Betreff: rendita AI
DossNr: S 2010 65
PublDate: 2011-12-25
EntschDate: 2011-10-04
Abt.Nr.: 3
Abt.: 3. Kammer
Zusammenfassung:
Verfahrenstyp: Beschwerde
Weiterzug:
Content: S 10 65
S 10 81
3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni
SENTENZA
del 4 ottobre 2011
nella vertenza di diritto amministrativo
concernente rendita AI
1. Il 30 novembre 2006, ..., 1952 era vittima di un incidente sul lavoro nel quale riportava la rottura del bicipite e una rottura tendinea di intervallo alla spalla destra. Dal 2 giugno 2007, l'attività lavorativa veniva ripresa in misura completa. Il 20 novembre 2007 l'assicurato subiva una ricaduta. Per le conseguenze invalidanti alla spalla destra, l'assicurazione infortuni riconosceva all'assicurato una rendita d'invalidità del 19%. Con sentenza del 12 gennaio/15 febbraio 2010 (S 09 84) il Tribunale amministrativo accoglieva l'interposto ricorso proposto dall'assicurato e rinviava gli atti all'assicurazione infortuni per l'esecuzione di nuovi accertamenti medici. Poiché sulla situazione di salute incidevano anche altre patologie estranee all'infortunio, il 14 luglio 2008 veniva fatta richiesta di prestazioni da parte dell'assicurazione per l'invalidità (AI). In base agli accertamenti medici eseguiti in seguito, e giusta i quali il grado d'incapacità del petente variava da una completa inabilità anche in attività adatta ad un'abilita residua del 60%, con decisione 17 marzo 2010 a ... veniva riconosciuto un grado d'invalidità del 54% e il diritto ad una mezza rendita d'invalidità a far stato dal 1. marzo 2010. Con due provvedimenti separati datati 3 maggio 2010, per il periodo dal 1. novembre 2008 al 30 settembre 2009, l'assicurato veniva posto al beneficio di una rendita intera d'invalidità, mentre dal 1. ottobre 2009 al 28 febbraio 2010, veniva riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d'invalidità.
2. Nei tempestivi ricorsi proposti al Tribunale amministrativo contro la decisione 17 marzo 2010 (procedura S 10 65) e 3 maggio 2010 concernente il riconoscimento di un mezza rendita d'invalidità (procedura S 10 81), l'assicurato chiedeva principalmente l'annullamento delle impugnative e il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità o, eventualmente, di una rendita ex aequo et bono da definire da parte di questo Giudice. Per il ricorrente, gli atti medici all'incarto non permetterebbero di concludere ad una residua abilità in attività confacente del 60%. Numerosi dei medici che si sarebbero pronunciati sulla residua abilità lucrativa concorderebbero nel considerarlo completamente inabile ad esercitare qualsiasi professione. Il diverso parere espresso dai medici del servizio di accertamento medico ragionale dell'Assicurazione invalidità (qui di seguito SAM) non sarebbe convincente e comunque non proprio a sconfessare i pareri contrari agli atti e giusta i quali sussisterebbe un grado d'inabilità del 50% a carico dell'assicurazione infortuni e del 50% imputabile a malattia.
3. Nella propria presa di posizione, l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI (qui di seguito semplicemente ufficio AI) chiedeva la riunione dei due procedimenti, la reiezione dei ricorsi e la conferma dei provvedimenti impugnati. Poiché in base alla documentazione agli atti una valutazione del grado d'impedimento in attività adatta non sarebbe stata oggettivamente possibile, l'ufficio AI avrebbe deciso di sottoporre questa specifica questione al SAM, che avrebbe concluso ad un'inabilità imputabile a infortunio del 20% ed a malattia del 20% e conseguentemente ad una residua abilità del 60% in attività confacente. Per l'ufficio AI, detta valutazione sarebbe ampiamente sostanziata dal reperto oggettivo riscontrato, da un approfondito esame del paziente e della sua anamnesi clinica. Non sussisterebbero pertanto motivi per scostarsi dalle conclusioni peritali della perizia 7 dicembre 2009.
4. Replicando, l'istante considerava che la perizia medica del SAM fosse da radiare dall'incarto, non essendo stati ossequiati i requisiti formali che l'allestimento di tali mezzi probatori presupporrebbero, come il diritto di conoscere i nomi degli esperti e di poterli ricusare, di poter porre loro delle domande nonché quello di determinarsi sui risultati ottenuti. Conseguentemente veniva richiesto l'allestimento di una perizia giudiziaria. Per il resto, un ulteriore accertamento da parte del SAM non sarebbe neppure stato necessario, essendo già agli atti una prima perizia ordinata dagli organi AI. I dubbi espressi da controparte sull'attendibilità di tale valutazione medica sarebbero infondati. Agli atti permarrebbero pertanto due diverse valutazioni peritali che richiederebbero, per permettere un giudizio conclusivo, una perizia giudiziaria.
5. Nella duplica, l'ufficio AI contestava una qualsivoglia violazione del diritto di audizione dell'assicurato, essendogli stato comunicato il nome dell'incaricata della perizia medica e avendo l'interessato ottenuto la possibilità di determinarsi sulle risultanze di detta perizia prima dell'emanazione delle due decisioni impugnate.
6. In seguito, l'assicurato veniva ancora sottoposto il 14 luglio 2010 ad un intervento chirurgico alla spalla sinistra e il 13 maggio 2011 veniva eseguito un esame peritale su incarico dell'assicurazione infortuni. In base a tale ulteriore accertamento, la limitazione funzionale della spalla destra in attività confacente era da quantificare al 20%. Sulle risultanze di tale indagine, le due parti al presente procedimento avevano ancora modo di esporre il loro punto di vista.
Considerando in diritto:
1. Poiché i ricorsi ni. S 10 65 e 81 concernono due decisioni che partono essenzialmente dallo stesso stato di fatto e che riguardano la stessa questione giuridica - a sapere il grado d'invalidità dell'istante a partire dal 1. marzo 2010, la prima, e per il periodo dal 1. ottobre 2009 al 28 febbraio 2010, la seconda - nulla si oppone alla riunione dei due procedimenti e all'evasione della presente vertenza mediante un'unica sentenza.
2. a) Secondo l'art. 4 cpv. 1
dalla legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) in relazione con l'art. 8
della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), per invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi per persone attive un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Maurer, Scartazzini, Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 2009, 3a edizione, p. 152). Va qui rilevato che con la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148), è entrato in vigore l'art. 7 cpv. 2
LPGA, per il quale per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile. La nozione di quello che può essere ragionevolmente esigibile è definita in modo più severo. Per quanto riguarda il diritto delle assicurazioni sociali, un'incapacità al guadagno determinante sussiste solo se non si può ragionevolmente esigere, da un punto di vista obiettivo, che l'assicurato fornisca una prestazione di lavoro, e quindi realizzi un reddito. La facoltà di decidere che cos'è o non è obiettivamente esigibile compete agli uffici AI, sulla base dei dati medici a loro disposizione. La percezione soggettiva dell'assicurato (p. es. dolori) non è determinante per la valutazione, la quale deve fondarsi su criteri oggettivi (vedi Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità [5a revisione dell'AI] del 22 giugno 2005, p. 4107). L'art. 28 cpv. 2
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
b) Le nozioni di invalidità e di incapacità al guadagno sono contenute nella LPGA. E' considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1
LPGA). E' considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione (art. 7
LPGA). Giusta quanto previsto all'art. 16
LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (DTF 128 V 30 cons. 1). L'invalidità è allora definita come la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità di guadagno media sul mercato equilibrato del lavoro (DTF 127 V 298 cons. 4c) entrante in linea di conto per l'assicurato. L'invalidità è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 110 V 275 cons. 4a, 109 V 32 cons. 2a, 105 V 207 e 102 V 166). Se l'attività precedentemente svolta dall'assicurato non è più da questi esigibile, il medico è tenuto a dire di quali disfunzioni ed impedimenti fisici o psichici soffre il paziente. È a questo punto compito dell'amministrazione stabilire e valutare quali sono, alla luce dei dati medici raccolti, le reali possibilità di lavoro di cui l'assicurato dispone e poter così meglio quantificare il reddito percepibile da invalido.
