2008/45
Auszug aus dem Urteil der Abteilung II i. S. C. gegen Bundesamt für Privatversicherungen
B-1566/2007 vom 14. Juli 2008
Regeste Deutsch
Privatversicherungsaufsicht. Aufnahme in das Register für Versicherungsvermittler. Verlustscheinsfreiheit als persönliche Registrierungsvoraussetzung für ungebundene Versicherungsvermittler. Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit. Vermeidung von Missbrauch gegenüber Versicherungsnehmern.
Art. 27
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
|
1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
|
1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
|
1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
1. Die Registrierungspflicht für ungebundene Versicherungsvermittler stellt einen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit gemäss Art. 27
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
2. Art. 185 Bst. c
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
3. Für sich alleine genommen vermögen Verlustscheine keine Missbrauchsgefahr im Sinne von Art. 46 Abs. 1 Bst. f
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
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3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
Regeste en français
Surveillance des assurances privées. Inscription au registre des intermédiaires d'assurance. Absence d'actes de défaut de biens comme condition personnelle pour l'enregistrement des intermédiaires d'assurance non liés. Atteinte à la liberté économique. Prévention des abus à l'égard des assurés.
Art. 27 et art. 36 Cst. Art. 46 al. 1 let. f LSA. Art. 185 let. c OS.
1. L'inscription obligatoire au registre pour les intermédiaires d'assurance non liés constitue une atteinte à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Les conditions de l'enregistrement doivent, par conséquent, satisfaire aux exigences de l'art. 36 Cst. (consid. 2.1-2.3.2).
2. L'art. 185 let. c OS, qui exige l'absence d'acte de défaut de biens comme condition d'enregistrement, trouve sa base légale dans l'art. 46 al. 1 let. f LSA (lutte contre les abus). L'Office fédéral des assurances privées (OFAP) ne peut toutefois pas refuser automatiquement l'enregistrement à un intermédiaire d'assurance non liés sur la base de l'art. 185 let. c OS dès qu'il existe des actes de défaut de biens à son encontre. L'OFAP doit au contraire démontrer l'existence d'un risque concret d'abus. La pratique de l'OFAP selon laquelle celui-ci ne refuse l'enregistrement à un intermédiaire d'assurance non lié que si l'ensemble des actes de défaut de biens dépasse les 30'000 francs, n'est également pas assez nuancée (consid. 2.4.2-2.6.1).
3. Des actes de défaut de biens ne constituent pas en soi la preuve d'un risque d'abus au sens de l'art. 46 al. 1 let. f LSA. Les actes de défaut de biens provenant de l'activité professionnelle de l'intermédiaire non lié, de délits financiers ou de falsification de titres révèlent davantage un risque d'abus que d'autres actes de défaut de biens. Cependant, même en présence d'actes de défaut de biens d'une telle origine, c'est l'ensemble des circonstances du cas concret qu'il faut apprécier (consid. 2.6.2-2.7).
Regesto in italiano
Sorveglianza sulle assicurazioni private. Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi. Assenza di attestati di carenza di beni come condizione personale per l'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi non vincolati. Ingerenza nella libertà economica. Protezione degli assicurati contro gli abusi.
Art. 27 e art. 36 Cost. Art. 46 cpv. 1 lett. f LSA. Art. 185 lett. c OS.
1. L'obbligo di iscrizione a registro per gli intermediari assicurativi non vincolati costituisce un'ingerenza nella libertà economica secondo l'art. 27 Cost. Le condizioni per la registrazione devono pertanto soddisfare le esigenze dell'art. 36 Cost. (consid. 2.1-2.3.2).
2. L'art. 185 lett. c OS, che stabilisce come condizione l'assenza di attestati di carenza di beni, si fonda sull'art. 46 cpv. 1 lett. f LSA (protezione contro gli abusi). Tuttavia, l'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) non può rifiutare automaticamente, sulla base dell'art. 185 lett. c OS, l'iscrizione nel registro a un intermediario assicurativo non vincolato per il solo motivo che vi sono attestati di carenza di beni nei suoi confronti. Deve invece provare l'esistenza di un pericolo concreto di abuso. Anche la prassi dell'UFAP di rifiutare l'iscrizione a un intermediario assicurativo non vincolato soltanto se nei suoi confronti vi sono attestati di carenza di beni che superano complessivamente la somma di 30'000.- franchi è troppo poco differenziata (consid. 2.4.2-2.6.1).
