TPF 2015 76
14. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. Corp. et B. contre Ministère public de la Confédération du 15 juillet 2015 (BB.2015.19, BB.2015.20)
Début du délai de recours. Communication du séquestre. Notification à la banque. Titulaire de compte à l'étranger. Banque restante.
Art. 87 s
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 87 Recapito - 1 Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. |
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1 | Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. |
2 | Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente. |
3 | Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo. |
4 | Se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore. |
A défaut de traité international le permettant, tant une notification directe au domicile ou siège de la partie située à l'étranger qu'une invitation à désigner un domicile de notification en Suisse constituent un acte de puissance publique et sont donc exclues. Une publication dans la Feuille officielle n'entre en ligne de compte que si une invitation, telle que précitée, a été faite. En vertu de l'obligation de reddition de comptes qui lie la banque et son client, celle-ci est tenue de l'informer. En cas de banque restante, le délai de recours commence à courir dès le moment où le client aurait reçu l'information de la banque si celleci la lui avait communiquée sans délai (consid. 1.4).
Beginn der Beschwerdefrist. Mitteilung der Beschlagnahme. Zustellung an die Bank. Kontoinhaber im Ausland. Banklagernd.
Art. 87 f., 199, 384 lit. b StPO
Sowohl die direkte Zustellung am Wohnsitz oder Sitz der Partei im Ausland als auch die an diese gerichtete Einladung, in der Schweiz ein Zustellungsdomizil zu bezeichnen, stellen hoheitliche Akte dar und sind bei fehlender Erlaubnis durch einen Staatsvertrag ausgeschlossen. Eine öffentliche Bekanntmachung im Bundesblatt kommt erst nach einer Einladung im erwähnten Sinne in Betracht. Aufgrund der Rechenschaftspflicht der Bank gegenüber ihrem Kunden ist diese gehalten, diesen zu informieren. Im Falle der Vereinbarung einer banklagernden Zustellung beginnt die Beschwerdefrist in dem Moment zu laufen, in welchem der Kunde die Information von der Bank erhalten hätte, wenn sie ihm diese ohne Verzug weitergeleitet hätte (E. 1.4).
Inizio del termine di ricorso. Comunicazione del sequestro. Notifica alla banca. Titolare del conto all'estero. Fermo banca.
Art. 87 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 87 Recapito - 1 Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. |
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1 | Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. |
2 | Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente. |
3 | Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo. |
4 | Se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore. |
In assenza di un trattato internazionale che li autorizzi, sia una notifica diretta al domicilio o alla sede della parte residente all'estero, sia un invito a designare un recapito in Svizzera, costituiscono atti ufficiali in territorio estero e sono dunque esclusi. Una pubblicazione nel Foglio federale entra in considerazione
TPF 2015 76, p.77
soltanto se un invito in tal senso è stato fatto. In virtù dell'obbligo di rendimento dei conti che lega la banca ed il suo cliente, la banca stessa è tenuta ad informare il suo cliente. In caso di fermo banca il termine di ricorso comincia a decorrere dal momento in cui il cliente avrebbe ricevuto l'informazione se la banca lo avesse informato senza indugio (consid. 1.4).
Résumé des faits:
Pour les besoins d'une de ses enquêtes, le Ministère public de la Confédération (MPC) a requis de la banque D. SA, par ordonnance du 4 septembre 2014, la production aux fins de séquestre de l'intégralité de la documentation bancaire relative au compte no 1 ouvert en ses livres au nom de A. Corp. et dont B. est l'ayant droit économique. Une interdiction de communiquer a été assortie à l'ordonnance de séquestre précitée. Cette interdiction a été levée en date du 24 décembre 2014. Le compte no 1 est codifié en «banque restante». Par acte du 2 mars 2015, A. Corp. et B. ont formé recours contre l'ordonnance du 4 septembre 2014.
La Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours.
Extrait des considérants:
1.4
1.4.1 Comme le relève le MPC, se pose la question du respect du délai de recours. L'ordonnance querellée date du 4 septembre 2014. Le recours a été formé seulement le 2 mars 2015. Aux dires de la recourante, la décision a été notifiée à la banque D. SA le 8 septembre 2014.