3. a) I medici che hanno visitato il ricorrente concordano sulle diagnosi. Dopo due interventi in artroscopia a livello della spalla destra, il ricorrente accusa dolori cronici in seguito alla rottura traumatica del tendine lungo del bicipite destro, lesione dell'intervallo, con lesione parziale del tendine del sottoscapolare, alterazioni degenerative del tendine sovraspinato e restringimento dello spazio sottoacromiale, nel senso di un impingement, in presenza di un'artrosi acromio-claveare. Alla spalla sinistra i dolori cronici sono riconducibili a impingement con rottura parziale del sovraspinato e tendinopatia del sottoscapolare, trattate mediante infiltrazioni. Inoltre, l'assicurato, portatore di protesi all'anca destra, accusa un inizio di coxartrosi a sinistra e alterazioni degenerative a livello della colonna lombare con protrusione L3/5 e L4/5. Il gomito destro presenta uno stato dopo decompressione del nervo ulnare e epicondilectomia (vedi reperti del 10 luglio e 7 dicembre 2009 nonché del 19 agosto 2011).
b) E' essenzialmente sulla ripercussione di tale danno alla salute sulla capacità lucrativa dell'istante che le parti al presente procedimento non concordano e ciò poiché i pareri medici contenuti all'incarto non sono unanimi. Nella propria perizia del 10 luglio 2009, il dott. med. ... riteneva che l'assicurato fosse da considerare invalido completamente nell'esercizio della precedente attività e anche in attività adatta. In termini percentuali l'invalidità era imputabile in ragione del 50% alle conseguenze dell'infortunio subito e per il restante 50% alle altre patologie presentate. Una ripresa della precedente attività nell'edilizia era da escludere, persistendo in detto settore di attività una completa inabilità. In termini di esigibilità, lo specialista in ortopedia e traumatologia riteneva che i disturbi alle due spalle non permettessero più l'esecuzione di attività fisiche da svolgersi all'altezza delle scapole. A questo si aggiungevano le difficoltà imputabili ai dolori cronici alla schiena e all'anca sinistra che riducevano in modo massiccio la possibilità di esercitare attività fisiche impegnative, richiedenti dei continui spostamenti, lo stare in posizione eretta e seduta. Riguardo all'esigibilità, nella perizia SAM del 7 dicembre 2009, veniva confermata l'impossibilità di una ripresa della precedente attività, nell'ambito della quale sussisterebbe una completa inabilità. Non sarebbero invece presenti delle limitazioni funzionali, una perdita di forza o dei deficit sensomotori tanto gravi da giustificare una completa inabilità in attività adatte. Per la dott. med. ..., ogni singolo danno alla salute valutato separatamente non comporterebbe delle grandi limitazioni, ma nel complesso sussisterebbe una limitazione globale dell'appartato di sostegno e motorio quantificabile in una riduzione dell'abilità lucrativa del 40%. Quali attività confacenti allo stato di salute dell'istante vanno per l'esperta di medicina fisica e riabilitativa annoverati i lavori fisici di tipo leggero con un ritmo di lavoro che alterni la posizione seduta e la stazione eretta, senza la necessità di lavorare mediante sostegno e sopra il livello delle spalle. In termini di carico, erano adatti i lavori richiedenti il porto saltuario di pesi fino a 5 kg vicino al corpo, mentre andava evitata l'assunzione di posizioni non energetiche per la schiena e le articolazioni come pure l'accovacciarsi, l'inginocchiarsi o l'andare su terreni accidentati.
4. a) Il ricorrente chiede la radiazione del rapporto del SAM già per motivi formali, non avendo l'interessato potuto determinarsi sulla persona del perito incaricata dell'indagine o proporre delle domande proprie. La censura non merita protezione. In principio, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, consideri tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione clinica. Le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 cons. 3a; DTF 122 V 160 cons. 1 c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 cons. 3a e 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il Tribunale federale ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui siano state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161 e 104 V 212). Sulla specifica questione dei SAM, il Tribunale federale non riteneva di poter considerare questo servizio come parte in causa, nel senso che sussisterebbe un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (DTF 123 V 178 cons. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 cons. 3c).
b) Nella recente sentenza di principio del 28 giugno 2011 (STF 9C_243/2010), il Tribunale federale si è dettagliatamente espresso sulle innumerevoli critiche rivolte alla piena forza probatoria che la giurisprudenza riconosce alle perizie SAM. In detto giudizio l'Alta Corte riteneva che il procurarsi e l'avvalersi in sede giudiziaria delle perizie mediche allestite da servizi esterni specializzati non violasse la nostra Costituzione e neppure la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Parallelamente però, anche in virtù della dipendenza economica di tali servizi medici rispetto all'AI, il Tribunale federale riconosceva in questa scelta un latente pericolo per le garanzie procedurali della persona assicurata. Per questo veniva ammessa la necessità di apportare alcuni correttivi alla prassi in vigore, nel senso di: assegnare gli incarichi ai diversi servizi di accertamento medico della Svizzera secondo la sorte, operare una certa distinzione della tariffa peritale, migliorare l'uniformità e il controllo della qualità delle esigenze poste ad una perizia, accordare maggior diritti di partecipazione agli interessati, emanare un provvedimento intermedio impugnabile separatamente in caso di contestazione della perizia e dare antecedentemente dei diritti di collaborazione della persona concerta. Per la procedura di prima istanza, era poi ritenuto necessario che fosse in linea di principio il Tribunale ad ordinare direttamente l'esecuzione di una perizia medica in caso di insufficiente determinazione della fattispecie determinante, con la possibilità di accollare i relativi costi all'AI. Infine nella stessa sentenza, il Tribunale federale precisava che le perizie fatte allestire prima di questo cambio della prassi non perdevano già per questo la loro validità, ma che determinante restava la questione di sapere se l'esame nel caso concreto fosse proprio a resistere alle censure di ricorso (vedi anche STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
c) Per la prima volta in sede di replica, il ricorrente censura la mancata possibilità di ricusare l'esperta, di porle delle domande proprie e di determinarsi sulle risultanze dell'inchiesta, oltre all'assoluta mancanza di necessità di operare ulteriori accertamenti. Come è stato esposto nel considerando che precede, il mancato ossequio dei principi ora posti dalla giurisprudenza per stabilire i limiti entro i quali è dato imporre un'ulteriore visita peritale, permettere all'interessato di conoscere l'esperto e di interagire nell'ambito dell'inchiesta medica non rendono la perizia viziata già per questo fatto. Nell'evenienza poi, l'istante non aveva in alcun modo reagito all'invito a volersi sottoporre ad un'ulteriore perizia e la convocazione all'esame del 18 settembre 2009 recava i nominativi dell'esperta incaricata della visita. Prima poi del rilascio della decisione impugnata, all'istante era stata data la possibilità di determinarsi sulle risultanze degli accertamenti eseguiti. Del resto, neppure in sede di ricorso il ricorrente contesta oggettivamente la qualifica dell'esperta. Egli non è neppure in grado di addurre quali interrogativi il medico avrebbe omesso di chiarire o per quali motivi essa avrebbe dovuto ricusarsi. Ne consegue che dal profilo formale non sussistono motivi per non tenere nella debita considerazione questo mezzo probatorio.
