Urteilskopf

2009/56

Auszug aus dem Urteil der Abteilung V i. S. A. gegen Bundesamt für Migration
E-3946/2009 vom 17. September 2009


Regeste Deutsch

Asylverfahren. Verfahrenssprache vor dem Bundesamt für Migration (BFM).
Art. 16 Abs. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 16 Lingua della procedura - 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.38
1    Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.38
2    Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.39
3    La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se:
a  il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale;
b  in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande;
c  il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.40
AsylG i. V. m. Art. 4
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 4 Lingua della procedura in caso di istanze depositate nei centri della Confederazione - (art. 16 cpv. 1 LAsi)
AsylV 1.
Die Verfügung des BFM ist in der Regel in der Amtssprache am Wohnort der asylsuchenden Person zu erlassen. Ausnahmen von dieser Regel (E. 3.13.3).


Regeste en français

Procédure d'asile. Langue de la procédure à l'Office fédéral des migrations (ODM).
Art. 16 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 4 OA 1.
La décision de l'ODM doit en principe être rédigée dans la langue officielle du lieu de résidence du demandeur d'asile. Exceptions à cette règle (consid. 3.13.3).


Regesto in italiano

Procedura d'asilo. Lingua della procedura davanti all'Ufficio federale della migrazione (UFM).
Art. 16 cpv. 2 LAsi in combinato diposto con l'art. 4 OAsi 1.
La decisione dell'UFM deve di regola essere redatta nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente l'asilo. Eccezioni a tale regola (consid. 3.13.3).


Aus den Erwägungen:

3.

3.1 Art. 16 Abs. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 16 Lingua della procedura - 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.38
1    Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.38
2    Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.39
3    La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se:
a  il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale;
b  in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande;
c  il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.40
des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) statuiert, dass das Verfahren vor dem Bundesamt für Migration (BFM) in der Regel in der Amtssprache geführt wird, in welcher die kantonale Anhörung stattfand oder die am Wohnort der asylsuchenden Person Amtssprache ist.
Laut Art. 4
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 4 Lingua della procedura in caso di istanze depositate nei centri della Confederazione - (art. 16 cpv. 1 LAsi)
der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (AsylV 1, SR 142.311) kann von dieser Regel dann abgewichen werden, wenn die asylsuchende Person oder deren Rechtsvertreter einer anderen Amtssprache mächtig ist (Bst. a), dies unter Berücksichtigung der Gesuchseingänge oder der Personalsituation vorübergehend für eine effiziente und fristgerechte Gesuchserledigung erforderlich ist (Bst. b) oder die asylsuchende Person nach Art. 29
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 29 Audizione sui motivi d'asilo - 1 La SEM procede all'audizione del richiedente sui motivi d'asilo; l'audizione si svolge nei centri della Confederazione.
1    La SEM procede all'audizione del richiedente sui motivi d'asilo; l'audizione si svolge nei centri della Confederazione.
1bis    Se necessario, la SEM fa capo a un interprete.
2    Il richiedente può inoltre farsi accompagnare, a sue spese, da una persona e da un interprete di sua scelta che non siano essi stessi richiedenti l'asilo.
3    L'audizione è messa a verbale. Il verbale deve essere firmato dai partecipanti.
AsylG in einer Empfangsstelle direkt angehört und einem Kanton mit einer anderen Amtssprache zugewiesen wird (Bst. c).