3. Gli attestati di carenza di beni non determinano di per sé un pericolo di abuso ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. f LSA. Attestati di carenza di beni che derivano dall'attività professionale dell'intermediario assicurativo non vincolato o da reati in ambito finanziario o di falsità di documenti, fanno più facilmente pensare a un rischio di abusi rispetto ad altri attestati di carenza di beni. Tuttavia, anche in questi casi occorre valutare l'insieme delle circostanze del caso concreto (consid. 2.6.2-2.7).
Sachverhalt
Am 30. November 2006 stellte C. (Beschwerdeführer) beim Bundesamt für Privatversicherungen (Vorinstanz) den Antrag, er sei als ungebundener Versicherungsvermittler in das Register für Versicherungsvermittler aufzunehmen. Weiter stellte er den Antrag, die C. GmbH Versicherungsberatung (C. GmbH) sei als juristische Person in das Register für Versicherungsvermittler aufzunehmen.
Mit Verfügung vom 23. Januar 2007 wies die Vorinstanz sowohl den Antrag, den Beschwerdeführer als Versicherungsvermittler, als auch jenen, die C. GmbH als juristische Person in das Register für Versicherungsvermittler aufzunehmen, ab. Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, es lägen Verlustscheine in der Höhe von insgesamt Fr. 673'724.- gegen den Beschwerdeführer vor. Gemäss Art. 185 Bst. c
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 28. Februar 2007 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (BVGer). Er beantragt, die Verfügung betreffend Abweisung seines Antrags auf Aufnahme in das Register für Versicherungsvermittler aufzuheben und ihn in das Register für Versicherungsvermittler aufzunehmen. Ferner sei die Verfügung betreffend Abweisung des Antrags der C. GmbH auf Aufnahme in das Register für Versicherungsvermittler aufzuheben, und es sei diese als juristische Person in das Register für Versicherungsvermittler aufzunehmen. Indem Art. 185 Bst. c
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 44 Attività illecite - 1 Gli intermediari assicurativi non possono: |
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1 | Gli intermediari assicurativi non possono: |
a | esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge; |
b | operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. |
2 | Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
Mit Vernehmlassung vom 27. Juni 2007 beantragt die Vorinstanz die Beschwerde sei abzuweisen. Relevant sei in erster Linie Art. 185 Bst. c
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
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3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
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3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
Das BVGer heisst die Beschwerde teilweise gut.
Aus den Erwägungen:
2. Indem der Beschwerdeführer vorbringt, durch Art. 185 Bst. c
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
2.1 Art. 94
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
2 | Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. |
3 | Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata. |
4 | Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
haupt- oder nebenberufliche Erwerbstätigkeit handelt (JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3. Aufl., Bern 1999, S. 644 ff.).
Bei der Vermittlung von Versicherungen handelt es sich ohne weiteres um eine privatwirtschaftliche Tätigkeit, unabhängig davon, ob sie selbständig (d. h. als ungebundener Versicherungsvermittler) oder unselbständig ausgeübt wird. In der Regel verrichtet der Versicherungsvermittler seine Tätigkeit gegen Entgelt in Form von Courtagen oder Zahlung durch den Kunden. Unmassgeblich ist, ob die Tätigkeit haupt- oder nebenberuflich ausgeführt wird. Die Berufsausübung als Versicherungsvermittler fällt demnach in den Schutzbereich der Wirtschaftsfreiheit in ihrer Ausprägung als Recht auf einen freien Berufszugang gemäss Art. 27 Abs. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
2.2 Wie jedes Grundrecht gilt auch die Wirtschaftsfreiheit nicht absolut. Dies ergibt sich schon aus Art. 95 Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 95 * - 1 La Confederazione può emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata. |