1.4.2 [...] le recours doit être déposé auprès de l'autorité de recours dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. |
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1 | I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. |
2 | I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 384 Decorrenza del termine - Il termine di ricorso decorre da: |
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a | la consegna o la notificazione del dispositivo scritto, per le sentenze; |
b | la notificazione della decisione, per le altre decisioni; |
c | il giorno in cui si è venuti a conoscenza dell'atto procedurale contestato, se non è stato comunicato per scritto. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 265 Obbligo di consegna - 1 Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli. |
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1 | Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli. |
2 | Non sottostanno all'obbligo di consegna: |
a | l'imputato; |
b | le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre, nei limiti di questo loro diritto; |
c | le imprese, se la consegna comportasse a loro carico elementi tali da: |
c1 | poterle rendere penalmente responsabili, oppure |
c2 | poterle rendere civilmente responsabili allorquando l'interesse alla loro protezione prevale su quello del perseguimento penale. |
3 | L'autorità penale può ingiungere all'obbligato di procedere alla consegna e impartirgli un termine a tal fine, avvertendolo che in caso di inadempienza sarà punibile in base all'articolo 292 CP149 o con la multa disciplinare. |
4 | Provvedimenti coercitivi sono ammissibili soltanto se l'obbligo di consegna è disatteso o se vi è motivo di ritenere che l'ingiunzione di consegna ne vanificherebbe lo scopo. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 266 Esecuzione - 1 L'autorità penale attesta nell'ordine di sequestro o in una quietanza separata l'avvenuta ricezione degli oggetti e valori patrimoniali sequestrati o consegnati. |
|
1 | L'autorità penale attesta nell'ordine di sequestro o in una quietanza separata l'avvenuta ricezione degli oggetti e valori patrimoniali sequestrati o consegnati. |
2 | L'autorità penale compila un elenco degli oggetti e dei valori patrimoniali e provvede in modo appropriato alla loro conservazione. |
3 | In caso di sequestro di fondi è disposto un blocco al registro fondiario; il blocco è menzionato nel registro medesimo.150 |
4 | Il sequestro di crediti è comunicato al debitore unitamente all'avviso che il pagamento al creditore non estingue il debito. |
5 | Gli oggetti esposti a rapido deprezzamento o che necessitano di una costosa manutenzione, come pure le cartevalori o altri valori quotati in borsa o con un valore di mercato possono essere immediatamente realizzati conformemente alle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889151 sulla esecuzione e sul fallimento. I proventi di tale realizzazione sono quindi sequestrati. |
6 | Il Consiglio federale disciplina le modalità di collocamento dei valori patrimoniali sequestrati. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 266 Esecuzione - 1 L'autorità penale attesta nell'ordine di sequestro o in una quietanza separata l'avvenuta ricezione degli oggetti e valori patrimoniali sequestrati o consegnati. |
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1 | L'autorità penale attesta nell'ordine di sequestro o in una quietanza separata l'avvenuta ricezione degli oggetti e valori patrimoniali sequestrati o consegnati. |
2 | L'autorità penale compila un elenco degli oggetti e dei valori patrimoniali e provvede in modo appropriato alla loro conservazione. |
3 | In caso di sequestro di fondi è disposto un blocco al registro fondiario; il blocco è menzionato nel registro medesimo.150 |
4 | Il sequestro di crediti è comunicato al debitore unitamente all'avviso che il pagamento al creditore non estingue il debito. |
5 | Gli oggetti esposti a rapido deprezzamento o che necessitano di una costosa manutenzione, come pure le cartevalori o altri valori quotati in borsa o con un valore di mercato possono essere immediatamente realizzati conformemente alle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889151 sulla esecuzione e sul fallimento. I proventi di tale realizzazione sono quindi sequestrati. |
6 | Il Consiglio federale disciplina le modalità di collocamento dei valori patrimoniali sequestrati. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
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1 | All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
a | utilizzati come mezzi di prova; |
b | utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità; |
c | restituiti ai danneggiati; |
d | confiscati; |
e | utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144. |
2 | Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto. |
3 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 268 Sequestro a copertura delle spese - 1 Il patrimonio dell'imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire: |
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1 | Il patrimonio dell'imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire: |
a | le spese procedurali e le indennità; |
b | le pene pecuniarie e le multe. |
2 | Nell'operare il sequestro l'autorità penale tiene conto del reddito e della situazione patrimoniale dell'imputato e della sua famiglia. |
3 | Sono esclusi dal sequestro i valori patrimoniali non pignorabili ai sensi degli articoli 92-94 della legge federale dell'11 aprile 1889152 sulla esecuzione e sul fallimento. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
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1 | All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
a | utilizzati come mezzi di prova; |
b | utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità; |
c | restituiti ai danneggiati; |
d | confiscati; |
e | utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144. |
2 | Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto. |
3 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice. |
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réception à la personne directement touchée, pour autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète (art. 199
