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2009/6

Extrait de l'arrêt de la Cour I dans la cause X. contre Administration fédérale des contributions
A-3127/2008 du 25 novembre 2008


Regeste en français

Impôt fédéral direct à la source. Détermination du for fiscal.
Art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
et art. 108
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 108 Decisione in caso di dubbio - 1 Se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall'AFC ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell'AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.210
1    Se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall'AFC ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell'AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.210
2    L'accertamento del luogo della tassazione può essere richiesto dall'autorità di tassazione, dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e dai contribuenti.
3    L'autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l'incarto all'autorità competente.
LIFD. Art. 14 al. 1
SR 642.118.2 Ordinanza del DFF dell' 11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo) - Ordinanza sull'imposta alla fonte
OIFo Art. 14 Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza - 1 Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
1    Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
2    Nell'ambito della procedura di tassazione l'autorità fiscale verifica se la persona assoggettata all'imposta alla fonte nell'anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 16-18 e 20-23 LIFD dapprima i proventi lordi mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera.
3    Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.14
OIS.
1. Objet du litige. Détermination du for fiscal en matière d'impôt fédéral direct à la source, à supposer que les conditions d'application de l'art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD soient réunies (consid. 1.2.4).
2. Analyse de l'art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD. Rappel de la jurisprudence qui veut que les textes légaux clairs soient appliqués littéralement. Circonstances permettant à l'autorité de s'écarter d'un texte légal clair, à savoir lorsque - au vu de motifs pertinents - l'expression de la règle ne répond pas à son sens véritable (consid. 3.1).
3. Au regard de ces principes, il faut constater que le texte de l'art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD est clair et traduit fidèlement la règle sous-jacente (consid. 3.2).
4. Il n'y a pas lieu de s'écarter du texte clair de l'art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD, que ce soit pour des motifs tirés de la genèse de l'art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD (consid. 4.1), de son rapport avec d'autres règles, notamment avec les art. 32 ss
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
LAID Art. 32 Campo d'applicazione - 1 I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 11 capoverso 4.
1    I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 11 capoverso 4.
2    I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all'imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.
3    L'imposta alla fonte è calcolata sui proventi lordi.
4    Sono imponibili:
a  i redditi da attività lucrativa dipendente secondo il capoverso 1, i proventi accessori quali i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore, nonché le prestazioni in natura, escluse tuttavia le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro di cui all'articolo 7 capoverso 1;
b  i proventi compensativi; e
c  le prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1946159 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
LHID (consid. 4.2.1 et 4.2.2), ou de son but (consid. 4.2.3).
Seul le canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité est compétent pour percevoir l'impôt fédéral direct à la source. L'art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD ne prévoit aucune alternative, en particulier aucun virement de l'impôt perçu par un canton à un autre canton, peu importe que la situation d'espèce puisse présenter des aspects pluricantonaux. Cette solution a été voulue comme telle par le législateur (consid. 4.2.3.1).
5. Il y a doute sur la portée du renvoi de l'art. 14 al. 1
SR 642.118.2 Ordinanza del DFF dell' 11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo) - Ordinanza sull'imposta alla fonte
OIFo Art. 14 Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza - 1 Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
1    Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
2    Nell'ambito della procedura di tassazione l'autorità fiscale verifica se la persona assoggettata all'imposta alla fonte nell'anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 16-18 e 20-23 LIFD dapprima i proventi lordi mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera.
3    Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.14
OIS à l'art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD, de sorte qu'il faut procéder par interprétation (consid. 5.2.1). L'art. 14
SR 642.118.2 Ordinanza del DFF dell' 11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo) - Ordinanza sull'imposta alla fonte
OIFo Art. 14 Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza - 1 Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
1    Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
2    Nell'ambito della procedura di tassazione l'autorità fiscale verifica se la persona assoggettata all'imposta alla fonte nell'anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 16-18 e 20-23 LIFD dapprima i proventi lordi mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera.
3    Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.14
OIS est une pure disposition d'exécution qui doit respecter le cadre légal de l'art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD (consid. 5.2.3). L'art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD étant clair et dépourvu de lacune, il ne laisse guère de place à une disposition d'exécution (consid. 5.2.4). L'art. 14
SR 642.118.2 Ordinanza del DFF dell' 11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo) - Ordinanza sull'imposta alla fonte
OIFo Art. 14 Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza - 1 Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
1    Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
2    Nell'ambito della procedura di tassazione l'autorità fiscale verifica se la persona assoggettata all'imposta alla fonte nell'anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 16-18 e 20-23 LIFD dapprima i proventi lordi mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera.
3    Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.14
OIS n'entre dès lors pas en considération lorsqu'il s'agit de déterminer le canton compétent pour percevoir l'impôt fédéral direct à la source, dans le cas des artistes, des sportifs et des conférenciers (consid. 5.2.5).
6. Par conséquent, le canton où le sportif exerce son activité est seul compétent pour percevoir l'impôt fédéral direct à la source dans l'hypothèse visée à l'art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD, peu importe que le siège du débiteur de la prestation imposable soit situé dans un autre canton; le débiteur de la prestation imposable ne peut donc pas s'acquitter de son obligation fiscale en versant l'impôt au canton du lieu où il a son siège, charge à ce dernier de virer l'impôt au canton du lieu de l'exercice de l'activité du sportif (consid. 5.3).


Regeste Deutsch

Direkte Bundessteuer als Quellensteuer. Bestimmung des Orts der Veranlagung.
Art. 107 Abs. 1 Bst. b und Art. 108 DBG. Art. 14 Abs. 1 QStV.
1. Verfahrensgegenstand. Bestimmung des Orts der Veranlagung bei der als Quellensteuer erhobenen direkten Bundessteuer unter den Voraussetzungen von Art. 107 Abs. 1 Bst. b DBG (E. 1.2.4).
2. Auslegung von Art. 107 DBG. Hinweis auf die Rechtsprechung, welche verlangt, dass klar formulierte Gesetzestexte wortgetreu angewendet werden. Umstände, welche es der rechtsanwendenden Behörde erlauben, aus zwingenden Gründen vom klar formulierten Wortlaut abzuweichen; insbesondere wenn der Wortlaut nicht dem effektiven Zweck der Regelung entspricht (E. 3.1).
3. Der Wortlaut von Art. 107 Abs. 1 Bst. b DBG ist klar und gibt den Sinn der Regelung wieder (E. 3.2).
4. Es gibt keine Gründe, vom klaren Wortlaut von Art. 107 Abs. 1 Bst. b DBG abzuweichen, weder aus Motiven der Entstehungsgeschichte von Art. 107 DBG (E. 4.1), noch auf Grund des Zusammenhangs mit anderen Bestimmungen, namentlich den Art. 32 ff. StHG (E. 4.2.1 und 4.2.2), noch auf Grund des Sinns und Zwecks der Norm (E. 4.2.3).
Art. 107 Abs. 1 Bst. b DBG bestimmt als ausschliesslich zuständig zur Erhebung der direkten Bundessteuer in Form der Quellensteuer jenen Kanton in dem Künstler, Sportler oder Referenten ihre Tätigkeit ausüben. Art. 107 Abs. 1 Bst. b DBG sieht keine Ausnahmen vor, insbesondere auch nicht die Überweisung der von einem Kanton erhobenen Steuer au einen anderen. Der interkantonale Aspekt des vorliegenden Falls ist dabei unerheblich, ob mehrere Kantone zur Steuererhebung in der Lage sein könnten. Diese Regelung ist vom Gesetzgeber klar gewollt (E. 4.2.3.1).
5. Die Bedeutung des Verweises in Art. 14 Abs. 1 QStV auf Art. 107 DBG ist unbestimmt und durch Auslegung zu klären (E. 5.2.1). Art. 14 QStV stellt eine reine Vollziehungsbestimmung dar und hat sich an die gesetzliche Regelung von Art. 107 DBG zu halten (E. 5.2.3). Art. 107 Abs. 1 Bst. b DBG ist klar redigiert, enthält keine Lücken und bedarf somit auch keiner Ausführungsbestimmung (E. 5.2.4). Art. 14 QstV ist nicht anwendbar, wenn es darum geht, zu bestimmen, welcher Kanton zur Erhebung der direkten Bundessteuer im Quellensteuerverfahren bezüglich der Tätigkeiten von Künstlern, Sportlern und Referenten zuständig ist (E. 5.2.5).
6. Art. 107 Abs. 1 Bst. b DBG bestimmt als ausschliesslich zuständig zur Erhebung der direkten Bundessteuer in Form der Quellensteuer jenen Kanton, in dem die Sportler ihre Tätigkeit ausüben. Dabei ist unerheblich, dass der Schuldner der steuerbaren Leistung seinen Sitz in einem anderen Kanton hat. Der Schuldner der steuerbaren Leistung kann seine steuerlichen Pflichten nicht dadurch erfüllen, dass er den Steuerbetrag der Behörde seines (Wohn-)Sitzkantons überweist, was bedeuten würde, dass Letzterer die Summe an den Kanton, in welchem die Sportler ihre Tätigkeit ausüben, weiterzuleiten hätte (E. 5.3).