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1 | La Confederazione può emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata. |
2 | Provvede alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante. Garantisce alle persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale, cantonale o riconosciuto da un Cantone la possibilità di esercitare la professione in tutta la Svizzera. |
3 | Per tutelare l'economia, la proprietà privata e gli azionisti e per garantire una conduzione sostenibile delle imprese, la legge disciplina le società anonime svizzere quotate in borsa in Svizzera o all'estero secondo i seguenti principi: |
a | l'assemblea generale vota annualmente l'importo globale delle retribuzioni (prestazioni in denaro e valore delle prestazioni in natura) del consiglio di amministrazione, della direzione e dell'organo consultivo. Elegge annualmente il presidente del consiglio di amministrazione, i singoli membri del consiglio di amministrazione e del comitato di retribuzione (Compensation Committee) e il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto. Le casse pensioni votano nell'interesse dei loro assicurati e rendono pubblico il loro voto. Gli azionisti possono votare elettronicamente a distanza; la rappresentanza del diritto di voto da parte degli organi e per i titoli in deposito è vietata; |
b | i membri dei vari organi non ricevono liquidazioni, altre indennità, retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite di ditte e contratti supplementari di consulenza o di lavoro da parte di società del gruppo. La direzione della società non può essere delegata a una persona giuridica; |
c | gli statuti disciplinano l'ammontare dei crediti, dei prestiti e delle rendite ai membri degli organi, il piano economico, il piano di partecipazione e il numero di mandati esterni di questi ultimi, nonché la durata dei contratti di lavoro dei membri di direzione; |
d | l'infrazione delle disposizioni di cui alle lettere a-c è punita con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali.57 |
Grundsätzlich ist bei Eingriffen in Grundrechte zwischen grundsatzkonformen und grundsatzwidrigen zu unterscheiden. Gründe für grundsatzkonforme Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit sind im Polizeigüterschutz bzw. in verwandten sozialpolitischen Zielen zu sehen. Zu nennen sind u. a. der Schutz der öffentlichen Ordnung, der Gesundheit, der Sittlichkeit und Sicherheit, sowie von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr (BGE 125 I 335 E. 2a). Qualitativ gesehen ist ein Eingriff in der Regel dann grundsatzkonform, wenn er mit dem in Art. 94
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
|
1 | La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
2 | Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. |
3 | Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata. |
4 | Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
2 | Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. |
3 | Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata. |
4 | Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali. |
Bei der Registrierungspflicht für ungebundene Versicherungsvermittler handelt es sich um eine Massnahme, die dem Polizeigut von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr dienen soll. Ziel ist nicht, den Wettbewerb zu beeinträchtigen oder gewisse Bereiche des Privatversicherungswesens dem freien Wettbewerb zu entziehen. Vielmehr soll den Versicherungsnehmern einerseits die Gewissheit gegeben werden, dass der sie beratende Versicherungsvermittler für seine Tätigkeit genügend qualifiziert ist, und andererseits, dass er im Haftungsfall über eine genügende finanzielle Deckung durch eine Haftpflichtversicherung verfügt. Sodann dient das Verfahren der Registrierung dem Schutz der Kunden vor Missbräuchen durch Versicherungsvermittler, von denen die begründete Gefahr ausgeht, dass sie nicht im Interesse ihrer Kunden handeln könnten. Schliesslich soll durch das öffentlich einsehbare Register die Transparenz im Geschäftsverkehr erhöht werden. Die Regelung in Art. 185 Bst. c
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
|
1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
dürfen, weil Verlustscheine grundsätzlich die Seriosität der Versicherungsvermittler in Frage stellen.
