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Estratto della decisione della Corte II
nella causa A. contro
Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT
B 7059/2010 del 14 agosto 2012
Riconoscimento di diplomi esteri giusta l'Accordo sulla libera circolazione Svizzera-UE. Particolarità del riconoscimento di una formazione non regolamentata nello Stato di provenienza per l'esercizio di una professione regolamentata nello Stato ospitante. Considerazione dell'esperienza professionale nel confronto del contenuto delle formazioni.
Art. 3 lett. b e art. 4 cpv. 1 lett. b della direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.
1. Condizioni di riconoscimento dell'equipollenza conformemente all'Accordo sulla libera circolazione Svizzera-UE. Onere della prova (consid. 5segg.).
2. Disamina particolare delle condizioni di riconoscimento in caso di una formazione non regolamentata nello Stato di provenienza per l'esercizio di una professione regolamentata nello Stato ospitante giusta l'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE. Interpretazione della direttiva 92/51/CEE in caso di testi divergenti nelle diverse versioni linguistiche. La condizione dell'esercizio biennale della professione può essere anche adempiuta qualora tale attività sia stata prestata nello Stato ospitante dove l'abilitazione ad esercitare la professione per mancanza di riconoscimento del diploma non è ancora stata acquisita (consid. 7.1segg.).
3. Confronto del contenuto delle formazioni giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. b della direttiva 92/51/CEE. Considerazione dell'esperienza professionale per un'eventuale compensazione di una differenza sostanziale tra i contenuti delle formazioni; parametro e criteri (consid. 7.3segg.).
Diplomanerkennung gemäss Freizügigkeitsabkommen Schweiz-EU. Besonderheiten bei der Anerkennung einer nicht reglementierten Ausbildung im Herkunftsstaat zur Ausübung eines reglementierten Berufes im Aufnahmestaat. Berücksichtigung der Berufserfahrung beim inhaltlichen Vergleich der Ausbildungen.
Art. 3 Bst. b und Art. 4 Abs. 1 Bst. b der Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG.
1. Bedingungen für die Anerkennung von ausländischen Diplo men gemäss Freizügigkeitsabkommen Schweiz-EU. Beweislast (E. 5ff.).
2. Besonderes Prüfprogramm bei der Anerkennung einer nicht reglementierten Ausbildung im Herkunftsstaat zur Ausübung eines reglementierten Berufes im Aufnahmestaat gemäss Art. 3 Bst. b der Richtlinie 92/51/EWG. Auslegung der Richtlinie 92/51/EWG bei abweichendem Wortlaut in den verschiedenen Sprachversionen. Die Bedingung der zweijährigen Berufsausübung kann auch dann erfüllt sein, wenn diese lediglich im Aufnahmestaat stattgefunden hat, wo die Berechtigung zur Berufsausübung mangels erfolgter Diplomanerkennung noch nicht besteht (E. 7.1ff.).
3. Inhaltlicher Vergleich der Ausbildungen gemäss Art. 4 Abs. 1 Bst. b der Richtlinie 92/51/EWG. Berücksichtigung der Berufserfahrung für eine allfällige Kompensation eines substanziellen Unterschiedes der Ausbildungsinhalte; Massstab und Kriterien (E. 7.3ff.).
Reconnaissance des diplômes selon l'Accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE. Particularités de la reconnaissance d'une formation non réglementée dans l'Etat d'origine pour l'exercice d'une profession réglementée dans l'Etat d'accueil. Prise en compte de l'expérience professionnelle dans la comparaison du contenu des formations.
Art. 3 let. b et art. 4 al. 1 let. b de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE.
1. Conditions de reconnaissance de l'équivalence des diplômes étrangers conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE. Fardeau de la preuve (consid. 5 ss).
2. Examen particulier des conditions de reconnaissance d'une formation non réglementée dans l'Etat d'origine pour l'exercice d'une profession réglementée dans l'Etat d'accueil conformément à l'art. 3 let. b de la directive 92/51/CEE. Interprétation de la directive 92/51/CEE lorsque le texte ne coïncide pas dans les différentes versions linguistiques. L'exigence d'un exercice de la profession pendant deux ans peut également être satisfaite lorsque celui-ci a lieu exclusivement dans l'Etat d'accueil, où l'autorisation d'exercer n'est pas encore acquise faute d'une reconnaissance effective du diplôme (consid. 7.1ss).
3. Comparaison du contenu des formations selon l'art. 4 al. 1 let. b de la directive 92/51/CEE. Prise en compte de l'expérience professionnelle aux fins d'une éventuelle compensation d'une différence substantielle dans le contenu des formations; base et critères de comparaison (consid. 7.3 ss).
Il 6 luglio 2006 A. (qui di seguito: ricorrente) ha ottenuto presso la scuola Y. a Z. (Italia) l'attestato di abilitazione dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico dopo una formazione biennale con 1152 ore annue. Il 30 giugno 2009 la ricorrente ha conseguito il diploma di optometrista presso l'Istituto superiore centro di formazione professionale ottici e optometristi a N. (Italia) dopo un'ulteriore formazione biennale con 320/352 ore annue.
A partire dal 5 settembre 2006 la ricorrente veniva assunta con mansione di aiuto ottico presso la F. S.p.A. a G. (Italia). In seguito, la ricorrente continuava ad essere impiegata presso la F. S.p.A. a L. (Italia, 2007) e a N. (Italia, 2008) con mansione di ottica (2007) e responsabile del reparto di applicazioni di lenti a contatto morbide e rigide o gas-permeabili (2008). Dal 1o settembre 2008 la ricorrente opera con l'incarico di ottico e assistente alla parte optometrica presso la X. SA a B. (Svizzera, TI). Secondo il certificato di lavoro intermedio della X. SA del 7 dicembre 2009 le sue mansioni comprendono l'applicazione di lenti a contatto, l'esecuzione di esami della vista e tutto quello che può riguardare il ramo dell'optometria e della contattologia, la vendita di occhiali come anche di strumenti ottici e di misura e la relativa consulenza, i montaggi, le riparazioni, il controllo dei lavori, nonché tutto ciò che può riguardare il ramo dell'ottica ed infine anche le attività contabili e di amministrazione del centro ottico.
