclamo è di regola redatta nella lingua della decisione...

Oggetto Decreto di non luogo a procedere; lingua della procedura; legittimazione ricorsuale; indizi di reato

Registro di legislazione
CP 138
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 138  
  1.   Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.L'appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
  2.   Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria [1] se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.
 
[1] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 8 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
CP 139
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 139  
  1.   Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2.   ... [1]
  3.   Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci an-ni se:
a.   fa mestiere del furto;
b.   ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine;
c.   per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o ha cagionato un'esplosione; o
d.   per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso. [2]
  4.   Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.
 
[1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP 140
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 140  
  1.   Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni. [1]È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell'intento di conservare la cosa rubata.
  2.   Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno [2] se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
  3.   Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, oper il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
  4.   La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
 
[1] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
[2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
CP 156
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 156  
  1.   Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2.   Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione, o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona. [1]
  3.   Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 140.
  4.   Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno [2].
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
CP 251
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 251 [1]  
  1.   Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2.   ... [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
[2] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP 260 ter
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a.   partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, ocommettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
1.   commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
2.   commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b.   sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
  2.   Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 [2].
  3.   Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
  4.   Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
  5.   È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP 305 bis
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2]1bis. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 [3] sull'imposta federale diretta e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990 [4] sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano a oltre 300 000 franchi per periodo fiscale. [5]
  2.   Vi è caso grave segnatamente se l'autore:Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. [6]
a. [7]   agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b.   agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c.   realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
  3.   L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077; FF 1989 II 837).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Vedi anche le dis. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
[6] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[7] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
CP 322 ter
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 322ter  
  Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
CPP 67
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 67   Lingue del procedimento
  1.   La Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali.
  2.   Le autorità penali cantonali eseguono tutti gli atti procedurali nelle lingue che il Cantone ha designato conformemente al capoverso 1; chi dirige il procedimento può consentire deroghe.
CPP 104
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 104   Parti
  1.   Sono parti:
a.   l'imputato;
b.   l'accusatore privato;
c.   il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso.
  2.   La Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici.
CPP 115
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 115  
  1.   Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.
  2.   È considerato tale in ogni caso chi è legittimato a sporgere querela.
CPP 118
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 118   Definizione e presupposti
  1.   È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile.
  2.   La querela è equiparata a tale dichiarazione.
  3.   La dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare.
  4.   Se il danneggiato non ha fatto di propria iniziativa una tale dichiarazione, il pubblico ministero lo rende attento a questa possibilità dopo l'apertura della procedura preliminare.
CPP 299
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 299   Definizione e scopo
  1.   La procedura preliminare consta della procedura investigativa della polizia e dell'istruzione da parte del pubblico ministero.
  2.   Qualora sussistano indizi di reato, nella procedura preliminare sono compiuti accertamenti e raccolte prove per determinare se nei confronti dell'imputato:
a.   deve essere emesso un decreto d'accusa;
b.   deve essere promossa l'accusa;
c.   deve essere abbandonato il procedimento.
CPP 301
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 301   Diritto di denuncia
  1.   Ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale.
  1bis.   Il denunciante può chiedere all'autorità di perseguimento penale una conferma della denuncia presentata oralmente a verbale. [1]
  2.   Su richiesta, l'autorità di perseguimento penale comunica al denunciante se è avviato un procedimento penale e come lo stesso viene espletato.
  3.   Il denunciante che non sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di altri diritti procedurali.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
CPP 310
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 310   Decreto di non luogo a procedere
  1.   Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:
a.   gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti;
b.   vi sono impedimenti a procedere;
c.   si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'articolo 8.
  2.   Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.
CPP 382
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 382   Legittimazione delle altre parti
  1.   Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
  2.   L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
  3.   Alla morte dell'imputato, del condannato o dell'accusatore privato, i congiunti giusta l'articolo 110 capoverso 1 CP [1] sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti.
 
[1] RS 311.0
LAFE 1
RS 211.412.41 LAFE Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)

Art. 1   Scopo
  La presente legge limita l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, per evitare l'eccessivo dominio straniero del suolo indigeno.
LOAP 1
RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 1   Oggetto e campo d'applicazione
  1.   La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione e contiene disposizioni integrative del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 [1] (CPP) in materia di giurisdizione federale.
  2.   Non si applica alle cause penali deferite dal Ministero pubblico della Confederazione ad autorità cantonali per l'istruzione e il giudizio o soltanto per il giudizio.
 
[1] RS 312.0
LOAP 3
RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 3   Lingua del procedimento
  1.   La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
  2.   Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente:
a.   delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;
b.   della lingua degli atti essenziali;
c.   della lingua del luogo dei primi atti istruttori.
  3.   La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.
  4.   Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti.
  5.   Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento.
  6.   La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale.
LTF 54
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 54  
  1.   Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
  2.   Nei procedimenti promossi mediante azione è tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale.
  3.   Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.
  4.   Per il rimanente, il Tribunale federale ordina una traduzione se necessario.
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