TPF 2011 84, p.84

20. Estratto della decisione della I Corte dei reclami penali nella causa Banca A., B. e C. contro Ministero pubblico della Confederazione del 7 giugno 2011 (BB.2011.20, BB.2011.21, BB.2011.22)

Modalità di verbalizzazione delle deposizioni registrate su supporti tecnici o condotti in lingua straniera.

Art. 76 e segg. CPP

La verbalizzazione integrale delle dichiarazioni rilasciate dall'interrogato nella propria lingua deve rimanere estremamente rara; essa è subordinata ad una necessità essenziale per l'apprezzamento dei fatti di causa da parte di chi dirige il procedimento e costituisce un'eccezione alla regola generale della verbalizzazione nella lingua del procedimento (consid. 2.2).

TPF 2011 84, p.85

La stesura di un verbale succinto delle operazioni principali degli interrogatori, letto e vistato dagli interrogati, appare del tutto conforme all'art. 78 cpv. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
1    Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2    Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.
3    Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.
4    Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.
5    Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
5bis    ...30
6    Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.
7    I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.31
CPP e alla relativa giurisprudenza e alla dottrina (consid. 3.3).
La verbalizzazione di deposizioni registrate mediante dispositivi tecnici deve seguire le regole generali enunciate a proposito dell'art. 78
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
1    Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2    Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.
3    Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.
4    Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.
5    Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
5bis    ...30
6    Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.
7    I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.31
CPP, ossia la trascrizione nella lingua del procedimento, in forma riassuntiva, da un lato delle domande poste e dall'altro delle dichiarazioni fornite in risposta, previa traduzione a cura dell'interprete (consid. 4.2 e 4.3).

Art der Protokollierung bei technischen Aufzeichnungen und bei fremdsprachigen Aussagen.

Art. 76 ff. StPO

Eine vollständige Protokollierung der Aussagen der einvernommenen Person in deren Sprache ist äusserst zurückhaltend vorzunehmen; sie muss aus Sicht der Verfahrensleitung notwendig sein für das Verständnis der Tatsachen des Falles und bildet eine Ausnahme vom Grundsatz der Protokollierung in der Verfahrenssprache (E. 2.2).

Ein Protokoll, das zusammenfassend die wesentlichen Aussagen enthält und von der einvernommenen Person gelesen und unterzeichnet wurde, entspricht Art. 78 Abs. 3 StPO und der diesbezüglichen Rechtsprechung und Lehre (E. 3.3).

Mittels technischer Hilfsmittel aufgezeichnete Einvernahmen werden gemäss den allgemeinen Regeln von Art. 78 StPO protokolliert, mithin nach Übersetzung in die Verfahrenssprache, wobei die Fragen und die Antworten zusammenfassend protokolliert werden (E. 4.2 und 4.3).

Modalités relatives à la verbalisation des dépositions enregistrées par le biais de dispositifs techniques ou faites dans une langue étrangère.
Art. 76 ss
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 76 Disposizioni generali - 1 Le deposizioni delle parti, le decisioni orali delle autorità e tutti gli altri atti procedurali non eseguiti per scritto sono messi a verbale.
1    Le deposizioni delle parti, le decisioni orali delle autorità e tutti gli altri atti procedurali non eseguiti per scritto sono messi a verbale.
2    L'estensore del verbale, chi dirige il procedimento e, se del caso, il traduttore o interprete attestano l'esattezza del verbale.
3    Chi dirige il procedimento è responsabile della verbalizzazione completa ed esatta degli atti procedurali.
4    Chi dirige il procedimento può disporre che la verbalizzazione degli atti procedurali avvenga non soltanto per scritto, bensì anche, in tutto o in parte, mediante supporti sonori o visivi. Ne informa previamente i presenti.
CPP

La verbalisation intégrale des déclarations faites dans sa propre langue par la personne interrogée doit demeurer extrêmement rare; elle est subordonnée à une nécessité essentielle pour l'appréciation des faits de la cause de la part de celui qui dirige la procédure et constitue une exception à la règle générale de la verbalisation dans la langue de la procédure (consid. 2.2).
La prise d'un procèsverbal succinct des opérations principales des interrogatoires, lu et signé par les personnes interrogées, apparaît en tous points conforme à l'art. 78 al. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
1    Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2    Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.
3    Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.
4    Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.
5    Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
5bis    ...30
6    Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.
7    I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.31
CPP ainsi qu'à la jurisprudence y relative et à la doctrine (consid. 3.3).

La verbalisation de dépositions enregistrées par le biais de dispositifs techniques doit suivre les règles générales énoncées à leur sujet à l'art. 78
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
1    Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2    Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.
3    Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.
4    Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.
5    Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
5bis    ...30
6    Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.
7    I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.31
CPP,

TPF 2011 84, p.86

à savoir la transcription dans la langue de la procédure, en forme résumée, d'une part des questions posées, d'autre part des déclarations fournies en réponse, avant la traduction effectuée par l'interprète (consid. 4.2 et 4.3).

