S. 116 / Nr. 30 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 77 III 116

30. Estratto della sentenza 6 novembre 1951 nella causa Marazza.

Regeste:
Procedura di rivendicazione.
Compossesso della moglie rispetto ai beni adibiti all'azienda condotta dal
marito. Non basta che i beni figurino come di proprietà della moglie nel
contratto di separazione dei beni, regolarmente iscritto e pubblicato occorre
altresì che il contratto sia integrato da un inventario che permetta di
accertare l'identità dei beni pignorati con quelli oggetto del contratto di
separazione.
Widerspruchsverfahren.
Mitgewahrsam der Ehefrau an den im Gewerbe des Ehemannes verwendeten
Gegenständen. Es genügt nicht, dass diese in dem ordnungsgemäss eingetragenen
und bekannt gemachten Gütertrennungsvertrag als Eigentum der Ehefrau
aufgeführt sind; der Vertrag muss ausserdem durch ein Inventar ergänzt sein,
an Hand dessen sich die Identität der gepfändeten mit den im
Gütertrennungsvertrag aufgeführten feststellen lässt.
Procédure de revendication.
Copossession de la femme sur les biens affectés à l'entreprise dirigée par le
mari. Il ne suffit pas que les biens soient indiqués comme étant propriété de
la femme dans le contrat de séparation régulièrement inscrit et publié. il
faut encore que le contrat soit complété par un inventaire qui permette de
constater que les biens saisis sont les mêmes que ceux qui font l'objet du
contrat.


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A. - Nelle esecuzioni n. 30 051, 25 629 e 39 157, dirette contro il marito
della ricorrente, l'Ufficio di Locarno pignorava, tra altro, anche i beni
mobili adibiti all'esercizio dell'azienda (panetteria e negozio di generi
alimentari) intestata al debitore escusso. Questi dichiarava che tutti i beni
staggiti erano di proprietà della moglie, come al contratto di separazione dei
beni stipulato tra i coniugi in data 7 agosto 1948.
I creditori procedenti avendo contestato il diritto di proprietà rivendicato
dalla moglie del debitore, l'ufficio le assegnava il termine per agire secondo
l'art. 107 LEF.
B. - Contro questa decisione insorgeva la moglie del debitore, chiedendo che
il termine per agire in giudizio fosse assegnato ai creditori escutenti (art.
109 LEF), essenzialmente per i seguenti motivi:
Secondo il contratto di separazione dei beni 7 agosto 1948, debitamente
iscritto nel registro dei beni matrimoniali, gli oggetti colpiti dal
pignoramento sono di proprietà della moglie del debitore. Questa non ha però
soltanto la proprietà, ma anche il compossesso di tali beni, il che giustifica
l'assegnazione del termine ai creditori (RU 68 III 179).
C. - Con decisione 4 ottobre 1951 l'Autorità cantonale (li vigilanza
respingeva il reclamo.
D. - Questa decisione è stata deferita dalla moglie del debitore alla Camera
di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale.
Considerando in diritto:
1. -
2.- L'atto di separazione dei beni, stipulato dai
coniugi nel 1948, non contiene un inventario dettagliato degli oggetti che
sono di proprietà della moglie, ma soltanto una dichiarazione delle parti
contraenti, secondo la quale «tutto quanto trovasi di mobilio, macchinario,
suppellettili, nulla escluso né eccettuato, in questi immobili,

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è di proprietà esclusiva della moglie, compresi gli autoveicoli».
Questa clausola generale definisce bensì i rapporti patrimoniali dei coniugi
all'atto della conclusione del contratto di separazione dei beni (7 agosto
1948), ma non permette, in mancanza di una specificazione dei beni, di
stabilire i diritti di proprietà della moglie sui beni pignorati, due anni più
tardi, a pregiudizio del marito. F infatti impossibile di accertare l'identità
di questi beni con quelli che hanno fatto l'oggetto della dichiarazione
contenuta nel contratto menzionato, accertamento che è però indispensabile per
l'attribuzione della veste di attore o di convenuto nella procedura di
rivendicazione.
In queste condizioni, la ricorrente non può invocare in suo favore la prassi
consacrata dalla sentenza RU 68 III 180, prassi che ammette il compossesso
della moglie del debitore rispetto ai beni, adibiti all'azienda condotta dal
marito, che figurano come di proprietà della moglie nell'inventario integrante
un contratto di separazione dei beni regolarmente iscritto e pubblicato. Con
ragione, quindi, l'Autorità cantonale di vigilanza si è attenuta in concreto
alla regola generale escludente siffatto compossesso.
La stessa conclusione 5 impone anche per gli autoveicoli pignorati. Ambedue
sono del modello 1950 e pertanto indubbiamente non identici con quelli
menzionati nel contratto di separazione dei beni.
Cosi stando le cose, l'assegnazione alla ricorrente del termine per agire in
giudizio dev'essere confermata.
La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 77 III 116
Date : 01 janvier 1951
Publié : 06 novembre 1951
Source : Tribunal fédéral
Statut : 77 III 116
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Procedura di rivendicazione.Compossesso della moglie rispetto ai beni adibiti all'azienda condotta...


Répertoire des lois
LP: 107  109
Répertoire ATF
68-III-179 • 77-III-116
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • chose mobilière • conclusion du contrat • conjoint • contenu du contrat • copossession • décision • défendeur • lésé • mention • mobilier • motif • partie au contrat • procédure de revendication • propriété exclusive • questio • recourant • séparation de biens • tribunal fédéral