Urteilskopf

84 I 114

17. Estratto della sentenza 12 marzo 1958 nella causa B. e H. contro X.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 115

BGE 84 I 114 S. 115

Riassunto dei fatti:
In data del 15 marzo 1955, il notaio X. rogava il testamento pubblico di Y. Per questa sua prestazione, allestiva una nota di 1339 fr. 10, che il testatore pagava senza contestazioni. Poco più di un mese dopo, e cioè il 21 aprile, il notaio X., richiesto da Y., rogava un secondo testamento pubblico. Rispetto al primo, questo conteneva solo lievi modifiche. In quell'occasione, X. chiedeva a Y. e riceveva un importo di 20 franchi. Y. morì il 7 marzo 1956 e il notaio X. provvide, il 29 marzo 1956, alla pubblicazione di ambedue i testamenti pubblici e, inoltre, di un testamento olografo davanti al pretore di Locarno-Città. Con note del 27 giugno 1957, X. chiedeva il pagamento di 413 fr. 85 per la pubblicazione dei tre testamenti e 1765 fr. per la confezione del secondo testamento pubblico. Per il computo degli onorari, X. si fondò su un valore della successione di 230 000 franchi. L'esecutore testamentario B. contestava tutte e due le note. X. reagiva aumentando l'importo della nota per la confezione del secondo testamento pubblico a 2270 fr., compresi 15 fr. di spese. Egli giustificò questo suo modo di agire dicendo di avere nel frattempo saputo che il valore dei beni della successione non era di 230 000 fr., bensì di 298 000 fr. Chiamato dal notaio a pronunciarsi sulle due note per onorari, il Consiglio di disciplina notarile riduceva, l'11 dicembre 1957, a 313 fr. 85 la nota per la pubblicazione dei tre testamenti, ma confermava, nel suo ammontare di
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2270 fr., quella per la confezione del secondo testamento pubblico. L'esecutore testamentario e l'erede universale H. hanno interposto in tempo utile un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per violazione dell'art. 4 CF, del principio della forza derogatoria del diritto federale, come pure delle disposizioni della Costituzione cantonale circa le competenze del potere giudiziario. Essi chiedono che il decreto impugnato sia annullato nella misura in cui ha confermato l'onorario esposto dal notaio per la rogazione del testamento pubblico 21 aprile 1955.
Erwägungen

Considerando in diritto:
1.-3. - .....