Regesto in italiano

Imposta federale diretta alla fonte. Determinazione del foro fiscale.
Art. 107 cpv. 1 lett. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
e art. 108
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 108 Decisione in caso di dubbio - 1 Se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall'AFC ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell'AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.210
1    Se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall'AFC ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell'AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.210
2    L'accertamento del luogo della tassazione può essere richiesto dall'autorità di tassazione, dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e dai contribuenti.
3    L'autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l'incarto all'autorità competente.
LIFD. Art. 14 cpv. 1 OIFo.
1. Oggetto della procedura. Determinazione del foro fiscale in materia di imposta federale diretta alla fonte, nel caso in cui le condizioni d'applicazione dell'art. 107 cpv. 1 lett. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD siano adempiute (consid. 1.2.4).
2. Analisi dell'art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD. Richiamo della giurisprudenza secondo cui i testi di legge chiari vanno applicati letteralmente. Circostanze che permettono all'autorità di scostarsi da un testo di legge chiaro, in particolare quando quest'ultimo - in presenza di motivi pertinenti - non esprime il vero senso della norma (consid. 3.1).
3. Tenuto conto dei summenzionati principi, bisogna constatare che il testo dell'art. 107 cpv. 1 lett. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD è chiaro ed esprime fedelmente il senso della norma (consid. 3.2).
4. Non vi sono motivi per scostarsi dal testo chiaro dell'art. 107 cpv. 1 lett. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD, né alla luce della genesi dell'art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD (consid. 4.1), né sulla base del suo rapporto con altre norme, in particolare con gli art. 32 segg. LAID (consid. 4.2.1 e 4.2.2), o del suo scopo (consid. 4.2.3).
Solo il cantone in cui artisti, sportivi o conferenzieri esercitano la loro attività è competente per riscuotere l'imposta federale diretta alla fonte. L'art. 107 cpv. 1 lett. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD non prevede alcuna alternativa e, in particolare, alcun trasferimento dell'imposta riscossa da un cantone ad un altro cantone, poco importa che la fattispecie presenti degli aspetti che concernono più cantoni. Detta soluzione è stata così voluta dal legislatore (consid. 4.2.3.1).
5. Vi sono dubbi sulla portata del rinvio dell'art. 14 cpv. 1 OIFo all'art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD, di modo che è necessario procedere ad un'interpretazione (consid. 5.2.1). L'art. 14 OIFo è una semplice disposizione di esecuzione che deve rispettare il quadro legale dell'art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD (consid. 5.2.3). L'art. 107 cpv. 1 lett. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD, in quanto chiaro e privo di lacune, non lascia spazio ad una disposizione d'esecuzione (consid. 5.2.4). L'art. 14 OIFo non entra quindi in considerazione quando si tratta di determinare il cantone competente per riscuotere l'imposta federale diretta alla fonte nel caso di artisti, sportivi e conferenzieri (consid. 5.2.5).
6. Conseguentemente, il cantone in cui lo sportivo esercita la propria attività è l'unico competente a riscuotere l'imposta federale diretta alla fonte nell'ipotesi prevista all'art. 107 cpv. 1 lett. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD, poco importa che la residenza del debitore della prestazione imponibile sia situata in un altro cantone. Il debitore della prestazione imponibile non può quindi adempiere al suo obbligo fiscale versando l'imposta al cantone in cui risiede; ciò implicherebbe infatti per quest'ultimo l'onere di trasferire l'imposta al cantone del luogo di esercizio dell'attività dello sportivo (consid. 5.3).


Faits

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) est saisi d'un recours contre une décision de l'Administration fédérale des contributions, désignant le canton compétent pour prélever l'impôt fédéral direct à la source dans l'hypothèse visée à l'art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), plus précisément lorsqu'il s'agit de sportifs.
Le TAF a rejeté le recours dans le sens des considérants.


Extrait des considérants:

1.2.4 Il faut cependant bien souligner que l'objet du litige ne porte que sur la compétence territoriale en matière d'impôt fédéral direct à la source dans l'hypothèse qui lui est soumise, c'est-à-dire à supposer que les conditions d'application de l'art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD soient réalisées. Il ne préjuge donc en aucune manière de la question de savoir si ces conditions sont réunies et si un impôt à la source est dû. C'est bien en ce sens qu'il faut interpréter la décision attaquée, malgré son dispositif qui n'apparaît pas correct à cet égard. L'autorité inférieure n'a donc tranché la question de la compétence territoriale en matière d'impôt fédéral direct à la source que pour le cas où l'état de fait tomberait sous le coup de l'art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD. Le Tribunal de céans entrera en matière et jugera le litige avec cette même restriction.

2. (Rappel du système de l'imposition à la source et des dispositions pertinentes concernant la compétence territoriale relative à la perception de l'impôt fédéral direct à la source.)

3. (...)

3.1 Il est de jurisprudence constante que les textes clairs doivent être appliqués littéralement, sous peine de tomber dans l'arbitraire. Par texte clair, il faut entendre un texte dont les termes, selon leur acception courante, ne peuvent être compris raisonnablement que d'une manière déterminée. En d'autres termes, quand le texte légal, considéré dans les mots, la syntaxe et l'ordonnance qu'il utilise, donne une réponse claire à la question qui lui est posée, il est censé traduire fidèlement la règle sous-jacente (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.372/2006 du 21 janvier 2008 consid. 4.1; Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel 1967, ch. 292). L'autorité ne peut s'écarter d'un texte clair que lorsque, au vu de motifs pertinents, l'expression de la règle ne répond pas à son sens véritable. De tels motifs résultent de la genèse de la règle, de son but ou de ses rapports avec d'autres règles. Ils se dégagent donc de l'emploi de méthodes historique, téléologique et systématique (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 124 s. et les réf. citées). (...)

3.2 Appliqués à l'art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD, les principes rappelés ci-avant permettent d'aboutir aux conclusions suivantes.
L'art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD distingue clairement trois cas de figure. Tout d'abord, les personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse, c'est-à-dire les travailleurs étrangers sans permis d'établissement (cf. art. 83 ss
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 83 Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte - 1 I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
1    I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
2    I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all'imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.
LIFD), lesquels sont assujettis dans le canton dans lequel ils sont domiciliés ou en séjour au regard du droit fiscal, à l'échéance de la prestation imposable (art. 107 al. 1 let. a
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD). Demeurent les personnes physiques et morales qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse (cf. art. 91 ss
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 91 Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte - 1 I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
1    I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
2    Sono assoggettate all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 anche le persone domiciliate all'estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa in Svizzera; ne è eccettuata l'imposizione dei marittimi che lavorano a bordo di navi d'alto mare..
LIFD). Celles-ci se subdivisent en deux catégories. Les artistes, sportifs ou conférenciers sont assujettis à la retenue d'impôt à la source dans le canton dans lequel ils exercent leur activité (art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD). Dans tous les autres cas, l'impôt est perçu par le canton où, au regard du droit fiscal, le débiteur des prestations imposables est domicilié ou en séjour, a son siège ou son administration effective, à l'échéance des prestations (art. 107 al. 2
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD; Andreas Pedroli in Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct [Commentaire romand], Danielle Yersin/Yves Noël [éd.], Bâle 2008, p. 1102 s., ch. marg. 3 ss, ad art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD).
Le législateur a ainsi réglé spécifiquement à l'art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD la compétence territoriale en matière d'impôt fédéral direct à la source des artistes, des sportifs et des conférenciers, en prévoyant qu'elle appartient au canton dans lequel ils exercent leur activité. Le texte légal est parfaitement clair à ce sujet, ne laisse apparaître aucune imprécision et ne pourrait guère être compris d'une autre manière. Conformément aux principes rappelés ci-avant (consid. 3.1), il convient de considérer qu'il traduit fidèlement la règle sous-jacente, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à son interprétation.

4. Reste à savoir - ce qui fait l'objet de l'examen ci-après - si le Tribunal de céans devrait s'écarter du texte légal, en dépit du fait qu'il soit clairement formulé, pour le motif qu'il ne traduirait pas son sens véritable, tel qu'il se dégage de la genèse de la règle (consid. 4.1), de ses rapports avec d'autres règles (consid. 4.2), voire de son but (consid. 4.3).

4.1 Tout d'abord, l'examen de la genèse de l'art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD ne livre guère d'élément déterminant, qui mettrait en lumière cette disposition; celle-ci n'a en effet pas donné lieu à des commentaires particuliers lors de son élaboration (cf. message du Conseil fédéral concernant les lois fédérales sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que sur l'impôt fédéral du 25 mai 1983, FF 1983 III 296 ss, en particulier ad art. 112 du projet de loi [ci-après: message du CF]). Tout au plus peut-on relever l'évocation de la convention-modèle de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), certes plutôt en relation avec la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14). Il en sera toutefois question ci-après, dans le cadre de l'analyse téléologique (consid. 4.2.3.4).

4.2 Ensuite, il convient d'examiner l'art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD d'un point de vue systématique, c'est-à-dire de le confronter aux dispositions qui figurent dans le même acte (cf. Grisel, op. cit., p. 132 ch. I/1/a), ainsi qu'à d' autres textes de droit public de même degré, ce qui a d'autant plus d'importance s'il s'agit d'actes contemporains (cf. Grisel, op. cit., p. 132, ch. I/1/b).

