BGE-99-IV-146
Urteilskopf
99 IV 146
30. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 1. Oktober 1973 i.S. Lustenberger gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern.
Regeste (de):
- Art. 169
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 169 - Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 217 - 1 Chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
- Verhältnis dieser Bestimmungen zueinander.
Regeste (fr):
- Art. 169, 217 CP.
- Rapport entre ces deux dispositions.
Regesto (it):
- Art. 169 e 217 CP.
- Relazioni fra queste due disposizioni.
Erwägungen ab Seite 146
BGE 99 IV 146 S. 146
Aus den Erwägungen:
Der Beschwerdeführer macht geltend, das Obergericht habe ihn zu Unrecht wegen Verstrickungsbruchs und Vernachlässigung von Unterstützungspflichten in der Höhe der vom Betreibungsamt für die Privatklägerin Lustenberger gepfändeten und von ihm nicht abgelieferten Beträge schuldig gesprochen. Der Verstrickungsbruch werde insoweit durch die Vernachlässigung von Unterstützungspflichten konsumiert. Art. 169

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 169 - Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali |
BGE 99 IV 146 S. 147
auf einem familienrechtlichen Grundverhältnis beruhten. Art. 169

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 169 - Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 217 - 1 Chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 169 - Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 217 - 1 Chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 169 - Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 169 - Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 163 - 1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 217 - 1 Chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 217 - 1 Chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
Registro di legislazione
CP 163
CP 169
CP 172
CP 217
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 163 - 1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 169 - Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 217 - 1 Chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |