89 II 278
38. Estratto della sentenza 17 maggio 1963 della II Camera civile nella causa vertente fra Pastore e 1) Righetti, 2) Fontana, 3) Bianchini, 4) Istituto san Pietro Canismisio.
Regeste (de):
- 1. Der Vermögensüberschuss einer Erbschaft kann Gegenstand eines Vermächtnisses sein.
- 2. Ein mehreren Personen zugewendetes Vermächtnis ist nur dann gültig, wenn der Erblasser selbst alle Vermächtnisnehmer bezeichnet hat. Grundsätzlich muss er auch selber das Mass der Beteiligung der einzelnen Bedachten bestimmt haben. Immerhin ist beim Fehlen einer abweichenden Angabe die Zuweisung zu gleichen Teilen zu vermuten.
Regeste (fr):
- 1. L'actif d'une succession peut être l'objet d'un legs.
- 2. Un legs attribué à plusieurs personnes n'est valable que si le disposant a désigné lui-même tous les légataires. En principe, le disposant doit aussi déterminer lui-même la part de chaque légataire. Toutefois, à défaut d'indication contraire, on présume l'attribution à parts égales.
Regesto (it):
- 1. L'avanzo attivo di una successione può constituire oggetto di legato.
- 2. Un legato assegnato a più persone è valido soltanto se il disponente ha personalmente designato tutti i legatari. In principio, anche l'interessenza dei singoli legatari deve essere personalmente determinata dal disponente. In mancanza di diversa indicazione si presuine tuttavia l'assegnazione in parti uguali.
Sachverhalt ab Seite 278
BGE 89 II 278 S. 278
Riassunto de i fatti:
A. - L'ing. Secondo Reali, la cui successione è oggetto della presente causa, è deceduto a Lugano, suo domicilio, il 19 novembre 1958. Sue eredi legittime sono le cugine Angela Pastore nata Ravanelli in Milano e Margherita Braghieri nata Ravanelli in Piacenza. Mediante testamento olografo 15 novembre 1956, egli aveva disposto numerosi legati a favore di privati e di istituti. Fra quest'ultimi, l'Istituto San Pietro Canisio di Riva San Vitale (di poi abbreviato in Istituto Canisio), al quale aveva legato tutti i suoi "beni immobili, stabili e masseria, terreni e boschi situati in territorio del Comune di Cadro, nulla eccettuato". Per l'esecuzione delle sue
BGE 89 II 278 S. 279
volontà aveva nominato quattro esecutori testamentari nelle pers-one di: ing. Americo Righetti, arch. Oscar Fontana, rag. Simone Bianchini e avv. Alfonso Riva (quest'ultimo successivamente decesso). Il testamento conteneva fra altro anche le due seguenti disposizioni: "Tutti gli altri miei mobili, quadri e oggetti preziosi, che si trovano tanto nel mio appartamento di Lugano, quanto nel Palazzo di Cadro, dovranno essere presi in consegna dai miei Esecutori testamentari, i quali ne faranno giudiziosa distribuzione a loro stessi in prima linea, poi alle seguenti persone:" (segue un elenco di ventiquattro beneficiari). "I miei esecutori testamentari ricevono altresi l'incombenza dopo aver effettuato il riparto degli oggetti in mia memoria alle persone e enti da me indicati, di consegnare all'Istituto San Pietro Canisio i mobili e gli oggetti che crederanno opportuno e che risulteranno ancora nel palazzo di Lugano e di Cadro." Il 27 novembre e l'8 dicembre 1956, Reali stese inoltre due codicilli, e il 31 dicembre 1956 ne stese un terzo, mediante il quale dispose ulteriori legati, concludendo come segue: "Se pagati i debiti e le eventuali tasse di successione, risultasse ancora un avanzo attivo, incarico i miei esecutori testamentari di devolverlo in prima linea all'Istituto San Pietro Canisio legatario dei miei stabili e terreni di Cadro e poi a loro giudizio". Con petizione 20 novembre 1959, Angela Pastore ha convenuto i tre esecutori testamentari sopravvissuti e l'Istituto C.anisio davanti al Pretore di Lugano-città, domandando l'annullamento di tutte le disposizioni testamentarie dell'ing. Reali e la devoluzione della successione ad essa e a sua sorella Margherita Braghieri. In via subordinata ha domandato l'annullamento delle tre clausole testamentarie sopra trascritte, rivendicando quei beni per i quali il de cuius non avesse validamente disposto. Nelle conclusioni rinunciò alla domanda principale, ma confermò la subordinata.
I convenuti hanno proposto di respingere ogni domanda dell'attrice; l'Istituto Canisio ha inoltre riconvenzionalmente domandato di essere riconosciuto erede istituito del
BGE 89 II 278 S. 280
de cuius, in virtù della clausola contenuta nel codicillo 31 dicembre 1956. Il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, limitandosi a dichiarare annullata la clausola del codicillo 31 dicembre 1956 che conferisce agli esecutori testamentari la facoltà di devolvere a loro giudizio tutte le attività che non venissero consegnate all'Istituto Canisio. Ha inoltre integralmente respinto la domanda riconvenzionale.
