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BGE-80-II-92


Urteilskopf

80 II 92

13. Sentenza 20 gennaio 1954 della II Corte civile nella causa Vacchini contro Leoni.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 92

BGE 80 II 92 S. 92

A.- Con risoluzione 28 settembre 1953, pubblicata nel Foglio ufficiale del 6 ottobre, la Delegazione tutoria di Ascona nominò a Carmen Vacchini, su istanza della di lei sorella Elena, un assistente provvisorio nella persona dell'avv. Gianluigi Buetti, il quale avrebbe dovuto rimanere in funzione fino a tanto che il Dipartimento cantonale dell'Interno si fosse pronunciato sulla domanda d'inabilitazione che gli era stata inoltrata il 19 settembre. Contro detta risoluzione (pubblicata nel Foglio ufficiale) Carmen Vacchini insorse davanti al Dipartimento cantonale dell'Interno, autorità di vigilanza sulle tutele, che, il 5 dicembre, la confermò, ammettendo che, in virtù dell'art. 397
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 397 - L'amministrazione di sostegno e le curatele di rappresentanza e di cooperazione possono essere combinate.
CC, la misura provvisionale dell'art. 386
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 386 - 1 L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto.
CC era applicabile anche nella procedura d'inabilitazione.
B.- Carmen Vacchini è insorta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso per riforma e un ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF, volti ad ottenere che il Dipartimento cantonale dell'Interno sia tenuto ad annullare la sua decisione e a pubblicarne a sue spese la revoca.
BGE 80 II 92 S. 93

Erwägungen

Considerando in diritto:
Il virtù dell'art. 48
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 386 - 1 L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto.
OG, e con riserva soltanto delle eccezioni previste dagli art. 49 e
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 386 - 1 L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto.
50 OG che nella fattispecie non entrano in linea di conto, il ricorso per riforma è proponibile unicamente contro le decisioni finali, che terminano adunque la procedura in sede cantonale, e non anche contro le misure di carattere provvisorio prese per la durata della procedura, anche se sono contemplate dal diritto federale (RU 77 II 281, consid. 3). La misura prevista dall'art. 386
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 386 - 1 L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto.
CC, della quale è stata fatta applicazione in concreto, ha indubbiamente carattere provvisionale (cfr. EGGER, Kommentar zum ZGB, nota 10 all'art. 386
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 386 - 1 L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto.
CC). Non può quindi essere impugnata con un ricorso per riforma, ma, eventualmente, con un ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF, qualora si voglia, per esempio, sostenere che è arbitrario applicare l'art. 386
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 386 - 1 L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto.
CC in una procedura d'inabilitazione. Già allorchè vigeva la vecchia OG, il Tribunale federale ha dichiarato (sentenza inedita 7 aprile 1938 su ricorso Hegner) che il rimedio del ricorso di diritto civile (giusta l'art. 86
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 386 - 1 L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto.
della vecchia OG) non era proponibile nel caso dell'art. 386
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 386 - 1 L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto.
CC. Attualmente, siccome l'art. 48
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 386 - 1 L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto.
OG prevede in linea generale il requisito della decisione finale, il rimedio del ricorso per riforma sarebbe stato accordato contro una decisione resa in applicazione dell'art. 386
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 386 - 1 L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto.
CC soltanto se questo disposto fosse stato menzionato all'art. 44 lett. c
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 386 - 1 L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto.
OG. Menzionati sono però soltanto gli art. 369-372 e 392-395.
Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
80 II 92 20. gennaio 1954 31. dicembre 1954 Tribunale federale 80 II 92 DTF - Diritto civile

Oggetto Art. 44 e 48 OG. La misura prevista dall'art. 386 CC ha carattere provvisorio e non può quindi essere impugnata con un ricorso

Registro di legislazione
CC 386
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 386 - 1 L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto.
CC 397
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 397 - L'amministrazione di sostegno e le curatele di rappresentanza e di cooperazione possono essere combinate.
OG 44OG 44 eOG 48OG 49 eOG 86
Registro DTF