S. 494 / Nr. 83 Bundesrechtliche Abgaben (i)

BGE 74 I 494

83. Sentenza 10 dicembre 1948 nella causa B. contro Commissione di ricorso del
Cantone Ticino in materia d'imposta e di nuovo sacrificio per la difesa
nazionale.

Regeste:
Imposta e nuovo sacrificio per la difesa nazionale.
1. Le prestazioni derivanti da un'assicurazione di rendita temporanea senza
rimborso del capitale sono imponibili quale reddito a norma dell'art. 21 cifra
1 lett. c DIN.
2. Valutazione ai fini del nuovo sacrificio dei diritti su prestazioni in
corso a dipendenza di un contratto di assicurazione di rendita temporanea
senza rimborso del capitale (art. 11 cp. 2 e 5 DSN II).
Wehrsteuer und Wehropfer II:
1. Renten aus befristeten Leibrentenverträgen sind Bestandteil des bei der
Wehrsteuer anrechenbaren Einkommens (Art. 21, Abs. 1 lit. c WStB).
2. Steuerwert von Ansprüchen aus befristeten Leibrentenverträgen beim neuen
Wehropfer (Art. 11 Abs. 2 und 5 WOB II).
Impôt et nouveau sacrifice pour la défense nationale:
1. Les prestations dérivant d'une assurance de rente temporaire sans
remboursement du capital sont imposables comme revenu au sens de l'art. 21,
ch. 1, litt. c AIN.
2. Estimation, en vue du nouveau sacrifice, de la valeur des droits sur des
prestations en cours qui découlent d'un contrat d'assurance de rente
temporaire sans remboursement du capital (art. 11, ch. 2 et 5 ASN II).

A. ­ Agli effetti dell'imposta e del nuovo sacrificio per la difesa nazionale,
il contribuente dichiarava, tra l'altro, quattro polizze di assicurazione
stipulate alla seguenti condizioni: l'assicuratore si obbliga, contro il
pagamento di un premio unico, a corrispondere al contribuente una rendita
determinata durante un certo numero di anni, purchè lui o sua moglie siano
ancora in vita alla scadenza delle prestazioni. La Commissione di tassazione
dichiarava imponibili le

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rendite contrattuali di 10726 fr. all'anno (art. 21 DIN) ed accertava il
valore patrimoniale dei diritti di assicurazione in 70 899 fr. (art. 9 e 11
DSN II). Il reclamo interposto contro la tassazione era respinto.
B. ­ Il contribuente insorgeva dinanzi alla Commissione cantonale di ricorso,
chiedendo che il reddito esposto di 10 726 fr. fosse stralciato
(subordinatamente ridotto a 1069 fr. 76) e che il valore attribuito alla
polizza di assicurazione no 2038430 fosse ridotto da 34 080 fr. a 19 200 fr.
Egli adduceva in sostanza quanto segue: Le rendite annuali di 10 726 fr. non
costituiscono un reddito soggetto all'imposta per la difesa nazionale, poichè
rappresentano il rimborso del capitale versato a suo tempo più gl'interessi
del 3%. Imponibile potrebbe essere tutt'al più la parte delle rendite che
corrisponde agli interessi del capitale (1069 fr. 75). Per quanto concerne
infine la valutazione della polizza ai fini del nuovo sacrificio, la
capitalizzazione della prestazione annuale di 4800 fr. dev'esser fatta con il
coefficiente 4 anzichè con quello 7,1 adottato nella decisione impugnata.
Con decisioni 15 luglio 1948 la Commissione cantonale di ricorso respingeva il
gravame, osservando che l'autorità di tassazione si era conformata alle
direttive emanate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia
di rendite vitalizie condizionate nel tempo e soggette al diritto di
aspettativa.
C. ­ Il ricorrente ha deferito queste decisioni al Tribunale federale,
riconfermandosi nelle sue conclusioni, essenzialmente per i seguenti motivi:
Contrariamente a quanto ha giudicato la Commissione cantonale di ricorso, le
prestazioni litigiose non sono rendite vitalizie, ma rendite temporanee senza
rimborso del capitale residuante in caso di morte prematura del beneficiario.
La rinuncia del ricorrente alle annualità eventualmente non ancora scadute
alla sua morte rappresenta la prestazione di costui per l'interesse,
leggermente superiore a quello usuale, concessogli dalla controparte. Le
rendite annuali

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costituiscono quindi, prescindendo dagli interessi di 1069 fr. 75, un consumo
di capitale non imponibile. Questo modo di vedere è stato condiviso
segnatamente dalla Commissione di ricorso del Cantone di Argovia nella sua
decisione 19 giugno 1947, che concerne una fattispecie analoga alla presente.
D'altra parte, i diritti su rendite temporanee in corso (senza rimborso del
capitale) sono soggetti al nuovo sacrificio per la difesa nazionale
nell'ammontare calcolato secondo le norme applicabili in materia di rendite
d'annuità, sempre che non sia più elevato di quello che si otterrebbe per una
rendita vitalizia. Queste direttive sono state disattese in concreto
dall'Autorità cantonale.
La Commissione cantonale di ricorso conclude pel rigetto del gravame.
L'Amministrazione federale delle contribuzioni propone di respingere il
ricorso quanto al reddito e di ammetterlo quanto alla sostanza.
Cosi richiesto dal Presidente di questa Camera, l'Ufficio federale delle
assicurazioni ha presentato il 29 novembre 1948 le sue osservazioni, delle
quali si dirà, per quanto occorra, in appresso.
Considerando in diritto:
1. ­ La soluzione della controversia presuppone un'indagine intesa a stabilire
la natura dei contratti di rendita litigiosi.
Occorre distinguere, a questo proposito, tra il contratto di rendita certa o
d'annuità e il contratto di rendita per il caso di vita. Caratteristico per il
primo di questi tipi contrattuali è l'assenza di un elemento aleatorio. L'uno
dei contraenti si obbliga a pagare un capitale, l'altro a corrispondere un
certo numero di rendite di un ammontare determinato. Se il creditore muore
prima di aver percepito tutte le rendite stipulate, quelle non ancora scadute
alla sua morte saranno pagate agli eredi. Non sussiste incertezza nè
sull'entità complessiva delle prestazioni, nè sul tempo in cui saranno
effettuate; le rendite costituiscono quindi il rimborso del capitale e dei
suoi