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 199 Intimazione - Se occorre ordinare per scritto un provvedimento coercitivo che non dev'essere mantenuto segreto, si consegna alla persona direttamente interessata, contro ricevuta, una copia dell'ordine e dell'eventuale verbale d'esecuzione. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 266 Esecuzione - 1 L'autorità penale attesta nell'ordine di sequestro o in una quietanza separata l'avvenuta ricezione degli oggetti e valori patrimoniali sequestrati o consegnati. |
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1 | L'autorità penale attesta nell'ordine di sequestro o in una quietanza separata l'avvenuta ricezione degli oggetti e valori patrimoniali sequestrati o consegnati. |
2 | L'autorità penale compila un elenco degli oggetti e dei valori patrimoniali e provvede in modo appropriato alla loro conservazione. |
3 | In caso di sequestro di fondi è disposto un blocco al registro fondiario; il blocco è menzionato nel registro medesimo.150 |
4 | Il sequestro di crediti è comunicato al debitore unitamente all'avviso che il pagamento al creditore non estingue il debito. |
5 | Gli oggetti esposti a rapido deprezzamento o che necessitano di una costosa manutenzione, come pure le cartevalori o altri valori quotati in borsa o con un valore di mercato possono essere immediatamente realizzati conformemente alle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889151 sulla esecuzione e sul fallimento. I proventi di tale realizzazione sono quindi sequestrati. |
6 | Il Consiglio federale disciplina le modalità di collocamento dei valori patrimoniali sequestrati. |
1.4.3 Selon le chiffre 6 du dispositif de la décision du 4 septembre 2014, «[a]fin de ne pas nuire aux investigations en cours, notamment afin d'éviter la disparition de moyens de preuve et la soustraction d'avoirs d'origine présumée criminelle à la mainmise de la justice, il est interdit aux collaborateurs de la banque de donner des informations quant aux mesures ordonnées par la présente». En d'autres termes, le MPC a prohibé à la banque de porter à la connaissance du client concerné l'existence de l'enquête le visant et la mesure de contrainte y relative, ceci dans le but de prévenir le risque de collusion. L'on est donc en présence d'une mesure de contrainte secrète au sens de l'art. 199
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 199 Intimazione - Se occorre ordinare per scritto un provvedimento coercitivo che non dev'essere mantenuto segreto, si consegna alla persona direttamente interessata, contro ricevuta, una copia dell'ordine e dell'eventuale verbale d'esecuzione. |
1.4.4 Le 24 décembre 2014, le MPC a levé l'interdiction de communiquer suite à la requête de la banque D. SA. Se pose la question de savoir comment appréhender l'art. 199
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 199 Intimazione - Se occorre ordinare per scritto un provvedimento coercitivo che non dev'essere mantenuto segreto, si consegna alla persona direttamente interessata, contro ricevuta, una copia dell'ordine e dell'eventuale verbale d'esecuzione. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 87 Recapito - 1 Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. |
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1 | Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. |
2 | Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente. |
3 | Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo. |
4 | Se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 199 Intimazione - Se occorre ordinare per scritto un provvedimento coercitivo che non dev'essere mantenuto segreto, si consegna alla persona direttamente interessata, contro ricevuta, una copia dell'ordine e dell'eventuale verbale d'esecuzione. |
A moins qu'un texte international ne le permette (v. art. 87 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 87 Recapito - 1 Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. |
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1 | Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. |
2 | Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente. |
3 | Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo. |
4 | Se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 39 Recapito - 1 Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. |
|
1 | Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. |
2 | Possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica.12 |
3 | Le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 39 Recapito - 1 Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. |
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1 | Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. |
2 | Possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica.12 |
3 | Le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 87 Recapito - 1 Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. |
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1 | Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. |
2 | Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente. |
3 | Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo. |
4 | Se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 87 Recapito - 1 Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. |
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1 | Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. |
2 | Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente. |
3 | Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo. |
4 | Se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 87 Recapito - 1 Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. |
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1 | Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. |
2 | Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente. |
3 | Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo. |
4 | Se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 87 Recapito - 1 Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. |
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1 | Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. |
