BGE 79 I 189
36. Sentenza 9 luglio 1953 della II Corte civile nella ciaus Rezzonico contro
Dipartimento di guistizia del Cantone Ticino.
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Regeste:
Art. 104 , cp. 1 OG.
Inammissibilità d'un ricorso di diritto amministrativo contro il rifiuto della
menzione, nel registro fondiario, d'una convenzione costituente un diritto a
titolo precario.
Art. 104 Abs. 1 OG.
Unzulässigkeit einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Weigerung, einen
Vertrag auf Einräumung eines widerruflichen Rechtes im Grundbuch zu vermerken.
Art. 104 al. 1 OJ.
N'est pas admissible le recours de droit administratif formé contre le refus
de la mention, au registre foncier, d'une convention portant constitution d'un
droit à titre précaire.
A. - Vittorio Rezzonico è proprietario di uno stabile situato nella piazza
Cioccaro a Lugano, contiguo ad un immobile appartenente a Ferruccio Abbà.
Questi ingrandì la finestra della cucina che si apre sulla corte interna di
proprietà Rezzonico, il quale insorse davanti alla Pretura di Lugano-Città
mediante una petizione incidentale possessoria. In corso di causa le parti si
accordarono nel senso che Rezzonico tolleri a titolo precario questo
ingrandimento, dietro corresponsione d'un'indennità annua de 30 fr. La
convenzione stipulata tra le parti il 7 febbraio 1953 prevede, tra l'altro,
quanto segue:
a) Rezzonico può revocare in ogni tempo, con un preavviso di tre mesi, la
suddetta concessione, qualora dovesse trasformare il proprio stabile o
ritenesse altrimenti che la finestra ingrandita gli porti pregiudizio. In caso
di revoca Abbà o i suoi aventi causa dovranno rimettere la finestra nello
stato in cui era prima.
b) Il concedente si obbliga tuttavia a non disdire la convenzione fino a tanto
che Carlo Foery resterà inquilino dello stabile Abbà in forza del contratto di
locazione in corso che viene a scadere nel 1957.
c) La presente convenzione sarà iscritta nel registro fondiario e avrà la
durata di dieci anni.
B. - L'Ufficiale dei registri di Lugano dichiarò di non
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poter procedere alla menzione richiesta, senz'esserne autorizzato dal
Dipartimento di giustizia, il quale, nella sua qualità di Autorità di
vigilanza sul registro fondiario, respinse, in data 9 marzo 1953, l'istanza.
C. - Rezzonico ha interposto un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale, chiedendo che la convenzione precaria 7 febbraio 195:3 sia
menzionata nel registro fondiario.
Il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino ha concluso pel rigetto del
ricorso, osservando die la menzione di siffatte convenzioni a breve scadenza è
sempre stata rifiutata nel Cantone Ticino. Anzitutto «menzioni» di tale natura
non si giustificano obiettivamente inoltre sono numerosissime e soggette a
così frequenti cambiamenti che è impossibile menzionarle a registro fondiario
per la loro difficile tenuta a giorno.
Nel suo preavviso, presentato in virtù dell'art. 105 cp. 2 OG, il Dipartimento
federale di giustizia ha dichiarato che, secondo l'Ufficio federale del
registro fondiario, convenzioni come quella in concreto possono essere
menzionate, senza violare il diritto federale, nel registro fondiario. La
menzione può preservare da errore o da danno l'avente causa. Non in tutti i
Cantoni si è ugualmente rigidi nell'ammettere la menzione di siffatte
convenzioni. Le istruzioni 5 agosto 1946 del Dipartimento di giustizia del
Cantone Ticino adottano una via di mezzo. In concreto il ricorrente non si può
fondare su di una consuetudine federale più larga della prassi cantonale, nè
su di un abusivo apprezzamento delle istruzioni da parte delle autorità
ticinesi. Il Cantone non può quindi essere costretto ad ammettere la domanda
di menzione.
Considerando in diritto
Giusta l'art. 104 cp. 1 OG, il ricorso di diritto amministrativo può essere
diretto soltanto contro una violazione del diritto federale: questo è violato
quando un principio consacrato esplicitamente da una prescrizione federale o
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risultante implicitamente da essa non è stato applicato o ha avuto una falsa
applicazione.
Rezzonico insorge affermando che il rifiuto oppostogli in concreto
dall'Autorità cantonale di vigilanza è in urto col diritto federale.
Questa tesi non appare però fondata. Il ricorrente cita bensì l'art. 959
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 959 - 1 Persönliche Rechte können im Grundbuche vorgemerkt werden, wenn deren Vormerkung durch das Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist, wie bei Vor- und Rückkauf, Kaufsrecht, Pacht und Miete. |
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1 | Persönliche Rechte können im Grundbuche vorgemerkt werden, wenn deren Vormerkung durch das Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist, wie bei Vor- und Rückkauf, Kaufsrecht, Pacht und Miete. |
2 | Sie erhalten durch die Vormerkung Wirkung gegenüber jedem später erworbenen Rechte. |
osserva che quest'articolo prevede l'«annotazione» di diritti personali, tra i
quali egli vorrebbe noverare anche quelli derivanti da convenzioni precarie.
Ma questo disposto è invocato manifestamente a torto, anzitutto poiché in
concreto si tratta di «menzione» (non di «annotazione») d'un diritto, come
Rezzonico ha chiesto nelle conclusioni del suo ricorso inoltre, poiché l'art.
959
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 959 - 1 Persönliche Rechte können im Grundbuche vorgemerkt werden, wenn deren Vormerkung durch das Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist, wie bei Vor- und Rückkauf, Kaufsrecht, Pacht und Miete. |
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1 | Persönliche Rechte können im Grundbuche vorgemerkt werden, wenn deren Vormerkung durch das Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist, wie bei Vor- und Rückkauf, Kaufsrecht, Pacht und Miete. |
2 | Sie erhalten durch die Vormerkung Wirkung gegenüber jedem später erworbenen Rechte. |
clausus»: diritti personali che possono essere annotati sono soltanto quelli
di cui la legge prevede espressamente l'«annotazione», tra i quali non
figurano le convenzioni precarie.
Quanto alla «menzione» (chiesta nelle conclusioni del ricorso) delle
convenzioni di natura meramente precaristica, il ricorrente non è in grado di
citare quale disposizione federale consacri esplicitamente o implicitamente
l'obbligo di menzionare nel registro fondiario una convenzione come quella che
le parti hanno conclusa in concreto. E a ragione, poichè nè il codice civile,
nè il regolamento per il registro fondiario contengono un disposto che
potrebbe essere invocato per una siffatta domanda. Sta bene che di fatto i
Cantoni ammettono in misura più o meno ampia la menzione di convenzioni
costituenti dei diritti a titolo precario. Così il Dipartimento di giustizia
del Cantone Ticino ha emanato la circolare 5 agosto 1946, in virtù della quale
la menzione di precario tra privati è limitata a casi di particolare
importanza. Siffatte menzioni sono però dovute alla tolleranza dei Cantoni e
non poggiano quindi sul diritto federale.
Ne segue che il Tribunale federale, adito con un ricorso di diritto
amministrativo, non può intervenire nel caso in
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cui, come in concreto, un Cantone rifiuta la menzione in base alla sua prassi.
Possibile potrebb'essere tutt'al più un gravame di diritto pubblico, qualora
il rifiuto fosse arbitrario. Ma la censura di violazione dell'art. 4 CF non è
stata formulata nella fattispecie.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.