4.2.1 Dans la première des catégories citées, il ne se trouve aucune disposition qui traiterait du même objet, ce qui ne permet pas de tirer de conclusions décisives. Parmi les autres textes de droit public de même degré, il convient de relever les dispositions de la LHID, dont les art. 32 ss règlent l'impôt à la source, tel qu'il doit être repris par les législations cantonales. Ils correspondent ainsi aux dispositions des art. 83 ss
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 83 Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte - 1 I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
1    I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
2    I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all'imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.
LIFD. Certes, il s'agit ici non pas de l'impôt fédéral direct, mais des impôts cantonaux et communaux à la source. Toutefois, la LIFD et la LHID ne sont pas sans présenter une certaine connexité. En effet, l'art. 33 al. 1
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
LAID Art. 33 Calcolo della ritenuta d'imposta - 1 La ritenuta d'imposta alla fonte è fissata in base alle tariffe vigenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali.
1    La ritenuta d'imposta alla fonte è fissata in base alle tariffe vigenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali.
2    Per i coniugi che vivono in comunione domestica e che esercitano entrambi un'attività lucrativa, la ritenuta d'imposta alla fonte è fissata tenendo conto del reddito complessivo.
3    Le spese professionali, i premi d'assicurazione nonché le deduzioni per oneri familiari e quelle in caso di attività lucrativa di entrambi i coniugi sono prese in considerazione forfettariamente. I Cantoni pubblicano l'ammontare dei singoli importi forfettari.
4    L'Amministrazione federale delle contribuzioni definisce in collaborazione con i Cantoni, da un lato, criteri uniformi per tenere conto in particolare della tredicesima mensilità, delle gratifiche, dell'occupazione irregolare, del lavoro rimunerato su base oraria, del reddito derivante da un'attività lucrativa a tempo parziale o accessoria nonché delle prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS161 e, dall'altro, gli elementi da considerare per stabilire le aliquote. L'Amministrazione federale delle contribuzioni definisce inoltre, in collaborazione con i Cantoni, la procedura da seguire in caso di cambiamento di tariffa, di adeguamento o correzione retroattivi dei salari nonché di prestazioni fornite prima dell'inizio o dopo il termine dell'impiego.
LHID exige que les retenues comprennent non seulement les impôts cantonaux et communaux, mais également l'impôt fédéral direct. Ce devoir implique que les réglementations cantonales et celle du droit de l'impôt fédéral direct soient coordonnées les unes avec les autres. Des solutions divergentes entre l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux perçus à la source paraîtraient en effet impraticables et rendraient difficile à l'excès la tâche du débiteur de la prestation imposable (cf. arrêt du TF 2A.705/2005 du 13 avril 2006 consid. 7, arrêt du TF 2A.461/2005 du 14
mars 2006 consid. 7). Cela vaut aussi pour la perception de l'impôt; la compétence pour la perception des impôts à la source des cantons et des communes ainsi que pour celle de l'impôt à la source fédéral doit donc être attribuée au même canton (cf. Pedroli, op. cit., p. 1102 ch. marg. 1, ad art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD). Compte tenu de ce qui précède, il convient - dans le cadre de l'analyse systématique - de confronter l'art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD aux dispositions pertinentes de la LHID.

4.2.2 Aux termes de l'art. 38 al. 2
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
LAID Art. 38 Competenza territoriale - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 32, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a e c-i, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera b, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 35 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
LHID, l'obligation du débiteur de retenir l'impôt à la source est régie par le droit du canton dans lequel il a son siège ou son établissement stable. L'art. 37 al. 2
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
LAID Art. 37 - 1 Il debitore delle prestazioni imponibili (art. 32 e 35) è responsabile per il pagamento dell'imposta alla fonte. Esso ha l'obbligo di:
1    Il debitore delle prestazioni imponibili (art. 32 e 35) è responsabile per il pagamento dell'imposta alla fonte. Esso ha l'obbligo di:
a  trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni o riscuoterla dal contribuente;
b  fornire al contribuente un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta;
c  versare le imposte alla competente autorità;
d  versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.
2    Egli deve parimenti trattenere l'imposta alla fonte se il contribuente è assoggettato all'imposta in un altro Cantone.181
3    Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione fissata dall'autorità fiscale competente e compresa tra l'1 e il 2 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte. Per le prestazioni in capitale la provvigione di riscossione è pari all'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l'imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.182
LHID énonce que le débiteur des prestations imposables doit également retenir l'impôt lorsque le contribuable est assujetti à l'impôt dans un autre canton. Finalement, l'art. 38 al. 1
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
LAID Art. 38 Competenza territoriale - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 32, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a e c-i, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera b, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 35 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
deuxième phrase LHID précise que l'impôt à la source perçu conformément à l'art. 37 al. 2
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
LAID Art. 37 - 1 Il debitore delle prestazioni imponibili (art. 32 e 35) è responsabile per il pagamento dell'imposta alla fonte. Esso ha l'obbligo di:
1    Il debitore delle prestazioni imponibili (art. 32 e 35) è responsabile per il pagamento dell'imposta alla fonte. Esso ha l'obbligo di:
a  trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni o riscuoterla dal contribuente;
b  fornire al contribuente un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta;
c  versare le imposte alla competente autorità;
d  versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.
2    Egli deve parimenti trattenere l'imposta alla fonte se il contribuente è assoggettato all'imposta in un altro Cantone.181
3    Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione fissata dall'autorità fiscale competente e compresa tra l'1 e il 2 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte. Per le prestazioni in capitale la provvigione di riscossione è pari all'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l'imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.182
LHID, est versé au canton auquel appartient le droit d'imposer. C'est selon le droit de ce dernier que le contribuable est imposé. Les impôts retenus et versés par le débiteur hors du canton sont déduits des impôts dus; les impôts perçus en trop sont restitués; si les impôts perçus sont insuffisants, la différence est exigée (art. 38 al. 3
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
LAID Art. 38 Competenza territoriale - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 32, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a e c-i, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera b, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 35 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
LHID).
La LHID ne contient dès lors pas de disposition analogue à l'art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD. Plus particulièrement, la LHID ne règle pas la question de savoir quel canton est compétent pour percevoir l'impôt à la source cantonal et communal, dans le cas spécifique des artistes, des sportifs et des conférenciers.
Certes, on ne peut faire totalement abstraction de l'art. 38 al. 2
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
LAID Art. 38 Competenza territoriale - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 32, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a e c-i, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera b, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 35 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
LHID, qui renvoie au droit du canton dans lequel le débiteur du revenu imposable a son siège ou son établissement stable. Cette disposition n'est cependant pas aussi claire que l'art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD. Elle ne mentionne pas le cas spécifique des artistes, des sportifs et des conférenciers. Par ailleurs, l'étendue du renvoi au droit cantonal demeure incertaine, dans la mesure le texte de loi se réfère (uniquement) à l'obligation du débiteur de retenir l'impôt à la source. Il n'est dès lors pas aisé de tirer un parallèle avec l'art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD. S'il devait exister une incohérence entre ces deux dispositions, il faudrait alors tenir compte d'une harmonisation souhaitable entre le système de perception de l'impôt fédéral direct et celui des impôts cantonaux et communaux à la source (cf. dans ce sens: décision de la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello du canton du Tessin 80.2005.54 du 16 avril 2007 in Rivista Ticinese di Diritto II-2007 p. 592 ss consid. 3.5, selon laquelle l'art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD s'applique également aux impôts cantonaux et communaux à la source). Ce postulat n'impliquerait pas pour autant que l'art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD devrait recevoir
une autre acception que celle que reflète fidèlement le texte légal. Il paraît en effet a priori possible d'interpréter la LHID ou de suppléer à ses éventuelles lacunes, afin qu'un seul et même canton soit habilité à percevoir aussi bien l'impôt fédéral direct que l'impôt cantonal et communal à la source. Telle n'est toutefois pas la tâche du Tribunal de céans, qui doit se limiter à examiner la compétence territoriale s'agissant de la perception à la source de l'impôt fédéral direct, ce à quoi la LHID ne peut apporter de réponse.
Cela étant, il ne s'avère pas nécessaire de résoudre les difficultés posées par l'analyse systématique. Les résultats de l'interprétation téléologique permettent de pallier ces incertitudes et se révèlent déterminants, ainsi qu'on le verra ci-après (consid. 4.2.3).