Con domanda del 22 dicembre 2009 la ricorrente ha chiesto all'Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT, qui di seguito anche autorità inferiore) di riconoscere il suo attestato di optometrista equipollente a un diploma federale di ottico.
Con decisione del 10 settembre 2010 l'autorità inferiore ha subordinato il riconoscimento del diploma di optometrista italiano con il diploma federale di ottico al superamento di una misura di compensazione. In base a una perizia dell'8 giugno 2010 l'UFFT rileva che dal paragone della formazione della ricorrente colla formazione svizzera si evincerebbe che l'assenza di qualifica della ricorrente nelle materie « anatomia e fisiologia oculare » e « ottica generale e strumenti » costituirebbe una differenza sostanziale ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b della direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209 del 24.7.1992; qui di seguito: direttiva 92/51/CEE). La formazione svizzera di ottico diplomato prevede 140 ore di insegnamento della materia « anatomia e fisiologia oculare » e 240 della materia « ottica generale e strumenti ». Per ottenere il riconoscimento col diploma federale di ottico la ricorrente può scegliere tra una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento di nove mesi. In seguito al tirocinio, degli esperti della Fachhochschule Nordwestschweiz verificherebbero le conoscenze
teoriche e pratiche della ricorrente nelle suddette materie. Vista la mancanza di esperti italofoni, sia la prova attitudinale sia la verifica successiva al tirocinio, si svolgerebbero, a scelta della ricorrente, in tedesco o in francese.
Quest'ultima decisione dell'autorità inferiore è stata impugnata dalla ricorrente il 27 settembre 2010. Implicitamente ella chiede di annullare la decisione del 10 settembre 2010 e di riconoscere il suo attestato di optometrista equipollente ad un diploma federale di ottico incondizionatamente, cioè senza l'obbligo di sottoporsi a una misura di compensazione.
La ricorrente rileva che l'UFFT si sarebbe basato unicamente sul piano di formazione di optometria e non avrebbe richiesto e tenuto in considerazione quello in ambito ottico. In tal caso la ricorrente è dell'opinione che l'UFFT avrebbe potuto accertare che le materie mancanti indicate erano state studiate ed apprese nel precedente periodo di formazione obbligatoria in ottica, cioè durante gli anni 2004 2006, presso la scuola Y. a Z.
Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2011, 29 aprile 2011 e 31 maggio 2012 l'autorità inferiore rimprovera inoltre alla ricorrente di non aver sufficientemente approfondito le materie indicate durante la formazione di ottico e di (non) aver seguito dette materie durante la formazione di optometria. Sulla base di una seconda perizia del 12 gennaio 2012 l'UFFT punta sui temi specifici delle materie che mancherebbero nella formazione della ricorrente. L'autorità inferiore aggiunge che le lacune identificate non potrebbero essere colmate con un periodo di lavoro in un ambito affine alla formazione di ottico diplomato poiché la ricorrente non avrebbe mai esercitato l'attività di optometrista in Italia dopo il conseguimento del relativo attestato.
Nelle sue osservazioni del 28 marzo 2011 e del 4 maggio 2012 la ricorrente critica nuovamente la mancata contemplazione della formazione da lei svolta concretamente presso l'Istituto Y. a Z. La ricorrente specifica inoltre che avrebbe in realtà seguito tutte le materie richieste. All'Istituto Y. di Z., sarebbero stati trattati i temi « fisiologia dell'organo visivo o della visione », «lenti sottili e lenti spesse » «e combinazione di lenti ». Anche il tema « strumenti d'ottica per l'osservazione » sarebbe stato insegnato nell'ambito della formazione biennale di ottica. Nonostante non siano contemplati nel programma, tali argomenti sarebbero stati ripresi anche nel successivo corso di optometria, in modo da omogeneizzare la formazione dei corsisti.
Dai considerandi:
5. Disamina relativa alle condizioni di riconoscimento dell'equipollenza stabilite nell'ALC
S'impone di delineare di seguito le condizioni di riconoscimento dell'equipollenza stabilite nell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681; qui di seguito: Accordo).
5.1 Diritto di esercitare la professione relativa nel Paese di provenienza
Il sistema di riconoscimento istituito dall'Accordo si basa fondamentalmente sul concetto di « professione » e non su quello di « formazione » (cfr. Frédéric Berthoud, Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU, in: Thürer/ Weber/Portmann/Kellerhals [ed.], Bilaterale Verträge I & II Schweiz-EU, Zurigo/Basilea/Ginevra 2007, pag. 258). Esso presuppone quindi che il richiedente sia già inserito nel mondo professionale nel suo Paese d'origine, oppure che sia in possesso di tutti i requisiti che gli permettono di esercitare la sua professione. Il criterio di base per l'applicazione del sistema di riconoscimento istituito nell'Unione europea è integrato nell'Accordo e si identifica quindi nel presupposto che tutto ciò che un richiedente ha il diritto di esercitare professionalmente nel suo Paese deve poterlo fare anche in un altro Stato contraente, con la conseguenza che il Paese accogliente deve accordare l'equipollenza a una formazione « proveniente » da un altro Stato contraente con la formazione necessaria nel Paese accogliente per poter svolgere l'attività in questione (cfr. Berthoud, op. cit., pag. 265).
