Urteilskopf

97 V 221

54. Extrait de l'arrêt du 31 décembre 1971 dans la cause héritiers de L. contre Caisse d'assurance-vieillesse et survivants... et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 221

BGE 97 V 221 S. 221

A.- Le notaire L. est décédé le 10 septembre 1964. Par testament, il a légué à son épouse l'usufruit de tous ses biens et a institué comme héritiers son fils et sa fille. A la requête des héritiers, le président du tribunal civil leur accorda le bénéfice d'inventaire, le 5 octobre 1964. Le délai imparti aux créanciers pour produire leurs prétentions expirait le 10 novembre 1964. Les sommations publiques eurent lieu régulièrement. La succession fut acceptée sous bénéfice d'inventaire le 30 novembre 1964.

B.- Feu L. était affilié en qualité d'indépendant à la Caisse de l'assurance-vieillesse et survivants... La caisse eut connaissance du décès et de la procédure de bénéfice d'inventaire. Le 16 octobre 1964, un de ses employés consulta le dossier fiscal et y vit une taxation provisoire pour la 12e période IDN. Le 19 octobre 1964, ce même employé apprit au cours d'un entretien téléphonique avec le fils de L., également notaire, que ce n'était pas l'étude X. et L. qui s'occupait de la liquidation de la
BGE 97 V 221 S. 222

succession. Il ajouta au pied de la note qu'il rédigea à ce propos: "Produire sur la base des éléments retenus à la 1 le" et transmit cette communication interne au service du contentieux de la caisse, qui s'abstint toutefois de toute démarche.
C.- Le 24 octobre 1969, la commission d'impôt remit à la caissela taxation IDN définitivede feu L., relative à la 12e période de cet impôt... Le 6 novembre 1969, l'administration fixa la cotisation personnelledu défunt pour les neufpremiers mois de 1964. Le fils de L. éleva contre cette décision une protestation qui fut considérée comme un recours. Selon lui, la créance de la caisse était éteinte pour n'avoir pas été annoncée jusqu'au 10 novembre 1964, au cours de la procédure de bénéfice d'inventaire. La caisse proposa à l'Office fédéral des assurances sociales de retirer la décision de taxation et de considérer la créance comme irrécouvrable. L'Office fédéral des assurances sociales lui enjoignit de soumettre le cas au juge. Le 11 novembre 1970, le tribunal cantonal des assurances rejeta le recours; selon les premiers juges, la caisse est excusable de s'être bornée à attendre une taxation fiscale définitive pour fixer la cotisation, qui au surplus n'était pas prescrite.
D.- Les héritiers et la veuve usufruitière de feu L. ont formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Ils contestent que la caisse ait omis sans sa faute de produire au cours de la procédure de bénéfice d'inventaire. Ils concluent à la libération de toute dette de cotisation. La caisse intimée s'en remet à justice.
L'Office fédéral des assurances sociales allègue que la caisse n'était pas en mesure de prendre une décision avant le 24 octobre 1969 et propose de rejeter le recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 43
SR 831.101 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
OAVS Art. 43 - Se la persona tenuta a pagare i contributi muore, gli eredi rispondono solidalmente del pagamento dei contributi dovuti da essa fino al giorno del decesso. Sono riservati gli articoli 566, 589 e 593 del Codice civile svizzero185.
RAVS, en cas de décès d'une personne tenue au paiement des cotisations, ses héritiers répondent solidairement des cotisations dues par elle de son vivant; les art. 566, 589 et 593 du code civil sont réservés. Cette disposition du règlement est utile à l'exécution de la loi. En l'édictant, le Conseil fédéral n'a pas excédé les pouvoirs que lui confère l'art. 154 al. 2
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
LAVS Art. 154 Attuazione ed esecuzione - 1 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il Consiglio federale è autorizzato, a contare dalla pubblicazione della presente legge nella Raccolta Ufficiale delle leggi della Confederazione, a mettere in vigore già innanzi il 1° gennaio 1948, determinate disposizioni particolari relative all'organizzazione467.
1    La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il Consiglio federale è autorizzato, a contare dalla pubblicazione della presente legge nella Raccolta Ufficiale delle leggi della Confederazione, a mettere in vigore già innanzi il 1° gennaio 1948, determinate disposizioni particolari relative all'organizzazione467.
2    Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le relative disposizioni esecutive.
LAVS, comme l'a déjà admis implicitement la jurisprudence (RO 96 V 72; ATFA 1969 p. 93; 1966 p. 88 consid. 3; 1963 p. 28; 1953 p. 149; RCC 1969 p. 686; 1955 p. 36)...
BGE 97 V 221 S. 223

