BGE 78 II 361
61. Sentenza 18 dicembre 1952 della II Corte civile nella causa Sacaf contro
Morel.
Regeste:
Art. 715
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 715 - 1 Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio. |
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1 | Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio. |
2 | La riserva della proprietà non è ammessa nel commercio del bestiame. |
Le disposizioni del regolamento 19 dicembre 1910 / 23 dicembre 1932
concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà sono
prescrizioni d'ordine agli uffici d'esecuzione, affinché le iscrizioni siano
fatte con corti criteri uniformi, per evitare disparità di trattamento. La
mancata osservanza di queste prescrizioni può essere censurata mediante un
ricorso alle Autorità di vigilanza in materia di esecuzione e dei fallimenti,
ma non può essere esaminata dalle autorità giudiziarie.
Art. 715 ZGB; Eigentumsvorbehaltsregister.
Die Bestimmungen der Verordnung vorn 19. Dezember 1910 I 23. Dezember 1932
über die Eintragung der
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Eigentumsvorbehalte sind Ordnungsvorschriften an die Betreibungsämter. Sie
verlangen gewisse einheitliche Unterlagen für die Eintragungen, um eine
verschiedene Behandlung der Anmeldungen zu vermeiden. Wegen Nichtbefolgung
dieser Vorschriften kann man sich bei den Aufsichtsbehörden für
Schuldbetreibung und Konkurs beschweren. Die Gerichte haben dagegen solche
Rügen nicht zu prüfen.
Art. 715
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 715 - 1 Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio. |
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1 | Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio. |
2 | La riserva della proprietà non è ammessa nel commercio del bestiame. |
Les dispositions de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 19 décembre 1910 I 23
décembre 1932 sont des prescriptions d'ordre adressées aux offices de
poursuite pour que les inscriptions soient faites selon certains critères
uniformes, afin d'éviter des inégalités de traitement. Leur inobservation peut
donner lieu à un recours aux autorités de surveillance en matière de
pour-suite pour dettes et de faillite, mais les tribunaux n'ont pas qualité
pour connaître de ce grief.
A. - In virtù d'una cosiddetta «Convention d'agence», che porta la data del 27
dicembre 1949, la Sacaf accordò a otto Morel, Grand garage in Lugano,
l'esclusività della vendita delle vetture di turismo e dei veicoli leggeri
marca Fiat per il Cantone Ticino e le valli grigionesi della Mesoleina e della
Calanca.
Questa convenzione contiene, tra le altre, la clausola X del seguente tenore:
«La Sacaf se réserve le droit de propriété sur toute marchandise facturée à
l'agent -jusqu'à complet paiement de la marchandise même».
Questa clausola è riconfermata nelle condizioni generali di vendita che fanno
parte integrante della convenzione
De convention expresse, il est entendu que la Sacaf se réserve un droit absolu
de propriété sur les châssis, voitures, ou toute autre marchandise, vendue par
elle, et ce jusqu'à complet paiement».
In base alle suddette stipulazioni, Morel ordinò e la Sacaf gli fornì, nel
mese di agosto 1950, cinque autovetture Fiat.
Il 24 agosto 1950, Morel morì.
Il 12 settembre 1950, la Sacaf chiese all'Ufficio d'esecuzione e dei
fallimenti di Lugano che fosse iscritto a di lei favore e a carico di Morel un
diritto di riserva della proprietà su queste cinque autovetture Fiat.
All'istanza erano annesse, come documenti giustificativi, la «Convention
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d'agence» (con le condizioni generali di vendita) nonché copia delle fatture
riguardanti la fornitura delle suddette cinque autovetture. L'iscrizione fu
fatta il 14 settembre 1950.
B. - Già con decreto 8 settembre 1950 il Pretore di Lugano-città aveva
autorizzato la grida per acquisto d'eredità con beneficio d'inventario sulla
sostanza relitta da Otto Morel. Nella procedura d'inventario la Sacaf insinuò,
il 19 settembre 1950, un credito coperto da riserva della proprietà per la
somma di fr. 35227.50, vale a dire per l'ammontare delle suddette fatture.
Con decreto 14 marzo 1951 il Pretore di Lugano-città ordinò che l'eredità
Morel fosse liquidata d'officio, poiché gli eredi l'avevano ripudiata. La
Sacaf notificò di nuovo le sue pretese.
