2019 VII/2

Estratto della decisione della Corte VI
nella causa A. contro Segreteria di Stato della migrazione
Fâ¿¿465/2017 del 12 marzo 2019

Divieto d'entrata e segnalazione nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Oggetto del litigio limitato alla segnalazione nel SIS II. Analisi a titolo pregiudiziale della legalit del divieto d'entrata.

Art. 67 cpv. 3
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 67 Divieto d'entrare in Svizzera - 1 Fatto salvo il capoverso 5, la SEM vieta l'entrata in Svizzera a uno straniero allontanato se:
1    Fatto salvo il capoverso 5, la SEM vieta l'entrata in Svizzera a uno straniero allontanato se:
a  l'allontanamento è eseguibile immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c;
b  lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli;
c  lo straniero ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero; o
d  lo straniero è stato punito per aver commesso un reato di cui agli articoli 115 capoverso 1, 116, 117 o 118 oppure per aver tentato di commettere un tale reato.152
2    La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che:
a  ha causato spese di aiuto sociale;
b  si trova in carcerazione preliminare, in carcerazione in vista di rinvio coatto o in carcerazione cautelativa (art. 75-78).153
3    Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici.
4    L'Ufficio federale di polizia (fedpol) può, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), vietare l'entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Fedpol può pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni e, in casi gravi, di durata indeterminata.
5    L'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare eccezionalmente a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente. A tal proposito occorre considerare segnatamente i motivi che hanno portato al divieto d'entrata nonché la protezione della sicurezza e dell'ordine pubblici e la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera e ponderarli con gli interessi privati dell'interessato a una decisione di sospensione.154
LStrI. Art. 3 lett. d, art. 24 par. 1 e par. 2 del regolamento (CE) n. 1987/2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione.

Considerato il rapporto accessorio tra il divieto d'entrata e la segnalazione nel SIS II, è necessario procedere, a titolo pregiudiziale, all'analisi della legalit del divieto d'entrata, incontestato, prima di poter valutare se la sua segnalazione nel SIS II, solo oggetto del litigio, sia giustificata (consid. 4).

Einreiseverbot und Ausschreibung im Schengener Informationssystems der zweiten Generation (SIS II). Streitgegenstand begrenzt auf die Ausschreibung im SIS II. Vorfrageweise Prüfung der Gesetzmässigkeit des Einreiseverbots.

Art. 67 Abs. 3 AIG. Art. 3 Bst. d, Art. 24 Abs. 1 und Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems der zweiten Generation.

In Anbetracht des akzessorischen Verhältnisses zwischen Einreiseverbot und Ausschreibung im SIS II ist vorab eine Prüfung der Gesetzmässigkeit des nicht angefochtenen Einreiseverbots notwendig, um beurteilen zu können, ob die angefochtene Ausschreibung im SIS II gerechtfertigt ist (E. 4).

Interdiction d'entrée et signalement dans le système d'information Schengen de deuxième génération. Objet du litige limité au signalement dans le SIS II. Analyse titre préjudiciel de la légalité de l'interdiction d'entrée.

Art. 67 al. 3 LEI. Art. 3 let. d, art. 24 par. 1 et par. 2 du règlement (CE) no 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération.

Eu égard au rapport accessoire entre l'interdiction d'entrée et le signalement dans le SIS II, il est nécessaire de procéder, titre préjudiciel, l'analyse de la légalité de l'interdiction d'entrée, cette mesure n'étant pas contestée, avant de pouvoir évaluer si le signalement dans le SIS II, seul objet du litige, est justifié (consid. 4).

Il 2 luglio 2015, la Corte delle assise criminali (CAC) del Tribunale penale cantonale ticinese ha condannato A. (di seguito: ricorrente), cittadino albanese, ad una pena detentiva di tre anni e sei mesi per infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti (LStup, RS 812.121). La sentenza della CAC è cresciuta in giudicato incontestata.

Venuta a conoscenza della sentenza della CAC, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha invitato il ricorrente ad esprimersi sull'eventuale pronuncia nei suoi confronti di un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein.