2. a) La succession de L. a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, au sens de l'art. 589
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 589 - 1 L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari.
1    L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari.
2    Gli effetti dell'acquisto dell'eredità, coi suoi diritti e coi suoi obblighi, risalgono al momento dell'aperta successione.
3    L'erede risponde, tanto coi beni della successione quanto coi suoi propri, per tutti i debiti risultanti dall'inventario.
CC. La créance de cotisation que fait valoir l'administration n'est pas portée à l'inventaire, parce que la caisse ne l'a pas produite. En vertu des art. 589 al. 1er
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 589 - 1 L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari.
1    L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari.
2    Gli effetti dell'acquisto dell'eredità, coi suoi diritti e coi suoi obblighi, risalgono al momento dell'aperta successione.
3    L'erede risponde, tanto coi beni della successione quanto coi suoi propri, per tutti i debiti risultanti dall'inventario.
et 590
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
1    I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
2    Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato.
3    In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari.
CC, les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession (art. 590 al. 1er
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
1    I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
2    Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato.
3    In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari.
CC), sauf s'ils ont omis de produire sans leur faute ou s'ils ont produit mais que leur créance n'a néanmoins pas été portée à l'inventaire (art. 590 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
1    I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
2    Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato.
3    In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari.
CC). Dans les hypothèses de l'art. 590 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
1    I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
2    Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato.
3    In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari.
CC, l'héritier n'est tenu que jusqu'à concurrence de son enrichissement; l'exception de défaut d'enrichissement n'est pas soulevée en l'espèce. Dans l'arrêt ATFA 1963 p. 28, le Tribunal fédéral des assurances s'est dit enclin à considérer que les créances de cotisation AVS doivent, en principe, être produites en cours d'inventaire, en tout cas lorsque la caisse avait déjà fixé le montant des cotisations avant l'échéance du délai de production ou qu'elle possédait alors les éléments lui permettant de prendre sa décision. Il faut bien qu'il en soit ainsi, sinon la réserve en faveur de l'art. 589
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 589 - 1 L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari.
1    L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari.
2    Gli effetti dell'acquisto dell'eredità, coi suoi diritti e coi suoi obblighi, risalgono al momento dell'aperta successione.
3    L'erede risponde, tanto coi beni della successione quanto coi suoi propri, per tutti i debiti risultanti dall'inventario.
CC, à l'art. 43
SR 831.101 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
OAVS Art. 43 - Se la persona tenuta a pagare i contributi muore, gli eredi rispondono solidalmente del pagamento dei contributi dovuti da essa fino al giorno del decesso. Sono riservati gli articoli 566, 589 e 593 del Codice civile svizzero185.
RAVS, serait dénuée de sens (l'application de l'art. 589 al. 1er
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 589 - 1 L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari.
1    L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari.
2    Gli effetti dell'acquisto dell'eredità, coi suoi diritti e coi suoi obblighi, risalgono al momento dell'aperta successione.
3    L'erede risponde, tanto coi beni della successione quanto coi suoi propri, per tutti i debiti risultanti dall'inventario.
CC entraine logiquement celle de l'art. 590
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
1    I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
2    Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato.
3    In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari.
CC, qui en est le développement). La Cour de céans a cependant réservé l'hypothèse où, pour des motifs dont elle n'a pas à répondre, la caisse n'aurait reçu les données nécessaires au calcul des cotisations qu'après l'échéance dudit délai. b) En l'occurrence, il reste donc à déterminer si c'est sans sa faute, au sens de l'art. 590 al. 2, que la caisse a omis de produire sa créance en cours d'inventaire. L'administration admet en substance avoir commis une faute, parce que son service de la cotisation personnelle avait décidé de faire jusqu'au 10 novembre 1964 une production fondée sur les données de la 11e période de l'IDN mais que le service du contentieux a négligé d'exécuter cette décision. Toutefois, selon les premiersjuges et l'Office fédéral des assurances sociales, la caisse aurait tort de se reconnaître en faute, parce qu'on ne pouvait attendre d'elle qu'elle produisit avant d'avoir reçu une taxation fiscale définitive, donc avant le 24 octobre 1969. Les commentateurs du code civil ne mentionnent pas l'incertitude sur le montant de la créance parmi les motifs qui excusent l'inaction du créancier (ESCHER, ad art. 589
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 589 - 1 L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari.
1    L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari.
2    Gli effetti dell'acquisto dell'eredità, coi suoi diritti e coi suoi obblighi, risalgono al momento dell'aperta successione.
3    L'erede risponde, tanto coi beni della successione quanto coi suoi propri, per tutti i debiti risultanti dall'inventario.
/590
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CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
1    I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
2    Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato.
3    In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari.
CC n. 4; TUOR/PICENONI, ad art. 589
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CC Art. 589 - 1 L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari.
1    L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari.
2    Gli effetti dell'acquisto dell'eredità, coi suoi diritti e coi suoi obblighi, risalgono al momento dell'aperta successione.
3    L'erede risponde, tanto coi beni della successione quanto coi suoi propri, per tutti i debiti risultanti dall'inventario.
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
1    I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
2    Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato.
3    In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari.
CC n. 10 et 10a). Il en est de
BGE 97 V 221 S. 224

