S. 50 / Nr. 10 Verfahren (i)
BGE 76 I 50
10. Sentenza del 3 maggio 1950 nella causa Municipalità di Stabio contro
Commissione dell'Amministrativo del Cantone Ticino.
Regeste:
Art. 85 lett. a OG.
Un'autorità statale non ha, come tale, la veste per ricorrere in materia di
elezioni e votazioni.
Art. 85 lit. a OG.
Behörden sind zu Wahl- und Abstimmungsbeschwerden nicht legitimiert.
Art. 85 lettre a OJ.
Les autorités n'ont pas qualité pour recourir en matière d'élections et de
votations.
A. - Con risoluzione 19 febbraio 1949 il Consiglio di Stato del Cantone
Ticino, adito dai ricorrenti Isidoro Croci-Torti ed Enrico Luisoni, dichiarò
che Guido Pellegrini
Seite: 51
non aveva il diritto di partecipare alle votazioni pel rinnovo dei poteri
comunali di Stabio tenute il 18 gennaio 1948 e che il suo voto era annullato
come pure annullata era la proclamazione dei risultati della votazione per il
Consiglio comunale di Stabio, con l'obbligo di procedere ad una nuova
proclamazione escludendo dal computo la scheda di Guido Pellegrini.
La Municipalità di Stabio si aggravò alla Commissione dell'Amministrativo che,
con decisione 11 gennaio 1950, respinse il gravame.
B. - La Municipalità di Stabio agente per sè ed in rappresentanza dell'Ufficio
elettorale, ha interposto un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale
per violazione degli art. 4 e 43 CF, degli art. 10 e 36 della costituzione
ticinese e degli art. 10, 12, 13 e 14 della legge cantonale sulla compilazione
dei cataloghi civici. La ricorrente propone di annullare le suddette decisioni
del Consiglio di Stato e della Commissione dell'Amministrativo e di omologare
quindi la proclamazione dei risultati della votazione per il Consiglio
comunale di Stabio.
Considerando in diritto:
Giusta gli art. 85 lett. a e 86 cp. 1 OG, il Tribunale federale giudica i
ricorsi contro i giudizi dell'ultima istanza cantonale in merito a elezioni e
votazioni cantonali, tra le quali si debbono noverare anche quelle comunali
(RU 75 I 234 e seg.).
Il ricorso fondato sull'art. 85 lett. a OG mira a garantire al cittadino
attivo il diritto soggettivo di partecipare ad elezioni e a votazioni e di
esigere che il loro risultato sia esattamente accertato e non venga annullato
a torto. Ne segue che ogni cittadino attivo ha veste per impugnare mediante
ricorso al Tribunale federale la violazione di detto diritto (RU 53 I 122, 59
I 114, 70 I 243). Un'autorità statale non ha invece qualità per ricorrere nè
contro la violazione di diritti costituzionali, nè contro la violazione
Seite: 52
dell'art. 85 lett. a OG: essa non possiede diritti costituzionali, in
particolare le manca il diritto di voto.
La Municipalità di Stabio intende bensì tutelare col presente ricorso di
diritto pubblico gli interessi generali del Comune: ma a questo fine un organo
dello Stato non può impugnare la decisione di un altro organo dello Stato con
un ricorso di diritto pubblico (RU 59 I 120 e sentenze ivi citate). Decisioni
relative ad un'elezione o ad una votazione non colpiscono l'autorità come
tale, ma tutt'al più i suoi membri come cittadini aventi diritto di voto.
Non è necessario riconoscere, oltre che ai singoli cittadini attivi, anche
alle autorità la veste per interporre ricorsi in materia di elezioni e di
votazioni. Sta bene che con sentenza 17 ottobre 1925 su ricorso Spadini contro
Piccolo Consiglio dei Grigioni (RU 51 I 334) il Tribunale federale aveva
riconosciuto alle Autorità comunali come tali la veste per ricorrere in
materia di elezioni e votazioni. Ma la successiva giurisprudenza (RU 59 I 120;
sentenze inedite 26 gennaio 1934 su ricorso Comune di Vétroz e 20 novembre
1944 su ricorso Gemeinderat von St. Niklans) si è pronunciata in senso
contrario.
In concreto il ricorso interposto dalla Municipalità di Stabio per sè e in
rappresentanza dell'Ufficio elettorale, ma non in nome di cittadini attivi che
sono membri di questi organi, non può quindi essere esaminato nel merito.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.