Il 5 aprile 2016, interrogato a questo proposito dalla polizia cantonale, il ricorrente ha affermato, tra le altre cose, che " non mi interessa se viene fatto un divieto per la Svizzera ", chiedendo che " il divieto d'entrata in Svizzera non venga esteso agli Stati Schengen ", poiché i suoi genitori, un suo fratello, due sue sorelle e sua moglie abitano in Italia.

Il 23 dicembre 2016, la SEM ha emanato nei confronti del ricorrente un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein, valido immediatamente e fino al 22 dicembre 2036 (venti anni), segnalandolo nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II; [...]).

Il 20 gennaio 2017, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale con un ricorso, in cui afferma che " il divieto d'entrata per il territorio elvetico ... non è contestato ", aggiungendo che " si oppone, invece, contro [sic] la pubblicazione nel SIS II ed il relativo divieto/rifiuto d'entrata per il territorio Schengen ".


Dai considerandi:

4. Si tratta innanzitutto di circoscrivere l'oggetto del litigio in funzione del contenuto del ricorso, e ciò anche alla luce delle dichiarazioni del ricorrente del 5 aprile 2016.

4.1 Secondo la giurisprudenza, l'oggetto del litigio, definito essenzialmente dalle conclusioni formulate nel ricorso, può essere identico o meno comprensivo dell'oggetto di impugnazione delimitato dal dispositivo della decisione, ma non può essere più esteso dello stesso (cfr., a titolo illustrativo, DTF 131 V 164 consid. 2.1; sentenze del TAF Bâ¿¿5465/2015 del 22 settembre 2016 consid. 8.3 e Bâ¿¿5796/2014 del 16 marzo 2016 consid. 1.3.1).

4.2 In concreto, la decisione impugnata consiste in un divieto d'entrata per la Svizzera e il Liechtenstein, nonché nella sua segnalazione nel SIS II. Di questi due punti del dispositivo, il ricorrente contesta soltanto la segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II, come si può evincere inequivocabilmente sia dal ricorso, sia dal protocollo d'audizione del ricorrente da parte della polizia cantonale.

Se ne deve concludere che, l'oggetto del litigio essendo meno comprensivo dell'oggetto di impugnazione, la presente causa verte unicamente sulla segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II. In questo senso, il divieto d'entrata di 20 anni è cresciuto in giudicato incontestato.

4.3 Cionondimeno, considerato il rapporto di accessoriet tra il divieto d'entrata e la segnalazione nel SIS II (non può esserci segnalazione senza divieto), è necessario procedere, a titolo pregiudiziale, ad un'analisi della legalit (fondatezza e durata) del divieto d'entrata prima di potere valutare se la segnalazione dello stesso sia giustificata. Il risultato di questa analisi potr determinare, se del caso, il non inserimento della segnalazione nel SIS II oppure influire sulla fissazione della sua durata.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 2019/VII/2
Data : 12. marzo 2019
Pubblicato : 13. marzo 2020
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : 2019/VII/2
Ramo giuridico : VII (Diritto degli stranieri, Cittadinanza)
Oggetto : Divieto d'entrata


Registro di legislazione
LStr: 67
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 67 Divieto d'entrare in Svizzera - 1 Fatto salvo il capoverso 5, la SEM vieta l'entrata in Svizzera a uno straniero allontanato se:
1    Fatto salvo il capoverso 5, la SEM vieta l'entrata in Svizzera a uno straniero allontanato se:
a  l'allontanamento è eseguibile immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c;
b  lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli;
c  lo straniero ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero; o
d  lo straniero è stato punito per aver commesso un reato di cui agli articoli 115 capoverso 1, 116, 117 o 118 oppure per aver tentato di commettere un tale reato.152
2    La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che:
a  ha causato spese di aiuto sociale;
b  si trova in carcerazione preliminare, in carcerazione in vista di rinvio coatto o in carcerazione cautelativa (art. 75-78).153
3    Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici.
4    L'Ufficio federale di polizia (fedpol) può, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), vietare l'entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Fedpol può pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni e, in casi gravi, di durata indeterminata.
5    L'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare eccezionalmente a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente. A tal proposito occorre considerare segnatamente i motivi che hanno portato al divieto d'entrata nonché la protezione della sicurezza e dell'ordine pubblici e la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera e ponderarli con gli interessi privati dell'interessato a una decisione di sospensione.154
Registro DTF
131-V-164
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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EU Verordnung
1987/2006