même de la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p.ex. RO 66 II 92). La Cour de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la solution du droit civil, dans ce domaine. A cet égard, la référence à certaines dispositions du code civil, à l'art. 43
SR 831.101 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
OAVS Art. 43 - Se la persona tenuta a pagare i contributi muore, gli eredi rispondono solidalmente del pagamento dei contributi dovuti da essa fino al giorno del decesso. Sono riservati gli articoli 566, 589 e 593 del Codice civile svizzero185.
RAVS, tend à démontrer que le Conseil fédéral n'a pas voulu ignorer les règles du droit successoral, ce qui présente l'avantage d'assurer une plus grande sécuritéjuridique. Ne saurait par conséquent être excusable, au sens de l'art. 590 al. 2
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CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
1    I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
2    Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato.
3    In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari.
CC, que l'absence de production due à l'ignorance non coupable de l'existence d'une créance de cotisation, situation à laquelle on peut assimiler l'incertitude résultant du fait que l'administration ne dispose pas encore d'éléments suffisants pour conclure à l'existence d'une dette de cotisation. Il y a lieu de préciser dans ce sens l'arrêt ATFA 1963 p. 28. Il n'est pas sans intérêt non plus de renvoyer ici à la doctrine fiscale quant à la distinction faite entre l'existence de la dette d'impôt et la fixation de son montant (v. p.ex. BLUMENSTEIN, "Schweizerisches Steuerrecht", Tübingen 1926 et 1929, pp. 53, 287 ss, 304, 387-391). Au vrai, il est impossible d'imposer en matière de créance de cotisation une solution uniforme: la solution dépend dans une grande mesure des circonstances. Autrement dit, il y a des cas où l'on doit attendre du créancier qu'il fasse une production approximative et d'autres cas où l'on ne le peut pas. c) La caisse intimée a connu à temps une taxation provisoire pour la 12e période IDN, qui était déterminante; elle connaissait la taxation de la 11e période; elle n'avait aucun motif de s'attendre à un changement important dans les revenus du défunt. Elle aurait donc dû faire une production provisoire, et s'en est rendu compte. Contrairement à ce qu'en pensent les premiers juges, une telle production n'aurait pas ralenti les opérations d'inventaire, car il sautait aux yeux - vu l'importance de l'actif - que les héritiers n'auraient pas fait dépendre leur acceptation de la fixation à quelques centaines et même à quelques milliers de francs près de la créance litigieuse. L'Office fédéral des assurances sociales objecte que, conformément au no 136 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des nonactifs, il est loisible à l'administration - si la communication de l'autorité fiscale ne lui parvient pas à temps et selon son pouvoir discrétionnaire - de s'abstenir provisoirement de toute mesure en vue de la perception des cotisations. Quand elle entre en conflit avec le droit successoral, cette disposition des Directives
BGE 97 V 221 S. 225