5.2 Professione regolamentata nel Paese di provenienza e criterio di compensazione in caso contrario
Se il richiedente ha il diritto di esercitare la sua professione nello Stato di provenienza occorre verificare di seguito se l'esercizio della professione in questione è regolamentato nel suo Paese. In caso contrario, bisogna esaminare se il migrante è in possesso di un titolo che sancisce una formazione regolamentata. In tale ipotesi, si deve poi controllare se la formazione estera verte su materie sostanzialmente diverse da quelle trattate nell'ambito della formazione svizzera (cfr. Berthoud, op. cit., pag. 266). Se il migrante non dovesse disporre di un titolo di formazione che sancisce una formazione regolamentata, le autorità dello Stato ospitante devono prendere in considerazione se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni nel Paese di provenienza ed è in possesso di un titolo di formazione rilasciato da un'autorità di tale Stato, designata conformemente alle disposizioni regolamentari di quest'ultimo, e da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari della durata di almeno un anno (cfr. art. 3 lett. b primo comma della direttiva 92/51/CEE; cfr. Berthoud, op. cit., pag. 266). Da questo si evince che lo Stato accogliente può
rifiutare che un richiedente, che ha il diritto di esercitare una professione non regolamentata con un titolo di formazione non regolamentato nello Stato di provenienza, acceda a tale professione se non dispone di un'esperienza professionale di almeno due anni ai sensi dell'art. 1 lett. h della direttiva 92/51/CEE (cfr. Berthoud, op. cit., pag. 266).
Dopo la disamina delle questioni summenzionate occorre confrontare le rispettive formazioni.
Confronto delle formazioni rispettive
5.3 Conseguenza giuridica in caso di durata inferiore della formazione estera
Quando questo paragone rivela che la durata della formazione è inferiore di almeno un anno a quella prescritta nello Stato accogliente, quest'ultimo può esigere che il richiedente provi di possedere un'esperienza professionale (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. a della direttiva 92/51/CEE). La durata massima dell'esperienza professionale richiesta non può oltrepassare il doppio del periodo di formazione mancante o il periodo mancante allorché questo riguarda un periodo di attività professionale pratica svolto sotto la guida di un professionista qualificato (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. a, primo comma, primo e secondo trattino della direttiva 92/51/CEE). L'esperienza professionale richiesta non può comunque superare quattro anni.
5.4 Conseguenza giuridica in caso di differenza sostanziale nel contenuto della formazione estera
Quando da questo confronto si evince che la formazione ricevuta all'estero verte su materie teoriche e/o pratiche sostanzialmente diverse da quelle prescritte nello Stato ospitante, quest'ultimo può esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga a una prova attitudinale (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. b della direttiva 92/51/CEE). In questo caso lo Stato ospitante deve lasciare al richiedente la scelta tra le due misure di compensazione.
Onere della prova
Da un punto di vista formale è da notare che alle autorità dello Stato ospitante incombe l'onere della prova (cfr. Berthoud, op. cit., pag. 267; Nina Gammenthaler, Diplomanerkennung und Freizügigkeit, Zurigo/ Basilea/Ginevra 2010, pag. 76). Esse devono provare che ci sono delle differenze sostanziali tra la formazione estera e la formazione richiesta nel Paese ospitante. Al migrante può essere tuttavia richiesto di fornire qualsiasi informazione utile sulla formazione ricevuta.
Interpretazione restrittiva della materia sostanzialmente diversa
Per poter ricorrere alla possibilità di una misura di compensazione, la differenza fra le due formazioni deve essere talmente sostanziale da impedire l'esercizio corretto della professione in questione nello Stato ospitante. Il concetto della materia sostanzialmente diversa o della differenza sostanziale è un concetto giuridico indeterminato. Tuttavia, per poter garantire il buon funzionamento del sistema si può partire dal principio che detto concetto dev'essere interpretato in maniera restrittiva (cfr. Berthoud, op. cit., pag. 267).
6. - 6.3 (...)
7. Disamina concreta relativa alle condizioni di riconoscimento dell'equipollenza del diploma della ricorrente
7.1 Optometria in Italia: professione libera
Come constatato tra l'altro anche dall'autorità inferiore nella sua presa di posizione del 29 aprile 2011 la professione di optometrista non gode attualmente di regolamentazione legislativa in Italia ed è da considerarsi libera (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2756/2009 del 15 novembre 2010 consid. 3.2.2 con rinvii). In base alle normative attuali la professione di optometrista si inserisce tra le attività riservate per legge ai medici oculisti e le attività legalmente definite e affidate all'ottico: « Di conseguenza non può considerarsi preclusa all'optometrista l'attività di misurazione della vista, e di apprestare, confezionare e vendere - senza preventiva ricetta medica occhiali e lenti correttive non solo per i casi di miopia e di presbiopia, ma - al contrario dell'ottico - anche nei casi di astigmatismo, ipermetropia ed afachia » (sentenza della Corte Suprema di Cassazione [italiana] n. 27853 dell'11 luglio 2001). Anche se si possano individuare percorsi di formazione tipici per la specializzazione in optometria (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2756/2009 del 15 novembre 2010 consid. 3.2.2 con rinvii), neanche la formazione di optometrista è attualmente regolamentata in Italia. Come
esposto qui sopra (cfr. consid. 5.2) occorre pertanto esaminare di seguito se la ricorrente ha esercitato per due anni a tempo pieno tale professione nel Paese di provenienza.
7.2 Adempimento del criterio di compensazione ai sensi dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE: due anni di esercizio della professione
Dagli atti si evince che la ricorrente dispone di una certa esperienza pratica e lavorativa nell'ambito ottico-optometrico conseguita in Italia e in Svizzera. Occorre analizzare di seguito se questa esperienza pratica va equiparata a un esercizio della professione rilevante ai sensi dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE. Secondo questo articolo, l'esperienza professionale da valutare deve rispettare i seguenti criteri:
- il richiedente deve essere in possesso di un titolo di formazione rilasciato da un'autorità competente di uno Stato contraente designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di quello Stato;
- da tale titolo deve risultare che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari della durata di almeno un anno;
- una condizione di accesso a questo ciclo di studi è quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore, nonché l'eventuale formazione professionale integrata in questo ciclo di studi postsecondari;
- il richiedente deve aver esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato contraente.
