Urteilskopf

80 III 93

19. Sentenza 18 marzo 1954 nella causa Wessel.

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 93

BGE 80 III 93 S. 93

A.- Il 5 marzo 1952, su istanza di Vittoria Percassi a Zurigo, il Pretore di Lugano-città decretò, a carico di Else Wessel in Rio de Janeiro, un sequestro di mobilia fondato sulla cifra 4 dell'art. 271
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 271 - 1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:473
1    Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:473
1  quando il debitore non abbia domicilio fisso;
2  quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga;
3  quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili;
4  quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1;
5  quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni;
6  quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione.
2    Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.
3    Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007477 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull'esecutività della stessa.478
LEF. La debitrice fece opposizione al susseguente precetto esecutivo e la creditrice promosse l'azione di convalida del sequestro mediante petizione 1/2 aprile 1952 alla Pretura di Lugano-città. Nel corso della procedura Wessel eccepì di tardività la petizione e di conseguente caducità il sequestro, e chiese all'Ufficio d'esecuzione di Lugano la liberazione degli oggetti sequestrati. L'Ufficio oppose però un rifiuto, adducendo che incombeva al giudice adito di pronunciarsi sull'eccezione di tardività. La debitrice inoltrò un reclamo che l'Autorità cantonale di vigilanza, invocando lo stesso motivo addotto dall'Ufficio di esecuzione di Lugano, respinse con decisione 23 ottobre 1952 che non fu deferita al Tribunale federale.
BGE 80 III 93 S. 94

Con sentenza 10 agosto 1953 il Pretore di Lugano-città condannò la convenuta Wessel al pagamento di 2300 fr., osservando che l'eccezione d'incompetenza "ratione loci" (sollevata dalla debitrice a pag. 3 della sua risposta e motivata tra l'altro col fatto che l'azione di convalida del sequestro era stata inoltrata fuori del termine previsto dal diritto esecutivo) era proceduralmente tardiva e non poteva "quindi formare oggetto di decisione". Cresciuta in giudicato questa sentenza, la debitrice chiese nuovamente all'Ufficio la liberazione degli oggetti sequestrati e, visto il nuovo rifiuto oppostole, interpose un reclamo che l'Autorità cantonale di vigilanza respinse, il 26 febbraio 1954, osservando in sostanza: Come già dichiarato in data 23 ottobre 1952 in termini inequivocabili, è di competenza unica del giudice lo statuire sulla tempestività dell'azione giudiziaria. Ora siccome il Pretore di Lugano-città ha emanato la sua sentenza rimasta senz'appello, il giudizio è definitivo. Sta bene che il giudice non ha esaminato l'eccezione di tardività dell'azione, ma nulla impediva a Wessel di sollevarla in seconda sede; se non l'ha fatto, non può sollevarla dinanzi ad autorità incompetenti.
B.- Wessel ha deferito questa decisione alla Camera d'esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, adducendo essere inammissibile che nè il giudice, nè l'Autorità cantonale di vigilanza non abbiano deciso se l'azione di convalida del sequestro era stata promossa tempestivamente o no.
Erwägungen

Considerando in diritto:
La decisione impugnata non tiene presente la delimitazione delle competenze tra le autorità di esecuzione e il giudice. La questione se un sequestro sia stato convalidato tempestivamente mediante azione riguarda il giudice solo nella misura in cui la sua competenza "ratione loci", secondo il diritto processuale vigente al suo foro, dipende
BGE 80 III 93 S. 95

