S. 7 / Nr. 4 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 71 III 7

4. Entscheid vom 22. Januar 1945 i.S. Schoch.

Regeste:
Summarisches Konkursverfahren. Zeitpunkt der Verwertung.
1. Im summarisch durchgeführten Konkurse sind nach Abschluss des
Kollokationsverfahrens alle Konkursaktiven beförderlich zu verwerten (Art. 231
Abs. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 231 - 1 L'ufficio dei fallimenti propone al giudice del fallimento di procedere alla liquidazione secondo la procedura sommaria quando constata che:
1    L'ufficio dei fallimenti propone al giudice del fallimento di procedere alla liquidazione secondo la procedura sommaria quando constata che:
1  il ricavo della realizzazione dei beni inventariati non sarà prevedibilmente sufficiente per coprire le spese della procedura ordinaria; o
2  il caso è semplice.
2    Se il giudice è dello stesso parere, la massa è liquidata con la procedura sommaria, sempreché prima della ripartizione della somma ricavata nessun creditore chieda che si proceda secondo la procedura ordinaria di fallimento, fornendo una garanzia sufficiente per le spese presumibilmente non coperte.
3    La liquidazione sommaria ha luogo secondo le regole della procedura ordinaria, fatte salve le eccezioni seguenti:
1  Di regola non hanno luogo assemblee dei creditori. Tuttavia, se in ragione di circostanze particolari una consultazione dei creditori sembra opportuna, l'ufficio dei fallimenti può riunirli in assemblea o provocare una loro risoluzione per mezzo di circolare.
2  Allo scadere del termine per le insinuazioni (art. 232 cpv. 2 n. 2), l'ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione; esso osserva le disposizioni degli articoli 256 capoversi 2 a 4 e tiene conto con il maggior riguardo possibile degli interessi dei creditori. I fondi possono essere realizzati soltanto dopo che sia stato allestito l'elenco degli oneri.
3  L'ufficio dei fallimenti designa i beni necessari nell'inventario e lo deposita insieme con la graduatoria.
4  Non è necessario depositare lo stato di ripartizione.
, 243 Abs. 3 u
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 243 - 1 L'amministrazione del fallimento riscuote i crediti liquidi e scaduti della massa; occorrendo, in via di esecuzione.
1    L'amministrazione del fallimento riscuote i crediti liquidi e scaduti della massa; occorrendo, in via di esecuzione.
2    L'amministrazione del fallimento realizza senza indugio gli oggetti esposti a rapido deprezzamento, che richiedono una manutenzione costosa o la cui conservazione comporta spese eccessive. Essa può inoltre ordinare la realizzazione immediata di cartevalori e altri oggetti che hanno un prezzo di borsa o di mercato.447
3    Gli altri beni della massa sono realizzati soltanto dopo la seconda assemblea dei creditori.
. 256 SchKG).
2. Gründe, die einen Aufschub der Verwertung rechtfertigen.

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3. Gegen einen unbegründeten Aufschub der Verwertung ist Beschwerde zulässig.
Faillite. Liquidation sommaire.
1. En cas de liquidation sommaire, l'actif doit être réalisé avec diligence
sitôt après la fin de la procédure do collocation (art. 231 al. 3, 243 al. 3
et 256 LP).
2. Motifs qui justifient le renvoi de la réalisation.
3. Un renvoi injustifié de la réalisation peut faire l'objet d'une plainte.
Procedura sommaria di fallimento. Epoca della realizzazione.
1. Nella procedura sommaria' di fallimento, gli attivi della massa
fallimentare devono essere sollecitamente liquidati, non appena terminata la
procedura di graduazione (art. 231 al. 3, 243 al. 3 e 256 LEF).
2. Motivi che giustificano il differimento della liquidazione.
3. Il differimento ingiustificato può costituire oggetto di reclamo.