Inoltre è da notare che l'esperienza professionale è definita all'art. 1 lett. h della direttiva 92/51/CEE come segue: « l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato [contraente] ».
7.2.1 Questione preliminare 1: Determinazione del momento rilevante a partire dal quale l'esperienza professionale effettuata può essere considerata un esercizio della professione: durante o dopo la formazione?
Differenza di significato fra i testi autentici
Prima di esaminare se il titolo di formazione della ricorrente corrisponde ai criteri appena elencati occorre determinare a partire da quale momento l'esercizio della professione è da prendere in considerazione ai sensi dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE. Più concretamente si tratta di rispondere alla questione se anche l'esperienza lavorativa effettuata durante la formazione di optometria o soltanto l'esperienza pratica effettuata dopo l'ottenimento del rispettivo titolo risponde ai criteri sopra menzionati. Al riguardo è da notare che le varie versioni linguistiche della direttiva non sono identiche. Nella versione italiana si legge: « se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni [...], ed è in possesso di uno o più titoli di formazione: [...] » (parola evidenziata dal Tribunale amministrativo federale). La versione tedesca invece recita: « wenn der Antragsteller diesen Beruf vollzeitlich zwei Jahre lang [...] ausgeübt hat, [...], sofern der Betreffende dabei im Besitz von einem oder mehreren Ausbildungsnachweisen war, [...] » (parole evidenziate dal Tribunale amministrativo federale). La versione francese stabilisce che: « si le demandeur a exercé à temps plein cette profession pendant
deux ans, [...], en détenant un ou plusieurs titres de formation:[...] » (parole evidenziate dal Tribunale amministrativo federale). Infine, la versione inglese recita: « if the applicant has pursued the profession in question full-time for two years, [...], and possesses evidence of education and training which: [...] » (parola evidenziata dal Tribunale amministrativo federale).
Trattandosi di una professione libera nello Stato di provenienza, la versione italiana e la versione inglese permettono anche un'interpretazione secondo la quale l'esperienza pratica rilevante ai sensi di questo articolo può essere effettuata anche prima dell'ottenimento del titolo formativo o durante la formazione rispettiva. Le altre versioni linguistiche summenzionate qui sopra lasciano invece chiaramente intendere che l'esperienza da considerare è unicamente quella accumulata dopo l'ottenimento del diploma.
Applicazione delle regole generali d'interpretazione del diritto internazionale pubblico
Visto che ciascun testo fa ugualmente fede e che la questione non è stata chiarita né dal Tribunale federale svizzero, né - a conoscenza dello scrivente Tribunale - dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE) (cfr. art. 16 cpv. 2
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) ALC Art. 16 Riferimento al diritto comunitario - (1) Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento. |
Esercizio della professione solo dopo l'ottenimento del titolo di formazione
Come si evince dal preambolo e dall'art. 1
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) ALC Art. 1 Obiettivo - Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di: |
|
a | conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti; |
b | agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata; |
c | conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante; |
d | garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali. |
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) ALC Art. 1 Obiettivo - Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di: |
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a | conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti; |
b | agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata; |
c | conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante; |
d | garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali. |
A titolo complementare è da notare che la questione suesaminata si distingue fondamentalmente da quella di sapere se l'esperienza professionale effettuata durante la formazione deve essere valutata nell'ambito del paragone delle formazioni rispettive ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b della direttiva 92/51/CEE (cfr. consid. 5.3 e 7.3.2 in fine).
7.2.2 Questione preliminare 2: La professione può essere esercitata anche nel Paese accogliente qualora l'abilitazione ad esercitare tale professione non sia ancora acquisita nello Stato ospitante?
Come rilevato dall'autorità inferiore, si evince dagli atti che la ricorrente non ha esercitato la sua professione in Italia dopo il conseguimento del suo attestato di optometria, cioè dopo il 1o luglio 2009. Tuttavia, la ricorrente è stata assunta dalla Y. SA durante la sua formazione di optometrista e qui continua a lavorare anche dopo aver conseguito il suo diploma. Visto che l'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE presuppone che il richiedente abbia esercitato la sua professione in un altro Stato, occorre esaminare di seguito se la professione può essere esercitata anche nel Paese accogliente qualora l'abilitazione ad esercitare tale professione non sia ancora acquisita nello Stato ospitante.
Risposta in linea di principio della CGUE
La CGUE, pur interpretando l'art. 4 della direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989; qui di seguito: direttiva 89/48/CEE), precisa a tal proposito che, « in linea di principio, non si può [...] considerare esercizio di attività professionali regolamentate, seppure in seguito all'ottenimento del diploma che conferisce il diritto di esercitare la professione in questione in uno Stato membro, un lavoro prestato in un altro Stato membro in cui l'abilitazione ad esercitare tale professione non sia ancora stata acquisita » (CGUE, sentenza del 2 dicembre 2010, nei procedimenti riuniti C 422/09, C 425/09 e C 426/09, consid. 62; per quanto riguarda l'orientamento giurisprudenziale della CGUE successiva alla firma dell'ALC e la compatibilità con l'art. 16 cpv. 2
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) ALC Art. 16 Riferimento al diritto comunitario - (1) Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento. |
Risposta in considerazione del regolamento del Cantone Ticino in particolare
Tuttavia, l'art. 6 cpv. 3 del regolamento concernente l'esercizio dell'ottica del 9 marzo 1994 del Cantone del Ticino (RLTI 6.1.4.5) stabilisce che le prestazioni di competenza dell'ottico diplomato possono essere effettuate anche da persone che non hanno (ancora) acquisito l'abilitazione ad esercitare la professione di ottico diplomato, a condizione che quest'ultimo sia presente nel momento stesso della prestazione. Dai certificati di lavoro intermedi rilasciati dal datore di lavoro della ricorrente il 7 dicembre 2009 e il 30 aprile 2012 si evince che la ricorrente opera con l'incarico di ottico ed assistente alla parte optometrica presso il loro centro ottico con, fra le altre, tutte le mansioni che riguardano il ramo dell'optometria. In base a questa situazione di fatto e di diritto nel Cantone Ticino, lo scrivente Tribunale è pertanto dell'opinione che sarebbe sproporzionato non valutare l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente come esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 lett. b e dell'art. 1 lett. h della direttiva 92/51/CEE.