Il data 27 aprile 1951 l'Ufficio dei fallimenti di Lugano comunicò alla Sacaf
che l'Amministrazione dell'eredità giacente fu Otto Morel aveva contestato
l'asserto diritto di riserva della proprietà e che nel frattempo quattro delle
cinque autovetture Fiat erano state vendute, cosicché al loro posto subentrava
il ricavo di fr. 23760.
C. - Con petizione 4 maggio 1951 la Sacaf convenne in giudizio la Massa
fallimentare dell'eredità giacente fu otto Morel rivendicando la proprietà
dell'autovettura Fiat 1400, châssis no 900214, d'un valore di fr. 11467,50, e
inoltre la somma di fr. 23760 (più interessi) come ricavo dalla vendita delle
seguenti vetture Fiat:
1100 E châssis no 338351 fr. 5940
1100 E châssis no 338210 fr. 5940
1100 E châssis no 338602 fr. 5940
1100 E châssis no 338562 fr. 5940
Con sentenza 15 febbraio 1952 il Pretore di Lugano-città accolse la petizione.
La convenuta deferì questo giudizio alla Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino che, in data 17 giugno 1952, respinse la petizione.
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La Sacaf ha interposto un ricorso per riforma al Tribunale federale, chiedendo
l'annullamento della sentenza della seconda giurisdizione cantonale e
l'accoglimento della petizione di causa. La ricorrente insorge contro la
violazione degli art. 715
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 715 - 1 Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio. |
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1 | Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio. |
2 | La riserva della proprietà non è ammessa nel commercio del bestiame. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 716 - Il proprietario non può chiedere la restituzione degli oggetti consegnati sotto riserva della proprietà se non a condizione di restituire all'acquirente gli acconti già versati, sotto deduzione di una equa mercede per il nolo e di un'indennità per il deprezzamento. |
del Regolamento 19 dicembre 1910 concernente l'iscrizione dei patti di riserva
della proprietà.
Considerando in diritto:
1.- Se la cosiddetta «Convention d'agence» accordava a Morel l'esclusività
(salvo alcune eccezioni espressamente specificate) della vendita di
autovetture Fiat nel Cantone Ticino e nelle vallate grigionesi della Mesolcina
e della Calanca, gli negava però espressamente (cifra I) l'autorizzazione di
stipulare contratti in nome e per conto della Fiat o della Sacaf: egli doveva
adunque comperare e vendere per proprio conto le autovetture Fiat.
Secondo la cifra XVII, Morel si obbligava a comperare, per la durata del
contratto, ossia entro un anno, 160 autovetture. Con la «Convention d'agence»
Morel non aveva adunque comprerato le 160 autovetture: per l'acquisto
effettivo occorreva in ogni singolo caso la conclusione d'un contratto di
compravendita a se stante, le cui condizioni erano tuttavia previste nella e
Convention d'agence» e nelle condizioni generali di vendita.
Quanto ai prezzi, la cifra V della «Convention d'agence» prevedeva:
«Pour toute marchandise sera appliqué le tarif public SACAF en vigueur à la
date de livraison à l'agent, sous déduction des escomptes indiqués ci-après
Modéle Escompte
500 C 17 ½ %
1100 E 17 ½ %
1100 E L 17 ½ %
1500 E 17 ½ %
Véhicules industriels à
moteur à essence 17 ½ %
Secondo la cifra X della e Convention d'agence», la Sacaf si era riservato il
diritto della proprietà su tutte le merci, quindi anche sulle autovetture
vendute a Morel,
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sino al loro completo pagamento. Questa riserva della proprietà figura nelle
condizioni generali di vendita, che fanno parte integrante della «Convention
d'agence», ed è riprodotta a tergo delle fatture che documentano le
compravendite effettivamente avvenute fra la Sacaf e l'agente.
2.- Da quanto sopra emerge con evidenza meridiana che tanto la venditrice
Sacaf quanto l'acquirente Morel erano d'accordo di costituire un diritto di
riserva della proprietà su tutte le autovetture oggetto di compravendita.
Secondo l'art. 715
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 715 - 1 Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio. |
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1 | Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio. |
2 | La riserva della proprietà non è ammessa nel commercio del bestiame. |
mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un
pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui
attuale domicilio». In virtù del codice civile, l'efficacia d'un patto di
riserva della proprietà è adunque subordinata alla di lui iscrizione
nell'apposito registro.