est toutefois contraire à l'art. 43
SR 831.101 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
OAVS Art. 43 - Se la persona tenuta a pagare i contributi muore, gli eredi rispondono solidalmente del pagamento dei contributi dovuti da essa fino al giorno del decesso. Sono riservati gli articoli 566, 589 e 593 del Codice civile svizzero185.
RAVS, qui réserve expressément l'application de l'art. 589
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 589 - 1 L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari.
1    L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari.
2    Gli effetti dell'acquisto dell'eredità, coi suoi diritti e coi suoi obblighi, risalgono al momento dell'aperta successione.
3    L'erede risponde, tanto coi beni della successione quanto coi suoi propri, per tutti i debiti risultanti dall'inventario.
CC. D'ailleurs, dans le cas particulier, la caisse n'avait nullement décidé, "selon son pouvoir discrétionnaire", de s'abstenir provisoirement mais au contraire d'agir provisoirement. C'est par erreur qu'elle n'en a rien fait.
3. Aux termes de l'art. 581 al. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto.
1    L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto.
2    Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all'autorità competente che ne lo richieda.
3    In ispecie gli eredi devono comunicare all'autorità i debiti del defunto da loro conosciuti.
CC, les héritiers sont tenus de signaler à l'autorité chargée d'établir l'inventaire les dettes de la succession qu'ils connaissent; mais non pas celles qu'ils devraient connaître (ESCHER, ad art. 581
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto.
1    L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto.
2    Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all'autorità competente che ne lo richieda.
3    In ispecie gli eredi devono comunicare all'autorità i debiti del defunto da loro conosciuti.
CC n. 12; TUOR/PICENONI, n. 17). La violation de cette obligation entraîne des dommages-intérêts, ce qui revient à rendre la dette transmissible hors inventaire. En l'espèce, rien ne permet d'affirmer que les héritiers aient su avant 1969 que leur père n'avait pas payé sa cotisation personnelle à l'assurance-vieillesse et survivants en 1964. De nombreux assurés acquittent leur cotisation en versant au début de chaque trimestre des acomptes approximatifs. Avant l'expiration du délai pour les productions, les héritiers ne pouvaient être tenus d'annoncer une créance non encore fixée, alors qu'ils avaient appris que la caisse s'occupait de sauvegarder ses droits (par un appel téléphonique, le 19 octobre 1964). Après l'expiration du délai, à supposer qu'ils aient remarqué la carence de la caisse, il leur était permis de croire que cette dernière s'estimait couverte par l'encaissement d'acomptes.
4. Enfin, l'Office fédéral des assurances sociales se prévaut de l'art. 583
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 583 - 1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio.
1    I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio.
2    L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori.
CC, selon lequel les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office. Au moment de la prise d'inventaire, la cotisation AVS de feu L. pour 1964 n'était inscrite dans aucun registre public. Elle n'aurait pu ressortir des papiers du défunt que s'il avait tenu une comptabilité personnelle et, probablement, moyennant expertise comptable, que l'autorité chargée de l'inventaire n'est nullement tenue d'ordonner. Il parait donc exclu d'appliquer ici l'art. 583
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 583 - 1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio.
1    I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio.
2    L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori.
, en relation par analogie avec l'art. 590 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
1    I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
2    Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato.
3    In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari.
CC (cf. TUOR/PICENONI, ad art. 590
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
1    I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
2    Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato.
3    In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari.
CC n. 12).
5. Quant aux conséquences du défaut d'admission de la créance de la caisse à l'inventaire, il suffit de se référer à la doctrine (TUOR/PICENONI, ad art. 590 n. 2 ss): il y a péremption,
BGE 97 V 221 S. 226

