TPF 2010 148, p.148

34. Estratto della sentenza della II Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 18 ottobre 2010 (RR.2010.187)

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; impugnabilità della designazione dell'autorità d'esecuzione.
Art. XVIII Accordo italo-svizzero che completa e agevola l'applicazione della CEAG, art. 7 cpv. 6a
SR 172.213.1 Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)
Org-DFGP Art. 7 Progetti legislativi dell'UFG - Nei settori elencati qui di seguito, l'UFG prepara gli atti in collaborazione con gli uffici cointeressati e partecipa alla loro esecuzione nonché all'elaborazione, all'approvazione e all'attuazione dei necessari strumenti internazionali:
a  diritto costituzionale, segnatamente le norme fondamentali dello Stato di diritto, dello Stato federale e della democrazia, come pure ulteriori ambiti costituzionali che non competono ad altri uffici federali, incluso il settore del diritto internazionale in materia di diritti umani coinvolgendo il DFAE;
b  diritto civile, procedura civile ed esecuzione forzata, inclusi il diritto internazionale privato e il diritto internazionale in materia di procedura civile e di esecuzione forzata, nonché le norme sul registro di commercio, sullo stato civile e sul registro fondiario, escluso però il diritto dei beni immateriali;
c  diritto penale e procedura penale, inclusi il diritto penale minorile e la procedura penale minorile, il diritto penale internazionale, il diritto penale amministrativo, il diritto sull'organizzazione delle autorità penali, il diritto in materia di casellario giudiziale nonché l'esecuzione delle pene e delle misure, esclusi però il diritto penale militare e il diritto penale accessorio;
d  diritto pubblico, nella misura in cui non compete ad altri uffici federali, segnatamente il diritto in materia di organizzazione e procedura dei tribunali della Confederazione, la collaborazione con tribunali esteri e internazionali, la procedura amministrativa, la protezione dei dati, la trasparenza dell'amministrazione e le infrastrutture digitali per le comunicazioni giuridiche e il trattamento dei dati nel settore della giustizia, il diritto in materia di giochi in denaro, il diritto sull'avvocatura nonché le norme sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, l'aiuto alle vittime di reato e l'elaborazione delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari prima del 1981;
e  assistenza internazionale in materia penale, segnatamente le norme in materia di assistenza giudiziaria accessoria, di estradizione, di trasferimento nonché di perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva.
Org-DFGP, art. 74
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 74 Consegna di mezzi di prova - 1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
1    Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
2    Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.
3    La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.
4    I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
, 79 cpv. 4
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 79 Deferimento dell'esecuzione - 1 Se il disbrigo della domanda esige indagini in più Cantoni o se essa concerne anche un'autorità federale, l'UFG può affidarne l'esecuzione a un'unica autorità. Gli articoli 44-47, 52 e 53 CPP129 sono applicabili per analogia.130
1    Se il disbrigo della domanda esige indagini in più Cantoni o se essa concerne anche un'autorità federale, l'UFG può affidarne l'esecuzione a un'unica autorità. Gli articoli 44-47, 52 e 53 CPP129 sono applicabili per analogia.130
2    L'UFG può deferire l'esecuzione parziale o totale della domanda all'autorità federale che sarebbe competente a reprimere se il reato fosse stato commesso in Svizzera.
3    L'UFG può deferire all'autorità incaricata anche l'esecuzione di domande complementari.
4    La designazione dell'autorità cantonale o federale a cui è stata affidata la direzione della procedura non può essere contestata.
AIMP
La designazione dell'autorità cantonale o federale a cui è stata affidata la direzione della procedura non può essere contestata (consid. 3).

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Italien; Anfechtbarkeit der Bestimmung der ausführenden Behörde.

Art. XVIII des Vertrags zwischen der Schweiz und Italien zur Ergänzung des EUeR und zur Erleichterung seiner Anwendung, Art. 7 Abs. 6a
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 79 Deferimento dell'esecuzione - 1 Se il disbrigo della domanda esige indagini in più Cantoni o se essa concerne anche un'autorità federale, l'UFG può affidarne l'esecuzione a un'unica autorità. Gli articoli 44-47, 52 e 53 CPP129 sono applicabili per analogia.130
1    Se il disbrigo della domanda esige indagini in più Cantoni o se essa concerne anche un'autorità federale, l'UFG può affidarne l'esecuzione a un'unica autorità. Gli articoli 44-47, 52 e 53 CPP129 sono applicabili per analogia.130
2    L'UFG può deferire l'esecuzione parziale o totale della domanda all'autorità federale che sarebbe competente a reprimere se il reato fosse stato commesso in Svizzera.
3    L'UFG può deferire all'autorità incaricata anche l'esecuzione di domande complementari.
4    La designazione dell'autorità cantonale o federale a cui è stata affidata la direzione della procedura non può essere contestata.
OV-EJPD, Art. 74, 79 Abs. 4 IRSG

Die Bestimmung der kantonalen oder eidgenössischen Behörde, an welche die Verfahrensleitung übertragen wurde, kann nicht angefochten werden (E. 3).