4.2.3

4.2.3.1 Procédant à une analyse téléologique de l'art. 108
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 108 Decisione in caso di dubbio - 1 Se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall'AFC ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell'AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.210
1    Se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall'AFC ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell'AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.210
2    L'accertamento del luogo della tassazione può essere richiesto dall'autorità di tassazione, dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e dai contribuenti.
3    L'autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l'incarto all'autorità competente.
LIFD, le Tribunal de céans relève que le législateur a volontairement adopté pour les artistes, les sportifs et les conférenciers une solution spécifique, bien distincte de celle applicable aux autres personnes assujetties à l'impôt fédéral direct à la source. Cette spécificité se déduit de l'art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD, lequel se différencie clairement à la fois de l'art. 107 al. 1 let. a
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD - qui recouvre les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont au regard du droit fiscal domiciliés ou en séjour en Suisse - et de l'art. 107 al. 2
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD, qui appréhende tous les autres cas. Elle s'exprime par le fait que seul le canton dans lequel les artistes, les sportifs et les conférenciers exercent leur activité est compétent pour percevoir l'impôt fédéral direct à la source. L'art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD ne prévoit ainsi aucune alternative, en particulier aucun virement de l'impôt perçu par un canton à un autre canton, peu importe que la situation puisse - dans un cas d'espèce - présenter des aspects pluricantonaux, comme dans le cas où le siège du débiteur des prestations imposables se situe dans un canton distinct de celui où l'artiste,
respectivement le sportif ou le conférencier, exerce son activité. Il ne s'agit pas d'un oubli du législateur. Celui-ci a expressément prévu une solution différente dans le cas - traité au même article - des travailleurs étrangers qui ne bénéficient pas d'un permis d'établissement, mais sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour en Suisse, sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 83 Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte - 1 I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
1    I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
2    I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all'imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.
LIFD). En effet, l'art. 107 al. 1 let. a
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
deuxième phrase LIFD précise alors que - si le lieu du travail ne correspond pas au domicile du travailleur en question - l'autorité compétente du lieu de travail vire les montants perçus à la source au canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour.
Si le législateur n'a pas prévu un système identique, de perception dans un canton et de virement à un autre canton, dans le cas des artistes, des sportifs et des conférenciers, il faut en déduire qu'il n'a pas souhaité le faire. Il n'y a là aucun oubli que le juge pourrait réparer en appliquant par analogie l'art. 107 al. 1 let. a
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD, ce d'autant que cette dernière disposition ne prévoit littéralement nullement une perception de l'impôt à la source dans le canton du siège du débiteur des prestations imposables, mais dans celui du lieu de travail.

4.2.3.2 Certes, le législateur entendait définir des modalités d'application de l'impôt à la source aussi simples que possible pour le débiteur des prestations imposables (cf. message du CF, FF 1983 III 136). Ceci rejoint le postulat général découlant du principe de la proportionnalité, selon lequel l'impôt doit être perçu et aménagé de la manière la moins dérangeante possible pour le contribuable (cf. Danielle Yersin in Revue de droit suisse [RDS] 1992 II p. 145 ss, p. 157 ch. 4; Danielle Yersin in Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct [Commentaire romand], Bâle 2008, p. 50 s., ch. XI, ch. marg. 110 ss). L'impôt doit ainsi être praticable pour le contribuable, pour lequel il doit être compréhensible, ne pas exiger des démarches disproportionnées au but poursuivi et ne pas interférer de manière inutile dans sa sphère privée (cf. Yersin in RDS 1992 II p. 209, ch. 3.102 et les réf. citées).
Dans cette optique, il est certes plus évident pour le débiteur des prestations imposables de verser la retenue d'impôt à la source dans un seul canton, alors même que le ou les contribuables sont domiciliés ou en séjour dans un autre canton ou que d'autres critères, tels le lieu d'exercice de l'activité, fondent un rattachement dans d'autres cantons. Mais le législateur avait manifestement surtout en tête le cas des entreprises employant des travailleurs étrangers domiciliés ou en séjour en Suisse, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement (cf. Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6e éd., Zurich 2002, p. 82 s. ch. 2), ce qui l'a conduit à prévoir à l'art. 107 al. 1 let. a
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD une procédure en deux temps, dans laquelle l'employeur verse à l'autorité compétente du lieu de travail les montants d'impôt fédéral direct retenus à la source, charge à cette dernière de les virer au canton du domicile du travailleur. Une pareille nécessité de simplification pour le débiteur des prestations imposables ne s'est pas imposée de la même manière s'agissant du cas des artistes, des sportifs et des conférenciers, pour lesquels le texte légal ne prévoit pas une semblable solution.
Il est vrai que les complexités auxquelles devrait faire face une entreprise employant de nombreux d'employés, domiciliés des cantons différents, avec une multiplicité de changements de domiciles potentiels impliquant autant d'incertitudes et de travail administratif pour l'employeur, sont sans commune mesure avec celles qui peuvent se présenter dans le cas des artistes, des sportifs ou des conférenciers. Dans ce dernier cas, le lieu de l'exercice de l'activité s'avère seul déterminant et simplifie déjà en lui-même la tâche du débiteur des prestations imposables. Seule une multiplicité d'activités ayant lieu dans des cantons différents serait source d'une certaine complexité. Cette complexité est toutefois inhérente au système et ne peut être entièrement éliminée. Par ailleurs, elle ne paraît guère insurmontable.

