1. Estratto della sentenza della Corte penale nella causa Ministero pubblico della Confederazione e accusatrici private contro C. del 27 ottobre 2016 (SK.2016.32)
Contraddittorio; utilizzabilità di una prova
Art. 6 n . 3 lett. d CEDU
Presupposti per l'utilizzabilità a detrimento dell'imputato di testimonianze a carico, non assistite da contraddittorio. Riassunto della giurisprudenza (consid. 6.16.2).
Esame nel caso concreto (consid. 7).
Konfrontationsrecht; Beweisverwertbarkeit
Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK
Voraussetzungen, unter denen die Aussagen eines Belastungszeugen ohne Konfrontation als Beweismittel verwendet werden können. Zusammenfassung der Rechtsprechung (E. 6.16.2).
Prüfung im konkreten Fall (E. 7).
Contradictoire; exploitation des preuves
Art. 6 ch. 3 let. d CEDH
Conditions auxquelles les déclarations d'un témoin à charge peuvent être utilisées comme moyen de preuve en l'absence de contradictoire (consid. 6.1 6.2).
Examen dans le cas concret (consid. 7).
Riassunto dei fatti:
Il Ministero pubblico della Confederazione ha emesso un decreto d'accusa nei confronti di C. per i reati di truffa e messa in circolazione di monete false. In seguito all'opposizione al decreto d'accusa interposta da C., il pubblico ministero ha trasmesso il fascicolo al Tribunale penale federale per lo svolgimento della procedura dibattimentale.
Il giudice unico ha prosciolto C. da entrambi i capi d'accusa.
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Dai considerandi:
6. Occorre qui di seguito valutare la portata delle dichiarazioni a carico proferite dalle accusatrici private, di cui ai verbali d'audizione del 14 giugno 2013 di A. e del 14 agosto 2013 di B., così come del riconoscimento, da parte di quest'ultima, dell'imputato, di cui al rapporto di polizia del 26 agosto 2013.
6.1 La garanzia dell'art. 6 n . 3 lett. d CEDU conferisce all'imputato, tra l'altro, il diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico, concretizzando quindi gli art. 29 cpv. 2 e
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
bilità delle deposizioni del testimone quando questi si esprime su fatti ai quali hanno partecipato entrambi (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_254/2016 del 12 settembre 2016 consid. 5.2 e rinvii). Secondo la giurisprudenza, la mancata possibilità d'interrogare un testimone a carico non viola la citata garanzia quando questi rifiuta legittimamente di deporre, quando rimane irreperibile nonostante l'avvio di adeguate ricerche, quando è incapace di testimoniare durevolmente o per un lungo periodo, oppure in caso di decesso. L'utilizzabilità di dichiarazioni a carico presuppone tuttavia che l'imputato abbia potuto prendere posizione sulle stesse in modo sufficiente, che le deposizioni siano state valutate accuratamente e che non siano l'unico fondamento del giudizio di colpevolezza. Occorre inoltre che la circostanza per la quale l'imputato non ha potuto esercitare (tempestivamente) i suoi diritti non sia imputabile alla responsabilità dell'autorità (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e 2.3.4 e rinvii).
6.2 La giurisprudenza dell'Alta Corte trova del resto riscontro nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, così come articolata nella sentenza Al-Khawaja e Tahery contro Regno Unito del 15 dicembre 2011 ([GC], n. 26766/05 e 22228/06), sulla scorta della quale il diritto di controinterrogare i testimoni a carico nozione che va applicata in modo autonomo (sentenza della CorteEDU Lucà contro Italia del 27 febbraio 2001, n. 33354/96, § 41) , garantito dall'art. 6 n . 3 lett. d CEDU,
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si fonda sul principio secondo cui affinché un imputato possa essere dichiarato colpevole gli elementi di prova a carico debbono, in linea di principio, essere prodotti in sua presenza e in pubblica udienza ai fini del contraddittorio, non escludendosi con ciò che il contraddittorio possa interessare la fase predibattimentale. L'utilizzabilità a detrimento dell'imputato di testimonianze a carico, non assistite da contraddittorio, rimane comunque possibile allorquando ricorrono tre esigenze cumulative. Così come successivamente e ulteriormente precisato nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Schatschaschwili contro Germania del 15 dicembre 2015 ([GC], n. 9154/10), le tre tappe del criterio Al-Khawaja tendono in ultima analisi ad esaminare la conformità con la CEDU di una procedura nell'ambito della quale delle testimonianze, non oggetto di verifica, sono state ammesse a detrimento dell'imputato. Per quanto attiene a dette tre tappe, e all'ordine con cui il tribunale deve procedere nel proprio scandaglio, la CorteEDU nella già citata sentenza Schatschaschwili (§ 107 segg., 117 seg.) ha rilevato quanto segue.
In primo luogo, il giudice del merito deve sincerarsi dell'esistenza di un serio motivo, fattuale o giuridico, giustificante la mancata comparizione del testimone (citata sentenza Schatschaschwili, § 117, 119). E ciò con mente al principio che una testimonianza dovrebbe essere oggetto di verifica nel processo e che ogni ragionevole sforzo dovrebbe essere intrapreso per assicurare la presenza del testimone (citata sentenza Schatschaschwili, § 117), ritenuto come l'ammissibilità della deposizione testimoniale scritta invece della verifica nella procedura probatoria dibattimentale debba rimanere l'ultima ratio, verifica della veridicità e credibilità del testimone che può nondimeno occorrere già nella procedura preliminare (sentenza della CorteEDU nella causa Ter-Sargsyan contro Armenia del 27 ottobre 2016, n. 27866/10, § 46).
