S. 102 / Nr. 24 Strafgesetzbuch (d)

BGE 74 IV 102

24. Urteil des Kassationshofes vom 21. Juni 1948. i. S. Staatsanwaltschaft des
Kantons Basel-Stadt gegen Pencherek.

Regeste:
Art. 273
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 273  
  Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. [1]
 
[1] Nuovo testo del terzo comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
StGB. Wer ausländischen Stellen Schmuggelgeschäfte anzeigt, macht
sich des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes schuldig.
Art. 273 CP. Celui qui signale des affaires de contrebande à des organismes
étrangers se rend coupable de service de renseignements économiques.
Art. 273 CP. Colui che segnala ad un organismo straniero degli affari di
contrabbando si rende colpevole di spionaggio economico.

A. ­ Am 24. Juli 1947 meldete der in Basel wohnhafte Simon Pencherek den
französischen Zollbehörden, der ebenfalls in Basel wohnende Ariste Heim habe
für Fr. 500.- goldene Uhren gekauft und diese nach Frankreich geschmuggelt.
Die Anzeige war falsch und wurde aus Rache erstattet.
Am 9. April 1948 teilte die Staatsanwaltschaft Basel Simon Pencherek mit, sie
beabsichtige wegen wirtschaftlichen Nachrichtendienstes Anklage gegen ihn zu
erheben. Pencherek erhob Einsprache, worauf die Ueberweisungsbehörde am 14.
Mai 1948 beschloss, das angehobene Strafverfahren wegen wirtschaftlichen
Nachrichtendienstes einzustellen. Zur Begründung wird ausgeführt: Art. 273
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 273  
  Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. [1]
 
[1] Nuovo testo del terzo comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

StGB habe die Bekämpfung der sogenannten Wirtschaftsspionage zum Gegenstand.
Darunter falle an sich jeder Vorgang des Wirtschaftslebens, an dessen
Geheimhaltung eine sich in der Schweiz aufhaltende Person ein schutzwürdiges
Interesse habe. Im vorliegenden Fall beziehe sich die Meldung indessen auf
gewöhnliche

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Schmuggeltätigkeit. Darin die Verletzung schweizerischer Wirtschaftsinteressen
zu erblicken, gehe zu weit. Es lasse sich nicht mehr mit dem Zweck der
Vorschrift vereinbaren, die Missachtung ausländischer Handelsschutzgesetze wie
von Zolleinfuhrvorschriften zu sichern. Die auf Wahrheit beruhende Anzeige von
Schmuggel bei auswärtigen Behörden sei nach dem geltenden Recht strafrechtlich
nicht fassbar. Da der Beschwerdeführer eine unrichtige Mitteilung gemacht
habe, sei der Tatbestand der falschen Anschuldigung gemäss Art. 303
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 303 [1]  
  1.   Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pe-cuniaria.
  2.   Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
StGB in
Betracht zu ziehen. Ariste Heim stehe überdies der Weg der Privatklage wegen
Ehrverletzung nach Art. 173 ff
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 173 [1]  
  1.   Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria. [2]
  2.   Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.
  3.   Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.
  4.   Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.
  5.   Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613).
[2] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
StGB offen.
B. ­ Mit Nichtigkeitsbeschwerde beantragt die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt,
die Ueberweisungsbehörde anzuhalten, die Anklage wegen wirtschaftlichen
Nachrichtendienstes zuzulassen. Sie macht geltend, es bestehe ein
schutzwürdiges Interesse, dass die Verletzung ausländischer zollrechtlicher
Bestimmungen geheimgehalten werde.
Simon Pencherek ersucht um Abweisung der Beschwerde.
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
Gemäss Art. 273 Abs. 2
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 273  
  Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. [1]
 
[1] Nuovo testo del terzo comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
StGB macht sich strafbar, «wer ein Fabrikations- oder
Geschäftsgeheimnis einer fremden amtlichen Stelle oder einer ausländischen
Organisation oder privaten Unternehmung oder ihren Agenten zugänglich macht».
Die Bestimmung deckt sich mit Art. 4 des Bundesbeschlusses betreffend den
Schutz der Sicherheit der Eidgenossenschaft vom 21. Juni 1935 (sogenanntes
Spitzelgesetz). Die Vorinstanz anerkennt mit der bisherigen Rechtsprechung des
Bundesgerichtes zu diesen Vorschriften, dass der Ausdruck a
Geschäftsgeheimnis» grundsätzlich alle Tatsachen des Wirtschaftslebens
umfasst, an deren Geheimhaltung ein schutzwürdiges Interesse besteht, ohne
Rücksicht darauf,. ob die Meldung wahr ist oder nicht (BGE 65 I 49 ff, 333 ff;
71 IV 218 f.). Sie hält aber dafür, dass Art. 273
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 273  
  Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. [1]
 