In dem am 1. Dezember 1943 eröffneten, im summarischen Verfahren
durchgeführten Konkurse über Otto Hörnlimann anerkannte das Konkursamt
Wiedikon-Zürich als Konkursverwaltung die von Paul Schoch angemeldete
Forderung von Fr. 20,368.­, verweigerte dagegen die Herausgabe der acht
Pferde, die Schoch zu Eigentum ansprach. Dieser verlangte hierauf gerichtliche
Feststellung seines Eigentums und stellte am 7. Oktober 1944, während der
Aussonderungsprozess noch vor erster Instanz hängig war, beim Konkursamt das
Gesuch um sofortige Verwertung der streitigen Pferde. Gegen den abschlägigen
Bescheid des Konkursamtes führte er am 20. Oktober 1944 Beschwerde mit dem
Antrag, dieses Amt sei anzuweisen, die « vorzeitige » Verwertung der acht
Pferde vorzunehmen. Von der untern kantonalen Aufsichtsbehörde geschützt, von
der kantonalen Aufsichtsbehörde dagegen abgewiesen, erneuert er mit dem
vorliegenden Rekurse an das Bundesgericht seinen Beschwerdeantrag.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
zieht in Erwägung:
Da die Forderung des Rekurrenten im Konkurse über Otto Hörnlimann unstreitig
anerkannt ist, muss angenommen werden, in diesem schon mehr als ein Jahr
anhängigen, dem summarischen Verfahren unterliegenden Konkurse

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sei das Kollokationsverfahren bereits durchgeführt. Bei diesem Stande des
Konkursverfahrens stellt sich die von den kantonalen Instanzen erörterte Frage
eines Notverkaufes im Sinne von Art. 243 Abs. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 243 - 1 L'amministrazione del fallimento riscuote i crediti liquidi e scaduti della massa; occorrendo, in via di esecuzione.
1    L'amministrazione del fallimento riscuote i crediti liquidi e scaduti della massa; occorrendo, in via di esecuzione.
2    L'amministrazione del fallimento realizza senza indugio gli oggetti esposti a rapido deprezzamento, che richiedono una manutenzione costosa o la cui conservazione comporta spese eccessive. Essa può inoltre ordinare la realizzazione immediata di cartevalori e altri oggetti che hanno un prezzo di borsa o di mercato.447
3    Gli altri beni della massa sono realizzati soltanto dopo la seconda assemblea dei creditori.
SchKG gar nicht mehr, sondern
das Konkursamt hat nunmehr im summarisch durchgeführten Konkurse, wo in der
Regel keine Gläubigerversammlungen stattfinden (Art. 96 lit. a KV),
beförderlich alle Konkursaktiven zu verwerten (Art. 231 Abs. 3, 243 Abs. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 243 - 1 L'amministrazione del fallimento riscuote i crediti liquidi e scaduti della massa; occorrendo, in via di esecuzione.
1    L'amministrazione del fallimento riscuote i crediti liquidi e scaduti della massa; occorrendo, in via di esecuzione.
2    L'amministrazione del fallimento realizza senza indugio gli oggetti esposti a rapido deprezzamento, che richiedono una manutenzione costosa o la cui conservazione comporta spese eccessive. Essa può inoltre ordinare la realizzazione immediata di cartevalori e altri oggetti che hanno un prezzo di borsa o di mercato.447
3    Gli altri beni della massa sono realizzati soltanto dopo la seconda assemblea dei creditori.
und
256 SchKG). Ein Aufschub der Verwertung ist nur zulässig, wenn Aussicht
besteht, auf diese Weise einen bessern Erlös zu erzielen, wenn eine
Gläubigerversammlung einen Nachlassvertrag angenommen hat (Art. 81 KV), oder
wenn die Zugehörigkeit eines Gegenstandes zur Konkursmasse noch umstritten
ist. Ein ohne solchen Grand verfügter Aufschub läuft dem Konkurszweck der
bestmöglichen Befriedigung der Gläubiger aus den Mitteln der Konkursmasse
zuwider und ist daher als Gesetzesverletzung anfechtbar. Der in Art. 253 Abs.
2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 253 - 1 L'amministrazione presenta all'assemblea una relazione particolareggiata sull'andamento della gestione, nonché sullo stato attivo e passivo.
1    L'amministrazione presenta all'assemblea una relazione particolareggiata sull'andamento della gestione, nonché sullo stato attivo e passivo.
2    L'assemblea delibera sulla conferma dell'amministrazione ed eventualmente della delegazione dei creditori; essa ordina inappellabilmente quanto richiede la gestione del fallimento.
SchKG ausgesprochene Grundsatz, dass die zweite Gläubigerversammlung bezw.
im summarischen Verfahren unter Vorbehalt von Zirkularbeschlüssen das
Konkursamt « unbeschränkt alles weitere für die Durchführung des Konkurses »
anordnet, ändert hieran nichts, da das Hinausschieben der Verwertung ohne
stichhaltigen Grund nicht der Durchführung des Konkurses dient, und da die
Gläubigerautonomie im übrigen am Gesetz ihre Schranke findet.
Im vorliegenden Falle trifft keiner der erwähnten Verschiebungsgründe zu. Dass
bei späterer Verwertung ein besserer Erlös zu gewärtigen sei, macht das
Konkursamt selber nicht geltend. Ein Nachlassvertrag ist nicht angenommen, ja
es ist nicht einmal dargetan, dass sich der Gemeinschuldner ernsthaft um einen
solchen bemüht. Der Umstand endlich, dass über die streitigen Pferde noch ein
Aussonderungsprozess anhängig ist, steht der Verwertung deswegen nicht
entgegen, weil der Aussonderungskläger selber sie verlangt. Das Konkursamt hat
also dem Gesuche des Rekurrenten zu Unrecht nicht stattgegeben.