In secondo luogo, occorre determinare se, nel caso in cui un provvedimento di condanna sia pronunciato, esso si fondi unicamente o in misura determinante (sole or decisive rule) sulla deposizione di un testimone assente, circostanza che implica la restrizione dei diritti della difesa di per sé incompatibile con le garanzie prescritte dall'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
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prova, la valutazione del carattere «decisivo» dipenderà dalla forza probatoria dell'ulteriore assetto probatorio: più tale assetto sarà importante, meno la deposizione del testimone assente sarà suscettibile di essere ritenuta alla stregua di un mezzo di prova «determinante» (citata sentenza Dimovi, § 38). Purtuttavia, dovendo l'art. 6 n . 3 CEDU essere interpretato nel contesto di un esame del carattere equo della procedura nel suo complesso (citata sentenza Schatschaschwili, § 118), la sole or decisive rule non deve essere applicata in modo inflessibile. In particolare, se una deposizione non sottoposta a controinterrogatorio rappresenta il sole or decisive mezzo di prova a carico dell'imputato, la sua ammissione quale prova non integra automaticamente la violazione dell'art. 6 n . 1 CEDU. Purtuttavia, poiché l'ammissione di un simile mezzo di prova ha portata e peso particolari nell'apprezzamento del carattere equo della procedura nel suo complesso, il giudice deve vagliare il procedimento in questione con particolare attenzione (citata sentenza Dimovi, § 38). È questo il compito della terza tappa del criterio Al-Khawaja.
In terzo luogo, il giudice deve dunque ricercare se, nel caso concreto, esistano degli elementi compensatori, segnatamente delle solide garanzie procedurali, sufficienti per controbilanciare le difficoltà cagionate alla difesa a seguito dell'ammissione di una deposizione non sottoposta al vaglio del contraddittorio, e per di seguito assicurare in tal guisa l'equità del procedimento penale nel suo complesso (citata sentenza Schatschaschwili, § 107). Più tale mezzo di prova è importante, maggiore portata dovranno evidenziare gli elementi compensatori da implementare affinché il procedimento nel suo complesso possa essere ritenuto equo (sentenza della CorteEDU Manucharyan contro Armenia del 24 novembre 2016, n. 35688/11, § 48).
7. Nel caso in esame, occorre dunque porre mente alla giurisprudenza del Tribunale federale in punto all'utilizzabilità delle dichiarazioni a carico non assistite da contraddittorio (cfr. citata sentenza del Tribunale federale 6B_254/2016 consid. 5.2 e rinvii) e della CorteEDU, così come articolata nella sentenza Al-Khawaja e precisata nella pronuncia Schatschaschwili, entrambe già citate.
Anche se si volesse ritenere sufficienti gli sforzi intrapresi da questa Corte per reperire A. e B., e con ciò adempiuta la prima delle tre esigenze cumulative di cui al criterio Al-Khawaja, e ammettere di riflesso tali prove, occorrerebbe nondimeno valutare la portata delle loro deposizioni testimoniali, non assistite da contraddittorio, nel solco della sole or decisive rule e, di seguito, degli elementi compensatori offerti alla difesa affinché si
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sia in presenza di un processo equo nel suo insieme, a valere quale terzo elemento del criterio Al-Khawaja.
Per ciò che attiene al carattere di sole or decisive evidence, questa Corte ha reputato le deposizioni di A. e di B. se non già sole evidence perlomeno sicuramente alla stregua di decisive evidence. In effetti, trattasi di mezzi di prova la cui portata è da reputarsi tale da risultare potenzialmente decisive nel quadro di una decisione di merito a detrimento di C., «determinante» ai sensi della giurisprudenza CEDU.
In casu si è in presenza di indizi l'utenza telefonica comunicata alle accusatrici private, l'individuazione del sito di produzione della falsa moneta nel Comune di residenza di C. che non sono però atti a corroborare le deposizioni, avuto riguardo per le fattispecie dedotte in accusa. Il restante assetto probatorio non è, in altre parole, in grado di fornire un contributo sostanziale nel corroborare dette deposizioni, che fanno inoltre stato a scarico dell'imputato di indicazioni contrastanti quanto alle sue caratteristiche fisiche.
Da ultimo, anche in caso di ammissione delle deposizioni di A. e di B., esse non avrebbero retto all'esame da condurre per ricercare la presenza di elementi compensatori atti a controbilanciare la lesione dei diritti della difesa, non da ultimo per valutare l'affidabilità delle dichiarazioni proferite da A. e da B. La difesa non ha mai avuto la possibilità di mettere in dubbio la credibilità delle accusatrici private, sottolineandone le incoerenze o le contraddizioni, durante il procedimento o in modo indiretto, per esempio a mezzo della formulazione di domande scritte all'indirizzo delle testimoni a carico. Neppure il giudice del merito ha potuto adottare misure compensatorie, atte a controbilanciare le difficoltà cagionate alla difesa, quali il confronto indiretto ad opera del tribunale volto ad accertare la credibilità delle testimoni a carico. Essendo impossibile un apprezzamento corretto ed equo dell'affidabilità delle testimonianze a carico, questa Corte deve concludere per la valenza oltremodo ridotta delle dichiarazioni delle testimoni assenti.
Ne segue che assegnare una portata rilevante alle testimonianze a detrimento dell'imputato comporterebbe in casu una restrizione del diritto di controinterrogare i testimoni a carico incompatibile con gli art. 6 n . 1 e n. 3 lett. d CEDU.
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