Ulteriori informazioni necessarie per una risposta definitiva
In ogni caso spetta all'autorità inferiore procurarsi ulteriori informazioni per sapere se le attività optometriche svolte dalla ricorrente sono effettuate sotto la sorveglianza di un ottico diplomato e quindi in conformità con il regolamento ticinese.
Visti gli elementi sopra indicati e a condizione che l'esercizio di attività optometriche della ricorrente si sia svolto e continui a svolgersi in conformità con i regolamenti cantonali, l'esperienza professionale della ricorrente effettuata in Svizzera va considerata pertinente ai sensi dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE a partire dal 1o luglio 2009, giorno successivo all'ottenimento dell'attestato in optometria.
7.2.3 Criterio temporale (esercizio della professione a tempo pieno per due anni)
Ora, secondo l'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE, l'interessato deve aver esercitato la sua professione per due anni a tempo pieno nei dieci anni precedenti. Visto che dagli atti non si evince se la ricorrente è assunta a tempo pieno o a tempo parziale, spetta all'autorità inferiore procurarsi le informazioni necessarie per determinare se i due anni ai sensi dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE scadano il 30 giugno 2011 o a una data successiva.
7.2.4 Altri criteri rilevanti riguardanti l'esercizio della professione
Nella misura in cui i due anni di esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE siano stati compiuti (cfr. consid. 7.2.1-7.2.3), occorre esaminare se l'esperienza professionale o l'esercizio della professione di optometrista corrisponde agli altri criteri sopra elencati (cfr. consid. 7.2).
7.2.4.1 Titolo rilasciato da un istituto legalmente riconosciuto in Italia
Nella fattispecie l'attestato di optometria è stato consegnato dal Comune di N. In una lettera del 16 marzo 2010 l'autorità inferiore chiede alla ricorrente di indirizzare personalmente all'autorità competente della regione Sicilia un elenco di domande volto a sapere, fra l'altro, se il diploma di optometria è stato rilasciato da un'autorità competente in Italia designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative italiane come previsto all'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE. La risposta a tale domanda non si trova negli atti. Tuttavia, lo scrivente Tribunale non ha motivo di dubitare che il titolo di formazione della ricorrente sia stato rilasciato da un istituto legalmente riconosciuto in Italia. Comunque sia, spetta finalmente all'autorità inferiore approfondire l'esame di questo criterio se lo ritiene necessario.
7.2.4.2 Conclusione di un ciclo di studi postsecondari di almeno un anno
Da questo titolo di formazione deve poi risultare che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari della durata di almeno un anno. Secondo il piano di studi del corso di optometria del Comune di N. la ricorrente ha seguito 672 ore di formazione negli anni 2007 2009. Visto che la ricorrente ha lavorato presso diverse aziende nel campo ottico durante tutta la sua formazione di optometrista si può ipotizzare che un anno di studio svolto dalla ricorrente non corrisponda a un anno di formazione a tempo pieno.
È da notare che né la direttiva né la prassi giurisprudenziale definiscono le ore minime di formazione di un anno di studi postsecondari. Tuttavia, tenendo conto dello scopo generale dell'ALC (cfr. consid. 7.2.1) e del fatto che la durata della formazione estera è concretamente paragonata alla durata della formazione rispettiva nel Paese accogliente sotto la prospettiva dell'art. 4 lett. a della direttiva 92/51/CEE, non sembra appropriato imporre delle condizioni troppo rigide al fine di considerare questo criterio soddisfatto. Lo scrivente Tribunale è pertanto dell'opinio-ne che la formazione biennale della ricorrente corrisponda come minimo a un anno di formazione richiesta dall'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE.
7.2.4.3 Condizioni d'accesso alla formazione postsecondaria
L'ultimo criterio dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE concerne le condizioni d'accesso alla formazione postsecondaria menzionate qui sopra (cfr. consid. 7.2). Sul sito del Comune di N. (< http://www. lavoroeformazioneincomune.it area download archivio anno formativo 2009 2010 avvisi di selezione: professioni socio sanitarie avviso di selezione corso optometrista, consultato il 19.4.2012) sono menzionati tra i requisiti d'ammissione il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che in Italia è propedeutico al proseguimento degli studi universitari (cfr. sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca [italiano], http://www. istruzione.it > istruzione > ordinamenti, consultato il 19.4.2012) e l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico che corrisponde alla formazione professionale richiesta dall'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE. Pertanto, le esigenze relative alle condizioni d'accesso alla formazione postsecondaria si intendono soddisfatte.
7.2.5 Risultato intermedio
Visto quanto precede, a condizione della soddisfazione dei criteri summenzionati ancora da approfondire dall'autorità inferiore (cfr. consid. 7.2.2 in fine e 7.2.3), la ricorrente dispone dell'esperienza professionale e della formazione richiesta dall'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE. In altre parole, pur essendo in possesso di un titolo di formazione non regolamentata, le autorità svizzere competenti non possono rifiutare l'accesso alla professione di optometrista alle stesse condizioni applicate ai propri cittadini (cfr. consid. 5.2 in fine). Occorre pertanto passare di seguito al confronto delle formazioni rispettive.