Insgesamt kann demnach festgehalten werden, dass es sich beim Erfordernis gemäss Art. 185 Bst. c
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
2.3 Grundsatzkonforme Eingriffe in Grundrechte dürfen in den Schranken von Art. 36
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
2.3.1 Bei der Anforderung an die gesetzliche Grundlage wird auf die Schwere des Eingriffs abgestellt. Je schwerer dieser wiegt, desto höher sind die Anforderungen an die demokratische Legitimation des Erlasses. Sofern der Eingriff schwer wiegt, bedarf er einer klaren und ausdrücklichen Regelung in einem formellen Gesetz (BGE 126 I 112 E. 3c). Ist der schwere Eingriff hingegen dergestalt, dass er per se lediglich in einer beschränkten Anzahl von Fällen zur Anwendung kommt und nach dem Empfinden der Allgemeinbevölkerung eher von kleiner Relevanz ist, darf keine allzu hohe Anforderung an die Ausdrücklichkeit der gesetzlichen Grundlage gestellt werden. Unter diesen Umständen genügt es, wenn sich der Eingriff aus einem allgemeinen Grundsatz in einem formellen Gesetz ergibt (BGE 123 I 296 E. 3). Bei weniger schweren Eingriffen genügt eine Verordnung, wobei diese aber in jedem Fall formell und materiell verfassungsmässig sein muss. Insbesondere muss sie vom zuständigen Organ erlassen worden sein und sich im Rahmen der Gesetzesdelegation bewegen (EHRENZELLER/MASTRONARDI/SCHWEIZER/VALLENDER, a.a.O., N. 12 zu Art. 36
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 36 Expected shortfall - (art. 9a e 9b LSA) |
formellen Gesetz geregelt sein müssen. Soll die Gesetzgebungskompetenz delegiert werden, muss dies ebenso im jeweiligen formellen Gesetz festgehalten sein. Schliesslich muss der gesetzlichen Grundlage eine gewisse Normendichte zukommen, indem sie genügend bestimmt und klar ist. Je schwerwiegender der Eingriff ist, desto klarer und eindeutiger muss er in der gesetzlichen Grundlage umschrieben sein. Dies rechtfertigt sich schon aufgrund des Legalitätsprinzips, aber auch aus Aspekten der Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zürich 2003, N 9 zu Art. 36
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 36 Expected shortfall - (art. 9a e 9b LSA) |
2.3.2 Wie schwer der Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit durch das Erfordernis von Art. 185 Bst. c
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
In Art. 27 Abs. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
Im konkreten Fall wird die Tätigkeit als ungebundener Versicherungsvermittler von einer Registrierung abhängig gemacht. Voraussetzung für die Eintragung in das Register ist u.a., dass auf den Namen des Gesuchstellers keine Verlustscheine lauten. Sind auf den Gesuchsteller Verlustscheine ausgestellt worden, wird ihm die Aufnahme in das Register nach dem Wortlaut von Art. 185 Bst. c
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
den jeweiligen Zweck der gesetzlichen Grundlage hinaus gehen darf.
2.4 (...)
2.4.1 (...)
2.4.2 Es stellt sich weiter die Frage, ob Art. 46 Abs. 1 Bst. f
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
|
1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
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3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
Die Aufsichtspflicht wird ihrem Grundsatz nach in Art. 1 Abs. 2
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina la sorveglianza esercitata dalla Confederazione sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi. |
|
1 | La presente legge disciplina la sorveglianza esercitata dalla Confederazione sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi. |
2 | Ha in particolare lo scopo di proteggere gli assicurati, in funzione delle loro esigenze di protezione, dai rischi di insolvenza delle imprese di assicurazione e dagli abusi.4 |
In Bezug auf die Versicherungsvermittlung im Speziellen geht aus der Botschaft hervor, dass zum Schutz der Versicherungsnehmer einerseits eine Registrierungspflicht eingeführt werden soll, die aufgrund von Synergien am besten der Aufsichtsbehörde unterstellt werde (BBl 2003 3826, 3852). Andererseits soll der sich aus dem Zweckartikel ergebende Konsumentenschutz in Form von Missbrauchsschutz nicht nur auf die Versicherungen, sondern auch auf die ungebundenen Vermittler beziehen. Dies ergibt sich aus Art. 46 Abs. 1 Bst. f
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
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3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
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3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 117 Abuso - 1 Sono ritenuti abusi ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 lettera f LSA gli svantaggi degli assicurati o degli aventi diritto, quando questi si ripetono o potrebbero interessare un'ampia cerchia di persone, segnatamente: |
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1 | Sono ritenuti abusi ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 lettera f LSA gli svantaggi degli assicurati o degli aventi diritto, quando questi si ripetono o potrebbero interessare un'ampia cerchia di persone, segnatamente: |
a | un comportamento dell'impresa di assicurazione, rispettivamente dell'intermediario assicurativo, che può danneggiare seriamente l'assicurato o l'avente diritto; |
b | l'impiego di disposizioni contrattuali che violano norme vincolanti della legge sul contratto d'assicurazione oppure di altri atti applicabili al contratto; |
c | l'impiego di disposizioni contrattuali che prevedono una ripartizione di diritti e obblighi notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto. |
2 | È ritenuto abuso anche il pregiudizio arrecato a un assicurato o a una persona avente diritto attraverso una notevole disparità di trattamento giuridica o attuariamente non giustificabile. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 117 Abuso - 1 Sono ritenuti abusi ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 lettera f LSA gli svantaggi degli assicurati o degli aventi diritto, quando questi si ripetono o potrebbero interessare un'ampia cerchia di persone, segnatamente: |
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1 | Sono ritenuti abusi ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 lettera f LSA gli svantaggi degli assicurati o degli aventi diritto, quando questi si ripetono o potrebbero interessare un'ampia cerchia di persone, segnatamente: |
a | un comportamento dell'impresa di assicurazione, rispettivamente dell'intermediario assicurativo, che può danneggiare seriamente l'assicurato o l'avente diritto; |
b | l'impiego di disposizioni contrattuali che violano norme vincolanti della legge sul contratto d'assicurazione oppure di altri atti applicabili al contratto; |
c | l'impiego di disposizioni contrattuali che prevedono una ripartizione di diritti e obblighi notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto. |
2 | È ritenuto abuso anche il pregiudizio arrecato a un assicurato o a una persona avente diritto attraverso una notevole disparità di trattamento giuridica o attuariamente non giustificabile. |
zwingende Normen anderer Erlasse, die auf den Vertrag anwendbar sind, verstossen, oder (Bst. c) in der Verwendung von Vertragsbestimmungen, welche eine der Vertragsnatur erheblich widersprechende Verteilung von Rechten und Pflichten vorsehen.
