S. 342 / Nr. 56 Familienrecht (d)

BGE 69 II 342

56. Urteil der II. Zivilabteilung vom 2. Dezember 1943 i. S. Santi gegen
Santi-Benvenuta.


Seite: 342
Regeste:
Ungültigerklärung der Ehe italienischer Staatsangehöriger.
1. Zuständigkeit der Gerichte des Staates am Wohnsitz der beklagten Partei.
Italienisch-schweizerisches Abkommen über die Anerkennung und Vollstreckung
gerichtlicher Entscheidungen vom 3. Januar 1933, Art. 2
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE)
OAPuE Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per:
a  pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente:
a1  notai liberi professionisti,
a2  notai pubblici,
a3  collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile,
a4  un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 19927 concernente la misurazione ufficiale;
b  conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione;
c  verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica;
d  certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 20168 sulla firma elettronica (FiEle).
.
2. Materiell ist ausschliesslich das Heimatrecht anwendbar. Art. 7 lit. c
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE)
OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati:
1    I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati:
a  i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità;
b  la data di nascita;
c  la cittadinanza;
d  la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento;
e  il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento;
f  l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI);
g  la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale;
h  eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale;
i  per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:
i1  se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,
i2  se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato.
2    Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali.
, e
Abs. 2, f und h NAG, Haager Abkommen zur Regelung des Geltungsbereichs der
Gesetze auf dem Gebiete der Eheschliessung vom 12. Juni 1902.
3. Das Fehlen einer Verwirkungsfrist im italienischen Recht verstösst nicht
gegen den schweizerischen ordre public. Art. 121
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 121 - 1 Quando lo giustifichino la presenza di figli o altri gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei coniugi i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo all'abitazione familiare, purché si possa ragionevolmente esigerlo dall'altro coniuge.
1    Quando lo giustifichino la presenza di figli o altri gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei coniugi i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo all'abitazione familiare, purché si possa ragionevolmente esigerlo dall'altro coniuge.
2    Il coniuge ex locatario risponde solidalmente della pigione fino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo; ove fosse citato in giudizio per il canone di locazione, egli può compensare l'importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all'altro coniuge, mediante rate equivalenti al canone mensile.
3    Se l'abitazione familiare appartiene a uno dei coniugi, il giudice può, alle medesime condizioni, attribuire all'altro un diritto d'abitazione, per una durata limitata e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto d'abitazione è limitato o soppresso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti.
des ersten Buches des codice
civile italiano, Art. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi.
1    Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi.
2    Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge.
des Haager Abkommens, Art. 127
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 127 - I coniugi possono disporre nella convenzione che la rendita ivi fissata non sarà modificata o potrà esserlo soltanto in parte.
ZGB.
Invalidation du mariage de sujets italiens.
1. Compétence des tribunaux de l'Etat du domicile de la partie défenderesse.
Art. 2 Convention italo-suisse du 3 janvier 1933 sur la reconnaissance et
l'exécution de décisions judiciaires.
2. Quant au fond, application exclusive du droit national. Art. 7 lettres c, e
al. 2, f et h LRDC; Convention de La Haye du 12 juin 1902 pour régler les
conflits de lois en matière de mariage.
3. L'absence d'un délai de péremption dans le droit italien n'est pas
contraire à l'ordre public suisse. Art. 121 livre premier CCI, art. 2 Conv. La
Haye, art. 127 CCS.
Annullamento del matrimonio di sudditi italiani.
1. Competenza dei tribunali dello Stato ove ha domicilio la parte convenuta.
Art. 2 della Convenzione 3 gennaio 1933 tra la Svizzera e l'Italia circa il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie.
2. Nel merito è applicabile esclusivamente il diritto nazionale. Art. 7 lett.
c, e op. 2, f ed h LDD; Convenzione dell'Aja (del 12 giugno 1902) per regolare
i conflitti di leggi in materia di matrimonio.
3. La mancanza di un termine di perenzione nel diritto italiano non è
contraria all'ordine pubblico svizzero (art. 121 libro primo Codice civile
italiano, art. 2 della Convenzione dell'Aja art. 127 CC).