5. a) Per contestare le risultanze della perizia SAM, il ricorrente si avvale principalmente di quanto affermato dal dott. med. ..., il quale escludeva il persistere di abilità lucrativa residua. In termini di esigibilità però, per i motivi che verranno esposti in seguito, l'esperto sembra effettivamente misconoscere la portata di quella che viene definita come «un'attività confacente al danno alla salute» e le conclusioni che lo stesso trae dalle limitazioni funzionali accertate non sono convincenti. Già per questo motivo trovava giustificazione l'espletamento di un'ulteriore indagine in vista della determinazione della residua abilità in attività adatta. Nella propria perizia, il dott. med. ... ritiene che i disturbi alle due spalle non permettano più l'esecuzione di attività fisiche da svolgersi all'altezza delle spalle. A questo andavano aggiunte le importanti limitazioni che derivavano per tutti i lavori che richiedevano un certo carico e dei continui cambiamenti di posizione a causa dei dolori cronici alla schiena e all'anca sinistra (perizia del 10 luglio 2009, pag. 7). Alla luce di tale reperto ed in termini di esigibilità, la perizia del 10 luglio 2009 è del tutto compatibile con quanto stabilito nella perizia SAM del 7 dicembre 2009. La precedente attività non può più essere svolta come tutte le attività pesanti, con lavori sopra il livello delle spalle, che richiedono spostamenti su terreni accidentati o l'assunzione di posizioni inergonomiche per la schiena o l'anca. In questo senso è anche evidente che il dott. med. ... non opera alcuna chiara distinzione tra attività adatta esigibile e l'attività svolta in precedenza dall'assicurato, nel senso che la valutazione si limita essenzialmente all'attività nell'ambito edile svolta in precedenza. Infatti, dalla risposta fornita a pag. 7 della perizia del 10 luglio 2009 emerge chiaramente che il perito per «altre attività» intende comunque e sempre lavori nell'edilizia che richiedono di portare o sollevare dei pesi e di cambiare continuamente posizione. Per questo la conclusione quanto alla completa inabilità anche in altre attività è per il dott. med. ... intesa solo come una completa inabilità in lavori in ambito edile e pesanti. Dal canto suo il curante ritiene improponibile una ripresa dell'attività lavorativa, fatto che nessuno dei medici che hanno peritato il paziente contesta. Questo non permette però di concludere ad una completa inabilità pure in altri ambiti. Anche la valutazione effettuata dal dott. med. ... il 29 luglio 2008 (epoca per la quale veniva comunque erogata una rendita intera d'invalidità) non permette alcun giudizio in merito alla residua abilità, poiché il medico si limita a ritenere poco probabile che il paziente possa essere ricollocato in attività leggera, senza però spendere una sola parola sul grado degli impedimenti riscontrati e sui motivi oggettivi che lo portavano ad un simile giudizio.
b) Per contro il giudizio contenuto nella perizia del SAM indica in modo dettagliato gli impedimenti riscontrati e la loro incidenza sulla residua abilità lucrativa. Per le conseguenze infortunistiche, veniva reputato necessario un cambiamento occupazionale e sussistere un'abilità lucrativa sull'arco dell'intera giornata lavorativa in attività medio-leggere. Considerando invece tutti gli impedimenti riscontrati, ovvero quelli riconducibili a malattia e infortunio, andava reputata sussistere una residua abilità solo in attività leggere (porto saltuario di 5 kg al massimo). I referti radiologici ed i disturbi alle spalle ed a livello della schiena fatti valere dall'assicurato erano dei reperti oggettivamente compatibili propriamente con l'esecuzione di lavori pesanti. Altrimenti la funzione della colonna vertebrale e delle anche andava considerata sufficiente e durante l'esame non era possibile evidenziare deficit sensomotorici. A livello di ambedue le spalle era indubbia la presenza di alterazioni degenerative, anche se clinicamente la funzione delle due articolazioni andava considerata sufficiente. Per la specialista in medicina fisica e del lavoro, anche se separatamente nessuno di questi impedimenti avrebbe da solo giustificato una riduzione importante dell'abilità lucrativa, il complesso di tutte le diverse patologie comportava una limitazione funzionale complessiva del 40% (vedi perizia del 7 dicembre 2009).
c) Per il ricorrente, le due perizie del 10 luglio e 7 dicembre 2009 giungerebbero a dei risultati così diversi tra di loro che si imporrebbe l'allestimento di una perizia giudiziaria. Per costante giurisprudenza quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (DTF 131 I 157 cons. 3 e 124 V 94 cons. 4b; STA S 09 123 ). Nella fattispecie in esame, come è già stato esposto, le due perizie non divergono sostanzialmente sulla misura delle limitazioni riscontrate dal paziente, ma sulla loro incidenza nell'esercizio di un'attività adatta. Questa questione era, accanto alla problematica di esclusiva pertinenza infortunistica, in parte oggetto della nuova perizia 19 agosto 2011. In base alle risultanze di questa valutazione, che per quanto verrà esposto nel considerando che segue tende a confermare la valutazione operata dal SAM, questo Giudice non reputa necessario ordinare nuovi accertamenti, non ritenendoli suscettibili di modificare le sorti del giudizio.
d) Il reperto del 19 agosto 2011, effettato su incarico dell'assicurazione infortuni, conferma indirettamente la valutazione della residua abilità lucrativa effettuata dal SAM. Mentre per i dott. med. ..., ... e ... la percentuale d'inabilità era per il 50% da imputare all'infortunio e per il 50% da ricondurre a malattia, il dott. med. ... quantificava la limitazione funzionale della spalla infortunata al 20%. In questo senso viene però anche indirettamente rafforzata la convinzione che un grado d'impedimento complessivo malattie e infortunio del 40% corrisponda effettivamente all'impedimento oggettivamente riscontrabile. In termini di esigibilità, dopo aver effettuato una valutazione della funzionalità fisica e tenuto conto di tutte le patologie invalidanti, lo specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia osteo-articolare reputava il paziente abile a «svolgere un lavoro con sollevamento e trasporto di carichi molto leggeri, utilizzazione di oggetti ed attrezzi leggeri e di precisione, deve lavorare seduto piegato in avanti, rispettivamente eretto piegato in avanti. La posizione seduta prolungata è leggermente ridotta. Può percorrere tragitti fino a 50 m, ma non può spostarsi su terreno accidentato o salire su scale a pioli. La manipolazione e l'impiego delle due mani non sono limitati. Tenendo conto di queste limitazioni il paziente potrebbe lavorare teoricamente 8 ore al giorno, con un rendimento leggermente ridotto» (vedi perizia del 19 agosto 2011). Anche sulla base di tale recente valutazione, è pertanto esclusa l'esistenza di un grado d'impedimento a carico dell'assicurazione infortuni del 50%. Ritenuto che nell'evenienza il grado d'impedimento in attività leggera è stato complessivamente quantificato al 40%, la valutazione operata dal SAM e presa a fondamento per la determinazione del grado d'invalidità da parte degli organi AI non dà adito a critiche.