4.2.3.3 En outre, si l'on tient compte d'un côté de l'intérêt privé du débiteur des prestations imposables à une simplification supplémentaire du système de perception, il faut également prendre en considération et mettre en balance d'un autre côté les intérêts de l'Etat.
Dans ce contexte, il ne peut être fait abstraction de l'intérêt public à une perception complète de l'impôt à la source tant sur le plan de l'impôt fédéral direct que sur le plan des impôts cantonaux et communaux, dès lors que ceux-ci sont perçus ensemble (art. 33 al. 1
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
LAID Art. 33 Calcolo della ritenuta d'imposta - 1 La ritenuta d'imposta alla fonte è fissata in base alle tariffe vigenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali.
1    La ritenuta d'imposta alla fonte è fissata in base alle tariffe vigenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali.
2    Per i coniugi che vivono in comunione domestica e che esercitano entrambi un'attività lucrativa, la ritenuta d'imposta alla fonte è fissata tenendo conto del reddito complessivo.
3    Le spese professionali, i premi d'assicurazione nonché le deduzioni per oneri familiari e quelle in caso di attività lucrativa di entrambi i coniugi sono prese in considerazione forfettariamente. I Cantoni pubblicano l'ammontare dei singoli importi forfettari.
4    L'Amministrazione federale delle contribuzioni definisce in collaborazione con i Cantoni, da un lato, criteri uniformi per tenere conto in particolare della tredicesima mensilità, delle gratifiche, dell'occupazione irregolare, del lavoro rimunerato su base oraria, del reddito derivante da un'attività lucrativa a tempo parziale o accessoria nonché delle prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS161 e, dall'altro, gli elementi da considerare per stabilire le aliquote. L'Amministrazione federale delle contribuzioni definisce inoltre, in collaborazione con i Cantoni, la procedura da seguire in caso di cambiamento di tariffa, di adeguamento o correzione retroattivi dei salari nonché di prestazioni fornite prima dell'inizio o dopo il termine dell'impiego.
LHID) et que l'impôt fédéral est incorporé dans le barème cantonal (art. 85 al. 2
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 85 Ritenuta d'imposta alla fonte - 1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) calcola l'ammontare della ritenuta d'imposta alla fonte in base alle tariffe dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
1    L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) calcola l'ammontare della ritenuta d'imposta alla fonte in base alle tariffe dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2    Nel calcolo della ritenuta si tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e per i premi d'assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni per oneri familiari (art. 35). L'AFC pubblica l'ammontare dei singoli importi forfettari.
3    La ritenuta concernente i coniugi che vivono in comunione domestica ed esercitanti entrambi un'attività lucrativa è calcolata secondo tariffe che tengono conto del cumulo dei redditi dei coniugi (art. 9 cpv. 1), degli importi forfettari e delle deduzioni previsti al capoverso 2 e della deduzione concessa in caso d'attività lucrativa dei due coniugi (art. 33 cpv. 2).
4    L'AFC definisce in collaborazione con i Cantoni, da un lato, criteri uniformi per tenere conto in particolare della tredicesima mensilità, delle gratifiche, dell'occupazione irregolare, del lavoro rimunerato su base oraria, del reddito derivante da un'attività lucrativa a tempo parziale o accessoria nonché delle prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS174 e, dall'altro, gli elementi da considerare per stabilire le aliquote. L'AFC definisce inoltre, in collaborazione con i Cantoni, la procedura da seguire in caso di cambiamento di tariffa, di adeguamento o correzione retroattivi dei salari nonché di prestazioni fornite prima dell'inizio o dopo il termine dell'impiego.
5    Essa stabilisce, d'intesa con l'autorità cantonale, le aliquote che devono essere inglobate nella tariffa cantonale, a titolo d'imposta federale diretta.
LIFD). La retenue opérée par le débiteur du revenu imposable doit donc autant que possible correspondre au montant d'impôt dû par le contribuable. Dans le cas des artistes, des sportifs et des conférenciers, cela signifie que cette retenue doit être effectuée sur la base des barèmes d'impôt à la source, incluant l'impôt fédéral direct, du canton où l'activité est exercée. A défaut, on ne peut exclure que la retenue soit incomplète, si elle se fonde - dans un autre canton - sur des barèmes inférieurs, en raison des impôts cantonaux et communaux qui y seraient moindres. L'encaissement de la différence d'impôt à la source pourrait ainsi être compromise, surtout dans la mesure où les artistes, sportifs et conférenciers n'ont pas de domicile ou de séjour en Suisse, puisque la Suisse n'est liée à aucun Etat étranger par une convention d'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions
de droit public (cf. Pedroli, op. cit., p. 1035 ch. 11 ad art. 88
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 88 Collaborazione del debitore della prestazione imponibile - 1 Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:
1    Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:
a  trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il lavoratore, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni in natura e le mance);
b  specificare al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta;
c  versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente, allestire, all'intenzione di quest'ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta.
2    L'imposta alla fonte deve essere parimenti trattenuta se il lavoratore ha domicilio o dimora in un altro Cantone.176
3    Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte.
4    Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione fissata dall'autorità fiscale competente e compresa tra l'1 e il 2 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte.177
LIFD). La situation se présente de manière différente pour le cas des travailleurs étrangers domiciliés ou en séjour en Suisse, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, puisque leur rattachement avec la Suisse est bien plus marqué, ce qui simplifie la perception d'une éventuelle différence entre la retenue d'impôt à la source et l'impôt dont ils sont redevables.
Certes, la LIFD prévoit deux dispositions qui tendent à éviter toute perte fiscale en matière d'impôt fédéral direct. Il s'agit d'une part de l'art. 100 al. 2
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 100 Obblighi del debitore della prestazione imponibile - 1 Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:
1    Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:
a  trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il contribuente, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni in natura e le mance);
b  fornire al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta;
c  versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente, allestire, all'intenzione di quest'ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta;
d  versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.
2    Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte.
3    Riceve una provvigione di riscossione fissata dall'autorità fiscale competente e compresa tra l'1 e il 2 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte. Per le prestazioni in capitale la provvigione di riscossione è pari all'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l'imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.197
LIFD, qui stipule que le débiteur des prestations imposables est responsable du paiement de l'impôt à la source (cf. à ce sujet: Pedroli, op. cit., p. 1074 ch. 4 ad art. 100
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 100 Obblighi del debitore della prestazione imponibile - 1 Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:
1    Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:
a  trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il contribuente, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni in natura e le mance);
b  fornire al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta;
c  versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente, allestire, all'intenzione di quest'ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta;
d  versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.
2    Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte.
3    Riceve una provvigione di riscossione fissata dall'autorità fiscale competente e compresa tra l'1 e il 2 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte. Per le prestazioni in capitale la provvigione di riscossione è pari all'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l'imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.197
LIFD et p. 1035 ch. 11 ad art. 88
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 88 Collaborazione del debitore della prestazione imponibile - 1 Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:
1    Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:
a  trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il lavoratore, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni in natura e le mance);
b  specificare al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta;
c  versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente, allestire, all'intenzione di quest'ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta.
2    L'imposta alla fonte deve essere parimenti trattenuta se il lavoratore ha domicilio o dimora in un altro Cantone.176
3    Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte.
4    Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione fissata dall'autorità fiscale competente e compresa tra l'1 e il 2 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte.177
LIFD) et d'autre part de l'art. 92 al. 4
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 92 Artisti, sportivi e conferenzieri - 1 I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati all'estero, devono pagare l'imposta sui proventi della loro attività personale in Svizzera, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all'artista, allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma a un terzo che ha organizzato la loro attività.
1    I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati all'estero, devono pagare l'imposta sui proventi della loro attività personale in Svizzera, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all'artista, allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma a un terzo che ha organizzato la loro attività.
2    L'aliquota dell'imposta è di:
3    Per introiti giornalieri s'intendono i proventi lordi comprensivi dei redditi accessori e delle indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento183. Questi ultimi ammontano:
a  al 50 per cento dei proventi lordi per gli artisti;
b  al 20 per cento dei proventi lordi per gli sportivi e i conferenzieri.184
4    L'organizzatore della manifestazione in Svizzera è solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta.
5    Il DFF stabilisce, in collaborazione con i Cantoni, l'ammontare dei proventi lordi a partire dal quale è riscossa l'imposta alla fonte.185
LIFD, selon lequel l'organisateur du spectacle en Suisse est solidairement responsable du paiement de l'impôt (cf. Pedroli, op. cit., p. 1053 ch. 20 s. ad art. 92
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 92 Artisti, sportivi e conferenzieri - 1 I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati all'estero, devono pagare l'imposta sui proventi della loro attività personale in Svizzera, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all'artista, allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma a un terzo che ha organizzato la loro attività.
1    I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati all'estero, devono pagare l'imposta sui proventi della loro attività personale in Svizzera, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all'artista, allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma a un terzo che ha organizzato la loro attività.
2    L'aliquota dell'imposta è di:
3    Per introiti giornalieri s'intendono i proventi lordi comprensivi dei redditi accessori e delle indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento183. Questi ultimi ammontano:
a  al 50 per cento dei proventi lordi per gli artisti;
b  al 20 per cento dei proventi lordi per gli sportivi e i conferenzieri.184
4    L'organizzatore della manifestazione in Svizzera è solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta.
5    Il DFF stabilisce, in collaborazione con i Cantoni, l'ammontare dei proventi lordi a partire dal quale è riscossa l'imposta alla fonte.185
LIFD). Toutefois, il n'est pas certain que ces normes permettent dans tous les cas de garantir l'encaissement complet de l'impôt à la source. En effet, on ne peut pas totalement exclure qu'il puisse se présenter des situations dans lesquelles la responsabilité du débiteur de la prestation - comme de l'organisateur du spectacle - ne soit pas engagée ou ne puisse plus être mise en oeuvre à un moment donné, par exemple en raison d'une faillite ou d'un déplacement à l'étranger. Il subsiste dès lors malgré tout un risque de perte fiscale, qui justifie que la retenue d'impôt corresponde à l'impôt dû par le contribuable, en d'autres termes qu'elle soit calculée sur la base des
barèmes du canton du lieu où l'artiste, le sportif ou le conférencier exerce son activité. Il faut donc considérer que l'intérêt public à l'encaissement complet de l'impôt à la source prime sur l'intérêt privé à une simplification supplémentaire du système de perception.
Par ailleurs, si l'on peut comprendre le souhait du débiteur du revenu imposable à une simplification maximale du système, il faut également tenir compte du caractère praticable de l'impôt pour l'administration. Il y a en effet un intérêt public évident à ce que la perception de l'impôt s'opère selon les principes de rationalité et d'économie administrative (cf. Yersin, op. cit., p. 157 ch. 4). Or, à cet égard, un partage de compétences entre le canton du siège du débiteur des prestations imposable et le canton du lieu de la manifestation, le premier étant appelé à percevoir les retenues d'impôt, à les contrôler et à les virer ensuite au second, qui devrait alors réclamer la différence avec l'impôt dû par le contribuable ou restituer le trop-perçu, apparaît peu opportun. En effet, il mobilise deux administrations cantonales et comporte des difficultés d'organisation notables, avec des répercussions financières inéluctables pour la collectivité. Ainsi, les impératifs de moindre coût de l'administration fiscale revêtent un poids supérieur au souhait du débiteur des prestations imposables, à ce que l'impôt fédéral direct à la source soit perçu par un seul canton - quel que soit le lieu où les artistes, sportifs et conférenciers
exercent leur activité - voire exclusivement par le canton de son siège.
En conséquence, il s'avère conforme aux principes constitutionnels en cause, notamment celui de la proportionnalité, d'exiger du débiteur du revenu imposable qu'il verse les retenues d'impôt à la source au canton du lieu où les artistes, sportifs et conférenciers exercent leur activité, l'importance des effets de cette mesure sur sa situation étant justifié par le résultat attendu du point de vue de l'intérêt public.

4.2.3.4 Finalement, le modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE indique à son art. 17 ch. 1 que les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. Selon le ch. 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Dans les grandes lignes, cette disposition prévoit donc que la compétence fiscale revient à l'Etat où l'activité est exercée.
Il est bien évident que ce modèle de convention - outre le fait qu'il s'agit d'un texte de référence qui n'appartient pas au droit positif - n'a d'impact que sur le plan international, plus précisément qu'il ne contient que des règles visant à limiter les pouvoirs d'imposition des Etats ou se limite à prévenir la double imposition découlant de la collision des normes de droit interne des Etats en cause (effet négatif des conventions de double-imposition; cf. Xavier Oberson, Précis de droit fiscal international, 2e éd., Berne 2004, p. 39 ch. marg. 106). En d'autres termes, il ne détermine pas quel canton doit percevoir l'impôt à la source. Cela étant, le législateur n'a pas souhaité se distancer de cette convention modèle dans le cadre de l'élaboration de la LIFD et de la LHID, mais a tout au contraire déclaré vouloir s'en inspirer (cf. message du CF, FF 1983 III 134).
L'art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD comporte dès lors le même facteur de rattachement territorial que celui mentionné à l'art. 17 ch. 1 du modèle de convention fiscale précité. Cette forme de transposition en droit interne garantit une meilleure cohérence du système et le rend pareillement plus compréhensible, ce qui - ajouté aux autres considérations déjà formulées - doit primer l'intérêt privé du débiteur des prestations imposables à une simplification supplémentaire du mode de perception.