3.2 Die vormals zuständige Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) hat in ihrer Rechtsprechung, der sich das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) anschliesst, die Tragweite von Art. 4
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 4 Lingua della procedura in caso di istanze depositate nei centri della Confederazione - (art. 16 cpv. 1 LAsi)
AsylV 1 konkretisiert. Sie hat ausgeführt, dass eine Ausnahme von der in Art. 16 Abs. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 16 Lingua della procedura - 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.38
1    Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.38
2    Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.39
3    La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se:
a  il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale;
b  in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande;
c  il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.40
AsylG statuierten Regel gestützt auf Art. 4
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 4 Lingua della procedura in caso di istanze depositate nei centri della Confederazione - (art. 16 cpv. 1 LAsi)
Bstn. b und c AsylV 1 zulässig ist, wenn die asylsuchende Person von einem professionellen Rechtsvertreter vertreten wird. Fehlt ein professioneller Rechtsvertreter, rechtfertigt sich eine Abweichung von der Regel dann, wenn gleichzeitig im Gegenzug geeignete Korrektiv-Massnahmen getroffen werden, die das Recht auf eine wirksame Beschwerde und auf einen fairen Prozess gewährleisten. Eine der möglichen Korrektiv-Massnahmen besteht darin, dass das BFM die ergangene Verfügung der asylsuchenden Person in eine ihr verständliche Sprache übersetzt. Zudem ist die Vorinstanz verpflichtet, die Abweichung von der Regel in Art. 16 Abs. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 16 Lingua della procedura - 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.38
1    Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.38
2    Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.39
3    La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se:
a  il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale;
b  in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande;
c  il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.40
AsylG im konkreten Einzelfall entsprechend zu begründen. In allen anderen Fällen liegt ein Verfahrensmangel vor, der die Kassation der angefochtenen Verfügung nach sich zieht (Entscheidungen und Mitteilungen der ARK EMARK 2004 Nr. 29 S. 189 ff., EMARK 2005 Nr. 22 E. 3 S. 207 f.).
Wird eine asylsuchende Person einem zweisprachigen Kanton zugewiesen, so bestimmt sich die vom Bundesamt anzuwendende Verfahrenssprache im Sinne von Art. 16 Abs. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 16 Lingua della procedura - 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.38
1    Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.38
2    Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.39
3    La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se:
a  il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale;
b  in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande;
c  il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.40
AsylG nach den kantonalen Vorschriften, die für den Aufenthaltsort der betroffenen Person gelten EMARK 2005 Nr. 22 E. 2).

3.3 Das BVGer stellt vorliegend fest, dass die Voraussetzungen von Art. 4
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 4 Lingua della procedura in caso di istanze depositate nei centri della Confederazione - (art. 16 cpv. 1 LAsi)
AsylV 1 für eine Abweichung von der in Art. 16 Abs. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 16 Lingua della procedura - 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.38
1    Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.38
2    Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.39
3    La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se:
a  il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale;
b  in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande;
c  il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.40
AsylG statuierten Regel zur Verfahrenssprache vor dem Bundesamt nicht erfüllt sind.Die Beschwerdeführerin war zum Zeitpunkt der Eröffnung der in französischer Sprache ergangenen Verfügung nach deren Zuweisung im Kanton D., wo die Amtssprache Deutsch ist, wohnhaft. Sie war zum fraglichen Zeitpunkt nicht von einem professionellen Rechtsvertreter vertreten und ist der französischen Sprache nicht mächtig (...). Zudem hat die Vorinstanz weder anlässlich der Eröffnung der Verfügung geeignete Korrektiv-Massnahmen wie beispielsweise die Übersetzung der erVerfügung in eine der Beschwerdeführerin verständliche Sprache getroffen noch diesen Verfahrensfehler auf Beschwerdeebene im Rahmen der Vernehmlassung korrigiert. Des Weiteren hat es das BFM unterlassen, zu begründen, weshalb aus seiner Sicht der Erlass einer französischsprachigen Verfügung gerechtfertigt erscheint.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 2009/56
Data : 17. settembre 2009
Pubblicato : 01. gennaio 2009
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : 2009/56
Ramo giuridico : Corte V (diritto di asilo)
Oggetto : Asyl


Registro di legislazione
LAsi: 16 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 16 Lingua della procedura - 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.38
1    Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.38
2    Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.39
3    La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se:
a  il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale;
b  in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande;
c  il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.40
29
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 29 Audizione sui motivi d'asilo - 1 La SEM procede all'audizione del richiedente sui motivi d'asilo; l'audizione si svolge nei centri della Confederazione.
1    La SEM procede all'audizione del richiedente sui motivi d'asilo; l'audizione si svolge nei centri della Confederazione.
1bis    Se necessario, la SEM fa capo a un interprete.
2    Il richiedente può inoltre farsi accompagnare, a sue spese, da una persona e da un interprete di sua scelta che non siano essi stessi richiedenti l'asilo.
3    L'audizione è messa a verbale. Il verbale deve essere firmato dai partecipanti.
OAsi 1: 4
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 4 Lingua della procedura in caso di istanze depositate nei centri della Confederazione - (art. 16 cpv. 1 LAsi)
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
autorità inferiore • centro di registrazione • commissione di ricorso in materia d'asilo • decisione • legge sull'asilo • lingua • lingua della procedura • lingua ufficiale • luogo di dimora • motivazione della decisione • ordinanza sull'asilo • persona interessata • procedura d'asilo • rappresentanza processuale • ricorso effettivo • tribunale amministrativo federale • ufficio federale della migrazione • vizio di procedura
BVGer
E-3946/2009
GICRA
2004/29 • 2005/22 • 2005/22 S.207