e) Tenendo poi in considerazione che il nuovo apprezzamento è stato effettuato nel maggio del 2011, le conseguenze dell'intervento alla spalla sinistra del luglio 2010 sono state necessariamente prese in considerazione per valutare la residua abilità. Per il resto, dalla diagnosi posta anche nel 2011 e soprattutto da quanto deve essere considerato esigibile, non risulta intervenuto un cambiamento della situazione, almeno fino all'emanazione dei due provvedimenti impugnati, rispetto a quanto accertato dai medici nei mesi di luglio e dicembre 2009.
f) Per il ricorrente, nato il 13 settembre 1952, l'attività adatta al suo stato di salute sarebbe reperibile solo teoricamente, ma non certo sull'attuale mercato del lavoro. Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro, va ricordato che al momento determinante delle decisioni impugnate del marzo e maggio 2010, il ricorrente doveva compiere i 58 anni. Dal profilo dell'età, le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità come conosciute sotto l'egida del diritto previgente non sarebbero comunque date (STF I 359/06 del 22 giugno 2007 e I 336/03 dell'8 gennaio 2004). In base all'esigibilità medico teorica, al ricorrente resta aperto un ampio ventaglio di professioni in ambito del controllo, della sorveglianza e nell'esercizio di attività semplici e ripetitive, grazie alla possibilità di un impiego normale delle due mani. In questa gamma di attività che si svolgono prevalentemtne al chiuso non viene solitamente richiesto lo spostamento su terreni accidentati e neppure l'assunzione di posizioni inergonomiche per la schiena o le anche. Come poi già ricordato, la percezione soggettiva dell'assicurato in termini di dolori non è determinante per la valutazione della residua abilità, in quanto l'impedimento a svolgere determinate mansioni deve risultare da elementi oggettivi. Nell'evenienza, gran parte della sintomatologia dolorosa lamentata dall'assicurato è imputabile o subentra al carico. Proprio per questo restano esigibili solo attività leggere. Valutando complessivamente la situazione di salute dell'assicurato, questo Giudice ritiene di poter concludere alla possibilità di mettere a buon frutto la residua abilità del 60% in attività confacente.
6. a) Non è contestato che il reddito conseguibile senza invalidità presso il precedente datore di lavoro sarebbe ammontato nel 2009 a fr. 65'892.--. Per la determinazione del reddito conseguibile da invalido, nei casi in cui l'assicurato non riprende più la precedente attività dopo l'insorgenza del danno alla salute, vanno presi a confronto i dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura salariale (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 76 cons. 3b e riferimenti, 124 V 323 cons. 3b bb; DAS AI 1999 ni. 6 e 11 e 1998 ni. 8 e 15 nonché per i Grigioni sentenze non pubblicate del 21 febbraio 2003, I 750/02, 13 marzo 2003, I 103/02 e del 30 gennaio 2004, I 325/02). Il reddito ipotetico da invalido va stabilito in base alla TA1 dell'ISS concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato, essendo per il TF solo in questo modo possibile garantire un uguale trattamento di tutti gli interessati. Concretamente, secondo la tabella TA1 dell'ISS riferita al 2008, lo stipendio lordo mensile (40 ore settimanali) di un uomo per attività semplici e ripetitive (livello di qualifica 4) nel settore privato era di fr. 4'806.--. Poiché i dati si riferiscono ad un tempo di lavoro di 40 ore settimanali, mentre il tempo di lavoro medio era nel 2008 di 41.6 ore settimanali, e tenendo in considerazione un incremento dei salari per il 2009 rispetto al 2008 del 2.1%, ne risulta un reddito annuo di fr. 61'238.--, di cui il 60% (grado d'occupazione esigibile) corrisponde a fr. 36'743.--.
b) Su tale reddito è poi stata operata una riduzione del 10%, per attività leggere e un'ulteriore deduzione per attività a tempo parziale dell'8%. Per quanto riguarda la deduzione per attività leggera questa non dà adito a critica. Poiché l'istante può portare dei pesi massimi di 5 kg, gli organi AI hanno giustamente operato un'ulteriore riduzione rispetto al salario conseguibile in attività semplici e ripetitive senza alcun grado di qualifica professionale. La riduzione per attività a tempo parziale va invece leggermente corretta. Giusta quanto risulta dalla tabella T dell'ISS del 2008, in attività semplici e ripetitive un uomo subiva una diminuzione salariale del 10.25% per un grado di occupazione tra il 50% e il 74% (vedi anche STF 9C_399/2011 dell'11 luglio 2011). Operando quindi con questo correttivo il reddito conseguibile da invalido ammonta a fr. 29'679.--. Dal raffronto dei redditi risulta un grado d'invalidità del 55%, il quale dà diritto ad una mezza rendita d'invalidità, come giustamente accertato da parte degli organi AI.
7. In conclusione, i ricorsi sono respinti e viene confermata la correttezza di un grado d'invalidità che dà diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal 1. ottobre 2009. In deroga all'art. 61 lett. a
LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e fr. 1000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis
LAI). Per questo i costi di fr. 700.-- vanno accollati al ricorrente.
Il Tribunale decide:
1. I ricorsi sono respinti.
2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.--, il cui importo sarà versato da ... entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.
DossNr: S 2010 65
PublDate: 2011-12-25
EntschDate: 2011-10-04
Abt.Nr.: 3
Abt.: 3. Kammer
Zusammenfassung:
Verfahrenstyp: Beschwerde
Weiterzug:
Content: S 10 65
S 10 81
3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni
SENTENZA
del 4 ottobre 2011
nella vertenza di diritto amministrativo
concernente rendita AI
1. Il 30 novembre 2006, ..., 1952 era vittima di un incidente sul lavoro nel quale riportava la rottura del bicipite e una rottura tendinea di intervallo alla spalla destra. Dal 2 giugno 2007, l'attività lavorativa veniva ripresa in misura completa. Il 20 novembre 2007 l'assicurato subiva una ricaduta. Per le conseguenze invalidanti alla spalla destra, l'assicurazione infortuni riconosceva all'assicurato una rendita d'invalidità del 19%. Con sentenza del 12 gennaio/15 febbraio 2010 (S 09 84) il Tribunale amministrativo accoglieva l'interposto ricorso proposto dall'assicurato e rinviava gli atti all'assicurazione infortuni per l'esecuzione di nuovi accertamenti medici. Poiché sulla situazione di salute incidevano anche altre patologie estranee all'infortunio, il 14 luglio 2008 veniva fatta richiesta di prestazioni da parte dell'assicurazione per l'invalidità (AI). In base agli accertamenti medici eseguiti in seguito, e giusta i quali il grado d'incapacità del petente variava da una completa inabilità anche in attività adatta ad un'abilita residua del 60%, con decisione 17 marzo 2010 a ... veniva riconosciuto un grado d'invalidità del 54% e il diritto ad una mezza rendita d'invalidità a far stato dal 1. marzo 2010. Con due provvedimenti separati datati 3 maggio 2010, per il periodo dal 1. novembre 2008 al 30 settembre 2009, l'assicurato veniva posto al beneficio di una rendita intera d'invalidità, mentre dal 1. ottobre 2009 al 28 febbraio 2010, veniva riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d'invalidità.
