S. 171 / Nr. 46 Strafgesetzbuch (d)

BGE 72 IV 171

46. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 18. Oktober 1946 i. S.
Kupferschmid.

Regeste:
Art. 173
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 173 [1]  
  1.   Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria. [2]
  2.   Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.
  3.   Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.
  4.   Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.
  5.   Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613).
[2] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
StGB schützt nur die persönliche Ehre, nicht auch den Ruf. den jemand
als Geschäftsmann haben kann.
L'art. 173 CP ne protège que l'honneur attaché à la personne non la réputation
dont quelqu'un peut jouir en qualité de commerçant.
L'art. 173 CP protegge soltanto l'onore personale e non anche la riputazione,
di cui taluno può godere in qualità di commerciante.

Nachdem Gottfried Kupferschmid Mitte Januar 1944 von einer Reise heimgekehrt
war, erzählte er seiner Ehefrau und einigen Bekannten, er habe in Davos in
einem Hotel einen Kaffee bestellt und sich erkundigt, ob er im betreffenden
Hause übernachten könne. Während er dann das Gastlokal für eine Weile
verlassen habe, sei ihm ein Kärtchen mit der Aufschrift: «Bitte verlassen Sie
dieses Lokal, Ihr Besuch ist nicht erwünscht», auf den Tisch gelegt worden.
Das habe ihn bewogen, wegzugehen und in einem anderen Hotel Unterkunft zu
suchen.

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Dieser Vorfall wurde weitererzählt und ohne Wissen und Willen Kupferschmids
unter Angabe einiger weiterer Einzelheiten am 31. Januar 1944 im «Fricktaler»
und nachher in anderen Zeitungen veröffentlicht. Das veranlasste den Kur- und
Verkehrsverein Davos, sich bei Hering, dem Redaktor des genannten Blattes,
nach dem Urheber des Artikels und dem Hotel, in welchem der Vorfall sich
abgespielt habe, zu erkundigen. Kupferschmid erklärte nun gegenüber Hering und
dann am 18. Februar 1944 in einem Schreiben an den Kur- und Verkehrsverein
Davos, dass der betreffende Gasthof Hotel ... heisse. Im gleichen Sinne
äusserte er sich gegenüber einer anderen Person.
Der Inhaber des erwähnten Hotels, der den geschilderten Vorfall bestreitet,
stellte gegen Kupferschmid Strafantrag wegen übler Nachrede und reichte gegen
das Urteil des Ausschusses des Kantonsgerichts von Graubünden, das den
Angeschuldigten freisprach, Nichtigkeitsbeschwerde ein. Sie wurde vom
Bundesgericht abgewiesen.
Aus den Erwägungen:
Nach Art. 173
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 173 [1]  
  1.   Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria. [2]
  2.   Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.
  3.   Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.
  4.   Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.
  5.   Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613).
[2] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
StGB muss die Beschuldigung oder Verdächtigung, in welcher die
üble Nachrede liegen soll, dem Betroffenen ein unehrenhaftes Verhalten oder
andere Tatsachen vorwerfen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen. Unter
dem Ruf des Beschuldigten oder Verdächtigten ist seine Geltung als ehrbarer
Mensch verstanden. Art. 173
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 173 [1]  
  1.   Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria. [2]
  2.   Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.
  3.   Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.
  4.   Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.
  5.   Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613).
[2] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
StGB will nur die persönliche Ehre schützen, nicht
beispielsweise auch den Ruf, den jemand als Geschäftsmann haben kann.
Äusserungen, welche bloss die geschäftlichen Interessen des Beschuldigten oder
Verdächtigten berühren, seiner persönlichen Ehre dagegen nicht Eintrag tun,
fallen daher nicht unter die genannte Bestimmung. Bloss solche Äusserungen
aber hat der Beschwerdegegner getan, als er wiederholt behauptete, es sei ihm
als Gast des Hotels ... in Davos eine Karte auf den Tisch gelegt worden mit
der Aufschrift: «Bitte

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verlassen Sie dieses Lokal, Ihr Besuch ist nicht erwünscht». Wenn ein Hotelier
in sein Haus oder in bestimmte Gastlokale nur Leute aufnehmen will, deren
Äusseres gewissen Anforderungen entspricht, so ist er nichtsdestoweniger ein
ehrbarer Mann. Der unbegründete Vorwurf, er habe jemanden wegen seiner äussern
Erscheinung in höflicher Form zurückgewiesen, mag gewisse Leute abhalten, in
seinem Gasthof einzukehren, macht ihn dagegen als Menschen nicht verächtlich.
Schon aus diesem Grunde hat sich der Beschwerdegegner der üblen Nachrede nicht
schuldig gemacht. Die Frage stellt sich deshalb nicht, ob seine Äusserungen
überhaupt als Kritik am Verhalten des Betriebsinhabers oder nicht vielmehr als
Kritik am Verhalten des Personals oder sogar bloss eines Gastes, der
allenfalls die Karte auf den Tisch des Beschwerdegegners gelegt haben könnte,
aufzufassen waren.
72 IV 171 01. gennaio 1946 18. ottobre 1946 Tribunale federale 72 IV 171 DTF - Diritto penale e procedura penale

Oggetto Art. 173 StGB schützt nur die persönliche Ehre, nicht auch den Ruf. den jemand als Geschäftsmann...

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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 173 [1]  
  1.   Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria. [2]
  2.   Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.
  3.   Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.
  4.   Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.
  5.   Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613).
[2] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
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