Art. 117
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 117 Abuso - 1 Sono ritenuti abusi ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 lettera f LSA gli svantaggi degli assicurati o degli aventi diritto, quando questi si ripetono o potrebbero interessare un'ampia cerchia di persone, segnatamente: |
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1 | Sono ritenuti abusi ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 lettera f LSA gli svantaggi degli assicurati o degli aventi diritto, quando questi si ripetono o potrebbero interessare un'ampia cerchia di persone, segnatamente: |
a | un comportamento dell'impresa di assicurazione, rispettivamente dell'intermediario assicurativo, che può danneggiare seriamente l'assicurato o l'avente diritto; |
b | l'impiego di disposizioni contrattuali che violano norme vincolanti della legge sul contratto d'assicurazione oppure di altri atti applicabili al contratto; |
c | l'impiego di disposizioni contrattuali che prevedono una ripartizione di diritti e obblighi notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto. |
2 | È ritenuto abuso anche il pregiudizio arrecato a un assicurato o a una persona avente diritto attraverso una notevole disparità di trattamento giuridica o attuariamente non giustificabile. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 117 Abuso - 1 Sono ritenuti abusi ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 lettera f LSA gli svantaggi degli assicurati o degli aventi diritto, quando questi si ripetono o potrebbero interessare un'ampia cerchia di persone, segnatamente: |
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1 | Sono ritenuti abusi ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 lettera f LSA gli svantaggi degli assicurati o degli aventi diritto, quando questi si ripetono o potrebbero interessare un'ampia cerchia di persone, segnatamente: |
a | un comportamento dell'impresa di assicurazione, rispettivamente dell'intermediario assicurativo, che può danneggiare seriamente l'assicurato o l'avente diritto; |
b | l'impiego di disposizioni contrattuali che violano norme vincolanti della legge sul contratto d'assicurazione oppure di altri atti applicabili al contratto; |
c | l'impiego di disposizioni contrattuali che prevedono una ripartizione di diritti e obblighi notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto. |
2 | È ritenuto abuso anche il pregiudizio arrecato a un assicurato o a una persona avente diritto attraverso una notevole disparità di trattamento giuridica o attuariamente non giustificabile. |
Aufnahme einer Geschäftstätigkeit zu verhindern. Auf gesetzlicher Stufe kann in allgemeiner Weise auf die Bestimmungen für die Zulassung von Versicherungsunternehmen verwiesen werden (2. Kapitel: Aufnahme der Versicherungstätigkeit), wonach die Unternehmen, welche als Versicherung tätig werden wollen, eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllen müssen, damit die Sicherheit der Konsumenten ab Aufnahme der Geschäftstätigkeit gewährleistet ist. In spezieller Hinsicht ergibt sich eine prophylaktische Prüfungspflicht aus Art. 6 Abs. 1
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 6 Rilascio dell'autorizzazione - 1 L'autorizzazione è rilasciata se le condizioni legali sono adempiute e gli interessi degli assicurati sono tutelati. |
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1 | L'autorizzazione è rilasciata se le condizioni legali sono adempiute e gli interessi degli assicurati sono tutelati. |
2 | Se l'impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo esteri, l'autorizzazione può essere subordinata all'esistenza di un'adeguata sorveglianza su base consolidata da parte di un'autorità estera di sorveglianza dei mercati finanziari.21 |
3 | L'autorizzazione è rilasciata per uno o più rami assicurativi. Essa dà anche diritto a praticare la riassicurazione nel corrispondente ramo assicurativo. Il Consiglio federale definisce i rami assicurativi. |
4 | La FINMA pubblica le autorizzazioni rilasciate. |
auf diese ergibt sich der Wille des Gesetzgebers insbesondere auch aus einem bundesrätlichen Votum anlässlich der Debatte zum VAG, wonach ein Vermittler nebst genügender Schulung und finanzieller Absicherung auch « seriös » sein müsse (Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 2004 N 378).