2. Nei tempestivi ricorsi proposti al Tribunale amministrativo contro la decisione 17 marzo 2010 (procedura S 10 65) e 3 maggio 2010 concernente il riconoscimento di un mezza rendita d'invalidità (procedura S 10 81), l'assicurato chiedeva principalmente l'annullamento delle impugnative e il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità o, eventualmente, di una rendita ex aequo et bono da definire da parte di questo Giudice. Per il ricorrente, gli atti medici all'incarto non permetterebbero di concludere ad una residua abilità in attività confacente del 60%. Numerosi dei medici che si sarebbero pronunciati sulla residua abilità lucrativa concorderebbero nel considerarlo completamente inabile ad esercitare qualsiasi professione. Il diverso parere espresso dai medici del servizio di accertamento medico ragionale dell'Assicurazione invalidità (qui di seguito SAM) non sarebbe convincente e comunque non proprio a sconfessare i pareri contrari agli atti e giusta i quali sussisterebbe un grado d'inabilità del 50% a carico dell'assicurazione infortuni e del 50% imputabile a malattia.
3. Nella propria presa di posizione, l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI (qui di seguito semplicemente ufficio AI) chiedeva la riunione dei due procedimenti, la reiezione dei ricorsi e la conferma dei provvedimenti impugnati. Poiché in base alla documentazione agli atti una valutazione del grado d'impedimento in attività adatta non sarebbe stata oggettivamente possibile, l'ufficio AI avrebbe deciso di sottoporre questa specifica questione al SAM, che avrebbe concluso ad un'inabilità imputabile a infortunio del 20% ed a malattia del 20% e conseguentemente ad una residua abilità del 60% in attività confacente. Per l'ufficio AI, detta valutazione sarebbe ampiamente sostanziata dal reperto oggettivo riscontrato, da un approfondito esame del paziente e della sua anamnesi clinica. Non sussisterebbero pertanto motivi per scostarsi dalle conclusioni peritali della perizia 7 dicembre 2009.
4. Replicando, l'istante considerava che la perizia medica del SAM fosse da radiare dall'incarto, non essendo stati ossequiati i requisiti formali che l'allestimento di tali mezzi probatori presupporrebbero, come il diritto di conoscere i nomi degli esperti e di poterli ricusare, di poter porre loro delle domande nonché quello di determinarsi sui risultati ottenuti. Conseguentemente veniva richiesto l'allestimento di una perizia giudiziaria. Per il resto, un ulteriore accertamento da parte del SAM non sarebbe neppure stato necessario, essendo già agli atti una prima perizia ordinata dagli organi AI. I dubbi espressi da controparte sull'attendibilità di tale valutazione medica sarebbero infondati. Agli atti permarrebbero pertanto due diverse valutazioni peritali che richiederebbero, per permettere un giudizio conclusivo, una perizia giudiziaria.
5. Nella duplica, l'ufficio AI contestava una qualsivoglia violazione del diritto di audizione dell'assicurato, essendogli stato comunicato il nome dell'incaricata della perizia medica e avendo l'interessato ottenuto la possibilità di determinarsi sulle risultanze di detta perizia prima dell'emanazione delle due decisioni impugnate.
6. In seguito, l'assicurato veniva ancora sottoposto il 14 luglio 2010 ad un intervento chirurgico alla spalla sinistra e il 13 maggio 2011 veniva eseguito un esame peritale su incarico dell'assicurazione infortuni. In base a tale ulteriore accertamento, la limitazione funzionale della spalla destra in attività confacente era da quantificare al 20%. Sulle risultanze di tale indagine, le due parti al presente procedimento avevano ancora modo di esporre il loro punto di vista.
Considerando in diritto:
1. Poiché i ricorsi ni. S 10 65 e 81 concernono due decisioni che partono essenzialmente dallo stesso stato di fatto e che riguardano la stessa questione giuridica - a sapere il grado d'invalidità dell'istante a partire dal 1. marzo 2010, la prima, e per il periodo dal 1. ottobre 2009 al 28 febbraio 2010, la seconda - nulla si oppone alla riunione dei due procedimenti e all'evasione della presente vertenza mediante un'unica sentenza.
2. a) Secondo l'art. 4 cpv. 1
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RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 4 Invalidità |
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| L'invalidità (art. 8 LPGA [1]) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. [2] | ||||||
| L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) Art. 8 Invalidità |
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| È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. | ||||||
| Gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale. [1] | ||||||
| Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete. L'articolo 7 capoverso 2 si applica per analogia. [2] [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [2] Per. introdotto dall'all. n. 2 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) Art. 7 [1] Incapacità al guadagno |
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| È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. | ||||||
| Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). | ||||||
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RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 28 [1] Principio |
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| L'assicurato ha diritto a una rendita se: | ||||||
| la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; | ||||||
| ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e | ||||||
| al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento. | ||||||
| La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d'integrazione secondo l'articolo 8 capoversi 1bis e 1ter. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). [2] RS 830.1 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). [4] Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
b) Le nozioni di invalidità e di incapacità al guadagno sono contenute nella LPGA. E' considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1
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RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) Art. 8 Invalidità |
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| È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. | ||||||
| Gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale. [1] | ||||||
| Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete. L'articolo 7 capoverso 2 si applica per analogia. [2] [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [2] Per. introdotto dall'all. n. 2 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) Art. 7 [1] Incapacità al guadagno |
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| È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. | ||||||
| Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) Art. 16 Grado d'invalidità |
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| Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. | ||||||
3. a) I medici che hanno visitato il ricorrente concordano sulle diagnosi. Dopo due interventi in artroscopia a livello della spalla destra, il ricorrente accusa dolori cronici in seguito alla rottura traumatica del tendine lungo del bicipite destro, lesione dell'intervallo, con lesione parziale del tendine del sottoscapolare, alterazioni degenerative del tendine sovraspinato e restringimento dello spazio sottoacromiale, nel senso di un impingement, in presenza di un'artrosi acromio-claveare. Alla spalla sinistra i dolori cronici sono riconducibili a impingement con rottura parziale del sovraspinato e tendinopatia del sottoscapolare, trattate mediante infiltrazioni. Inoltre, l'assicurato, portatore di protesi all'anca destra, accusa un inizio di coxartrosi a sinistra e alterazioni degenerative a livello della colonna lombare con protrusione L3/5 e L4/5. Il gomito destro presenta uno stato dopo decompressione del nervo ulnare e epicondilectomia (vedi reperti del 10 luglio e 7 dicembre 2009 nonché del 19 agosto 2011).