A. - Die Parteien, italienische Staatsangehörige, heirateten am 9. Juni 1928
in Zürich und legitimierten bei diesem Anlasse den am 11. Juli 1927 von der
Beklagten geborenen Sohn Romeo. Erstes und einziges eheliches Domizil war
Zürich.

Seite: 343
Mit Urteil vom 16. November 1939 trennte das Bezirksgericht Zürich die Ehe auf
unbestimmte Zeit.
B. - Gestützt auf Art. 121 des ersten Buches des codice civile italiano
verlangt der Kläger die Ungültigerklärung der Ehe wegen Impotenz der
Beklagten. Diese stimmt der Klage zu.
C. - Das Bezirksgericht und das Obergericht Zürich haben mit Urteilen vom 22.
Juni bezw. 18. September 1943 die Klage abgewiesen, weil mehr als fünf Jahre
seit Abschluss der Ehe verflossen seien, so dass gemäss Art. 127
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 127 - I coniugi possono disporre nella convenzione che la rendita ivi fissata non sarà modificata o potrà esserlo soltanto in parte.
ZGB die
Anfechtung der Ehe ausgeschlossen sei.
D. - Mit der vorliegenden Berufung beantragt der Kläger, das Urteil der
Vorinstanz sei aufzuheben und das Obergericht sei anzuweisen, ausschliesslich
italienisches Recht anzuwenden.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Zuständigkeit der zürcherischen Gerichte blieb unbestritten. Sie
ergibt sich aus Art. 2 Ziff. 1 des italienisch-schweizerischen Abkommens über
die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen vom 3. Januar
1933 (AS Bd. 49 S. 800), der die Gerichte des Staates am Wohnsitze der
beklagten Partei als zuständig erklärt. Allerdings schliesst der Schlussabsatz
des Art. 2 die Gerichtsbarkeit des Wohnsitzstaates des Beklagten aus bei
Streitigkeiten, in denen das Recht des ersuchten Staates - hier Italiens -
dessen eigene Gerichte oder diejenigen eines dritten Staates als
ausschliesslich zuständig erklärt. Diese Regel greift aber hier nicht ein,
weil die italienischen Gerichte den schweizerischen Gerichtsstand in
Eheungültigkeitsklagen - und insbesondere auch bei Anfechtung der Ehe wegen
Impotenz - von Italienern, die in der Schweiz wohnen, anerkennen (Repertorio
di giurisprudenza patria 1936 S. 446, 1937 S. 376; vgl. auch 1935 S. 176).
Auch Ziff. 5 des Art. 2 spricht nicht gegen den Gerichtsstand im
Wohnsitzstaate der beklagten Partei. Er begründet zwar in Personenstands-,
Handlungsfähigkeits-, oder Familienrechtssachen die Gerichtsbarkeit des

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Heimatstaates, aber - unter Vorbehalt des Schlussabsatzes - nicht im Sinne
eines ausschliesslichen und im Verhältnis zu Ziff. 1 spezielleren
Gerichtsstandes.
2.- Beide Ehegatten waren vor ihrer Heirat italienische Staatsangehörige und
sie sind es bis heute geblieben. Nach dem Wortlaut des Art. 7 lit. c
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE)
OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati:
1    I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati:
a  i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità;
b  la data di nascita;
c  la cittadinanza;
d  la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento;
e  il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento;
f  l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI);
g  la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale;
h  eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale;
i  per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:
i1  se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,
i2  se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato.
2    Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali.
NAG («die
Gültigkeit einer Eheschliessung» und ganz unmissverständlich der französische
und italienische Text: «la validité d'un mariage», «la validità di un
matrimonio») beurteilt sich die Gültigkeit ihrer Ehe und folglich auch die
dagegen gerichtete Ungültigkeitsklage nach dem Heimatrecht. In Theorie und
Praxis umstritten ist aber die Frage, ob Heimatrecht allein, oder ob
kumulativ, neben diesem, auch schweizerisches Recht als lex fori oder als
Recht am Orte der Heirat anwendbar sei, so dass zur Eheauflösung sowohl nach
italienischem als auch nach schweizerischem Rechte ein Ungültigkeitsgrund
gegeben sein müsste (in ersterem Sinne: BECK, Kommentar, S. 258, STAUFFER, Das
internationale Privatrecht der Schweiz, Art. 7 lit. f N. 11; in letzterem
Sinne: BECK, a.a.O. S. 233, KAUFMANN, SJZ 9 S. 268, SCHNITZER, Handbuch des
internationalen Privatrechts S. 167 f., SPIVAK, Die Ungültigkeit der Ehe nach
dem internationalen Privatrecht der Schweiz S. 49 ff., STAUFFER in SJZ 23 S.
161 ff., ZITELMANN, Internationales Privatrecht, Bd. 2 S. 630, Repertorio di
giurisprudenza patria 1936 S. 446).
Es ist ausschliesslich das Recht des Heimatstaates anwendbar. Bei Eingehung
der Ehe stellt unser Recht ausschliesslich auf das Recht der Heimat ab (Art. 7
lit. c
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE)
OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati:
1    I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati:
a  i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità;
b  la data di nascita;
c  la cittadinanza;
d  la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento;
e  il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento;
f  l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI);
g  la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale;
h  eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale;
i  per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:
i1  se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,
i2  se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato.
2    Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali.
und lit. e Abs. 2 NAG). Es wäre nun nicht logisch, erst nachträglich,
nach der Heirat, die Gültigkeit der Ehe nach schweizerischem Rechte zu
überprüfen und die Ungültigkeitsklage, die nach dem Rechte des Heimatstaates
gutgeheissen werden müsste, bloss deshalb abzuweisen, weil nach
schweizerischem Rechte kein Ungültigkeitsgrund vorliegt. Nur ein positiver
Rechtssatz könnte eine abweichende Regelung rechtfertigen. Ein solcher fehlt
aber.