non prescription, principe également valable dans le cadre de l'art. 43
SR 831.101 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
OAVS Art. 43 - Se la persona tenuta a pagare i contributi muore, gli eredi rispondono solidalmente del pagamento dei contributi dovuti da essa fino al giorno del decesso. Sono riservati gli articoli 566, 589 e 593 del Codice civile svizzero185.
RAVS, vu ce qui a été dit plus haut...
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est admis dans ce sens que la décision et le jugement attaqués sont réformés, la cotisation personnelle AVS/AI/APG de feu L. pour 1964 n'étant pas due par les recourants.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 97 V 221
Data : 31. dicembre 1971
Pubblicato : 31. dicembre 1971
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 97 V 221
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle assicurazioni sociali (fino al 2006: TFA)
Oggetto : Art. 43 OAVS. Di massima le casse devono notificare le loro pretese di contributi nella procedura d'inventario (art. 580


Registro di legislazione
CC: 580 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario.
1    L'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario.
2    La domanda dev'essere fatta all'autorità competente entro il termine di un mese e nelle stesse forme della rinuncia.
3    La domanda di uno degli eredi giova anche agli altri.
581 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto.
1    L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto.
2    Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all'autorità competente che ne lo richieda.
3    In ispecie gli eredi devono comunicare all'autorità i debiti del defunto da loro conosciuti.
583 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 583 - 1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio.
1    I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio.
2    L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori.
589 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 589 - 1 L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari.
1    L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari.
2    Gli effetti dell'acquisto dell'eredità, coi suoi diritti e coi suoi obblighi, risalgono al momento dell'aperta successione.
3    L'erede risponde, tanto coi beni della successione quanto coi suoi propri, per tutti i debiti risultanti dall'inventario.
590
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
1    I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
2    Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato.
3    In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari.
LAVS: 154
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
LAVS Art. 154 Attuazione ed esecuzione - 1 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il Consiglio federale è autorizzato, a contare dalla pubblicazione della presente legge nella Raccolta Ufficiale delle leggi della Confederazione, a mettere in vigore già innanzi il 1° gennaio 1948, determinate disposizioni particolari relative all'organizzazione467.
1    La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il Consiglio federale è autorizzato, a contare dalla pubblicazione della presente legge nella Raccolta Ufficiale delle leggi della Confederazione, a mettere in vigore già innanzi il 1° gennaio 1948, determinate disposizioni particolari relative all'organizzazione467.
2    Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le relative disposizioni esecutive.
OAVS: 43
SR 831.101 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
OAVS Art. 43 - Se la persona tenuta a pagare i contributi muore, gli eredi rispondono solidalmente del pagamento dei contributi dovuti da essa fino al giorno del decesso. Sono riservati gli articoli 566, 589 e 593 del Codice civile svizzero185.
Registro DTF
66-II-92 • 96-V-72 • 97-V-221
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
beneficio d'inventario • ufficio federale delle assicurazioni sociali • credito di contributi • provvisorio • contributo personale • calcolo • tribunale federale delle assicurazioni • registro pubblico • dottrina • tassazione provvisoria • debito di contributi • consiglio federale • notaio • decisione • tribunale delle assicurazioni • decisione di tassazione • conoscenza • figlio • autonomia • autorità fiscale
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