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie; recours contre la désignation de l'autorité d'exécution.

Art. XVIII de l'Accord italo-suisse complétant et facilitant l'application de la CEEJ, art. 7 al. 6a Org DFJP, art. 74, 79 al. 4 EIMP
La désignation de l'autorité cantonale ou fédérale à qui la direction de la procédure a été confiée ne peut être contestée (consid. 3).

Riassunto dei fatti:

Il 7 gennaio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, completata il 25 febbraio e il 6 agosto 2009, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di ignoti per i reati di corruzione e truffa aggravata. Essa ha postulato in particolare l'acquisizione della documentazione bancaria relativa al conto n. 1 presso la banca G. di

TPF 2010 148, p.149

Ginevra intestato alla società H. Con decisione di chiusura del 21 luglio 2010 il Ministero pubblico della Confederazione ha deciso di trasmettere alle autorità italiane la documentazione bancaria utile per la loro inchiesta.

La II Corte dei reclami penali ha respinto il ricorso nella misura della sua ammissibilità.

Estratto dei considerandi:

3. Secondo il ricorrente il procedimento penale italiano costituisce un caso di corruzione complesso o di particolare importanza, motivo per cui competente per trattare la rogatoria sarebbe stato, in virtù dell'art. XVIII dell'Accordo italo-svizzero, un apposito ufficio centrale in seno all'Ufficio federale di polizia (in seguito: UFP) e, in Italia, l'Ufficio II della Direzione generale degli affari penali del Ministero di grazie e giustizia, e non il MPC e la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, ragione per cui la decisione impugnata sarebbe da annullare.
Occorre innanzitutto precisare che al momento della conclusione dell'Accordo italo-svizzero, ossia nel 1998, competente nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale era l'UFP (v. art. 9 cpv. 1 e 2 lett. f dell'ordinanza federale sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia nel suo tenore del 7 novembre 1999; RU 2000 pag. 291 e segg.). Il 1° luglio 2000 tale competenza, unitamente all'Ufficio centrale di cui sopra, è stata trasferita dall'UFP all'UFG, cambiamento al quale non ha tuttavia fatto seguito una modifica del testo dell'art. XVIII dell'Accordo italo-svizzero (v. art. 7 cpv. 6a dell'ordinanza federale sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 17 novembre 1999 [OrgDFGP; RS 172.213.1]). Ciò detto, si rileva che il ricorrente, con la sua censura, omette di considerare che secondo l'art. 79 cpv. 4
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 79 Deferimento dell'esecuzione - 1 Se il disbrigo della domanda esige indagini in più Cantoni o se essa concerne anche un'autorità federale, l'UFG può affidarne l'esecuzione a un'unica autorità. Gli articoli 44-47, 52 e 53 CPP129 sono applicabili per analogia.130
1    Se il disbrigo della domanda esige indagini in più Cantoni o se essa concerne anche un'autorità federale, l'UFG può affidarne l'esecuzione a un'unica autorità. Gli articoli 44-47, 52 e 53 CPP129 sono applicabili per analogia.130
2    L'UFG può deferire l'esecuzione parziale o totale della domanda all'autorità federale che sarebbe competente a reprimere se il reato fosse stato commesso in Svizzera.
3    L'UFG può deferire all'autorità incaricata anche l'esecuzione di domande complementari.
4    La designazione dell'autorità cantonale o federale a cui è stata affidata la direzione della procedura non può essere contestata.
AIMP, sola norma qui pertinente visto che l'Accordo italo-svizzero è silente al proposito, la designazione dell'autorità cantonale o federale a cui è stata affidata la direzione della procedura non può essere contestata (cfr. anche ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 252 pag. 244). In questo senso essa non è contemplata fra le decisioni antecedenti alla decisione di chiusura impugnabili congiuntamente con quest'ultima giusta l'art. 80e cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80e Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione - 1 La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
1    La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
2    Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante:
a  il sequestro di beni e valori; o
b  la presenza di persone che partecipano al processo all'estero.
3    Si applica per analogia l'articolo 80l capoversi 2 e 3.
AIMP. Va comunque evidenziato, a titolo abbondanziale, che la disposizione