Seite: 345
a) Gemäss Abs. 2 des Art. 7 lit. f
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE)
OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati:
1    I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati:
a  i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità;
b  la data di nascita;
c  la cittadinanza;
d  la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento;
e  il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento;
f  l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI);
g  la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale;
h  eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale;
i  per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:
i1  se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,
i2  se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato.
2    Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali.
NAG kann zwar eine im Auslande
abgeschlossene Ehe, die nach der Gesetzgebung des Ortes der Eheschliessung
ungültig ist, in der Schweiz nur dann für ungültig erklärt werden, wenn sie
auch nach schweizerischem Rechte ungültig ist. Man könnte dadurch zum Schlusse
verleitet werden, dies gelte a fortiori für jene Ehen, die nicht im Auslande,
sondern in der Schweiz eingegangen worden sind. Diese Beweisführung geht aber
hier fehl. Absatz 1 des Art. 7 lit. f
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE)
OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati:
1    I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati:
a  i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità;
b  la data di nascita;
c  la cittadinanza;
d  la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento;
e  il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento;
f  l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI);
g  la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale;
h  eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale;
i  per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:
i1  se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,
i2  se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato.
2    Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali.
NAG versagt einer Ehe, die im Auslande
nach dem dort geltenden Rechte abgeschlossen worden ist, die Anerkennung, wenn
ihr Abschluss in der offenbaren Absicht ins Ausland verlegt worden ist, «die
Nichtigkeitsgründe des schweizerischen Rechtes zu umgehen». Da nun Art. 7 lit.
c
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE)
OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati:
1    I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati:
a  i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità;
b  la data di nascita;
c  la cittadinanza;
d  la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento;
e  il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento;
f  l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI);
g  la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale;
h  eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale;
i  per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:
i1  se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,
i2  se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato.
2    Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali.
und e NAG den Eheabschluss der Ausländer nicht dem schweizerischen, sondern
dem Rechte des Heimatstaates unterstellen, können Ausländer bei Eingehung der
Ehe die Nichtigkeitsgründe des schweizerischen Rechtes gar nicht umgehen.
Daraus folgt, dass Absatz 1 nur Schweizer betrifft. Ist aber Absatz 1 auf Ehen
von Ausländern nicht anwendbar, so ist es wegen des systematischen
Zusammenhanges auch Absatz 2 nicht; denn Absatz 1 behandelt die nach dem
Rechte des Heiratsortes gültigen, Absatz 2 die nach diesem Rechte ungültigen
Ehen. Dem ganzen Art. 7 lit. f
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE)
OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati:
1    I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati:
a  i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità;
b  la data di nascita;
c  la cittadinanza;
d  la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento;
e  il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento;
f  l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI);
g  la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale;
h  eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale;
i  per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:
i1  se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,
i2  se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato.
2    Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali.
NAG gemeinsam ist aber die Voraussetzung, dass
es sich um Ehen handelt, die Schweizer im Auslande abgeschlossen haben. Dass
aber diese in der Schweiz nur anfechtbar sind, wenn auch nach schweizerischem
Rechte ein Ungültigkeitsgrund vorliegt, kann nicht überraschen, beurteilt sich
doch im allgemeinen die Ehe nach dem Recht des Heimatstaates. Auf die Eheleute
Santi, die Ausländer sind, lässt sich somit lit. f Abs. 2 nicht anwenden. -
Zudem regelt Art. 7 lit. f
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE)
OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati:
1    I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati:
a  i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità;
b  la data di nascita;
c  la cittadinanza;
d  la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento;
e  il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento;
f  l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI);
g  la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale;
h  eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale;
i  per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:
i1  se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,
i2  se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato.
2    Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali.
NAG nicht den hier vorliegenden Konflikt zwischen
dem Heimatrecht und der lex fori, sondern zwischen dieser und dem Rechte am
Orte der Heirat.
b) Zu Unrecht hat die Vorinstanz Art. 7 lit. h

Seite: 346
analogieweise herangezogen, der die Scheidung von Ausländern in der Schweiz
nur gestattet, wenn sie sowohl nach schweizerischem als auch nach dem Rechte
des Heimatstaates zulässig ist. Bei Ehescheidungsklagen rechtfertigt sich die
Anwendung des schweizerischen Rechtes, weil sich die Tatsachen, welche die
Scheidungsklage begründen, im allgemeinen auf schweizerischem Boden
abspielten, so dass es natürlich ist, wenn sie auch unter dem Gesichtspunkte
unsres Rechtes beurteilt werden. Anders verhält es sich mit den
Ungültigkeitsklagen: Hier handelt es sich lediglich um die Frage, ob die Ehe
gültig geschlossen wurde. Da diese Frage nach Heimatrecht beurteilt wird,
lässt sich nicht einsehen, was hier die Anwendung des schweizerischen Rechtes
als lex fori rechtfertigen könnte.
3.- Das Resultat wäre kein anderes bei Anwendung des Haager Abkommens zur
Regelung des Geltungsbereichs der Gesetze auf dem Gebiete der Eheschliessung
vom 12. Juni 1902, dem sowohl die Schweiz als auch Italien beigetreten sind.
Dieses Abkommen regelt ausdrücklich weder die Ungültigkeitsklage noch die
«Gültigkeit» der Eheschliessung. Es unterwirft lediglich die «Eingehung der
Ehe» dem Heimatrecht. Umstritten ist deshalb, ob bloss jene Bedingungen, die
erfüllt sein müssen, damit eine Ehe abgeschlossen werden kann und deren Fehlen
die Nichtigkeit der Ehe nach sich zieht, in der Konvention geregelt sind, oder
ob auch die Anfechtungsgründe der Ehe, wie diejenigen der mangelnden
Einwilligung und der Impotenz darunter fallen (im engern Sinne: BUZZATI, Le
droit international privé d'après les conventions de La Haye S. 109;
Répertoire de droit international privé, Bd. 10 S. 589 ff.; im weitern Sinne:
Actes de La Haye III S. 169; v. KAHN in Zeitschrift für internationales Recht
Bd. 12 S. 201 ff.; Appellationshof Bern in SJZ 24 S. 238). Diese Frage kann
indessen offen gelassen werden, weil auch nach der Haager Konvention
ausschliesslich das Recht des Heimatstaates, hier also italienisches Recht,
anwendbar wäre.

Seite: 347
4.- Art. 121 des ersten Buches des codice civile italiano lässt die
Ungültigkeitsklage wegen impotentia generandi mit Ablauf von drei Monaten seit
Kenntnis dieses Anfechtungsgrundes, diejenige wegen impotentia coeundi
überhaupt nicht verwirken. Es fragt sich, ob das Fehlen einer Befristung gegen
den ordre public verstösst. Würde der vorliegende Fall nach der Haager
Konvention beurteilt, so wäre die Frage ohne weiteres zu verneinen. Dieses
Abkommen lässt nämlich die Berufung auf den ordre public nur im Rahmen des
Art. 2 zu (BECK, Kommentar, S. 316). Die Verjährungs- und Verwirkungsfristen
sind dort nicht genannt. Nach internem internationalem Privatrecht wäre Art.
127
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 127 - I coniugi possono disporre nella convenzione che la rendita ivi fissata non sarà modificata o potrà esserlo soltanto in parte.
ZGB als Vorschrift des ordre public nur dann heranzuziehen, wenn das
Fehlen einer Verwirkungsfrist im italienischen Rechte unser Rechtsgefühl in
unerträglicher Weise verletzen würde (BGE 64 II 97 / 8). Das ist aber nicht
der Fall. Die Verwirkungsfristen sind Zweckmässigkeitsvorschriften, die das
Rechtsempfinden in der Regel nicht tiefer berühren. Das Bundesgericht hat es
deshalb abgelehnt, die in Art. 308
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 308 - 1 Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.
1    Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.
2    L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l'accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.397
3    L'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata.
ZGB enthaltene Verwirkungsfrist bei
Vaterschaftsklagen als ordre public zu betrachten (BGE 41 II 423). Ebensowenig
stossend ist es, wenn das italienische Recht die Anfechtung der Ehe wegen
Impotenz nicht oder doch weniger befristet als das schweizerische Recht. Die
den Schweizern vorbehaltene Scheidungsklage wiegt diese Besserstellung der
italienischen Staatsangehörigen in der Eheungültigkeitsklage vielfach auf.
Die vorliegende Eheungültigkeitsklage ist deshalb ausschliesslich nach
italienischem Rechte zu beurteilen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird gutgeheissen und die Sache im Sinne der Erwägungen an die
Vorinstanz zurückgewiesen.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 69 II 342
Data : 01. gennaio 1942
Pubblicato : 02. dicembre 1943
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 69 II 342
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Ungültigerklärung der Ehe italienischer Staatsangehöriger.1. Zuständigkeit der Gerichte des Staates...


Registro di legislazione
CC: 2 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi.
1    Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi.
2    Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge.
121 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 121 - 1 Quando lo giustifichino la presenza di figli o altri gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei coniugi i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo all'abitazione familiare, purché si possa ragionevolmente esigerlo dall'altro coniuge.
1    Quando lo giustifichino la presenza di figli o altri gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei coniugi i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo all'abitazione familiare, purché si possa ragionevolmente esigerlo dall'altro coniuge.
2    Il coniuge ex locatario risponde solidalmente della pigione fino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo; ove fosse citato in giudizio per il canone di locazione, egli può compensare l'importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all'altro coniuge, mediante rate equivalenti al canone mensile.
3    Se l'abitazione familiare appartiene a uno dei coniugi, il giudice può, alle medesime condizioni, attribuire all'altro un diritto d'abitazione, per una durata limitata e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto d'abitazione è limitato o soppresso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti.
127 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 127 - I coniugi possono disporre nella convenzione che la rendita ivi fissata non sarà modificata o potrà esserlo soltanto in parte.
308
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 308 - 1 Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.
1    Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.
2    L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l'accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.397
3    L'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata.
OAPuE: 2 
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE)
OAPuE Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per:
a  pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente:
a1  notai liberi professionisti,
a2  notai pubblici,
a3  collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile,
a4  un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 19927 concernente la misurazione ufficiale;
b  conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione;
c  verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica;
d  certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 20168 sulla firma elettronica (FiEle).
7
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE)
OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati:
1    I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati:
a  i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità;
b  la data di nascita;
c  la cittadinanza;
d  la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento;
e  il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento;
f  l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI);
g  la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale;
h  eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale;
i  per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:
i1  se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,
i2  se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato.
2    Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali.
Registro DTF
41-II-423 • 64-II-88 • 69-II-342
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
matrimonio • diritto svizzero • stato d'origine • convenuto • diritto nazionale • diritto internazionale privato • casale • conclusione del matrimonio • quesito • italiano • impotenza • lex fori • libro • tribunale federale • autorità inferiore • accordo dell'aja • nullità • azione di divorzio • perenzione • decisione
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SJZ
23 S.161 • 24 S.238 • 9 S.268