4.2.4 Au vu des considérants qui précèdent, il est dès lors possible de tirer les conclusions suivantes concernant le sens qu'il convient de prêter à l'art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD (cf. consid. 4.2.4.2 ss), non sans avoir rappelé un pilier du système suisse de juridiction, à savoir celui découlant de l'art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; cf. consid. 4.2.4.1).

4.2.4.1 Aux termes de l'art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
Cst., le TF et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Cette disposition fonde une restriction importante du contrôle des normes en Suisse, en ce sens que les lois formelles de la Confédération et le droit international, quels que soient les rapports qu'ils entretiennent avec la Constitution et entre eux, doivent en principe être appliqués (cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2e éd., Berne 2006, p. 653 ch. 1857). L'expression « Tribunal fédéral » utilisée par le Constituant, vise aussi le TAF en tant que juge administratif ordinaire de la Confédération (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 658 ch. 1871). Il s'ensuit que le TAF n'a pas la possibilité d'annuler une norme ou de nier son application (cf. arrêt du TAF A-1618/2006 du 27 août 2008 consid. 3.1 et arrêt du TAF A-1515/2006 du 25 juin 2008 consid. 3.3.1).

4.2.4.2 Au vu de ces principes, le Tribunal de céans tient à relever qu'il ne lui appartient pas d'analyser le système de perception des impôts cantonaux, communaux et de l'impôt fédéral direct à la source dans son entier. Il lui incombe uniquement de déterminer quelle solution institue la LIFD, au niveau de la compétence territoriale pour percevoir l'impôt fédéral direct à la source, et établir si celle-ci comporte une lacune à cet égard. Il existerait une véritable lacune de la loi, si le législateur avait omis de régler un point, alors qu'il aurait dû le faire, et que l'interprétation de la loi ne permettrait pas de dégager une prescription, qui apporterait la réponse souhaitée à la question (cf. arrêt du TF 2A.372/2006 du 21 janvier 2008 consid. 4.1, arrêt du TF 2A.709/2005 du 28 août 2006 consid. 2.1). Or, il s'avère ici que l'art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD apporte une réponse claire et spécifique au problème de compétence territoriale en matière d'impôt fédéral direct à la source dans le cas de sportifs, de sorte qu'il n'y a là aucune lacune. Tout au plus pourrait-on éventuellement déduire de ce que constat que le système dans son ensemble, c'est-à-dire en tant qu'il englobe la compétence territoriale pour percevoir les impôts
cantonaux et communaux à la source, est lacunaire. Cela étant, cette question ne relève pas de la LIFD et le Tribunal de céans n'a pas à la trancher.

4.2.4.3 Partant, l'art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD doit être compris dans le sens qu'exprime fidèlement son texte, dont il y a d'autant moins lieu de s'écarter qu'il est conforté par l'analyse téléologique. Il importe donc peu dans ce contexte que l'organisateur - ou le débiteur des prestations imposables - ait son domicile ou son siège dans un autre canton; la compétence territoriale pour percevoir l'impôt fédéral direct à la source n'en appartient pas moins au canton dans lequel l'artiste, le sportif ou le conférencier exerce son activité. La doctrine suisse partage d'ailleurs cette conviction (cf. dans ce sens: Pedroli, op. cit., p. 1103, ad art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD, ch. 5; Rainer Zigerlig/Guido Jud, in Zweifel/Athanas, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/2b, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 2e éd., Bâle 2008, ad art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD, ch. 3; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurich 2003, ad art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD ch. 6).

5. Ceci étant éclairci, il reste à examiner l'impact de l'art. 14
SR 642.118.2 Ordinanza del DFF dell' 11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo) - Ordinanza sull'imposta alla fonte
OIFo Art. 14 Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza - 1 Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
1    Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
2    Nell'ambito della procedura di tassazione l'autorità fiscale verifica se la persona assoggettata all'imposta alla fonte nell'anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 16-18 e 20-23 LIFD dapprima i proventi lordi mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera.
3    Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.14
de l'ordonnance sur l'imposition à la source du 19 octobre 1993 (OIS, RS 642.118.2) - (...) - dans la mesure où il concerne également la compétence territoriale en matière d'impôt à la source. Pour ce faire, il ne paraît pas inutile dans un premier temps de rappeler le cadre dans lequel le Conseil fédéral (CF) peut édicter des ordonnances.

5.1 Il est habituellement fait une distinction entre les ordonnances d'exécution et les ordonnances de substitution. Ceci dit, les ordonnances présentent le plus souvent un contenu mixte, fait à la fois de simples règles d'exécution et aussi de règles primaires (cf. Pascal Mahon in Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Neuchâtel 2003, p. 1380 s., ad art. 182
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
1    Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
2    Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.
Cst.).

5.1.1 Selon la jurisprudence, les principes de la légalité et de la séparation des pouvoirs limitent le droit du CF d'édicter des ordonnances d'exécution par quatre règles. En premier lieu, l'ordonnance d'exécution doit se rapporter à la même matière que celle qui fait l'objet de la loi qu'elle exécute. Ensuite, elle ne peut ni abroger ni modifier cette loi. En troisième lieu, elle doit rester dans le cadre tracé et la finalité poursuivie par la loi et se contenter de préciser la réglementation dont celle-ci contient le fondement. Enfin, l'ordonnance d'exécution ne doit pas imposer au citoyen de nouvelles obligations qui ne sont pas prévues par la loi, et ceci même si ces compléments sont conformes au but de la loi (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 565, ch. 1553). Les ordonnances dites d'exécution se bornent à poser de simples règles d'exécution, des règles qualifiées de secondaires, destinées (uniquement) à concrétiser la loi, à en préciser le sens, à en définir les termes ou à en combler les lacunes, mais tout en demeurant dans le cadre posé par celle-ci (cf. Mahon, op. cit., p. 1380 s. ad art. 182
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
1    Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
2    Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.
Cst.). Ainsi, lorsque le législateur emploie des termes vagues et imprécis, c'est l'ordonnance d'exécution qui les
définit. De même, lorsque la loi soulève des questions d'organisation et de procédure, c'est l'ordonnance d'exécution qui les tranche (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 545 ch. 1550 s.). Lorsqu'en revanche, une ordonnance d'exécution contient des règles primaires, à savoir des dispositions qui étendent le champ d'application de la loi en restreignant les droits des administrés ou en imposant à ceux-ci des obligations, sans que ces règles puissent se fonder sur une délégation législative spécifique, elle viole le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 678 ch. 1917).

5.1.2 Ces ordonnances se distinguent des ordonnances de substitution, qui introduisent - avec l'accord du législateur, c'est-à-dire sur la base d'une délégation législative - de nouvelles règles, qui devraient normalement figurer dans la loi, à savoir des règles primaires qui imposent de nouvelles obligations ou confèrent de nouveaux droits (cf. Mahon, op. cit., p. 1380 s. ad art. 182
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
1    Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
2    Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.
Cst.). Les ordonnances de substitution ne se contentent donc pas d'exécuter la loi, mais la complètent et se substituent à celle-ci (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 543 ch. 1544). La délégation législative doit figurer dans une loi fédérale. Elle est inadmissible lorsque la Constitution fédérale l'exclut, en prescrivant la forme de la loi fédérale. Elle doit définir au moins dans les grandes lignes le but, l'objet et l'étendue des pouvoirs délégués (cf. ATF 128 I 113, ATF 118 Ia 245; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 679 ch. 1919 ss). Enfin, le législateur doit édicter lui-même toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit (cf. art. 164 al. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
1    Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
a  esercizio dei diritti politici;
b  restrizioni dei diritti costituzionali;
c  diritti e doveri delle persone;
d  cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
e  compiti e prestazioni della Confederazione;
f  obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale;
g  organizzazione e procedura delle autorità federali.
2    Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.
Cst.; Mahon, op. cit., p. 1241 ss ad art. 164
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
1    Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
a  esercizio dei diritti politici;
b  restrizioni dei diritti costituzionali;
c  diritti e doveri delle persone;
d  cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
e  compiti e prestazioni della Confederazione;
f  obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale;
g  organizzazione e procedura delle autorità federali.
2    Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.
Cst., Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., ch. 1556). S'agissant des ordonnances fondées sur semblable délégation législative,
le TAF examine si le délégataire s'en est tenu aux limites prescrites par le norme de délégation, étant précisé que si celle-ci lui confère une grande liberté d'appréciation, le TAF doit en tenir compte conformément à l'art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
Cst. et ne pas substituer sa propre appréciation à celle du délégataire; il se borne alors à examiner si l'ordonnance franchit manifestement le cadre de la compétence octroyée par la loi ou si elle s'avère contraire à la loi ou à la Constitution fédérale pour d'autres motifs (cf. ATF 131 II 13 consid. 6.1, arrêt du TF 2A.705/2006 du 24 avril 2007 consid. 3.2).

