S. 48 / Nr. 9 Prozessrecht (i)

BGE 73 II 48

9. Sentenza del 27 febbraio 1947 nella causa Bisi c. Scattini.

Regeste:
Art. 47 cp. 3 OGF. Condizioni, alle quali deve soddisfare una domanda
riconvenzionale per essere impugnata da sola mediante ricorso per riforma.
Art. 47 Abs. 3 OG. Voraussetzungen, unter denen eine Widerklage für sich
allein auf dem Wege der Berufung weitergezogen werden kann.
Art. 47 al. 3 OJ. Conditions que doit remplir la demande reconventionnelle
pour pouvoir faire à elle seule l'objet d'un recours en réforme.

Ritenuto in fatto:
A. ­ Nella causa promossa con petizione 19 febbraio 1944 davanti alla Pretura
di Locarno gli attori Andrea e Andreina Bisi chiedevano per riparazione morale
la somma di 4000 fr. e il convenuto Giovanni Scattini domandava
riconvenzionalmente, per lo stesso titolo, 2000 fr.
Il 19 luglio 1944, il Pretore di Locarno respingeva le conclusioni della parte
attrice e ammetteva nella misura di 500 fr. quelle riconvenzionali.

Seite: 49
Scattini si adagiava a questo giudizio; i Bisi riproponevano invece
integralmente la loro domanda alla Camera civile del Tribunale d'appello che,
con sentenza 11 settembre 1946, confermava il giudizio pretoriale.
B. ­ Gli attori hanno inoltrato al Tribunale federale un tempestivo ricorso
per riforma, chiedendo soltanto che anche la domanda riconvenzionale sia
integralmente respinta.
Considerando in diritto:
In concreto la domanda riconvenzionale non può essere impugnata da sola,
poichè non raggiunge il valore litigioso previsto dalla legge come minimo
(art. 46 OGF). Sarebbe stata impugnabile in virtù dell'art. 47 cp. 3 OGF
soltanto congiuntamente con la domanda principale, ossia se anche questa fosse
stata deferita al giudizio del Tribunale federale. Infatti la pretesa in sè
non riformabile davanti alla giurisdizione federale lo diventa a motivo della
sua dipendenza dalla contropretesa, con la quale dev'essere giudicata e che è
suscettibile di ricorso per riforma al Tribunale federale. Una siffatta
competenza manca se, come in concreto, nessuna delle parti in causa ha
sottoposto la contropretesa al giudizio del Tribunale federale: in questo caso
le cose stanno tanto processualmente, quanto sostanzialmente come se la
pretesa non impugnabile fosse stata fatta valere in una procedura a sè.
È irrilevante che davanti all'ultima giurisdizione cantonale si fosse ancora
in presenza della domanda principale e della domanda riconvenzionale. Infatti
l'art. 46 OGF vale soltanto pel calcolo del valore litigioso della domanda
principale da una parte e della domanda riconvenzionale dall'altra parte.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 73 II 48
Data : 01. Januar 1947
Pubblicato : 27. Februar 1947
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 73 II 48
Ramo giuridico : BGE - Zivilrecht
Oggetto : Art. 47 cp. 3 OGF. Condizioni, alle quali deve soddisfare una domanda riconvenzionale per essere...


Registro di legislazione
OG: 47
OGF: 46  47
Registro DTF
73-II-48
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
domanda riconvenzionale • tribunale federale • questio • decisione • azione • valore litigioso • parte alla procedura • convenuto • riparazione morale • irrilevanza • federalismo