Riassunto dei fatti:

La banca A., B. e C. - la prima, istituto di diritto pubblico con sede a Z., e i secondi dipendenti a vario titolo della banca - sono oggetto di un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP. L'indagine, avviata nel marzo 2004, coinvolge in tutto una ventina di persone fisiche e giuridiche ed è condotta in lingua italiana dalla sede distaccata di Lugano del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC). Con decisione dell'11 febbraio 2011 il MPC ha trasmesso ai reclamanti le fonoregistrazioni degli interrogatori di D., E. (quali rappresentanti della banca A.), F. e G., nonché il verbale d'interrogatorio di H., la cui deposizione non è stata fonoregistrata. L'autorità inquirente ha inoltre comunicato che nella trascrizione del suddetto documento nonché degli ulteriori verbali che sarebbero stati successivamente inviati alle parti, sarebbe stato riportato unicamente il testo in italiano, ad esclusione delle dichiarazioni espresse in lingua tedesca e della traduzione delle domande dall'italiano al tedesco da parte dell'interprete. Con reclami separati la banca A., B. e C. sono insorti contro questa decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali postulandone l'annullamento.

La I Corte dei reclami penali ha respinto i reclami.

Estratto dei considerandi:

2.2 Giusta l'art. 78
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
1    Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2    Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.
3    Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.
4    Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.
5    Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
5bis    ...30
6    Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.
7    I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.31
CPP, il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato (cpv. 2). Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente (cpv. 3). In merito a tale normativa, il Messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale (FF 2006 pag. 1057 e segg.; in seguito: il Messaggio) precisa che chi dirige il procedimento può disporre che le deposizioni essenziali, ossia quelle in cui la dichiarazione originale riveste un'importanza fondamentale, siano verbalizzate non soltanto nella versione tradotta bensì anche nella lingua in cui si è espresso l'interrogato. Questo modo di procedere dovrebbe tuttavia essere possibile soltanto per quanto concerne le lingue più correnti quali il

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tedesco, il francese, l'inglese o lo spagnolo (v. Messaggio pag. 1134; NÄPFLI, Basler Kommmentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 5 ad art. 78
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
1    Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2    Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.
3    Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.
4    Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.
5    Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
5bis    ...30
6    Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.
7    I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.31
CPP). Secondo la dottrina, la verbalizzazione integrale delle dichiarazioni rilasciate dall'interrogato nella propria lingua deve rimanere estremamente rara; essa è subordinata ad una necessità essenziale per l'apprezzamento dei fatti della causa da parte di chi dirige il procedimento e costituisce un'eccezione alla regola generale della verbalizzazione nella lingua del procedimento (BOMIO, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 2 ad art. 78
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
1    Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2    Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.
3    Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.
4    Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.
5    Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
5bis    ...30
6    Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.
7    I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.31
CPP; BRÜSCHWEILER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 78
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
1    Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2    Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.
3    Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.
4    Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.
5    Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
5bis    ...30
6    Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.
7    I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.31
CPP; SCHMID, Schweizerische Straprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 4 ad art. 78
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
1    Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2    Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.
3    Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.
4    Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.
5    Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
5bis    ...30
6    Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.
7    I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.31
CPP; NÄPFLI, loc. cit.).

Giova inoltre precisare che non spetta alla presente autorità controllare se occorreva o meno predisporre la verbalizzazione di deposizioni nella lingua originale dell'interrogato ai sensi dell'art. 78 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
1    Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2    Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.
3    Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.
4    Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.
5    Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
5bis    ...30
6    Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.
7    I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.31
CPP, in quanto la risposta a tale quesito deve essere lasciata all'apprezzamento di chi dirige concretamente il procedimento (e dunque in questo caso, al procuratore federale interrogante). Nella fattispecie, emerge dalle varie trascrizioni che alcune espressioni sono state riportate in lingua tedesca o inglese, ma non passaggi interi. La Corte deve pertanto presumere che non vi erano, secondo l'apprezzamento del procuratore federale in questione, deposizioni essenziali per le quali la dichiarazione originale riveste un'importanza fondamentale ai sensi dell'art. 78 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
1    Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2    Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.
3    Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.
4    Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.
5    Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
5bis    ...30
6    Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.
7    I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.31
CPP. A tale proposito, è d'uopo rilevare che neanche i reclamanti hanno chiesto la trascrizione di passaggi concreti, ma si sono limitati ad emettere critiche generiche in merito alle modalità di verbalizzazione degli interrogatori. Infine, essendo stata garantita agli imputati di lingua straniera la presenza di un interprete ed essendo stati tutti gli interrogatori registrati mediante dispositivi tecnici, i diritti degli insorgenti sono stati pienamente salvaguardati (BOMIO, loc. cit.).
3.3 Nella fattispecie, è stato steso un verbale succinto delle operazioni principali degli interrogatori, il quale è stato letto agli interrogati che lo hanno vistato e firmato. Per quanto concerne le domande poste dal sostituto procuratore federale e le risposte fornite dagli imputati, sono state inviate ai reclamanti le trascrizioni delle dichiarazioni rilasciate in lingua italiana in occasione degli interrogatori nonché della traduzione da parte dell'interprete di quelle rese in tedesco. Sono pure state trasmesse le fonoregistazioni degli interrogatori in questione su supporto digitale.
Tale modo di procedere appare del tutto conforme alle disposizioni legislative summenzionate nonché alla giurisprudenza e alla dottrina sopra

TPF 2011 84, p.88

citate, di modo che nulla può essere rimproverato alle autorità inquirenti a questo soggetto.