dall'esistenza d'un valido sequestro. Nei confronti del giudice l'osservanza del termine per promuovere l'azione è adunque un presupposto processuale. Ne segue che la portata della sentenza da lui prolata a questo riguardo si esaurisce nel fatto ch'egli dichiara l'azione ricevibile o irricevibile. S'egli entra nel merito della petizione, ritenendo che il termine per agire è stato osservato o credendo, come in concreto, di essere dispensato dall'indagare questo punto pregiudiziale per motivi di diritto processuale cantonale, ciò non può impedire la caducità d'un sequestro che non sia stato convalidato tempestivamente giusta le disposizioni in materia di esecuzione. Il suo giudizio è vincolante per le autorità d'esecuzione solo in quanto si tratti di sapere se un atto processuale compiuto entro il termine dal creditore fosse idoneo, secondo le norme della procedura, a fondare la litispendenza dell'azione di riconoscimento del credito. È invece una questione che dev'essere giudicata dalle autorità di esecuzione se l'atto processuale ritenuto dal giudice come costitutivo della litispendenza sia stato compiuto tempestivamente a norma del diritto esecutivo. Se, per esempio, questo punto appare dubbio pel motivo che è incerto ciò che debba valere quale notificazione dell'opposizione a norma dell'art. 278
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 278 - 1 Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
1    Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
2    Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.
3    La decisione sull'opposizione può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC487. Davanti all'autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fatti.
4    L'opposizione e il reclamo non ostacolano l'efficacia del sequestro.
cp. 2 LEF, è da escludere che il giudice debba decidere a questo riguardo con effetto vincolante per le autorità di esecuzione, tanto più che la domanda diretta all'autorità che ha effettuato il sequestro per ottenere, come conseguenza, la caducità di esso, la liberazione degli oggetti sequestrati o del deposito prestato a norma dell'art. 277
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 277 - Gli oggetti sequestrati sono lasciati a disposizione del debitore, ove presti garanzia che in caso di pignoramento o di fallimento presenterà gli identici oggetti o ne sostituirà altri di egual valore. La garanzia si presta mediante deposito, fideiussione solidale o un'altra garanzia equivalente.485
LEF dipende puramente dal diritto esecutivo (cfr. RU 66 III 59). A torto quindi l'Autorità cantonale di vigilanza rifiuta in concreto di decidere se la petizione 1/2 aprile 1952 sia stata promossa tempestivamente e fosse quindi idonea a convalidare il sequestro. È irrilevante la circostanza che già precedentemente, nella medesima procedura, l'Autorità cantonale di vigilanza si è pronunciata nello stesso senso e
BGE 80 III 93 S. 96

che la ricorrente non è insorta allora davanti al Tribunale federale. L'illegale rifiuto di trattare nel merito un ricorso è un diniego di giustizia e, secondo l'art. 19
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 19 - Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 200534 sul Tribunale federale.
cp. 2 LEF, può essere impugnato in ogni tempo (cfr. JÄGER, Kommentar z. SchKG, nota 8 all'art. 19). L'Autorità cantonale di vigilanza non poteva quindi invocare la sua precedente sentenza per rifiutare l'esame dell'attuale reclamo. Un siffatto rifiuto non è che il rinnovo e la conferma dell'anteriore diniego di giustizia. Il presente ricorso dev'essere quindi accolto nel senso che all'Autorità cantonale di vigilanza è ingiunto di esaminare il reclamo nel merito e di accertare la tempestività dell'azione di convalida del sequestro. Se quest'accertamento sarà negativo, l'Ufficio d'esecuzione di Lugano devrà accogliere la domanda di liberazione degli oggetti sequestrati.
Dispositiv

La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione querelata è annullata e gli atti sono rinviati all'Autorità cantonale di vigilanza per un nuovo giudizio a norma dei considerandi.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 80 III 93
Data : 18. marzo 1954
Pubblicato : 31. dicembre 1954
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 80 III 93
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Tempestività dell'azione di convalida d'un sequestro (art. 278 LEF). Delimitazione delle competenze tra le autorità di esecuzione


Registro di legislazione
LEF: 19 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 19 - Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 200534 sul Tribunale federale.
271 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 271 - 1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:473
1    Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:473
1  quando il debitore non abbia domicilio fisso;
2  quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga;
3  quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili;
4  quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1;
5  quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni;
6  quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione.
2    Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.
3    Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007477 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull'esecutività della stessa.478
277 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 277 - Gli oggetti sequestrati sono lasciati a disposizione del debitore, ove presti garanzia che in caso di pignoramento o di fallimento presenterà gli identici oggetti o ne sostituirà altri di egual valore. La garanzia si presta mediante deposito, fideiussione solidale o un'altra garanzia equivalente.485
278
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 278 - 1 Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
1    Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
2    Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.
3    La decisione sull'opposizione può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC487. Davanti all'autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fatti.
4    L'opposizione e il reclamo non ostacolano l'efficacia del sequestro.
Registro DTF
66-III-57 • 80-III-93
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
autorità cantonale • questio • azione di convalida del sequestro • decisione • tribunale federale • azione • esaminatore • ufficio d'esecuzione • cio • atto processuale • litispendenza • ripartizione dei compiti • ricorrente • termine per promuovere l'azione • competenza ratione loci • direttive anticipate del paziente • autorizzazione o approvazione • tempo atmosferico • motivazione della decisione • forza di cosa giudicata
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