S. 134 / Nr. 31 Registersachen (f)

BGE 69 I 134

31. Extrait de l'arrêt de la Ire Section civile du 19 octobre 1943 dans la
cause Fallet c. Autorité cantonale neuchâteloise du registre du commerce.

Regeste:
Portée de l'art. 704
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 704 - 1 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per:
1    Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per:
1  la modificazione dello scopo sociale;
10  l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale;
11  l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero;
12  la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società;
13  il trasferimento della sede della società;
14  l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria;
15  la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa;
16  lo scioglimento della società.553
2  la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati;
3  l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali;
4  la limitazione o soppressione del diritto d'opzione;
5  l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934552 sulle banche;
6  la conversione di buoni di partecipazione in azioni;
7  la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative;
8  l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;
9  il cambiamento della moneta del capitale azionario;
2    Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.554
3    I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni.
CO.
Tragweite des Art. 704 OR.
Portata dell'art. 704
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 704 - 1 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per:
1    Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per:
1  la modificazione dello scopo sociale;
10  l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale;
11  l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero;
12  la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società;
13  il trasferimento della sede della società;
14  l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria;
15  la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa;
16  lo scioglimento della società.553
2  la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati;
3  l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali;
4  la limitazione o soppressione del diritto d'opzione;
5  l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934552 sulle banche;
6  la conversione di buoni di partecipazione in azioni;
7  la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative;
8  l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;
9  il cambiamento della moneta del capitale azionario;
2    Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.554
3    I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni.
CO.

L'art. 704
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 704 - 1 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per:
1    Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per:
1  la modificazione dello scopo sociale;
10  l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale;
11  l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero;
12  la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società;
13  il trasferimento della sede della società;
14  l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria;
15  la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa;
16  lo scioglimento della società.553
2  la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati;
3  l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali;
4  la limitazione o soppressione del diritto d'opzione;
5  l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934552 sulle banche;
6  la conversione di buoni di partecipazione in azioni;
7  la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative;
8  l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;
9  il cambiamento della moneta del capitale azionario;
2    Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.554
3    I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni.
CO ne vise que le compte de profits et pertes et le bilan qui ont
été approuvés en dernier lieu par l'assemblée générale.
Cela ressort déjà de la lettre de l'art. 704
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 704 - 1 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per:
1    Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per:
1  la modificazione dello scopo sociale;
10  l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale;
11  l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero;
12  la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società;
13  il trasferimento della sede della società;
14  l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria;
15  la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa;
16  lo scioglimento della società.553
2  la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati;
3  l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali;
4  la limitazione o soppressione del diritto d'opzione;
5  l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934552 sulle banche;
6  la conversione di buoni di partecipazione in azioni;
7  la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative;
8  l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;
9  il cambiamento della moneta del capitale azionario;
2    Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.554
3    I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni.
CO, du texte allemand en tout cas
qui, au lieu de dire «ces documents», répète les mots de compte de profits et
pertes et de bilan en les mettant au singulier: «die Gewinn- und
Verlustrechnung und die Bilanz».