4.2 Giusta l'art. 78 cpv. 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
1    Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2    Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.
3    Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.
4    Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.
5    Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
5bis    ...30
6    Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.
7    I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.31
CPP, il verbale d'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questo lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo. L'art. 78 cpv. 7
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
1    Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2    Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.
3    Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.
4    Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.
5    Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
5bis    ...30
6    Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.
7    I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.31
CPP prevede che i verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente o mediante dispositivi tecnici sono trascritti senza indugio in bella copia; gli appunti e le altre registrazioni sono conservati sino alla chiusura del procedimento. Secondo il Messaggio, le registrazioni non possono sostituirsi alla verbalizzazione scritta, bensì soltanto completarla. Tuttavia, occorre rilevare che nella già menzionata sentenza DTF 130 II 473, il Tribunale federale aveva precisato che la verbalizzazione delle deposizioni registrate mediante dispositivi tecnici doveva comunque seguire le regole generali sopra menzionate, ossia la trascrizione nella lingua del procedimento, in forma riassuntiva, da un lato delle domande poste e dall'altro delle dichiarazioni fornite in risposta, previa traduzione a cura dell'interprete. L'Alta Corte aveva d'altronde ritenuto sufficiente la possibilità data all'interrogato di ascoltare le fonoregistrazioni originali e di potersi esprimere liberamente in merito (DTF 130 II 473 consid. 4).

4.3 Nella fattispecie, la trascrizione delle fonoregistrazioni così come disposta dal MPC equivale ad una verbalizzazione letterale, nella lingua del procedimento, benché in parte mediata dall'interprete, di tutte le domande e di tutte le risposte rilasciate durante gli interrogatori. Tale modo di procedere va oltre le esigenze poste da dottrina e giurisprudenza in materia di verbalizzazione. Per i motivi suesposti, non si ravvisa la necessità di esigere dell'autorità federale che consegni ai reclamanti anche una trascrizione tete-

TPF 2011 84, p.89

stuale delle dichiarazioni rilasciate in lingua tedesca. Quest'ultima censura, alla pari delle precedenti, non merita pertanto accoglimento.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : TPF 2011 84
Data : 07. giugno 2011
Pubblicato : 15. giugno 2011
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : TPF 2011 84
Ramo giuridico : Art. 76 e segg. CPP La verbalizzazione integrale delle dichiarazioni rilasciate dall'interrogato nella propria lingua...
Oggetto : Modalità di verbalizzazione delle deposizioni registrate su supporti tecnici o condotti in lingua straniera.


Registro di legislazione
CP: 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CPP: 76 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 76 Disposizioni generali - 1 Le deposizioni delle parti, le decisioni orali delle autorità e tutti gli altri atti procedurali non eseguiti per scritto sono messi a verbale.
1    Le deposizioni delle parti, le decisioni orali delle autorità e tutti gli altri atti procedurali non eseguiti per scritto sono messi a verbale.
2    L'estensore del verbale, chi dirige il procedimento e, se del caso, il traduttore o interprete attestano l'esattezza del verbale.
3    Chi dirige il procedimento è responsabile della verbalizzazione completa ed esatta degli atti procedurali.
4    Chi dirige il procedimento può disporre che la verbalizzazione degli atti procedurali avvenga non soltanto per scritto, bensì anche, in tutto o in parte, mediante supporti sonori o visivi. Ne informa previamente i presenti.
76e  78
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
1    Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2    Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.
3    Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.
4    Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.
5    Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
5bis    ...30
6    Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.
7    I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.31
Registro DTF
130-II-473
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
questio • tedesco • federalismo • corte dei reclami penali • quesito • menzione • leso • lingua straniera • inglese • italia • ministero pubblico • riporto • immediatamente • procedura penale • testimone • direttive anticipate del paziente • calcolo • comunicazione • decisione • avviso • consegna • consiglio federale • spagnolo • istituto di diritto pubblico • polizia giudiziaria • persona fisica • tribunale federale • riciclaggio di denaro • autorità federale • unificazione del diritto • san gallo • francese • annotazione
... Non tutti
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TPF 2011 84
Sentenze TPF
BB.2011.21 • BB.2011.22 • BB.2011.20
FF
2006/1057