B.- Con sentenza 31 ottobre 1962, il Tribunale di appello, giudicando sulle appellazioni di entrambe le parti, ha riconosciuto all'Istituto Canisio la qualità di erede a dipendenza della citata clausola codicillare del 31 dicembre 1956, ma ha confermato la nullità della disposizione "e poi a loro giudizio", disponendo che l'eventuale avanzo attivo, dopo soddisfatti i legati, fosse devoluto all'Istituto Canisio e all'erede legittima attrice, rispettate le altre condizioni ("in prima linea" all'Istituto San Pietro Canisio).
La parte attrice ha tempestivamente interposto al Tribunale federale un ricorso per riforma, mediante il quale propone che le tre clausole testamentarie sopra trascritte siano dichiarate inefficaci e che le domande riconvenzionali dell'Istituto Canisio siano respinte. Dal canto loro, i convenuti hanno proposto di respingere il ricorso principale e interposto un ricorso adesivo, domandando che sia riconosciuta la validità integrale del testamento e che l'Istituto Canisio sia riconosciuto unico erede istituito. Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso principale e respinto il ricorso adesivo, pronunciando: La clausola del codicillo 31 dicembre 1956 del tenore "Se pagati i debiti e le eventuali tasse di successione risultasse ancora un avanzo attivo, incarico i miei esecutori testamentari di devolverlo in prima linea all'Istituto San Pietro Canisio legatario dei miei stabili e terreni di Cadro e poi a loro giudizio" è dichiarata inefficace. Di conseguenza l'eventuale "avanzo attivo" è da devolvere a Angela Pastore, erede legittima, unica attrice.
BGE 89 II 278 S. 281
Erwägungen
Considerando in diritto:
3. (Inefficacia del codicillo 31 dicembre 1956 come istituzione di erede dell'Istituto Canisio).
4. Resta da esaminare se, mediante la suesposta clausola del codicillo 31 dicembre 1956, così come con le due controverse disposizioni del testamento 15 novembre 1956, l'ing. Reali abbia disposto validi legati. Il legato si distingue in modo essenziale dalla istituzione di erede, in quanto non fa conseguire al beneficiario un diritto reale sulla successione, ma soltanto un'azione personale nei confronti dell'onerato o, se questi non è stato designato dal disponente, nei confronti degli eredi legittimi o costituiti (art. 562
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 562 - 1 Il legatario ha un'azione personale contro il debitore del legato, o se questo non è specialmente nominato, contro gli eredi legittimi od istituiti. |
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1 | Il legatario ha un'azione personale contro il debitore del legato, o se questo non è specialmente nominato, contro gli eredi legittimi od istituiti. |
2 | Se altro non risulta dal testamento, il suo diritto diventa esigibile dal momento in cui il gravato ha accettato la successione o non può più rinunziare alla stessa. |
3 | Non adempiendo gli eredi alla loro obbligazione, essi possono essere convenuti per la consegna degli oggetti legati o, qualora il legato consista nell'adempimento di un atto qualsiasi, per il risarcimento dei danni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 484 - 1 Il disponente può assegnare, a titolo di legato, una liberalità ad una persona senza istituirla erede. |
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1 | Il disponente può assegnare, a titolo di legato, una liberalità ad una persona senza istituirla erede. |
2 | Egli può assegnare al legatario una determinata cosa spettante all'eredità, o l'usufrutto dell'eredità o di una sua parte, od anche imporre agli eredi od ai legatari di fargli una data prestazione sul valore dei beni ereditari, o di liberarlo da un'obbligazione. |
3 | Il debitore del legato di una cosa determinata che non si trovi nella eredità non è tenuto a fornirla, salvo che dalla disposizione non risulti una diversa volontà del disponente. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 484 - 1 Il disponente può assegnare, a titolo di legato, una liberalità ad una persona senza istituirla erede. |
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1 | Il disponente può assegnare, a titolo di legato, una liberalità ad una persona senza istituirla erede. |
2 | Egli può assegnare al legatario una determinata cosa spettante all'eredità, o l'usufrutto dell'eredità o di una sua parte, od anche imporre agli eredi od ai legatari di fargli una data prestazione sul valore dei beni ereditari, o di liberarlo da un'obbligazione. |
3 | Il debitore del legato di una cosa determinata che non si trovi nella eredità non è tenuto a fornirla, salvo che dalla disposizione non risulti una diversa volontà del disponente. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 484 - 1 Il disponente può assegnare, a titolo di legato, una liberalità ad una persona senza istituirla erede. |
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1 | Il disponente può assegnare, a titolo di legato, una liberalità ad una persona senza istituirla erede. |
2 | Egli può assegnare al legatario una determinata cosa spettante all'eredità, o l'usufrutto dell'eredità o di una sua parte, od anche imporre agli eredi od ai legatari di fargli una data prestazione sul valore dei beni ereditari, o di liberarlo da un'obbligazione. |