b) E' essenzialmente sulla ripercussione di tale danno alla salute sulla capacità lucrativa dell'istante che le parti al presente procedimento non concordano e ciò poiché i pareri medici contenuti all'incarto non sono unanimi. Nella propria perizia del 10 luglio 2009, il dott. med. ... riteneva che l'assicurato fosse da considerare invalido completamente nell'esercizio della precedente attività e anche in attività adatta. In termini percentuali l'invalidità era imputabile in ragione del 50% alle conseguenze dell'infortunio subito e per il restante 50% alle altre patologie presentate. Una ripresa della precedente attività nell'edilizia era da escludere, persistendo in detto settore di attività una completa inabilità. In termini di esigibilità, lo specialista in ortopedia e traumatologia riteneva che i disturbi alle due spalle non permettessero più l'esecuzione di attività fisiche da svolgersi all'altezza delle scapole. A questo si aggiungevano le difficoltà imputabili ai dolori cronici alla schiena e all'anca sinistra che riducevano in modo massiccio la possibilità di esercitare attività fisiche impegnative, richiedenti dei continui spostamenti, lo stare in posizione eretta e seduta. Riguardo all'esigibilità, nella perizia SAM del 7 dicembre 2009, veniva confermata l'impossibilità di una ripresa della precedente attività, nell'ambito della quale sussisterebbe una completa inabilità. Non sarebbero invece presenti delle limitazioni funzionali, una perdita di forza o dei deficit sensomotori tanto gravi da giustificare una completa inabilità in attività adatte. Per la dott. med. ..., ogni singolo danno alla salute valutato separatamente non comporterebbe delle grandi limitazioni, ma nel complesso sussisterebbe una limitazione globale dell'appartato di sostegno e motorio quantificabile in una riduzione dell'abilità lucrativa del 40%. Quali attività confacenti allo stato di salute dell'istante vanno per l'esperta di medicina fisica e riabilitativa annoverati i lavori fisici di tipo leggero con un ritmo di lavoro che alterni la posizione seduta e la stazione eretta, senza la necessità di lavorare mediante sostegno e sopra il livello delle spalle. In termini di carico, erano adatti i lavori richiedenti il porto saltuario di pesi fino a 5 kg vicino al corpo, mentre andava evitata l'assunzione di posizioni non energetiche per la schiena e le articolazioni come pure l'accovacciarsi, l'inginocchiarsi o l'andare su terreni accidentati.
4. a) Il ricorrente chiede la radiazione del rapporto del SAM già per motivi formali, non avendo l'interessato potuto determinarsi sulla persona del perito incaricata dell'indagine o proporre delle domande proprie. La censura non merita protezione. In principio, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, consideri tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione clinica. Le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 cons. 3a; DTF 122 V 160 cons. 1 c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 cons. 3a e 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il Tribunale federale ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui siano state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161 e 104 V 212). Sulla specifica questione dei SAM, il Tribunale federale non riteneva di poter considerare questo servizio come parte in causa, nel senso che sussisterebbe un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (DTF 123 V 178 cons. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 cons. 3c).
b) Nella recente sentenza di principio del 28 giugno 2011 (STF 9C_243/2010), il Tribunale federale si è dettagliatamente espresso sulle innumerevoli critiche rivolte alla piena forza probatoria che la giurisprudenza riconosce alle perizie SAM. In detto giudizio l'Alta Corte riteneva che il procurarsi e l'avvalersi in sede giudiziaria delle perizie mediche allestite da servizi esterni specializzati non violasse la nostra Costituzione e neppure la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Parallelamente però, anche in virtù della dipendenza economica di tali servizi medici rispetto all'AI, il Tribunale federale riconosceva in questa scelta un latente pericolo per le garanzie procedurali della persona assicurata. Per questo veniva ammessa la necessità di apportare alcuni correttivi alla prassi in vigore, nel senso di: assegnare gli incarichi ai diversi servizi di accertamento medico della Svizzera secondo la sorte, operare una certa distinzione della tariffa peritale, migliorare l'uniformità e il controllo della qualità delle esigenze poste ad una perizia, accordare maggior diritti di partecipazione agli interessati, emanare un provvedimento intermedio impugnabile separatamente in caso di contestazione della perizia e dare antecedentemente dei diritti di collaborazione della persona concerta. Per la procedura di prima istanza, era poi ritenuto necessario che fosse in linea di principio il Tribunale ad ordinare direttamente l'esecuzione di una perizia medica in caso di insufficiente determinazione della fattispecie determinante, con la possibilità di accollare i relativi costi all'AI. Infine nella stessa sentenza, il Tribunale federale precisava che le perizie fatte allestire prima di questo cambio della prassi non perdevano già per questo la loro validità, ma che determinante restava la questione di sapere se l'esame nel caso concreto fosse proprio a resistere alle censure di ricorso (vedi anche STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
c) Per la prima volta in sede di replica, il ricorrente censura la mancata possibilità di ricusare l'esperta, di porle delle domande proprie e di determinarsi sulle risultanze dell'inchiesta, oltre all'assoluta mancanza di necessità di operare ulteriori accertamenti. Come è stato esposto nel considerando che precede, il mancato ossequio dei principi ora posti dalla giurisprudenza per stabilire i limiti entro i quali è dato imporre un'ulteriore visita peritale, permettere all'interessato di conoscere l'esperto e di interagire nell'ambito dell'inchiesta medica non rendono la perizia viziata già per questo fatto. Nell'evenienza poi, l'istante non aveva in alcun modo reagito all'invito a volersi sottoporre ad un'ulteriore perizia e la convocazione all'esame del 18 settembre 2009 recava i nominativi dell'esperta incaricata della visita. Prima poi del rilascio della decisione impugnata, all'istante era stata data la possibilità di determinarsi sulle risultanze degli accertamenti eseguiti. Del resto, neppure in sede di ricorso il ricorrente contesta oggettivamente la qualifica dell'esperta. Egli non è neppure in grado di addurre quali interrogativi il medico avrebbe omesso di chiarire o per quali motivi essa avrebbe dovuto ricusarsi. Ne consegue che dal profilo formale non sussistono motivi per non tenere nella debita considerazione questo mezzo probatorio.