TPF 2010 148, p.150

invocata dal ricorrente è stata introdotta nell'Accordo italo-svizzero al fine di accelerare la procedura rogatoriale negli ambiti in essa descritti nonché sgravare le autorità di esecuzione ticinesi (v. FF 1999 pag. 1263 e seg.). Essa costituisce dunque una risposta mirata ad esigenze di efficienza nei casi più complessi ed importanti. L'UFG non ha ritenuto che la procedura penale estera alla base della rogatoria del 7 gennaio 2009 fosse così complessa ed importante valutazione nell'ambito della quale l'UFG gode di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 113 Ib 183 consid. 7c; 112 Ib 212 consid. 4b; 110 Ib 88 consid. 5) , ragione per cui ha deciso di seguire l'iter classico dell'assistenza, delegando l'esecuzione della rogatoria al MPC. Tale autorità ha svolto il suo compito in maniera corretta e con adeguata celerità, prova dunque che il caso non necessitava dell'intervento dell'autorità descritta all'art. XVIII dell'Accordo italo-svizzero. Anche nel merito la decisione in questione andrebbe dunque tutelata.
TPF 2010 148, p.151
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : TPF 2010 148
Data : 18. ottobre 2010
Pubblicato : 22. novembre 2010
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : TPF 2010 148
Ramo giuridico : Art. XVIII Accordo italo-svizzero che completa e agevola l'applicazione della CEAG, art. 7 cpv. 6a Org-DFGP, art. 74,...
Oggetto : Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; impugnabilità della designazione dell'autorità...


Registro di legislazione
AIMP: 74 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 74 Consegna di mezzi di prova - 1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
1    Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
2    Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.
3    La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.
4    I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
79 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 79 Deferimento dell'esecuzione - 1 Se il disbrigo della domanda esige indagini in più Cantoni o se essa concerne anche un'autorità federale, l'UFG può affidarne l'esecuzione a un'unica autorità. Gli articoli 44-47, 52 e 53 CPP129 sono applicabili per analogia.130
1    Se il disbrigo della domanda esige indagini in più Cantoni o se essa concerne anche un'autorità federale, l'UFG può affidarne l'esecuzione a un'unica autorità. Gli articoli 44-47, 52 e 53 CPP129 sono applicabili per analogia.130
2    L'UFG può deferire l'esecuzione parziale o totale della domanda all'autorità federale che sarebbe competente a reprimere se il reato fosse stato commesso in Svizzera.
3    L'UFG può deferire all'autorità incaricata anche l'esecuzione di domande complementari.
4    La designazione dell'autorità cantonale o federale a cui è stata affidata la direzione della procedura non può essere contestata.
80e
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80e Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione - 1 La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
1    La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
2    Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante:
a  il sequestro di beni e valori; o
b  la presenza di persone che partecipano al processo all'estero.
3    Si applica per analogia l'articolo 80l capoversi 2 e 3.
OVel: 7
Org-DFGP: 7
SR 172.213.1 Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)
Org-DFGP Art. 7 Progetti legislativi dell'UFG - Nei settori elencati qui di seguito, l'UFG prepara gli atti in collaborazione con gli uffici cointeressati e partecipa alla loro esecuzione nonché all'elaborazione, all'approvazione e all'attuazione dei necessari strumenti internazionali:
a  diritto costituzionale, segnatamente le norme fondamentali dello Stato di diritto, dello Stato federale e della democrazia, come pure ulteriori ambiti costituzionali che non competono ad altri uffici federali, incluso il settore del diritto internazionale in materia di diritti umani coinvolgendo il DFAE;
b  diritto civile, procedura civile ed esecuzione forzata, inclusi il diritto internazionale privato e il diritto internazionale in materia di procedura civile e di esecuzione forzata, nonché le norme sul registro di commercio, sullo stato civile e sul registro fondiario, escluso però il diritto dei beni immateriali;
c  diritto penale e procedura penale, inclusi il diritto penale minorile e la procedura penale minorile, il diritto penale internazionale, il diritto penale amministrativo, il diritto sull'organizzazione delle autorità penali, il diritto in materia di casellario giudiziale nonché l'esecuzione delle pene e delle misure, esclusi però il diritto penale militare e il diritto penale accessorio;
d  diritto pubblico, nella misura in cui non compete ad altri uffici federali, segnatamente il diritto in materia di organizzazione e procedura dei tribunali della Confederazione, la collaborazione con tribunali esteri e internazionali, la procedura amministrativa, la protezione dei dati, la trasparenza dell'amministrazione e le infrastrutture digitali per le comunicazioni giuridiche e il trattamento dei dati nel settore della giustizia, il diritto in materia di giochi in denaro, il diritto sull'avvocatura nonché le norme sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, l'aiuto alle vittime di reato e l'elaborazione delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari prima del 1981;
e  assistenza internazionale in materia penale, segnatamente le norme in materia di assistenza giudiziaria accessoria, di estradizione, di trasferimento nonché di perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva.
Registro DTF
110-IB-88 • 112-IB-212 • 113-IB-183
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
italia • federalismo • ricorrente • autorità cantonale • assistenza giudiziaria • ministero pubblico • internazionale • corte dei reclami penali • dipartimento federale • questio • affare penale • dfgp • ufficio federale di polizia • procedura penale • calcolo • motivo • decisione • ripartizione dei compiti • ordine religioso • annullabilità • salario • grazia • cio
... Non tutti
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TPF 2010 148
Sentenze TPF
RR.2010.187
FF
1999/1263