[1] Nuovo testo del terzo comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
StGB nicht auch die Anzeige

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gewöhnlicher Schmuggeltätigkeit habe unter Strafe stellen wollen. Dieser
Ansicht kann nicht beigepflichtet werden. Der wirtschaftliche
Nachrichtendienst ist wie der politische und der militärische
Nachrichtendienst (Art. 272
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 272 [1]  
  1.   Chiunque, a profitto di uno Stato estero, o di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero, e a pregiudizio della Svizzera o dei suoi attinenti, abitanti o delle sue organizzazioni, esercita un servizio di spionaggio politico od organizza un servizio siffatto,chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2.   Nei casi gravi, il giudice pronuncia una pena detentiva non inferiore ad un anno. È in modo particolare considerato come caso grave incitare ad azioni ovvero dare false informazioni atte a compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613).
und 274
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 274 [1]  
  1.   Chiunque raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno della Svizzera, ovvero organizza un servizio siffatto;chiunque arruola persone per siffatti servizi o li favorisce,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno. [2]
  2.   La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613).
[2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
StGB) ein Vergehen gegen den Staat (vgl.
die Ueberschrift zum 13. Titel des StGB), insbesondere gegen dessen
Gebietshoheit (Botschaft des Bundesrates zum Spitzelgesetz, BBl 1935 I 743;
BGE 71 IV 218). Diese wird durch jede Spitzeltätigkeit, die Fabrikations- oder
Geschäftsgeheimnisse preisgibt, beeinträchtigt, auch durch die Anzeige von
Schmuggelgeschäften. Anzeichen dafür, dass der Gesetzgeber den Spionen, die
für den Zolldienst ausländischer Mächte arbeiten, eine Vorzugsstellung
einräumen wollte, fehlen. Hiezu bestand umso weniger Anlass, als
Uebertretungen fiskalischer Gesetze in Frage stehen, für die gemäss Art. 11
des Bundesgesetzes betreffend die Auslieferung gegenüber dem Ausland vom 22.
Januar 1892 die Auslieferung nicht bewilligt, also keine Rechtshilfe geleistet
wird, so dass hier der ausländischen Macht Angaben verschafft werden, die ihr
von den Behörden nach Gesetz verweigert werden müssen, was einen besonders
schweren Uebergriff in die Gebietshoheit der Schweiz bedeutet.
Demnach erkennt der Kassationshof:
Der Beschluss der Ueberweisungsbehörde des Kantons Basel-Stadt vom 14. Mai
1948 wird aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen mit der
Auflage, die Anklage wegen wirtschaftlichen Nachrichtendienstes zuzulassen.
74 IV 102 01. gennaio 1948 21. giugno 1948 Tribunale federale 74 IV 102 DTF - Diritto penale e procedura penale

Oggetto Art. 273 StGB. Wer ausländischen Stellen Schmuggelgeschäfte anzeigt, macht sich des...

Registro di legislazione
CP 173
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 173 [1]  
  1.   Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria. [2]
  2.   Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.
  3.   Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.
  4.   Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.
  5.   Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613).
[2] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
CP 272
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 272 [1]  
  1.   Chiunque, a profitto di uno Stato estero, o di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero, e a pregiudizio della Svizzera o dei suoi attinenti, abitanti o delle sue organizzazioni, esercita un servizio di spionaggio politico od organizza un servizio siffatto,chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2.   Nei casi gravi, il giudice pronuncia una pena detentiva non inferiore ad un anno. È in modo particolare considerato come caso grave incitare ad azioni ovvero dare false informazioni atte a compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613).
CP 273
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 273  
  Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. [1]
 
[1] Nuovo testo del terzo comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP 274
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 274 [1]  
  1.   Chiunque raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno della Svizzera, ovvero organizza un servizio siffatto;chiunque arruola persone per siffatti servizi o li favorisce,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno. [2]
  2.   La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613).
[2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP 303
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 303 [1]  
  1.   Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pe-cuniaria.
  2.   Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
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