5. a) Per contestare le risultanze della perizia SAM, il ricorrente si avvale principalmente di quanto affermato dal dott. med. ..., il quale escludeva il persistere di abilità lucrativa residua. In termini di esigibilità però, per i motivi che verranno esposti in seguito, l'esperto sembra effettivamente misconoscere la portata di quella che viene definita come «un'attività confacente al danno alla salute» e le conclusioni che lo stesso trae dalle limitazioni funzionali accertate non sono convincenti. Già per questo motivo trovava giustificazione l'espletamento di un'ulteriore indagine in vista della determinazione della residua abilità in attività adatta. Nella propria perizia, il dott. med. ... ritiene che i disturbi alle due spalle non permettano più l'esecuzione di attività fisiche da svolgersi all'altezza delle spalle. A questo andavano aggiunte le importanti limitazioni che derivavano per tutti i lavori che richiedevano un certo carico e dei continui cambiamenti di posizione a causa dei dolori cronici alla schiena e all'anca sinistra (perizia del 10 luglio 2009, pag. 7). Alla luce di tale reperto ed in termini di esigibilità, la perizia del 10 luglio 2009 è del tutto compatibile con quanto stabilito nella perizia SAM del 7 dicembre 2009. La precedente attività non può più essere svolta come tutte le attività pesanti, con lavori sopra il livello delle spalle, che richiedono spostamenti su terreni accidentati o l'assunzione di posizioni inergonomiche per la schiena o l'anca. In questo senso è anche evidente che il dott. med. ... non opera alcuna chiara distinzione tra attività adatta esigibile e l'attività svolta in precedenza dall'assicurato, nel senso che la valutazione si limita essenzialmente all'attività nell'ambito edile svolta in precedenza. Infatti, dalla risposta fornita a pag. 7 della perizia del 10 luglio 2009 emerge chiaramente che il perito per «altre attività» intende comunque e sempre lavori nell'edilizia che richiedono di portare o sollevare dei pesi e di cambiare continuamente posizione. Per questo la conclusione quanto alla completa inabilità anche in altre attività è per il dott. med. ... intesa solo come una completa inabilità in lavori in ambito edile e pesanti. Dal canto suo il curante ritiene improponibile una ripresa dell'attività lavorativa, fatto che nessuno dei medici che hanno peritato il paziente contesta. Questo non permette però di concludere ad una completa inabilità pure in altri ambiti. Anche la valutazione effettuata dal dott. med. ... il 29 luglio 2008 (epoca per la quale veniva comunque erogata una rendita intera d'invalidità) non permette alcun giudizio in merito alla residua abilità, poiché il medico si limita a ritenere poco probabile che il paziente possa essere ricollocato in attività leggera, senza però spendere una sola parola sul grado degli impedimenti riscontrati e sui motivi oggettivi che lo portavano ad un simile giudizio.
b) Per contro il giudizio contenuto nella perizia del SAM indica in modo dettagliato gli impedimenti riscontrati e la loro incidenza sulla residua abilità lucrativa. Per le conseguenze infortunistiche, veniva reputato necessario un cambiamento occupazionale e sussistere un'abilità lucrativa sull'arco dell'intera giornata lavorativa in attività medio-leggere. Considerando invece tutti gli impedimenti riscontrati, ovvero quelli riconducibili a malattia e infortunio, andava reputata sussistere una residua abilità solo in attività leggere (porto saltuario di 5 kg al massimo). I referti radiologici ed i disturbi alle spalle ed a livello della schiena fatti valere dall'assicurato erano dei reperti oggettivamente compatibili propriamente con l'esecuzione di lavori pesanti. Altrimenti la funzione della colonna vertebrale e delle anche andava considerata sufficiente e durante l'esame non era possibile evidenziare deficit sensomotorici. A livello di ambedue le spalle era indubbia la presenza di alterazioni degenerative, anche se clinicamente la funzione delle due articolazioni andava considerata sufficiente. Per la specialista in medicina fisica e del lavoro, anche se separatamente nessuno di questi impedimenti avrebbe da solo giustificato una riduzione importante dell'abilità lucrativa, il complesso di tutte le diverse patologie comportava una limitazione funzionale complessiva del 40% (vedi perizia del 7 dicembre 2009).
c) Per il ricorrente, le due perizie del 10 luglio e 7 dicembre 2009 giungerebbero a dei risultati così diversi tra di loro che si imporrebbe l'allestimento di una perizia giudiziaria. Per costante giurisprudenza quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (DTF 131 I 157 cons. 3 e 124 V 94 cons. 4b; STA S 09 123 ). Nella fattispecie in esame, come è già stato esposto, le due perizie non divergono sostanzialmente sulla misura delle limitazioni riscontrate dal paziente, ma sulla loro incidenza nell'esercizio di un'attività adatta. Questa questione era, accanto alla problematica di esclusiva pertinenza infortunistica, in parte oggetto della nuova perizia 19 agosto 2011. In base alle risultanze di questa valutazione, che per quanto verrà esposto nel considerando che segue tende a confermare la valutazione operata dal SAM, questo Giudice non reputa necessario ordinare nuovi accertamenti, non ritenendoli suscettibili di modificare le sorti del giudizio.
d) Il reperto del 19 agosto 2011, effettato su incarico dell'assicurazione infortuni, conferma indirettamente la valutazione della residua abilità lucrativa effettuata dal SAM. Mentre per i dott. med. ..., ... e ... la percentuale d'inabilità era per il 50% da imputare all'infortunio e per il 50% da ricondurre a malattia, il dott. med. ... quantificava la limitazione funzionale della spalla infortunata al 20%. In questo senso viene però anche indirettamente rafforzata la convinzione che un grado d'impedimento complessivo malattie e infortunio del 40% corrisponda effettivamente all'impedimento oggettivamente riscontrabile. In termini di esigibilità, dopo aver effettuato una valutazione della funzionalità fisica e tenuto conto di tutte le patologie invalidanti, lo specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia osteo-articolare reputava il paziente abile a «svolgere un lavoro con sollevamento e trasporto di carichi molto leggeri, utilizzazione di oggetti ed attrezzi leggeri e di precisione, deve lavorare seduto piegato in avanti, rispettivamente eretto piegato in avanti. La posizione seduta prolungata è leggermente ridotta. Può percorrere tragitti fino a 50 m, ma non può spostarsi su terreno accidentato o salire su scale a pioli. La manipolazione e l'impiego delle due mani non sono limitati. Tenendo conto di queste limitazioni il paziente potrebbe lavorare teoricamente 8 ore al giorno, con un rendimento leggermente ridotto» (vedi perizia del 19 agosto 2011). Anche sulla base di tale recente valutazione, è pertanto esclusa l'esistenza di un grado d'impedimento a carico dell'assicurazione infortuni del 50%. Ritenuto che nell'evenienza il grado d'impedimento in attività leggera è stato complessivamente quantificato al 40%, la valutazione operata dal SAM e presa a fondamento per la determinazione del grado d'invalidità da parte degli organi AI non dà adito a critiche.
e) Tenendo poi in considerazione che il nuovo apprezzamento è stato effettuato nel maggio del 2011, le conseguenze dell'intervento alla spalla sinistra del luglio 2010 sono state necessariamente prese in considerazione per valutare la residua abilità. Per il resto, dalla diagnosi posta anche nel 2011 e soprattutto da quanto deve essere considerato esigibile, non risulta intervenuto un cambiamento della situazione, almeno fino all'emanazione dei due provvedimenti impugnati, rispetto a quanto accertato dai medici nei mesi di luglio e dicembre 2009.
f) Per il ricorrente, nato il 13 settembre 1952, l'attività adatta al suo stato di salute sarebbe reperibile solo teoricamente, ma non certo sull'attuale mercato del lavoro. Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro, va ricordato che al momento determinante delle decisioni impugnate del marzo e maggio 2010, il ricorrente doveva compiere i 58 anni. Dal profilo dell'età, le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità come conosciute sotto l'egida del diritto previgente non sarebbero comunque date (STF I 359/06 del 22 giugno 2007 e I 336/03 dell'8 gennaio 2004). In base all'esigibilità medico teorica, al ricorrente resta aperto un ampio ventaglio di professioni in ambito del controllo, della sorveglianza e nell'esercizio di attività semplici e ripetitive, grazie alla possibilità di un impiego normale delle due mani. In questa gamma di attività che si svolgono prevalentemtne al chiuso non viene solitamente richiesto lo spostamento su terreni accidentati e neppure l'assunzione di posizioni inergonomiche per la schiena o le anche. Come poi già ricordato, la percezione soggettiva dell'assicurato in termini di dolori non è determinante per la valutazione della residua abilità, in quanto l'impedimento a svolgere determinate mansioni deve risultare da elementi oggettivi. Nell'evenienza, gran parte della sintomatologia dolorosa lamentata dall'assicurato è imputabile o subentra al carico. Proprio per questo restano esigibili solo attività leggere. Valutando complessivamente la situazione di salute dell'assicurato, questo Giudice ritiene di poter concludere alla possibilità di mettere a buon frutto la residua abilità del 60% in attività confacente.