Daraus ergibt sich, dass die Missbrauchsaufsicht durch die Vorinstanz in einem weiten Sinn zu verstehen ist und es sich bei Art. 185 Bst. c
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
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3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
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3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
2.4.3 Vorerst muss deshalb die Frage gestellt werden, inwiefern durch die Tatsache, dass auf einen Gesuchsteller Verlustscheine lauten, eine Missbrauchsgefahr gegenüber Konsumenten bestehen könnte.
Ein Versicherungsvermittler kann seine Klienten in Bezug auf die Auswahl einer passenden Police und entsprechende Angebote umfassend beraten. Die finanziellen Konsequenzen, welche ein potentieller Versicherungsnehmer durch den Abschluss eines Versicherungsvertrags auf sich nimmt, können folglich weitreichend sein. Dasselbe gilt für allfällige Auswirkungen eines Versicherungsvertrags auf den Versicherungsnehmer, sollte das Risiko, wofür die Versicherung abgeschlossen worden ist, eintreten. Die Verantwortung eines Versicherungsvermittlers gegenüber einem potentiellen Versicherungsnehmer ist somit gross. Damit eine seriöse Ausübung des Berufs gewährleistet ist, bedarf es einer Ausbildung des Vermittlers, wodurch sichergestellt wird, dass er die von ihm vertretenen Versicherungszweige sowie die davon gedeckten Risiken kennt. Weiter muss der Vermittler eine Haftpflichtversicherung abschliessen, damit allfällige Schäden, die den Versicherten durch die Vermittlung nicht geeigneter Verträge entstehen können, abgedeckt sind. Durch diese beiden Voraussetzungen, die für eine Registrierung verlangt werden, kann gegenüber den Versicherten zwar die fachliche Kompetenz sowie die finanzielle Absicherung im Haftungsfall garantiert werden, nicht
aber eine allfällige Missbrauchsgefahr, die vom Vermittler ausgeht, ausgeschlossen werden. Wie oben ausgeführt, durchdringt das Ziel, Missbräuche in der Versicherungsbranche zu verhindern die gesamte Aufsichtsgesetzgebung und war anlässlich deren Revision eines der Hauptziele. Indem auf einen Versicherungsvermittler Verlustscheine lauten, kann dessen Integrität in Bezug auf sein Geschäftsgebahren u.U. in Frage gestellt werden. Je nach Grund für die Verlustscheine ist folglich eine allfällige Missbrauchsgefahr als erhöht anzusehen, da ein davon betroffener Versicherungsvermittler aufgrund seiner finanziellen Situation versucht sein könnte, Versicherungsnehmer zum Abschluss von Policen zu raten, welche diese nicht wollten bzw. nicht für nötig hielten, oder nicht den Abschluss den für den Versicherungsnehmer besten Police zu empfehlen, sondern für jene, welche die höchste Courtage oder anderweitige Entschädigung einbringt (zu den Missbrauchsgefahren durch unabhängige Vermittler: ALOIS RIMLE, Abstimmung zwischen Aufsicht und Haftung im neuen Recht der Versicherungsvermittler, in: Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2005, S. 72 f.).
