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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente ordinanza s'intende per: | ||||||
| pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: notai liberi professionisti,notai pubblici,collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile,un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| notai liberi professionisti, | ||||||
| notai pubblici, | ||||||
| collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, | ||||||
| un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; | ||||||
| verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; | ||||||
| certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 2016 [3] sulla firma elettronica (FiEle). | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529). [2] RS 211.432.2 [3] RS 943.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 7 Iscrizione |
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| I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: | ||||||
| i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; | ||||||
| la data di nascita; | ||||||
| la cittadinanza; | ||||||
| la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; | ||||||
| il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010 [1] sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; | ||||||
| l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); | ||||||
| la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 121 |
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| Quando lo giustifichino la presenza di figli o altri gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei coniugi i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo all'abitazione familiare, purché si possa ragionevolmente esigerlo dall'altro coniuge. | ||||||
| Il coniuge ex locatario risponde solidalmente della pigione fino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo; ove fosse citato in giudizio per il canone di locazione, egli può compensare l'importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all'altro coniuge, mediante rate equivalenti al canone mensile. | ||||||
| Se l'abitazione familiare appartiene a uno dei coniugi, il giudice può, alle medesime condizioni, attribuire all'altro un diritto d'abitazione, per una durata limitata e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto d'abitazione è limitato o soppresso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 2 |
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| Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. | ||||||
| Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 127 |
||||||
| I coniugi possono disporre nella convenzione che la rendita ivi fissata non sarà modificata o potrà esserlo soltanto in parte. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 127 |
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| I coniugi possono disporre nella convenzione che la rendita ivi fissata non sarà modificata o potrà esserlo soltanto in parte. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 7 Iscrizione |
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| I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: | ||||||
| i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; | ||||||
| la data di nascita; | ||||||
| la cittadinanza; | ||||||
| la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; | ||||||
| il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010 [1] sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; | ||||||
| l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); | ||||||
| la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 7 Iscrizione |
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| I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: | ||||||
| i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; | ||||||
| la data di nascita; | ||||||
| la cittadinanza; | ||||||
| la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; | ||||||
| il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010 [1] sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; | ||||||
| l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); | ||||||
| la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 7 Iscrizione |
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| I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: | ||||||
| i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; | ||||||
| la data di nascita; | ||||||
| la cittadinanza; | ||||||
| la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; | ||||||
| il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010 [1] sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; | ||||||
| l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); | ||||||
| la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 7 Iscrizione |
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| I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: | ||||||
| i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; | ||||||
| la data di nascita; | ||||||
| la cittadinanza; | ||||||
| la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; | ||||||
| il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010 [1] sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; | ||||||
| l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); | ||||||
| la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 7 Iscrizione |
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| I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: | ||||||
| i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; | ||||||
| la data di nascita; | ||||||
| la cittadinanza; | ||||||
| la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; | ||||||
| il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010 [1] sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; | ||||||
| l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); | ||||||
| la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 7 Iscrizione |
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| I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: | ||||||
| i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; | ||||||
| la data di nascita; | ||||||
| la cittadinanza; | ||||||
| la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; | ||||||
| il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010 [1] sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; | ||||||
| l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); | ||||||
| la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 7 Iscrizione |
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| I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: | ||||||
| i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; | ||||||
| la data di nascita; | ||||||
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| la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; | ||||||
| il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010 [1] sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; | ||||||
| l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); | ||||||
| la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; | ||||||
| per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, | ||||||
| se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. | ||||||
| Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 127 |
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| I coniugi possono disporre nella convenzione che la rendita ivi fissata non sarà modificata o potrà esserlo soltanto in parte. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 308 [1] |
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| Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. | ||||||
| L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l'accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali. [2] | ||||||
| L'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||