5.2

5.2.1 L'art. 14
SR 642.118.2 Ordinanza del DFF dell' 11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo) - Ordinanza sull'imposta alla fonte
OIFo Art. 14 Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza - 1 Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
1    Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
2    Nell'ambito della procedura di tassazione l'autorità fiscale verifica se la persona assoggettata all'imposta alla fonte nell'anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 16-18 e 20-23 LIFD dapprima i proventi lordi mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera.
3    Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.14
OIS - (...) - prévoit que le débiteur de la prestation imposable prélève l'impôt à la source conformément aux barèmes et instructions en vigueur dans le canton où il a son domicile, son siège ou son établissement stable et le verse à ce même canton, charge à ce dernier de le rétrocéder au canton concerné « si l'impôt ne lui revient pas selon l'art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD ». La référence à l'art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD est ambiguë, à mesure qu'il n'est pas précisé si l'ensemble des situations visées à cet article est englobé et, dans le cas contraire, quels sont les cas concernés. Il faut en effet rappeler que l'art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD distingue trois cas de figure, traités respectivement à l'al. 1 let. a, à l'al. 1 let. b et au second alinéa. Cette incertitude doit ainsi être résolue par le biais d'une interprétation de l'art. 14
SR 642.118.2 Ordinanza del DFF dell' 11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo) - Ordinanza sull'imposta alla fonte
OIFo Art. 14 Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza - 1 Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
1    Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
2    Nell'ambito della procedura di tassazione l'autorità fiscale verifica se la persona assoggettata all'imposta alla fonte nell'anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 16-18 e 20-23 LIFD dapprima i proventi lordi mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera.
3    Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.14
OIS.

5.2.2 Dans le cadre de cette démarche, il convient de garder à l'esprit que l'OIS résulte d'une subdélégation; en effet, le législateur a délégué certaines compétences au CF, lequel les a attribuées au Département fédéral des finances (DFF), organe qui lui est subordonné. Il n'y a rien à redire à ce schéma, dans la mesure où ni la Constitution fédérale ni la loi ne l'excluent; il est d'ailleurs prévu par la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010; cf. Mahon, op. cit., p. 1382 ch. 13 ad art. 182
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
1    Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
2    Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.
Cst.). Cependant, il faut déterminer si le DFF est demeuré dans les limites des pouvoirs qui lui étaient conférés. Entre deux interprétations possibles de l'art. 14
SR 642.118.2 Ordinanza del DFF dell' 11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo) - Ordinanza sull'imposta alla fonte
OIFo Art. 14 Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza - 1 Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
1    Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
2    Nell'ambito della procedura di tassazione l'autorità fiscale verifica se la persona assoggettata all'imposta alla fonte nell'anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 16-18 e 20-23 LIFD dapprima i proventi lordi mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera.
3    Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.14
OIS, dont l'une aboutirait à la conséquence que le cadre légal a été outrepassé, il faudrait choisir le sens qui s'accorde le mieux avec la loi (cf. Grisel, op. cit., p. 133 ch. 2/a).

5.2.3 L'art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD n'octroie formellement aucune compétence au CF, pas plus qu'au DFF, contrairement à d'autres dispositions telles que l'art. 92 al. 5
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 92 Artisti, sportivi e conferenzieri - 1 I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati all'estero, devono pagare l'imposta sui proventi della loro attività personale in Svizzera, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all'artista, allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma a un terzo che ha organizzato la loro attività.
1    I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati all'estero, devono pagare l'imposta sui proventi della loro attività personale in Svizzera, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all'artista, allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma a un terzo che ha organizzato la loro attività.
2    L'aliquota dell'imposta è di:
3    Per introiti giornalieri s'intendono i proventi lordi comprensivi dei redditi accessori e delle indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento183. Questi ultimi ammontano:
a  al 50 per cento dei proventi lordi per gli artisti;
b  al 20 per cento dei proventi lordi per gli sportivi e i conferenzieri.184
4    L'organizzatore della manifestazione in Svizzera è solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta.
5    Il DFF stabilisce, in collaborazione con i Cantoni, l'ammontare dei proventi lordi a partire dal quale è riscossa l'imposta alla fonte.185
LIFD - lequel habilite le DFF à fixer, en accord avec les cantons, des montants de perception minimaux - ou l'art. 100 al. 3
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 100 Obblighi del debitore della prestazione imponibile - 1 Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:
1    Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:
a  trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il contribuente, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni in natura e le mance);
b  fornire al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta;
c  versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente, allestire, all'intenzione di quest'ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta;
d  versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.
2    Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte.
3    Riceve una provvigione di riscossione fissata dall'autorità fiscale competente e compresa tra l'1 e il 2 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte. Per le prestazioni in capitale la provvigione di riscossione è pari all'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l'imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.197
LIFD, aux termes duquel le DFF fixe le taux de la commission de perception que reçoit le débiteur des prestations imposables. Une délégation législative faisant défaut, il faut considérer que le CF - et par substitution le DFF - est autorisé à introduire de simples dispositions d'exécution en matière de compétence territoriale pour la perception de l'impôt à la source, ainsi que l'y habilite de manière générale l'art. 199
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 199 - Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
LIFD. Par conséquent, l'art. 14
SR 642.118.2 Ordinanza del DFF dell' 11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo) - Ordinanza sull'imposta alla fonte
OIFo Art. 14 Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza - 1 Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
1    Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
2    Nell'ambito della procedura di tassazione l'autorità fiscale verifica se la persona assoggettata all'imposta alla fonte nell'anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 16-18 e 20-23 LIFD dapprima i proventi lordi mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera.
3    Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.14
OIS ne peut contenir que de simples règles d'exécution, destinées à concrétiser la loi, à en préciser le sens, à en définir les termes ou à en combler les lacunes, sans toutefois sortir du cadre légal.

5.2.4 Ceci étant clarifié, il convient de rappeler que le texte de l'art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD est clair et que les termes qui y sont utilisés ne nécessitent, pas plus qu'ils ne permettent, d'interprétation (cf. consid. 3.2). Il ne présente aucune lacune. Dès lors, il ne subsiste pas de place pour des précisions ou des compléments, que le DFF pourrait formuler dans le cadre de dispositions d'exécution. Si l'art. 14
SR 642.118.2 Ordinanza del DFF dell' 11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo) - Ordinanza sull'imposta alla fonte
OIFo Art. 14 Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza - 1 Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
1    Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
2    Nell'ambito della procedura di tassazione l'autorità fiscale verifica se la persona assoggettata all'imposta alla fonte nell'anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 16-18 e 20-23 LIFD dapprima i proventi lordi mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera.
3    Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.14
OIS se rapportait à l'art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD, il ne se contenterait pas de l'exécuter, mais en modifierait le sens. Il faut donc choisir l'interprétation qui garantit la conformité avec la loi et en conclure que l'art. 14
SR 642.118.2 Ordinanza del DFF dell' 11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo) - Ordinanza sull'imposta alla fonte
OIFo Art. 14 Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza - 1 Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
1    Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
2    Nell'ambito della procedura di tassazione l'autorità fiscale verifica se la persona assoggettata all'imposta alla fonte nell'anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 16-18 e 20-23 LIFD dapprima i proventi lordi mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera.
3    Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.14
OIS ne concerne pas la perception de l'impôt à la source dans le cas des artistes, des sportifs et des conférenciers, mais bien plutôt dans le cas des personnes domiciliées ou séjournant en Suisse, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement. A titre de confirmation de ce qui précède, la doctrine n'évoque pas cette disposition en relation avec la situation des artistes, des sportifs et des conférenciers, mais plutôt dans le cas visé à l'art. 107 al. 1 let. a
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD (cf. Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., ad art. 107
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD, ch. 3 et 6).

5.2.5 Par conséquent, faute de s'appliquer au cas des sportifs, l'art. 14
SR 642.118.2 Ordinanza del DFF dell' 11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo) - Ordinanza sull'imposta alla fonte
OIFo Art. 14 Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza - 1 Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
1    Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
2    Nell'ambito della procedura di tassazione l'autorità fiscale verifica se la persona assoggettata all'imposta alla fonte nell'anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 16-18 e 20-23 LIFD dapprima i proventi lordi mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera.
3    Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.14
OIS ne vient pas modifier la conclusion à laquelle le Tribunal de céans parvient, au terme de l'analyse de l'art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD.