6. a) Non è contestato che il reddito conseguibile senza invalidità presso il precedente datore di lavoro sarebbe ammontato nel 2009 a fr. 65'892.--. Per la determinazione del reddito conseguibile da invalido, nei casi in cui l'assicurato non riprende più la precedente attività dopo l'insorgenza del danno alla salute, vanno presi a confronto i dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura salariale (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 76 cons. 3b e riferimenti, 124 V 323 cons. 3b bb; DAS AI 1999 ni. 6 e 11 e 1998 ni. 8 e 15 nonché per i Grigioni sentenze non pubblicate del 21 febbraio 2003, I 750/02, 13 marzo 2003, I 103/02 e del 30 gennaio 2004, I 325/02). Il reddito ipotetico da invalido va stabilito in base alla TA1 dell'ISS concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato, essendo per il TF solo in questo modo possibile garantire un uguale trattamento di tutti gli interessati. Concretamente, secondo la tabella TA1 dell'ISS riferita al 2008, lo stipendio lordo mensile (40 ore settimanali) di un uomo per attività semplici e ripetitive (livello di qualifica 4) nel settore privato era di fr. 4'806.--. Poiché i dati si riferiscono ad un tempo di lavoro di 40 ore settimanali, mentre il tempo di lavoro medio era nel 2008 di 41.6 ore settimanali, e tenendo in considerazione un incremento dei salari per il 2009 rispetto al 2008 del 2.1%, ne risulta un reddito annuo di fr. 61'238.--, di cui il 60% (grado d'occupazione esigibile) corrisponde a fr. 36'743.--.
b) Su tale reddito è poi stata operata una riduzione del 10%, per attività leggere e un'ulteriore deduzione per attività a tempo parziale dell'8%. Per quanto riguarda la deduzione per attività leggera questa non dà adito a critica. Poiché l'istante può portare dei pesi massimi di 5 kg, gli organi AI hanno giustamente operato un'ulteriore riduzione rispetto al salario conseguibile in attività semplici e ripetitive senza alcun grado di qualifica professionale. La riduzione per attività a tempo parziale va invece leggermente corretta. Giusta quanto risulta dalla tabella T dell'ISS del 2008, in attività semplici e ripetitive un uomo subiva una diminuzione salariale del 10.25% per un grado di occupazione tra il 50% e il 74% (vedi anche STF 9C_399/2011 dell'11 luglio 2011). Operando quindi con questo correttivo il reddito conseguibile da invalido ammonta a fr. 29'679.--. Dal raffronto dei redditi risulta un grado d'invalidità del 55%, il quale dà diritto ad una mezza rendita d'invalidità, come giustamente accertato da parte degli organi AI.
7. In conclusione, i ricorsi sono respinti e viene confermata la correttezza di un grado d'invalidità che dà diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal 1. ottobre 2009. In deroga all'art. 61 lett. a
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RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) Art. 61 Regole di procedura |
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| Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze: | ||||||
| deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica; | ||||||
| il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso; | ||||||
| il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente; | ||||||
| il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore [3] del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso; | ||||||
| se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all'udienza; | ||||||
| deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio; | ||||||
| in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato; | ||||||
| il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento; | ||||||
| le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall'indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto; | ||||||
| le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303). [3] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051). [4] Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303). | ||||||
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RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 69 [1] Rimedi giuridici: disposizioni particolari |
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| In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA [2]: | ||||||
| le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI; | ||||||
| le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale. [4] | ||||||
| La procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. [5] L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. [6] | ||||||
| Il capoverso 1bis e l'articolo 85bis capoverso 3 LAVS [7] si applicano per analogia ai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale. [8] | ||||||
| Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali secondo l'articolo 27quinquies possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005 [9] sul Tribunale federale. [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [2] RS 830.1 [3] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 2 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). [5] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). [7] RS 831.10 [8] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 2 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). [9] RS 173.110 [10] Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI) (RU 2003 3837; FF 2001 2851). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
Il Tribunale decide:
1. I ricorsi sono respinti.
2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.--, il cui importo sarà versato da ... entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.
Registro di legislazione
LAI 4
LAI 28
LAI 69
LPGA 7
LPGA 8
LPGA 16
LPGA 61
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RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 4 Invalidità |
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| L'invalidità (art. 8 LPGA [1]) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. [2] | ||||||
| L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513). | ||||||
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RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 28 [1] Principio |
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| L'assicurato ha diritto a una rendita se: | ||||||
| la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; | ||||||
| ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e | ||||||
| al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento. | ||||||
| La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d'integrazione secondo l'articolo 8 capoversi 1bis e 1ter. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). [2] RS 830.1 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). [4] Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
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RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 69 [1] Rimedi giuridici: disposizioni particolari |
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| In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA [2]: | ||||||
| le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI; | ||||||
| le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale. [4] | ||||||
| La procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. [5] L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. [6] | ||||||
| Il capoverso 1bis e l'articolo 85bis capoverso 3 LAVS [7] si applicano per analogia ai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale. [8] | ||||||
| Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali secondo l'articolo 27quinquies possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005 [9] sul Tribunale federale. [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [2] RS 830.1 [3] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 2 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). [5] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). [7] RS 831.10 [8] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 2 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). [9] RS 173.110 [10] Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI) (RU 2003 3837; FF 2001 2851). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) Art. 7 [1] Incapacità al guadagno |
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| È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. | ||||||
| Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) Art. 8 Invalidità |
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| È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. | ||||||
| Gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale. [1] | ||||||
| Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete. L'articolo 7 capoverso 2 si applica per analogia. [2] [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [2] Per. introdotto dall'all. n. 2 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) Art. 16 Grado d'invalidità |
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| Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. | ||||||
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RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) Art. 61 Regole di procedura |
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| Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze: | ||||||
| deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica; | ||||||
| il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso; | ||||||
| il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente; | ||||||
| il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore [3] del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso; | ||||||
| se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all'udienza; | ||||||
| deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio; | ||||||
| in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato; | ||||||
| il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento; | ||||||
| le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall'indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto; | ||||||
| le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303). [3] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051). [4] Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303). | ||||||
Registro DTF
Weitere Urteile ab 2000
BJM
1989 S.31