S. 380 / Nr. 60 Beamtenrecht (d)

BGE 76 I 380

60. Auszug aus dem Urteil vom 6. Oktober 1950 i. S. Ganz gegen Schweiz.
Eidgenossenschaft.

Regeste:
Vergütungen für Erfindungen der Beamten: Begriff der Erfindung.
Indemnités pour les intentions faites par le fonctionnaire: Notion de
l'invention.
Indennità per le invenzioni fatte dal funzionario Nozione dell'invenzione.

Ganz hatte als Beamter des eidg. Militärdepartements seinen vorgesetzten
Behörden einen Vorschlag eingereicht, der von der Verwaltung benützt worden
ist. Er ist der Ansicht, der Vorschlag habe eine Erfindung betroffen und er
belangt die Eidgenossenschaft auf eine Entschädigung gemäss Art. 16 BtG. Das
Bundesgericht führt über den Begriff der Erfindung nach Art. 16 BtG folgendes
aus
Nach Art. 16 BtG gehören Erfindungen, die ein Beamter bei Ausübung seiner
dienstlichen Tätigkeit oder im Zusammenhang mit ihr macht, unter näher
umschriebenen Voraussetzungen dem Bund (Abs. 1). Ist die Erfindung von
erheblicher wirtschaftlicher oder miliärischer Bedeutung, so hat der Beamte
Anspruch auf eine angemessene besondere Vergütung (Abs. 2).

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Erfindungen im Sinne dieser Bestimmung sind die nämlichen, wie diejenigen nach
Art. 343
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 343
OR (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 18. Juli 1924 für das BtG, BBl
1924 III und Separatdruck S. 88). Der Begriff der Erfindung in Art. 343
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 343
OR ist
aber so zu verstehen, wie er im Bundesgesetz vom 21. Juni 1907 (PatG)
umschrieben ist (OSER-SCHÖNENBERGER, Komm. N. 2 zu Art. 343
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 343
OR). Es muss sich
also um eine patentierbare Erfindung im Sinne von Art. 1
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti
LBI Art. 1
1    Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente.
2    Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7 cpv. 2) non costituisce un'invenzione brevettabile.5
3    I brevetti sono rilasciati senza garanzia dello Stato.6
PatG handeln.
Bestritten ist, ob Art. 343
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 343
OR auch auf die Erfindungen im Sinne des PatG
(Art. 1) anzuwenden ist, die nach Art. 2 von der Patentierung ausgeschlossen
sind (vgl. hierüber: OSER-SCHÖNENBERGER a.a.O. N. und Zitate). Doch kann auf
sich beruhen bleiben, wie es sich damit verhält, da über keine der in Art. 2
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti
LBI Art. 2
1    Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell'essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per:
a  i procedimenti di clonazione di esseri umani e i cloni così ottenuti;
b  i procedimenti di formazione di esseri ibridi mediante utilizzazione di cellule germinali umane, cellule totipotenti umane o cellule staminali embrionali umane e gli esseri così ottenuti;
c  i procedimenti di partenogenesi mediante utilizzazione di patrimonio germinale umano e partenoti così ottenuti;
d  i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano e le cellule germinali così ottenute;
e  le cellule staminali e linee di cellule staminali embrionali umane non modificate;
f  l'utilizzazione di embrioni umani per scopi non medici;
g  i procedimenti di modificazione dell'identità genetica di animali, atti a provocare su di loro sofferenze senza essere giustificati da interessi preponderanti degni di essere protetti, nonché gli animali ottenuti con l'aiuto di tali procedimenti.
2    Sono inoltre esclusi dal brevetto:
a  i metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici applicati al corpo umano o animale;
b  le varietà vegetali e le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali; fatto salvo il capoverso 1, sono tuttavia brevettabili i procedimenti microbiologici o altri procedimenti tecnici e i prodotti ottenuti con tali procedimenti, nonché le invenzioni aventi per oggetto vegetali o animali, la cui esecuzione non sia tecnicamente limitata a una determinata varietà vegetale o razza animale.

PatG aufgeführten Voraussetzungen zutreffen würde.
Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Erfindung dann vor, wenn auf Grund
einer eigenartigen «schöpferischen» Idee durch neue originelle Kombination von
Naturkräften ein technischer Nutzeffekt und damit ein technischer Fortschritt
erzielt wird (BGE 63 II 271 und Zitate). Keine Erfindungen sind
Konstruktionen, die nicht auf einer solchen Idee beruhen, sondern lediglich
das Erzeugnis technischer Geschicklichkeit sind, vor allem technische
Fortbildungen, die schon dem gut ausgebildeten Fachmann möglich wären (BGE 63
II 276
, 69 II 200). Von den Erfindungen zu unterscheiden sind sodann die
Entdeckungen, die bereits vorhandenes enthüllen (BGE 43 II 523).
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 76 I 380
Data : 01. gennaio 1949
Pubblicato : 06. ottobre 1950
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 76 I 380
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : Vergütungen für Erfindungen der Beamten: Begriff der Erfindung.Indemnités pour les intentions...


Registro di legislazione
CO: 343
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 343
LBI: 1 
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti
LBI Art. 1
1    Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente.
2    Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7 cpv. 2) non costituisce un'invenzione brevettabile.5
3    I brevetti sono rilasciati senza garanzia dello Stato.6
2
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti
LBI Art. 2
1    Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell'essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per:
a  i procedimenti di clonazione di esseri umani e i cloni così ottenuti;
b  i procedimenti di formazione di esseri ibridi mediante utilizzazione di cellule germinali umane, cellule totipotenti umane o cellule staminali embrionali umane e gli esseri così ottenuti;
c  i procedimenti di partenogenesi mediante utilizzazione di patrimonio germinale umano e partenoti così ottenuti;
d  i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano e le cellule germinali così ottenute;
e  le cellule staminali e linee di cellule staminali embrionali umane non modificate;
f  l'utilizzazione di embrioni umani per scopi non medici;
g  i procedimenti di modificazione dell'identità genetica di animali, atti a provocare su di loro sofferenze senza essere giustificati da interessi preponderanti degni di essere protetti, nonché gli animali ottenuti con l'aiuto di tali procedimenti.
2    Sono inoltre esclusi dal brevetto:
a  i metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici applicati al corpo umano o animale;
b  le varietà vegetali e le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali; fatto salvo il capoverso 1, sono tuttavia brevettabili i procedimenti microbiologici o altri procedimenti tecnici e i prodotti ottenuti con tali procedimenti, nonché le invenzioni aventi per oggetto vegetali o animali, la cui esecuzione non sia tecnicamente limitata a una determinata varietà vegetale o razza animale.
OF: 16
Registro DTF
43-II-519 • 63-II-271 • 69-II-188 • 76-I-380
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
inventore • confederazione • citazione letterale • brevettabilità • tribunale federale • specialista