7.3 Confronto delle formazioni rispettive
7.3.1 Sistema generale dell'art. 4 della direttiva 92/51/CEE
Come esposto qui sopra (cfr. consid. 5.3 e 5.4) l'art. 4 della direttiva 92/51/CEE distingue fra differenze concernenti la durata della formazione (art. 4 cpv. 1 lett. a) e differenze sostanziali riguardanti il contenuto della formazione (art. 4 cpv. 1 lett. b). Le conseguenze giuridiche in caso di una situazione di fatto corrispondente alla lett. a non sono identiche a un caso di una situazione di fatto ai sensi della lett. b e, giusta l'art. 4 cpv. 2, non possono essere applicati cumulativamente dallo Stato ospitante. Mentre una differenza nella durata della formazione ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a della direttiva 92/51/CEE può essere compensata dal richiedente con una certa esperienza professionale rilevante, una differenza sostanziale nel contenuto della formazione offre invece allo Stato ospitante la possibilità di subordinare il riconoscimento del diploma estero alla riuscita di una misura di compensazione (tirocinio di adattamento o prova attitudinale).
È inoltre da notare che l'art. 4 cpv. 1 lett. b della direttiva 92/51/CEE è stato modificato dalla direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001 (GU L 206 del 31.7.2001). Questa modificazione è successivamente stata integrata nell'ALC con la decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE-Svizzera del 30 aprile 2004 che modifica l'allegato III (Mutual Recognition of Professional Qualifications) relativo al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra (GU L 352 del 27.11.2004). Questa modificazione recita: « Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma ».
Infine, il paragone tra le formazioni rispettive non si deve limitare a un esame formale dei titoli ottenuti ma deve includere una valutazione sostanziale delle conoscenze e delle capacità specifiche del richiedente (cfr. Gammenthaler, op. cit., pag. 85).
7.3.2 Percorsi formativi da confrontare
In casu occorre paragonare la formazione svizzera rilevante al momento della decisione con la formazione e le conoscenze specifiche della ricorrente.
Svizzera
Per quanto riguarda la formazione svizzera non esiste un regolamento federale che indichi i contenuti precisi e le ore di formazione richieste per il conseguimento del diploma federale di ottico. A tal proposito è da notare che prima del 1o gennaio 2012 unicamente il superamento dell'esame professionale superiore per ottici era obbligatorio, ma non lo svolgimento di una formazione specifica. Il regolamento d'esame concernente l'organizzazione degli esami professionali superiori per ottici del 12 giugno 1991 (qui di seguito: regolamento d'esame), che elenca le materie valutate nell'esame che portava al conseguimento del diploma federale di ottico, specifica inoltre nel suo art. 10 che erano ammessi all'esame gli ottici in possesso dell'attestato federale di capacità con almeno quattro anni di esperienza professionale come ottico. La formazione presso la « Schweizerische Höhere Fachschule für Augenoptik » di Olten (scuola non più esistente), la cui durata era di due anni (2750 ore in totale), veniva considerata un'esperienza professionale.
Ricorrente italiana
La formazione della ricorrente è da valutare in merito al programma di formazione da lei frequentato che, nel caso del piano di studi della scuola di optometria a N., elenca allo stesso tempo le materie d'esame (cfr. pag. 2 del programma di formazione). Come menzionato poc'anzi, la ricorrente dispone anche di una certa esperienza professionale acquisita durante la formazione (2007 2009) e dopo l'ottenimento del diploma di optometrista (a partire dal 1o luglio 2009).
Questione da esaminare di seguito
Di seguito verrà esaminato se questa esperienza professionale e/o eventualmente altri elementi addizionali sono pertinenti per il confronto delle rispettive formazioni. Questa questione si distingue dalla questione di sapere se l'esperienza professionale effettuata durante la formazione va considerata un esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE (cfr. consid. 7.2.1). Mentre l'adempimento dei criteri di cui all'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE era subordinato all'accesso di principio alla professione di optometrista in Svizzera, nei considerandi seguenti si tratta invece di verificare se il paragone tra i due percorsi formativi è stato effettuato in maniera corretta.
7.3.3 Censure delle parti
Benché l'autorità inferiore sembri evidenziare anche differenze nella durata della formazione in Svizzera, la stessa rimprovera alla ricorrente principalmente una differenza sostanziale nel contenuto della formazione. Nella decisione impugnata rilasciata in base ad una perizia dell'8 giugno 2010 l'UFFT conclude che la formazione della ricorrente sarebbe lacunosa in ordine alle materie « anatomia e fisiologia oculare » e « ottica generale e strumenti ». Nella sua presa di posizione del 25 gennaio 2011 l'autorità inferiore rimprovera inoltre alla ricorrente di non aver sufficientemente approfondito le materie indicate durante la formazione di ottico e di (non) aver seguito dette materie durante la formazione di optometria (nel testo originale leggesi: « Inoltre dette materie sono state trattate durante il corso di optometria. »; lo scrivente Tribunale ritiene che l'omissione del « non» sia avvenuta semplicemente per errore). Sulla base di una seconda perizia del 12 gennaio 2012 l'UFFT punta sui temi specifici delle materie che mancherebbero nella formazione della ricorrente. Infine, l'autorità inferiore aggiunge che le lacune identificate non potrebbero essere colmate con un periodo di lavoro in un ambito affine alla
formazione di ottico diplomato poiché la ricorrente non avrebbe mai esercitato l'attività di optometrista in Italia dopo il conseguimento del relativo attestato. Inoltre, nel Cantone Ticino solamente i titolari del diploma federale di ottico, o di un titolo riconosciuto equipollente, sarebbero abilitati a esercitare l'attività riservata all'ottico diplomato. Il 31 maggio 2012 l'UFFT aggiunge che spetterebbe in ogni caso agli esperti di verificare le conoscenze pratiche e teoriche nelle materie mancanti, anche se la ricorrente dimostrasse di aver esercitato la professione sotto la supervisione di un ottico diplomato per un periodo di nove mesi. L'autorità inferiore sostiene inoltre che un'esperienza professionale a norma della direttiva 92/51/CEE consiste unicamente nell'esercizio effettivo e legittimo della professione nel Paese in cui è stato conseguito il diploma da riconoscere.
