92 I 285
49. Estratto della sentenza 8 giugno 1966 nella causa X contro Ministero pubblico della Confederazione.
Regeste (de):
- Auslieferung
- 1. Vertrag vom 22. Juli 1868 zwischen der Schweiz und Italien über die gegenseitige Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. Art. 2 Abs. 2 des Vertrages betreffend die Auslieferung von Verbrecherverbindungen ist nicht anwendbar, soweit die Verbindung die Begehung von Fiskaldelikten bezweckt.
- 2. Art. 11 des BG betreffend die Auslieferung gegenüber dem Ausland. Der Grundsatz, wonach im Falle von konnexen Delikten der überwiegende Charakter derselben entscheidet, ist nicht anwendbar auf die Auslieferung für gemeine Delikte, die mit Fiskaldelikten konnex sind.
Regeste (fr):
- Extradition
- 1. Convention du 22 juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie sur l'extradition réciproque de malfaiteurs et de prévenus. L'art. 2 al. 2 de la convention, concernant l'extradition pour association de malfaiteurs, ne s'applique pas dans la mesure où l'association a pour but de commetre des infractions fiscales.
- 2. Art. 11 de la LF sur l'extradition aux Etats étrangers. Le principe selon lequel, en cas de délits connexes, c'est le caractère prédominant de ceux-ci qui est décisif, ne s'applique pas à l'extradition pour des délits de droit commun, connexes à des infractions fiscales.
Regesto (it):
- Estradizione
- 1. Trattato 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia per la reciproca estradizione dei delinquenti. L'art. 2 cpv. 2 del trattato, concernente l'estradizione per associazione di malfattori, non è applicabile in quanto l'associazione abbia per scopo di commettere reati fiscali.
- 2. Art. 11 LFsulla estradizione agli Stati stranieri. Il principio, secondo cui nel caso di delitti connessi è decisivo il carattere predominante dei medesimi, non è applicabile all'estradizione per delitti comuni connessi con delitti fiscali.
Erwägungen ab Seite 286
BGE 92 I 285 S. 286
5. d) L'associazione a delinquere è configurata nel diritto italiano in una fattispecie indipendente (art. 416 CPI), mentre che nel diritto svizzero è prevista all'art. 137
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
2 | Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, |
6. Secondo X., i delitti imputatigli che potrebbero giustificare separatamente l'estradizione non la giustificano nel caso particolare, potendo gli stessi aver costituito solo un mezzo per commettere i reati fiscali. Egli si riferisce pure al preambolo del Trattato, il quale indica il movente del medesimo nella reciproca volontà di reprimere i crimini e i delitti, e ne conclude che, le infrazioni fiscali costituendo nel diritto svizzero solo delle contravvenzioni, e non dei delitti come nel diritto italiano, l'estradizione dovrebbe essere rifiutata anche in applicazione del principio della legge più favorevole all'imputato.
BGE 92 I 285 S. 287
La lex mitior si applica nel diritto svizzero per i crimini e i delitti commessi prima dell'attuazione del CP (art. 2 cpv. 2), ma tale problema non si pone in concreto; non si pone neppure per sapere se debba essere applicato il diritto svizzero o il diritto italiano, perchè è evidente che il giudizio penale deve essere pronunciato dai tribunali italiani in applicazione di norme italiane e perchè l'imputazione di contrabbando deve essere comunque esclusa da tale giudizio in virtù delTrattato e della L. estr. In realtà, l'opponente pretende che, siccome le diverse imputazioni sono connesse, dovrebbe essere decisivo per l'estradizione il carattere predominante delle medesime. Questo principio è valido solo per i delitti politici in applicazione dell'art. 10 L.estr. e, in particolare, dell'art. 3 del Trattato, che lo sanciscono esplicitamente. Non è invece applicabile per delitti commessi in concorso con reati fiscali. Il concorso reale o ideale di delitti comuni con reati fiscali o militari non è disciplinato dal Trattato ma è regolato dall'art. 11 cpv. 2 L.estr., il quale prescrive che, se la persona richiesta per un reato suscettibile di estradizione è inoltre accusata per trasgressione a leggi fiscali o militari, l'estradizione non sarà concessa, se non a condizione che queste trasgressioni non vengano nè punite nè considerate come circostanza aggravante. Secondo la giurisprudenza, tale regola è inapplicabile solo nel caso di concorso improprio, vale a dire quando, secondo il diritto svizzero, la fattispecie del reato non suscettivo di estradizione assorba completamente anche quella del delitto per il quale l'estradizione dovrebbe essere accordata (RU 78 I 246 e citazioni).
In concreto, tale non puo essere il caso perchè è evidente che il reato di contrabbando può essere commesso anche senza che il contrabbandiere si procuri la merce mediante furto ed eviti la denuncia alle autorità doganali corrompendo dei funzionari. L'opposizione di X. deve perciò essere respinta e l'estradizione accordata a'sensi e alle condizioni stabilite all'art. 11 cpv. 2 L.estr.