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interessi. Siffatto contratto di rendita non riveste pertanto carattere
assicurativo (cf. ZOLLINGER, Der Rentenversicherungsvertrag nach
schweizerischem Privatrecht, Zürich 1948, p. 20 sgg.).
Da definirsi come vero e proprio contratto di assicurazione è invece la
stipulazione di una rendita per il caso di vita. L'assicuratore si obbliga,
contro il pagamento di un capitale, a corrispondere all'assicurato delle
rendite determinate fin tanto che sarà in vita. Il rischio incide nei rapporti
tra le prestazioni dei contraenti ed imprime alla stipulazione di una rendita
vitalizia il carattere specifico dell'assicurazione.
A questi tipi contrattuali di rendita se ne aggiunge un altro di carattere
misto, che è la risultante della fusione di elementi della rendita certa e di
quella vitalizia. La corresponsione della rendita è prevista dai contraenti
soltanto per un tempo determinato e cessa prematuramente se muore il
creditore, svincolando il debitore dall'obbligo di ulteriori prestazioni
(assicurazione di rendita temporanea). Il rimborso del capitale pagato
dall'assicurato all'atto della conclusione del contratto non è garantito come
nella stipulazione di una rendita certa; l'ammontare della rendita è
prevalentemente in funzione della probabilità di vita dell'assicurato.
Trattasi adunque di un negozio che rientra nella categoria dei contratti di
assicurazione.
Gli elementi specifici dell'assicurazione di una rendita temporanea senza
rimborso del capitale sono appunto quelli che contraddistinguono i contratti
stipulati dal ricorrente, conclusione alla quale giunge anche l'Ufficio
federale delle assicurazioni.
2. ­ Agli effetti dell'imposta per la difesa nazionale, le rendite annue di 10
726 fr. non costituiscono quindi, contrariamente alla tesi sostenuta dal
ricorrente, un consumo di capitale non imponibile nella misura in cui
rappresenta il rimborso rateale dei fondi da lui versati, ma vere e proprie
prestazioni di assicurazione tassabili

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quale reddito a norma dell'art. 21 cifra 1 lett. c DIN. Questo giudizio non è
infirmato dalla decisione 19 giugno 1947 della Commissione di ricorso
argoviese già pel motivo ch'essa ebbe a pronunciarsi su di un contratto di
assicurazione di rendita temporanea con rimborso del capitale in caso di morte
prematura dell'assicurato, ipotesi che non ricorre in concreto.
3. ­ La tassazione ai fini del nuovo sacrificio per la difesa nazionale è
litigiosa soltanto per quanto riguarda la valutazione dei diritti su
prestazioni in corso a dipendenza del contratto di assicurazione di rendita
temporanea no 2038430. Trattasi di una rendita annua di 4800 fr. pagabile in
rate semestrali, la prima il 1° marzo 1943, l'ultima il 1° ottobre 1953.
Orbene, la legge prevede espressamente le norme per il computo di rendite in
corso garantite per tutta la vita (art. 11 cp. 1 e 2 DSN II) o di durata
limitata (art. 11 cp. 5 DSN II); essa è invece muta per quanto riguarda le
rendite temporanee per il caso di sopravvivenza dell'assicurato. Questa lacuna
è stata colmata dalla prassi.
Giusta le istruzioni emanate in merito dall'Amministrazione federale delle
contribuzioni, la rendita temporanea in corso dev'essere valutata in principio
secondo l'art. 11 cp. 5 DSN II; tuttavia, per tener conto del fatto che il
beneficiario potrebbe morire prima di aver percepito tutte le prestazioni
pattuite, il valore imponibile non deve essere superiore a quello che si
otterrebbe applicando l'art. 11 cp. 2 DSN II.
L'autorità cantonale ha bensì determinato il valore patrimoniale dei diritti
di assicurazione litigiosi a norma dell'art. 11 cp. 5 DSN II, ma ha omesso di
verificare se il computo in conformità dell'art. 11 cp. 2 DSN II non sarebbe
stato più favorevole pel contribuente. E cosi è appunto in concreto; la
capitalizzazione della prestazione annua di 4800 fr. con il coefficiente 4
applicabile per una rendita vitalizia dà una somma di 19 200 fr., che è
inferiore a quella di 34 080 fr. esposta in sede cantonale.

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Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto per quanto concerne l'imposta per la difesa nazionale ed
è accolto per quanto attiene al nuovo sacrificio per la difesa nazionale.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 74 I 494
Data : 01. Januar 1948
Pubblicato : 10. Dezember 1948
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 74 I 494
Ramo giuridico : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Oggetto : Imposta e nuovo sacrificio per la difesa nazionale.1. Le prestazioni derivanti da un'assicurazione...


Registro di legislazione
DIN: 21
SR 725.113.11: 9e  11
Registro DTF
74-I-494
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
rendita temporanea • questio • contratto di assicurazione • ricorrente • contribuente • federalismo • commissione di ricorso • decisione • autorità cantonale • valore patrimoniale • ufficio federale • tribunale federale • ripartizione dei compiti • prestazione in capitale • fine • polizza assicurativa • calcolo • numero • ordine militare • conclusione del contratto
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