In concreto la Sacaf ha ottenuto questa iscrizione soltanto dopo il decesso di
Morel e su produzione della «Convention d'agence» (con annesse le condizioni
generali di vendita) e di cinque copie di fatture, ognuna delle quali si
riferisce alle singole autovetture vendute nell'agosto 1952. Ciascuna di
queste fatture, il cui contenuto non è contestato dalla convenuta, indica il
numero dell'ordinazione passata da Morel alla Sacaf, i dati per individuare
con precisione l'autoveicolo oggetto della compravendita, il prezzo, lo
sconto, le modalità di pagamento. Tutti gli elementi che l'art. 4, cifra 2,
lett. a del regolamento concernente l'iscrizione dei patti di riserva della
proprietà dichiara necessari per l'iscrizione, emergono dagli atti prodotti
dalla Sacaf all'Ufficio d'esecuzione di Lugano, salvo che le fatture
presentate sono delle copie non munite della firma dell'acquirente Morel. In
tale lacuna la Massa fallimentare fu Otto Morel vuol ravvisare un motivo di
radicale nullità dell'iscrizione e, conseguentemente, l'inefficacia del patto
di riserva della proprietà. Ma questa tesi non regge.
Per disciplinare la tenuta del registro dei patti di riserva
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della proprietà, la Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale
federale ha emanato, in data 19 dicembre 1910, un regolamento che invoca
espressamente l'art. 715
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 715 - 1 Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio. |
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1 | Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio. |
2 | La riserva della proprietà non è ammessa nel commercio del bestiame. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 15 - 1 Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l'uniforme applicazione della presente legge.26 |
|
1 | Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l'uniforme applicazione della presente legge.26 |
2 | Emana le disposizioni e i regolamenti necessari all'attuazione della medesima. |
3 | Può impartire istruzioni alle autorità cantonali di vigilanza e richiedere da esse annuali relazioni. |
4 | ...27 |
5 | Coordina la comunicazione elettronica tra gli uffici di esecuzione e dei fallimenti, tra gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio, nonché tra i tribunali e il pubblico.28 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 715 - 1 Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio. |
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1 | Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio. |
2 | La riserva della proprietà non è ammessa nel commercio del bestiame. |
prevede un siffatto regolamento e l'art. 15
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 15 - 1 Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l'uniforme applicazione della presente legge.26 |
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1 | Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l'uniforme applicazione della presente legge.26 |
2 | Emana le disposizioni e i regolamenti necessari all'attuazione della medesima. |
3 | Può impartire istruzioni alle autorità cantonali di vigilanza e richiedere da esse annuali relazioni. |
4 | ...27 |
5 | Coordina la comunicazione elettronica tra gli uffici di esecuzione e dei fallimenti, tra gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio, nonché tra i tribunali e il pubblico.28 |
federale emana le disposizioni e i regolamenti necessari all'attuazione della
LEF. E chiaro che in siffatta condizioni il regolamento 19 dicembre 1910 non
può contenere nessun disposto di diritto civile materiale che influisca sulla
validità del patto di riserva della proprietà. La disposizioni del regolamento
sono delle prescrizioni d'ordine agli uffici d'esecuzione incaricati di tenere
il registro dei patti di riserva della proprietà, affinché le iscrizioni siano
fatte con certi criteri uniformi, per evitare disparità di trattamento. La
mancata osservanza di queste prescrizioni può essere censurata mediante un
ricorso alle Autorità di vigilanza in materia di esecuzione e dei fallimenti,
ma non può essere esaminata dalle autorità giudiziarie, la cui cognizione deve
limitarsi ad indagare se le parti intendevano effettivamente vendere e
comperare con riserva della proprietà e se questa loro intenzione ha fatto
l'oggetto di un'iscrizione nel registro dei patti di riserva della proprietà.
Ne segue che la lacuna lamentata dalla Massa fallimentare fu Otto Morel ha una
portata puramente formale e doveva essere impugnata eventualmente davanti alle
Autorità di vigilanza in materia di esecuzione e dei fallimenti; il che non è
stato però fatto in concreto.
Il Tribunale federale pronuncia
Il ricorso è accolto. Di conseguenza è annullata la sentenza 17 giugno 1952
della Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e la convenuta
è condannata a restituire all'attrice l'autovettura Fiat 1400 châssis no
900214, come pure l'ammontare di fr. 23760, oltre l'Interesse del 5% dal 19
settembre 1950.