3 | Il debitore del legato di una cosa determinata che non si trovi nella eredità non è tenuto a fornirla, salvo che dalla disposizione non risulti una diversa volontà del disponente. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 483 - 1 Possono essere istituiti uno o più eredi per la intera successione o per una frazione di essa. |
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1 | Possono essere istituiti uno o più eredi per la intera successione o per una frazione di essa. |
2 | Si considera come istituzione d'erede ogni disposizione secondo la quale il chiamato debba raccogliere l'intera successione od una frazione di essa. |
BGE 89 II 278 S. 282
pertanto valido se fosse stato assegnato a un solo legatario o se, essendo stato assegnato a più legatari, la parte destinata a ciascuno degli stessi fosse stata esplicitamente determinata dal disponente o fosse perlomeno determinabile. Al riguardo è sufficiente costatare che, come suesposto, l'ing. Reali non ha designato tutto il suo avanzo attivo all'Istituto Canisio, perchè ne ha destinato una parte a persone o enti, per la cui scelta si è invalidamente rimesso al giudizio degli esecutori testamentari. Ciò stante, la parte destinata all'Istituto Canisio non essendo neppure indirettamente determinabile, il legato è privo di efficacia legale anche rispetto a quell'istituto. L'avanzo attivo spetta pertanto agli eredi legittimi e più precisamente all'erede attrice. b) Invece, nella prima delle impugnate clausole testamentarie del 16 novembre 1956, l'ing. Reali ha chiaramente designato tutti i legatari: i quattro esecutori testamentari e le 24 persone ivi determinate. Ha inoltre sufficientemente indicato il complesso di cose appartenenti al legato ("Tutti gli altri miei mobili, quadri e oggetti preziosi, che si trovano tanto nel mio appartamento di Lugano, quanto nel Palazzo di Cadro"), distinguendole chiaramente dall'eventuale residuo spettante agli eredi. Qualche dubbio potrebbe tuttavia sorgere sulla determinazione della rispettiva interessenza dei singoli legatari. Stabilendo che detti beni dovevano essere presi in consegna dagli "esecutori testamentari, i quali ne faranno giudiziosa distribuzione a loro stessi in prima linea, poi alle seguenti persone", il disponente, pur non avendo attribuito una maggiore interessenza agli esecutori testamentari, ha nondimeno espresso una preferenza per i medesimi. Ma, come ha rilevato la Corte di appello, è più naturale che una siffatta preferenza sia stata intesa come il conferimento di una facoltà agli esecutori testamentari di scegliere fra diversi lotti di uguale valore; tanto più che il testatore non ha autorizzato i suddetti ad agire discrezionalmente, ma ha
BGE 89 II 278 S. 283
loro imposto di fare una "giudiziosa distribuzione". E'quindi d'uopo ravvisare nell'espressione "in prima linea" soltanto una norma di divisione, analoga a quelle previste all'art. 608
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 608 - 1 Chi lascia l'eredità può, mediante disposizione a causa di morte, |
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1 | Chi lascia l'eredità può, mediante disposizione a causa di morte, |
2 | Tali prescrizioni sono vincolanti per gli eredi, sotto riserva del conguaglio per il caso di una disparità delle quote che non fosse nell'intenzione del disponente. |
3 | L'attribuzione di un oggetto della successione ad un erede vale come norma divisionale e non come legato, eccettochè una diversa intenzione non risulti dalla disposizione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 484 - 1 Il disponente può assegnare, a titolo di legato, una liberalità ad una persona senza istituirla erede. |
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1 | Il disponente può assegnare, a titolo di legato, una liberalità ad una persona senza istituirla erede. |
2 | Egli può assegnare al legatario una determinata cosa spettante all'eredità, o l'usufrutto dell'eredità o di una sua parte, od anche imporre agli eredi od ai legatari di fargli una data prestazione sul valore dei beni ereditari, o di liberarlo da un'obbligazione. |
3 | Il debitore del legato di una cosa determinata che non si trovi nella eredità non è tenuto a fornirla, salvo che dalla disposizione non risulti una diversa volontà del disponente. |
BGE 89 II 278 S. 284
e dell'eventuale lavanderia, nonchè ogni arnese necessario alla manutenzione della casa. L'incarico conferito agli esecutori testamentari di consegnare all'Istituto Canisio quegli oggetti "che crederanno opportuno", può pertanto essere inteso, non come facoltà di disporre di beni appartenenti alla successione, ma come conferimento di un giudizio sull'opportunità di consegnare a detto istituto oggetti comunque di nessun valore e, eventualmente, in uno stato di manutenzione tale da sconsigliarne la consegna a detto benefico istituto. Si deve pertanto concludere che a riguardo della relativa clausola testamentaria, il disponente ha designato personalmente e in modo sufficientemente determinabile anche gli oggetti del legato. Questo è pertanto valido.