4. Il Tribunale federale si è più volte occupato della questione se gli art. 6 e 7 della tariffa notarile ticinese fossero conciliabili con il diritto federale. Dopo aver posto il problema nella sentenza inedita 26 febbraio 1945 su ricorso Scazziga, esso disse, nella sentenza RU 73 I 376 sgg., che l'applicazione di una tariffa notarile così onerosa come quella ticinese era suscettibile di rendere difficilmente accessibili se non impraticabili gli istituti - di diritto federale - dell'erezione del testamento pubblico e della pubblicazione del testamento pubblico e olografo. "La soluzione migliore - suggerì allora il Tribunale federale - sarebbe certamente che il legislatore ticinese riducesse, in una revisione della tariffa notarile, l'onorario del 7,5 promille per la pubblicazione di testamenti olografi e l'erezione di testamenti pubblici, o lo limitasse a un importo massimo." In seguito a questa sentenza, le autorità legislative ticinesi riformavano gli art. 6 e 7 LTN nel senso che "per i testamenti pubblici e per i contratti successori in nessun caso l'onorario potrà eccedere 5000 fr." e per la pubblicazione di un testamento pubblico od olografo l'onorario sarebbe stato "da 30 fr. a 100 fr., se l'asse ereditario non eccede i 500 000 fr. e sino a 1000 fr. se li eccede" (legge 8 ottobre 1952). Come risulta dal testo delle due modifiche,
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le autorità ticinesi hanno dunque lasciato sussistere, per l'erezione del testamento pubblico, l'aliquota del 7,5 promille, limitandosi a fissare un onorario massimo assoluto. Per la pubblicazione dei testamenti, hanno invece stabilito un onorario massimo scalare, in funzione dell'asse ereditario. Nel loro gravame, i ricorrenti non pretendono che l'ordinamento vigente sarebbe tuttora inconciliabile di massima con il diritto federale già perchè l'aliquota del 7,5 promille non è stata ridotta o l'importo massimo dell'onorario non è stato stabilito in modo scalare. Essi sostengono esclusivamente che detta aliquota è assurda e inammissibile qualora l'onorario sia fissato "sul valore della sostanza anzichè sul valore della disposizione (risp. delle disposizioni deroganti l'ordine legale di successione)". Su questo punto occorre osservare che, a norma dell'art. 2 LTN, per gli istrumenti e brevetti di valore determinabile (e la confezione di un testamento pubblico è compresa tra questi) i notai hanno diritto a un onorario proporzionato al valore dell'atto. Per valore dell'atto s'intende nel caso di testamenti pubblici - giusta l'art. 3 lett. c LTN - "quello degli enti oggetto della disposizione di ultima volontà". Nella sua decisione, il Consiglio di disciplina notarile ha tenuto conto di tale disposto, che è anzi esplicitamente richiamato. Se ha nondimeno fondato il calcolo sull'"attivo netto della successione", non per questo è incorso nell'arbitrio. In concreto, il de cuius aveva infatti praticamente disposto, con il testamento di cui si tratta, di tutti i suoi beni. Così stando le cose, a torto i ricorrenti pretendono che l'aliquota del 7,5 promille sarebbe inammissibile e assurda già perchè è stata calcolata sul "valore della sostanza anzichè sul valore della disposizione". In realtà, tale questione potrebbe porsi solo nell'ipotesi, qui non attuata, che esistesse un divario tra valore dei beni di cui è stato disposto e attivo netto della successione.
Se la decisione impugnata non è per sè inconciliabile, in concreto, con il diritto federale solo perchè l'onorario
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notarile è stato fondato sul valore netto dei beni della successione, essa deve invece essere annullata per il motivo che un'aliquota del 7,5 promille calcolata sull'attivo netto della successione dev'essere giudicata inammissibile quando sia applicata per un secondo testamento rogato dal medesimo notaio e modificante solo in lievissima misura un testamento confezionato poco tempo prima. Come il Tribunale federale ha esposto nella sentenza RU 73 I 376, la somma dovuta al notaio non è infatti nè una tassa nè un'imposta, ma un onorario per l'adempimento di una funzione pubblica. Tale onorario deve stare in un'adeguata proporzione con il lavoro prestato, benchè una gradazione ad valorem non sia per sè esclusa. Tenuto conto di questi principi, non è chi non veda come un onorario di 2255 franchi per un testamento con solo lievi modifiche, ricevuto dal medesimo notaio poco più di un mese dalla rogazione di un primo testamento, non sia più in rapporto alcuno con il lavoro prestato. Certo, un altro notaio avrebbe chiesto, per la confezione del secondo testamento, un onorario pieno secondo tariffa. Tuttavia, precisamente la circostanza che Y. si è rivolto, appena un mese dopo la confezione del primo testamento, al medesimo notaio ha agevolato il compito di questi in misura tale che la richiesta di un onorario superiore ancora a quello che era stato esposto per il primo testamento appare così esorbitante da rendere eccessivamente onerosa l'utilizzazione di un istituto di diritto federale. È pure esatto che il secondo testamento annullava integralmente il primo e questo non aveva dunque più alcun valore giuridico per il testatore. Ma determinante, per il giudizio del presente litigio, rimane la circostanza che, rispetto al primo testamento, il secondo conteneva modifiche di lievissima entità. Così stando le cose, devesi ammettere che il secondo testamento rogato ad opera del medesimo notaio costituì una semplice completazione, di fatto se non di diritto, del primo. Ne segue che il decreto impugnato, nella misura in cui ha confermato la nota per onorari 5 agosto 1957 del
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notaio X. a dipendenza del testamento 21 aprile 1955, dev'essere annullato. Questa conclusione s'impone, dal momento che in virtù del diritto federale il cittadino deve avere la possibilità, senza eccessivi aggravi, non solo di fare testamento ma pure di modificare disposizioni di ultima volontà già prese. Siccome la LTN non disciplina esplicitamente gli onorari dovuti in casi quali quello qui in esame, spetterà al Consiglio di disciplina notarile dire entro quali limiti il notaio X. potesse esporre una nota per il secondo testamento senza rendere eccessivamente onerosa, nel senso della giurisprudenza del Tribunale federale, l'utilizzazione di un istituto di diritto federale.
Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è accolto a norma dei considerandi. Di conseguenza, il decreto impugnato è annullato nella misura in cui ha confermato la nota per onorari 5 agosto 1957 del notaio X. a dipendenza del testamento 21 aprile 1955.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 84 I 114
Datum : 12. März 1958
Publiziert : 31. Dezember 1959
Quelle : Bundesgericht
Status : 84 I 114
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : Kantonale Vorschriften über die Berechnung der Notariatsgebühren für die Errichtung öffentlicher letztwilliger Verfügungen.


BGE Register
73-I-376 • 84-I-114
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