2 | Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente. |
3 | Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo. |
4 | Se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore. |
TPF 2015 76, p.79
p. 171). L'invitation à désigner un domicile de notification constitue aussi un acte de puissance publique (décision du Tribunal fédéral des assurances K 18/04 du 18 juillet 2006, consid. 3, cité par MERZ, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2011, nos 29 et 34 ad art. 39
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 39 Recapito - 1 Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. |
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1 | Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. |
2 | Possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica.12 |
3 | Le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 88 Pubblicazione - 1 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se: |
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1 | La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se: |
a | il luogo di soggiorno del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche; |
b | una notificazione è impossibile o dovesse comportare complicazioni straordinarie; |
c | una parte o il suo patrocinatore con domicilio, dimora abituale o sede all'estero non hanno designato un recapito in Svizzera. |
2 | La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione. |
3 | Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo. |
4 | I decreti d'abbandono e i decreti d'accusa sono reputati notificati anche se non pubblicati. |
S'agissant du lien entre la banque et le titulaire, il relève du mandat. En vertu de l'obligation de reddition de comptes, la banque doit renseigner le client et doit l'informer de tous les faits qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la relation contractuelle (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2e éd., Zurich/$Bâle/Genève 2008, n° 14, p. 326, et nos 31 ss, p. 330 s.; BORSODI/JEANNERET, L'interdiction faite à la banque de communiquer à son client l'existence de mesures de contrainte visant la relation bancaire, PJA 2006, p. 280 ss, 282). On peut s'attendre que la banque informe le titulaire de la relation saisie afin que l'intéressé puisse se déterminer sur la conduite à tenir (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 p. 46 et références). Si le client a indiqué à la banque qu'il ne souhaitait pas recevoir les communications que la banque doit lui adresser mais que celles-ci doivent être conservées par la banque dans son dossier (clause «banque restante»), chaque communication effectuée banque restante est réputée valablement notifiée et lui est opposable comme s'il l'avait personnellement reçue (GUTZWILLER, Rechtsfragen der Vermögensverwaltung, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 195 s.), ce qui ressort en l'espèce des Instructions for Correspondence («[b]y opting to have correspondence held at the bank, I (we) hereby acknowledge that correspondence shall be deemed to have been received by me (us) in accordance with the bank's general business conditions»). Concrètement, en cas de banque restante, le délai de recours commence à courir dès le moment où le client aurait reçu l'information de la banque si celle-ci la lui avait communiquée sans délai (ATF 124 II 124 consid. 2d/aa p. 128).
1.4.5 En l'occurrence, la banque D. SA a demandé par courrier du 23 décembre 2014 la levée de l'interdiction de communiquer dont était assortie l'ordonnance du 4 septembre 2014. Quant à la procuration donnée au représentant de A. Corp., elle a été signée le 15 janvier 2015 pour la représenter dans le cadre du «reclamo contro il provvedimento del MPF...». Le recours a été interjeté le 3 mars 2015, soit plus de six semaines plus tard. La recourante prétend avoir été informée de la décision prise à son encontre suite à l'intervention de ses avocats le 18 février 2015. Selon la banque D. SA, le premier contact établi entre elle et la recourante remonterait au 17
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février 2015. La banque indique aussi que le compte est «codifié en banque restante».
On ne peut que s'étonner que la décision attaquée n'ait été requise que le 17 février 2015 alors qu'il apparaît que la recourante avait mandaté un avocat pour recourir contre la mesure prise par le MPC le 15 janvier 2015 déjà. Quoiqu'il en soit, comme rappelé ci-dessus, lorsque suivant la volonté du titulaire du compte les communications ne sont pas envoyées au client mais restent à sa disposition auprès de la banque, celles-ci lui sont opposables comme s'il les avait effectivement reçues. Cela vaut aussi pour les décisions de l'autorité destinées au titulaire d'un compte bancaire. En donnant instruction à sa banque de conserver toutes communications, l'intéressé prend sciemment le risque, pour des motifs qui lui sont propres, de ne pas prendre connaissance à temps des actes d'autorités qui pourraient lui être destinés. Les contestations relatives aux séquestres doivent être soulevées sans délai. Il n'est pas légitime qu'un client au bénéfice d'une clause de banque restante puisse spéculer en fonction des différentes communications qui lui sont adressées en réagissant à sa propre convenance aux dates privilégiant ses intérêts (voir SJ 1985 p. 246). Aussi, le délai de recours doit commencer à courir au moment où le client aurait reçu de la banque l'information nécessaire si la banque la lui avait communiquée sans retard. En l'occurrence, il est établi que la banque D. SA aurait pu informer la recourante dès le 24 décembre 2014, et qu'elle a elle-même requis de pouvoir le faire. Il n'y a pas lieu de douter que la banque aurait pu, ne fût-ce que par simple communication postale à l'adresse de son ayant doit économique au Brésil comme le rappelle du reste la recourante dans sa réplique , atteindre la recourante en quelques jours. Le délai de recours de dix jours commençait à courir dès la réception d'une telle communication si elle avait eu lieu. Le recours du 3 mars 2015 est manifestement tardif.
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