Seite: 10
Demnach erkennt die Schuldlbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen und das Konkursamt Wiedikon-Zürich angewiesen, im
Konkurse über Otto Hörnlimann die acht vom Rekurrenten angesprochenen Pferde
unverzüglich zu verwerten.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 71 III 7
Data : 01. gennaio 1945
Pubblicato : 22. gennaio 1945
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 71 III 7
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Summarisches Konkursverfahren. Zeitpunkt der Verwertung.1. Im summarisch durchgeführten Konkurse...


Registro di legislazione
LEF: 231 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 231 - 1 L'ufficio dei fallimenti propone al giudice del fallimento di procedere alla liquidazione secondo la procedura sommaria quando constata che:
1    L'ufficio dei fallimenti propone al giudice del fallimento di procedere alla liquidazione secondo la procedura sommaria quando constata che:
1  il ricavo della realizzazione dei beni inventariati non sarà prevedibilmente sufficiente per coprire le spese della procedura ordinaria; o
2  il caso è semplice.
2    Se il giudice è dello stesso parere, la massa è liquidata con la procedura sommaria, sempreché prima della ripartizione della somma ricavata nessun creditore chieda che si proceda secondo la procedura ordinaria di fallimento, fornendo una garanzia sufficiente per le spese presumibilmente non coperte.
3    La liquidazione sommaria ha luogo secondo le regole della procedura ordinaria, fatte salve le eccezioni seguenti:
1  Di regola non hanno luogo assemblee dei creditori. Tuttavia, se in ragione di circostanze particolari una consultazione dei creditori sembra opportuna, l'ufficio dei fallimenti può riunirli in assemblea o provocare una loro risoluzione per mezzo di circolare.
2  Allo scadere del termine per le insinuazioni (art. 232 cpv. 2 n. 2), l'ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione; esso osserva le disposizioni degli articoli 256 capoversi 2 a 4 e tiene conto con il maggior riguardo possibile degli interessi dei creditori. I fondi possono essere realizzati soltanto dopo che sia stato allestito l'elenco degli oneri.
3  L'ufficio dei fallimenti designa i beni necessari nell'inventario e lo deposita insieme con la graduatoria.
4  Non è necessario depositare lo stato di ripartizione.
243 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 243 - 1 L'amministrazione del fallimento riscuote i crediti liquidi e scaduti della massa; occorrendo, in via di esecuzione.
1    L'amministrazione del fallimento riscuote i crediti liquidi e scaduti della massa; occorrendo, in via di esecuzione.
2    L'amministrazione del fallimento realizza senza indugio gli oggetti esposti a rapido deprezzamento, che richiedono una manutenzione costosa o la cui conservazione comporta spese eccessive. Essa può inoltre ordinare la realizzazione immediata di cartevalori e altri oggetti che hanno un prezzo di borsa o di mercato.447
3    Gli altri beni della massa sono realizzati soltanto dopo la seconda assemblea dei creditori.
253
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 253 - 1 L'amministrazione presenta all'assemblea una relazione particolareggiata sull'andamento della gestione, nonché sullo stato attivo e passivo.
1    L'amministrazione presenta all'assemblea una relazione particolareggiata sull'andamento della gestione, nonché sullo stato attivo e passivo.
2    L'assemblea delibera sulla conferma dell'amministrazione ed eventualmente della delegazione dei creditori; essa ordina inappellabilmente quanto richiede la gestione del fallimento.
Registro DTF
71-III-7
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ufficio dei fallimenti • cavallo • procedura sommaria • massa fallimentare • proprietà • am • realizzazione anticipata • casale • prima istanza • procedura di fallimento • tribunale federale • quesito • diritto delle esecuzioni e del fallimento • assegnato • amministrazione del fallimento • liquidazione sommaria del fallimento