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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 386 |
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| L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. | ||||||
| Se nessuno fuori dell'istituto si cura dell'interessato, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti. | ||||||
| La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 386 |
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| L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. | ||||||
| Se nessuno fuori dell'istituto si cura dell'interessato, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti. | ||||||
| La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 386 |
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| L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. | ||||||
| Se nessuno fuori dell'istituto si cura dell'interessato, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti. | ||||||
| La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 397 |
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| L'amministrazione di sostegno e le curatele di rappresentanza e di cooperazione possono essere combinate. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 386 |
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| L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. | ||||||
| Se nessuno fuori dell'istituto si cura dell'interessato, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti. | ||||||
| La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 386 |
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| L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. | ||||||
| Se nessuno fuori dell'istituto si cura dell'interessato, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti. | ||||||
| La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 386 |
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| L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. | ||||||
| Se nessuno fuori dell'istituto si cura dell'interessato, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti. | ||||||
| La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 386 |
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| L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. | ||||||
| Se nessuno fuori dell'istituto si cura dell'interessato, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti. | ||||||
| La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 386 |
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| L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. | ||||||
| Se nessuno fuori dell'istituto si cura dell'interessato, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti. | ||||||
| La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 386 |
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| L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. | ||||||
| Se nessuno fuori dell'istituto si cura dell'interessato, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti. | ||||||
| La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 386 |
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| L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. | ||||||
| Se nessuno fuori dell'istituto si cura dell'interessato, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti. | ||||||
| La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 386 |
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| L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. | ||||||
| Se nessuno fuori dell'istituto si cura dell'interessato, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti. | ||||||
| La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 386 |
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| L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. | ||||||
| Se nessuno fuori dell'istituto si cura dell'interessato, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti. | ||||||
| La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 386 |
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| L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. | ||||||
| Se nessuno fuori dell'istituto si cura dell'interessato, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti. | ||||||
| La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 386 |
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| L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. | ||||||
| Se nessuno fuori dell'istituto si cura dell'interessato, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti. | ||||||
| La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano. | ||||||