Seite: 135
Cela résulte aussi de la considération suivante: Si les créanciers avaient le
droit de faire déposer auprès du bureau du registre du commerce les comptes de
profits et pertes et les bilans antérieurs à ceux qui ont été approuvés en
dernier lieu par l'assemblée générale, la loi leur accorderait une situation
plus favorable qu'aux actionnaires. Aux termes de l'art. 696 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 696
et 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 696
CO, en
effet, le compte de profits et pertes et le bilan, qui doivent être mis à la
disposition des actionnaires au siège de l'établissement principal et des
succursales dix jours au plus tard avant l'assemblée générale ordinaire, ne
demeurent à la disposition des actionnaires que pendant une année encore. Or
les actionnaires sont les premiers intéressés, «die eigentlichen
Interessenten», selon l'expression de M. Thalmann, rapporteur au Conseil des
Etats, à propos de la disposition qui est devenue l'art. 704
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 704 - 1 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per:
1    Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per:
1  la modificazione dello scopo sociale;
10  l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale;
11  l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero;
12  la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società;
13  il trasferimento della sede della società;
14  l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria;
15  la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa;
16  lo scioglimento della società.553
2  la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati;
3  l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali;
4  la limitazione o soppressione del diritto d'opzione;
5  l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934552 sulle banche;
6  la conversione di buoni di partecipazione in azioni;
7  la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative;
8  l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;
9  il cambiamento della moneta del capitale azionario;
2    Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.554
3    I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni.
CO (Bull. stén.
CE 1935, p. 99).
La genèse de l'art. 704 ne laisse d'ailleurs subsister aucun doute à cet égard
(Bull. stén. CN 1934, p. 323 à 328; 1935, p. 186 et 187, p. 379 et 380; 1936,
p. 776 et 777, p. 898 à 900, p. 1084 à 1086; ­ CE 1935, p. 99, p. 262 et 263;
1936, p. 85 à 87, p. 247 à 250, p. 346 et 347):
Le législateur aurait voulu d'abord instituer, pour les S. A. les plus
importantes, l'obligation de publier le bilan et le compte de profits et
pertes que leurs actionnaires venaient d'approuver. Mais, trouvant que cette
obligation allait trop loin, il l'a affaiblie en prévoyant, pour toutes les S.
A. qui ne publient pas leur bilan et leur compte de profits et pertes, le
dépôt de ces documents auprès du bureau du registre du commerce, puis en
remplaçant le dépôt d'office par le dépôt à la requête d'un créancier. Il n'a
pas échappé aux Chambres que, par ce dernier affaiblissement, on enlevait
aussi aux créanciers le droit de consulter la comptabilité des années en
arrière. A la séance du 12 juin 1936 où le Conseil national a adopté le texte
qui, par suite de l'adhésion du Conseil des Etats, est devenu l'art. 704
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 704 - 1 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per:
1    Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per:
1  la modificazione dello scopo sociale;
10  l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale;
11  l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero;
12  la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società;
13  il trasferimento della sede della società;
14  l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria;
15  la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa;
16  lo scioglimento della società.553
2  la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati;
3  l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali;
4  la limitazione o soppressione del diritto d'opzione;
5  l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934552 sulle banche;
6  la conversione di buoni di partecipazione in azioni;
7  la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative;
8  l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;
9  il cambiamento della moneta del capitale azionario;
2    Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.554
3    I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni.
CO,
les deux rapporteurs l'ont relevé

Seite: 136
expressément (Bull. stén. CN 1936, p. 1084). M. Soherer a dit: «... der
berechtigte Gläubiger ... soll nur die Auflegung der letzten Bilanz, der
letzten Gewinn- und Verlustrechnung fordern können». Et M. Aeby a déclaré:
«... le créancier pourra demander cette production de documents seulement pour
le dernier exercice...».
Quant au rapporteur du Conseil des Etats, M. G. Keller, il a fait sienne cette
manière de voir (Bull. stén. CE 1936, p. 346 et 347).
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 69 I 134
Data : 01. gennaio 1942
Pubblicato : 19. ottobre 1943
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 69 I 134
Ramo giuridico : DTF - Diritto amministrativo e diritto internazionale pubblico
Oggetto : Portée de l'art. 704 CO.Tragweite des Art. 704 OR.Portata dell'art. 704 CO.


Registro di legislazione
CO: 696 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 696
704
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 704 - 1 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per:
1    Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per:
1  la modificazione dello scopo sociale;
10  l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale;
11  l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero;
12  la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società;
13  il trasferimento della sede della società;
14  l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria;
15  la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa;
16  lo scioglimento della società.553
2  la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati;
3  l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali;
4  la limitazione o soppressione del diritto d'opzione;
5  l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934552 sulle banche;
6  la conversione di buoni di partecipazione in azioni;
7  la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative;
8  l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;
9  il cambiamento della moneta del capitale azionario;
2    Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.554
3    I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni.
Registro DTF
69-I-134
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
conto economico • assemblea generale • registro di commercio • consiglio degli stati • dubbio • consiglio nazionale • autorità cantonale • succursale • allattamento • tedesco • d'ufficio