5.3 Il s'ensuit que, comme le prévoit l'art. 107 al. 1 let. b
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
LIFD, c'est exclusivement le canton du lieu de l'exercice de l'activité qui est compétent pour percevoir l'impôt fédéral direct à la source dans le cas des sportifs. Si le lieu de cette activité est situé dans un canton, alors que le domicile ou le siège du débiteur de la prestation imposable se trouve dans un autre canton, le canton du lieu de l'exercice de l'activité du sportif n'en sera pas moins compétent pour percevoir l'impôt fédéral direct à la source. Le débiteur de la prestation imposable ne pourra ainsi pas s'acquitter de son obligation fiscale en versant l'impôt en question au canton où il a son domicile ou son siège, charge à ce dernier de le transmettre au canton du lieu de l'exercice de l'activité sportive. Cette procédure mobiliserait inutilement deux administrations cantonales et engendrerait des complications administratives ainsi que des frais supplémentaires pour la collectivité publique, sans que cela soit justifié par un intérêt privé suffisant.
Le recours s'avère ainsi mal fondé et doit être rejeté dans le sens des considérants du présent arrêt.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 2009/6
Data : 25. novembre 2008
Pubblicato : 01. gennaio 2008
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : 2009/6
Ramo giuridico : Corte I (infrastruttura, ambiente, finanze, personale)
Oggetto : détermination du for fiscal


Registro di legislazione
Cost: 164 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
1    Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
a  esercizio dei diritti politici;
b  restrizioni dei diritti costituzionali;
c  diritti e doveri delle persone;
d  cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
e  compiti e prestazioni della Confederazione;
f  obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale;
g  organizzazione e procedura delle autorità federali.
2    Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.
182 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
1    Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
2    Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.
190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
LAID: 32 
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
LAID Art. 32 Campo d'applicazione - 1 I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 11 capoverso 4.
1    I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 11 capoverso 4.
2    I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all'imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.
3    L'imposta alla fonte è calcolata sui proventi lordi.
4    Sono imponibili:
a  i redditi da attività lucrativa dipendente secondo il capoverso 1, i proventi accessori quali i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore, nonché le prestazioni in natura, escluse tuttavia le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro di cui all'articolo 7 capoverso 1;
b  i proventi compensativi; e
c  le prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1946159 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
33 
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
LAID Art. 33 Calcolo della ritenuta d'imposta - 1 La ritenuta d'imposta alla fonte è fissata in base alle tariffe vigenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali.
1    La ritenuta d'imposta alla fonte è fissata in base alle tariffe vigenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali.
2    Per i coniugi che vivono in comunione domestica e che esercitano entrambi un'attività lucrativa, la ritenuta d'imposta alla fonte è fissata tenendo conto del reddito complessivo.
3    Le spese professionali, i premi d'assicurazione nonché le deduzioni per oneri familiari e quelle in caso di attività lucrativa di entrambi i coniugi sono prese in considerazione forfettariamente. I Cantoni pubblicano l'ammontare dei singoli importi forfettari.
4    L'Amministrazione federale delle contribuzioni definisce in collaborazione con i Cantoni, da un lato, criteri uniformi per tenere conto in particolare della tredicesima mensilità, delle gratifiche, dell'occupazione irregolare, del lavoro rimunerato su base oraria, del reddito derivante da un'attività lucrativa a tempo parziale o accessoria nonché delle prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS161 e, dall'altro, gli elementi da considerare per stabilire le aliquote. L'Amministrazione federale delle contribuzioni definisce inoltre, in collaborazione con i Cantoni, la procedura da seguire in caso di cambiamento di tariffa, di adeguamento o correzione retroattivi dei salari nonché di prestazioni fornite prima dell'inizio o dopo il termine dell'impiego.
37 
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
LAID Art. 37 - 1 Il debitore delle prestazioni imponibili (art. 32 e 35) è responsabile per il pagamento dell'imposta alla fonte. Esso ha l'obbligo di:
1    Il debitore delle prestazioni imponibili (art. 32 e 35) è responsabile per il pagamento dell'imposta alla fonte. Esso ha l'obbligo di:
a  trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni o riscuoterla dal contribuente;
b  fornire al contribuente un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta;
c  versare le imposte alla competente autorità;
d  versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.
2    Egli deve parimenti trattenere l'imposta alla fonte se il contribuente è assoggettato all'imposta in un altro Cantone.181
3    Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione fissata dall'autorità fiscale competente e compresa tra l'1 e il 2 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte. Per le prestazioni in capitale la provvigione di riscossione è pari all'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l'imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.182
38
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
LAID Art. 38 Competenza territoriale - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 32, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a e c-i, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera b, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 35 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
LIFD: 83 
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 83 Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte - 1 I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
1    I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
2    I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all'imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.
85 
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 85 Ritenuta d'imposta alla fonte - 1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) calcola l'ammontare della ritenuta d'imposta alla fonte in base alle tariffe dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
1    L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) calcola l'ammontare della ritenuta d'imposta alla fonte in base alle tariffe dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2    Nel calcolo della ritenuta si tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e per i premi d'assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni per oneri familiari (art. 35). L'AFC pubblica l'ammontare dei singoli importi forfettari.
3    La ritenuta concernente i coniugi che vivono in comunione domestica ed esercitanti entrambi un'attività lucrativa è calcolata secondo tariffe che tengono conto del cumulo dei redditi dei coniugi (art. 9 cpv. 1), degli importi forfettari e delle deduzioni previsti al capoverso 2 e della deduzione concessa in caso d'attività lucrativa dei due coniugi (art. 33 cpv. 2).
4    L'AFC definisce in collaborazione con i Cantoni, da un lato, criteri uniformi per tenere conto in particolare della tredicesima mensilità, delle gratifiche, dell'occupazione irregolare, del lavoro rimunerato su base oraria, del reddito derivante da un'attività lucrativa a tempo parziale o accessoria nonché delle prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS174 e, dall'altro, gli elementi da considerare per stabilire le aliquote. L'AFC definisce inoltre, in collaborazione con i Cantoni, la procedura da seguire in caso di cambiamento di tariffa, di adeguamento o correzione retroattivi dei salari nonché di prestazioni fornite prima dell'inizio o dopo il termine dell'impiego.
5    Essa stabilisce, d'intesa con l'autorità cantonale, le aliquote che devono essere inglobate nella tariffa cantonale, a titolo d'imposta federale diretta.
88 
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 88 Collaborazione del debitore della prestazione imponibile - 1 Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:
1    Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:
a  trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il lavoratore, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni in natura e le mance);
b  specificare al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta;
c  versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente, allestire, all'intenzione di quest'ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta.
2    L'imposta alla fonte deve essere parimenti trattenuta se il lavoratore ha domicilio o dimora in un altro Cantone.176
3    Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte.
4    Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione fissata dall'autorità fiscale competente e compresa tra l'1 e il 2 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte.177
91 
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 91 Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte - 1 I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
1    I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
2    Sono assoggettate all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 anche le persone domiciliate all'estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa in Svizzera; ne è eccettuata l'imposizione dei marittimi che lavorano a bordo di navi d'alto mare..
92 
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 92 Artisti, sportivi e conferenzieri - 1 I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati all'estero, devono pagare l'imposta sui proventi della loro attività personale in Svizzera, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all'artista, allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma a un terzo che ha organizzato la loro attività.
1    I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati all'estero, devono pagare l'imposta sui proventi della loro attività personale in Svizzera, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all'artista, allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma a un terzo che ha organizzato la loro attività.
2    L'aliquota dell'imposta è di:
3    Per introiti giornalieri s'intendono i proventi lordi comprensivi dei redditi accessori e delle indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento183. Questi ultimi ammontano:
a  al 50 per cento dei proventi lordi per gli artisti;
b  al 20 per cento dei proventi lordi per gli sportivi e i conferenzieri.184
4    L'organizzatore della manifestazione in Svizzera è solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta.
5    Il DFF stabilisce, in collaborazione con i Cantoni, l'ammontare dei proventi lordi a partire dal quale è riscossa l'imposta alla fonte.185
100 
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 100 Obblighi del debitore della prestazione imponibile - 1 Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:
1    Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:
a  trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il contribuente, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni in natura e le mance);
b  fornire al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta;
c  versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente, allestire, all'intenzione di quest'ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta;
d  versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.
2    Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte.
3    Riceve una provvigione di riscossione fissata dall'autorità fiscale competente e compresa tra l'1 e il 2 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte. Per le prestazioni in capitale la provvigione di riscossione è pari all'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l'imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.197
107 
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
1    Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:
a  per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b  per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c  per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
2    Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
3    Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
4    Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a  per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
b  per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
c  per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5    Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
108 
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 108 Decisione in caso di dubbio - 1 Se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall'AFC ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell'AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.210
1    Se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall'AFC ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell'AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.210
2    L'accertamento del luogo della tassazione può essere richiesto dall'autorità di tassazione, dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e dai contribuenti.
3    L'autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l'incarto all'autorità competente.
199
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 199 - Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
OIFo: 14
SR 642.118.2 Ordinanza del DFF dell' 11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo) - Ordinanza sull'imposta alla fonte
OIFo Art. 14 Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza - 1 Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
1    Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
2    Nell'ambito della procedura di tassazione l'autorità fiscale verifica se la persona assoggettata all'imposta alla fonte nell'anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 16-18 e 20-23 LIFD dapprima i proventi lordi mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera.
3    Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.14
Registro DTF
118-IA-245 • 128-I-113 • 131-II-13
Weitere Urteile ab 2000
2A.372/2006 • 2A.461/2005 • 2A.705/2005 • 2A.705/2006 • 2A.709/2005
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
imposta federale diretta • imposta alla fonte • imposta cantonale e comunale • dff • bonifico • riscossione dell'imposta • costituzione federale • delega legislativa • esaminatore • diritto tributario • interesse privato • interesse pubblico • luogo di lavoro • tennis • tribunale federale • ocse • ordinanza • calcolo • diritto pubblico • persona fisica
... Tutti
BVGer
A-1515/2006 • A-1618/2006 • A-3127/2008
FF
1983/III/134 • 1983/III/136 • 1983/III/296