La ricorrente invece argomenta nel suo ricorso del 27 settembre 2010 di aver già frequentato queste materie durante la formazione di ottico a Z. Inoltre precisa che una parte dei temi indicati dall'UFFT sarebbe stata ripresa all'inizio del corso di optometria anche pur non comparendo nel programma di formazione di optometria assolto a N. La restante parte dei temi elencati dall'autorità inferiore sarebbe infine stata trattata durante l'insegnamento delle materie indicate nel programma di formazione di optometria.
7.3.4 Valutazione delle censure
7.3.4.1 Disamina relativa alle « perizie » dell'8 giugno 2010 e del 12 gennaio 2011
Per quanto riguarda anzitutto l'argomento della ricorrente, secondo cui ella avrebbe già frequentato queste materie durante la formazione di ottico a Z., lo scrivente Tribunale - come già l'autorità inferiore - ritiene che anche la formazione svizzera richieda l'insegnamento di queste materie durante la formazione di ottico, ma che essa esiga un approfondimento durante la formazione superiore. Ne consegue che, in linea di massima, non appare appropriato considerare la frequentazione delle materie durante la formazione di ottico alla stessa stregua di una loro trattazione nell'ambito di una susseguente specializzazione. Tuttavia, è da notare che l'art. 2 del programma svizzero d'insegnamento professionale per ottici del 20 aprile 1999 (FF 1999 7225), rilevante nella fattispecie, prevede in totale 1440 lezioni tranne 640 per la cultura generale, la ginnastica e lo sport, materie non rilevanti per la professione di ottico-optometrista, mentre il piano di studi della scuola Y. a Z. prevede in totale 2304 ore d'insegnamento. Ciò posto, il rimprovero mosso dalla ricorrente all'autorità inferiore di non avere esaminato se e in quale misura l'approfondimento richiesto in Svizzera nell'ambito della formazione superiore sia già stato
trattato nel corso della formazione di ottico svolta a Z. appare giustificato. Poiché le perizie e l'autorità inferiore si limitano a un confronto tra il programma di formazione a N. e il piano di studi della « Schweizerische Höhere Fachschule für Augenoptik », l'esame dell'UFFT è da considerare lacunoso.
In secondo luogo è da constatare che la « perizia » dell'8 giugno 2010 consiste in una tabella che elenca e confronta le materie insegnate du-rante la formazione di optometria a N. e le ore di formazione richieste in base al programma formativo per ottico federale della « Schweizerische Höhere Fachschule für Augenoptik ». La seconda parte della « perizia » ha per oggetto la visualizzazione grafica della stessa tabella. La seconda « perizia » del 12 gennaio 2011, che consiste in uno scambio di e-mail tra l'autorità inferiore e il perito, specifica, sulla scorta del regolamento d'esame, quali temi mancherebbero nella formazione della ricorrente. Visto che la formazione alla scuola superiore di Olten non era obbligatoria, lo scrivente Tribunale ritiene che unicamente il confronto delle materie d'esame elencate nel regolamento d'esame con il percorso formativo della ricorrente, operato nella seconda « perizia » è rilevante nella fattispecie. Tuttavia, lo scrivente Tribunale ammette delle difficoltà nel seguire il ragionamento del perito nell'e-mail del 12 gennaio 2012. Inoltre è da notare che l'autorità inferiore nella decisione impugnata del 10 settembre 2010 ha rilevato che la formazione svizzera di ottico diplomato prevede 140 ore
d'insegnamento della materia « anatomia e fisiologia oculare » e 240 ore della materia « ottica generale e strumenti », mentre nella presa di posizione del 29 aprile 2011 si parla di 180 ore per la prima e 440 ore per la seconda materia. Queste contraddizioni potrebbero rivelare una certa incertezza anche dell'autorità inferiore nella lettura e nell'interpretazione delle « perizie » richieste.
7.3.4.2 Altri elementi non valutati nel paragone delle formazioni
Attività di ricerca, argomenti presentati in sede di ricorso
Dalle « perizie » emerge inoltre chiaramente che esse sono limitate a un confronto formale delle formazioni rispettive. Ora, né le perizie né l'autorità inferiore considerano che secondo le indicazioni della ricorrente nel suo curriculum vitae, la stessa avrebbe scritto una tesi dal titolo « Visione binoculare e correzione prismatica » e avrebbe anche collaborato col reparto di ricerca della scuola nell'approfondimento del test Lancaster-Weiss. Ritenuto che il paragone tra le formazioni rispettive non si deve limitare a un esame formale dei titoli ottenuti ma deve includere una valutazione sostanziale delle conoscenze e delle capacità specifiche del richiedente (cfr. consid. 7.3) il paragone tra le formazioni avrebbe dovuto includere anche questi elementi. Viste le conoscenze particolari di cui dispone l'autorità inferiore, spetta a quest'ultima procurarsi le prove necessarie e valutarle adeguatamente nel confronto operato fra le formazioni rispettive. Lo stesso vale anche per gli argomenti presentati dalla ricorrente in sede di ricorso e le dichiarazioni rispettive dei professori a N. che specificano che i temi considerati mancanti dall'autorità inferiore sarebbero stati trattati e/o approfonditi durante la formazione ottica a Z.
(cfr. consid. 7.3.4.1), così come all'inizio del percorso formativo di optometria a N. e nell'ambito di corsi con una denominazione diversa da quella Svizzera.