Angesichts der Tatsache, dass die Vorinstanz zur Bekämpfung des Missbrauchs jene Massnahmen ergreifen kann, die ihr geeignet erscheinen (BBl 2003 3828), ist demnach ein prophylaktisches Eingreifen beim Bestehen von Verlustscheinen gemäss Art. 185 Bst. c
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
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3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
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3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
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3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
2.5 Weiter stellt sich die Frage, ob die Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit des Beschwerdeführers gemäss Art. 185 Bst. c
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
Vorliegend liegt das öffentliche Interesse an einer vorgängigen Überprüfung von Verlustscheinen eines um Registrierung ersuchenden Vermittlers im Schutz von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr gegenüber den Versicherungsnehmern. Durch die Prüfung, ob auf einen ungebundenen Versicherungsvermittler Verlustscheine lauten, soll sichergestellt werden, dass potentielle Klienten nur mit solchen Vermittlern Geschäfte machen, von denen voraussichtlich keine Missbrauchsgefahr ausgeht, da dies dem Grundsatz vom Treu und Glauben im Geschäftsverkehr abträglich wäre.
Ein öffentliches Interesse an einer näheren Überprüfung bei Verlustscheinen ist somit ohne weiteres gegeben.
2.6 Schliesslich ist zu ermitteln, ob die Voraussetzung der Verlustscheinsfreiheit gemäss Art. 185 Bst. c
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
Das Kriterium der Verhältnismässigkeit misst sich am Verhältnis des Grundrechtseingriffs zum Zweck der Regelung, der dem öffentlichen Interesse dienen muss. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass eine Verweigerung der Registrierung ausschliesslich aus prophylaktischen Gründen der Missbrauchsbekämpfung im Rahmen von Art. 46 Abs. 1 Bst. f
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
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3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
2.6.1 Der Wortlaut von Art. 185 Bst. c
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
Vorliegend erweist sich die Voraussetzung von Art. 185 Bst. c
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza OS Art. 185 Mutamento di fatti - (art. 41 cpv. 1 LSA) |
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1 | Gli intermediari assicurativi registrati devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda la registrazione. |
2 | Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'intermediario assicurativo deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. |
3 | L'impresa di assicurazione con la quale un intermediario assicurativo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 189 capoverso 1 deve informare immediatamente la FINMA della sospensione o cessazione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto. |
4 | Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario assicurativo secondo l'articolo 189 capoverso 7. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
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3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
Dasselbe gilt für die Praxis der Vorinstanz. Art. 46 Abs. 1 Bst. f
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
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3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA Art. 46 Compiti - 1 La FINMA: |
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1 | La FINMA: |
a | vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza; |
b | controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | vigila sul rispetto del piano d'esercizio; |
d | vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; |
e | vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; |
f | protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; |
g | interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati. |
2 | ...75 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti. |
2.6.2 Um dem Erfordernis der Missbrauchsbekämpfung nachzukommen und gestützt darauf eine Registrierung zu verweigern, muss die Vorinstanz vielmehr eine umfassende Würdigung im konkreten Fall vornehmen. Basierend auf diese Würdigung hat sie zu entscheiden, ob die finanzielle Situation des jeweiligen Vermittlers die Annahme einer erhöhten Missbrauchsgefahr gegenüber Versicherungsnehmern zu begründen vermag. Dabei muss sie v. a. abklären, aus welchen Gründen die Verlustscheine entstanden sind. Verlustscheine, welche im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit des Vermittlers stehen oder von Finanz- oder Urkundendelikten herrühren, lassen eher auf eine Missbrauchsgefahr schliessen als andere. Ob eine solche Gefahr besteht, ist auch in diesen Fällen anhand der Würdigung der gesamten Umstände zu beantworten. Diese individuell-konkrete Rechtsanwendung ist durch die Praxis der Vorinstanz nicht gewährleistet. Die Maximalhöhe von Fr. 30'000.- ist starr und belässt keinen Beurteilungsspielraum. Ein solcher ist jedoch auszuschöpfen. Kommt die Vorinstanz gestützt darauf zum Schluss, dass die Eintragung zu verweigern ist, ist ein solcher Entscheid im Rahmen von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
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1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hinreichend zu begründen.
2.7 In vorliegendem Fall hat die Vorinstanz die konkreten Umstände des Beschwerdeführers nicht geprüft und seinen Eintrag allein gestützt auf die Tatsache verweigert, dass gegen ihn Verlustscheine bestehen, die sich auf mehr als Fr. 30'000.- belaufen. Die angefochtene Verfügung ist aus diesem Grunde aufzuheben.
3. (...)
Daher ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache im Sinn der Erwägungen zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Soweit der Beschwerdeführer reformatorische Anträge stellt, ist die Beschwerde abzuweisen.