Esperienza pratica e lavorativa
Anche se le attività professionali della ricorrente in Italia (2007 2008) e in Svizzera (2008 2009) durante la sua formazione non possono essere considerate un esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE (cfr. consid. 7.2.1), non è comprensibile perché questa esperienza pratica non dovrebbe essere valutata nel confronto della formazione svizzera con le conoscenze e capacità individuali della ricorrente. Una valutazione appropriata di questa esperienza pratica s'impone anche tenendo in considerazione che, in Svizzera, unicamente il superamento dell'esame così come quattro anni di esperienza professionale erano obbligatori, ma non la frequentazione di un programma formativo specifico (cfr. consid. 7.3.1). A ciò si aggiunga che la ricorrente ha esercitato la professione di optometrista durante la sua formazione in maniera legittima, potendo infatti essa essere esercitata liberamente in Italia. Considerato l'art. 6 cpv. 3 del regolamento concernente l'esercizio dell'ottica del cantone Ticino, le prestazioni di competenza dell'ottico diplomato possono essere effettuate anche da persone che non hanno (ancora) acquisito l'abilitazione ad esercitare la professione di ottico diplomato, a condizione
che l'ottico diplomato stesso sia presente (cfr. consid. 7.2.2). In questo senso lo scrivente Tribunale non ravvisa nessun ostacolo a una valutazione di questa esperienza lavorativa in Svizzera nel confronto tra le formazioni rispettive. Lo stesso vale a fortiori anche per l'esperienza professionale effettuata dalla ricorrente dopo il conseguimento del diploma di optometria a partire dal 1o luglio 2009. Aggiungasi che la lettera dell'art. 4 cpv. 1 lett. b della direttiva 92/51/CEE impone la valutazione dell'esperienza professionale prima di imporre delle misure di compensazione. Il raffronto da effettuare deve quindi essere più orientato verso l'obbiettivo di un corretto esercizio della professione di optometrista.
Inoltre, la CGUE, pur interpretando un testo normativo identico dell'art. 4 cpv. 1 lett. b della direttiva 89/48/CEE, sembra puntare, mutatis mutandis, nella stessa direzione quando stipula: « Prima di imporre misure compensative dirette a coprire differenze esistenti tra le formazioni offerte negli Stati membri di origine e quelle offerte nello Stato membro ospitante di un richiedente spetta, di conseguenza, alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite da un richiedente, incluse le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto di un'esperienza pratica, siano valide ai fini dell'accertamento del possesso delle conoscenze richieste da quest'ultimo. » (CGUE, sentenza del 2 dicembre 2010 nei procedimenti riuniti C-422/09, C 425/09 e C-426/09, consid. 67 con rinvii; per quanto riguarda l'orientamento giurisprudenziale della CGUE successiva alla firma dell'ALC e la compatibilità con l'art. 16 cpv. 2
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) ALC Art. 16 Riferimento al diritto comunitario - (1) Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento. |
funzioni specifiche esercitate, delle conoscenze acquisite e applicate nell'esercizio di tali funzioni, nonché delle responsabilità conferite e del grado di indipendenza accordato all'interessato di cui trattasi. » (consid. 69).
In considerazione della lettera dell'art. 4 cpv. 1 lett. b della direttiva 92/51/CEE (cfr. consid. 7.3.1) come anche dell'interpretazione della CGUE gli argomenti presentati dall'autorità inferiore per quanto riguarda la (mancata) valutazione dell'esperienza pratica e lavorativa della ricorrente non appaiono pertanto convincenti.
Stages svolti presso il datore di lavoro in Svizzera
Infine va rilevato che alla luce della sentenza della CGUE e della dottrina poc'anzi menzionate (cfr. consid. 7.3.2.2 e 7.3.1 in fine) che sottolineano l'obbligo delle autorità competenti di prendere in considerazione tutte le conoscenze acquisite da un richiedente, occorre valutare adeguatamente anche gli stages svolti dalla ricorrente presso la X. SA menzionati nel certificato di lavoro intermedio del 30 aprile 2012.
7.3.5 Conclusione
7.3.5.1 Valutazione ancora da effettuare dall'autorità inferiore
In sintesi, considerando le conoscenze particolari di cui dispone l'autorità inferiore, quest'ultima è chiamata a effettuare una rivalutazione del confronto tra le formazioni in base al regolamento d'esame (cfr. consid. 7.3.4.1 in fine), tenendo conto adeguatamente dell'eventuale approfondimento delle materie « anatomia e fisiologia oculare » e « ottica generale e strumenti » già seguito durante la formazione ottica a Z. (cfr. consid. 7.3.4.1) così come del lavoro di ricerca della ricorrente svolto nell'ambito della sua tesi e nel dipartimento di ricerca della scuola di optometria a N., esaminando il valore degli argomenti della ricorrente presentati in sede di ricorso (cfr. consid. 7.3.4.2) e considerando l'esperienza pratica effettuata dalla ricorrente dall'inizio della formazione in optometria fino al rilascio di una nuova decisione dell'UFFT, compresi gli stages menzionati nel certificato di lavoro intermedio del 30 aprile 2012 (cfr. consid. 7.3.4.2 in fine) e in osservanza dei criteri elencati dalla CGUE (cfr. consid. 7.3.4.2).
7.3.5.2 Legittimità del rinvio della causa
L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [RS 172.021]). In qualità di rimedio giuridico riformatorio il ricorso permette all'autorità decisionale, oltre alla cassazione, di decidere nella causa e quindi di definire i rapporti giuridici. Tutto ciò presuppone che la causa possa essere giudicata e che l'autorità di ricorso disponga quindi delle informazioni necessarie per decidere. In considerazione delle informazioni mancanti e del riserbo opportuno dello scrivente Tribunale riguardante la valutazione degli elementi ancora non esaminati dall'autorità inferiore (cfr. consid. 7.2.2 in fine, 7.2.3 e 7.3.5.1), appare lecito rinviare il gravame all'autorità inferiore per rimediare alle lacune riscontrate (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B 7420/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 4.1 e 4.2 con rinvii).