S. 50 / Nr. 14 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 68 III 50

14. Sentenza 20 marzo 1942 nella causa Bischoff.

Regeste:
Anche al creditore dimorante fuori d'Europa incombe l'obbligo di osservare il
termine di dieci giorni per la contestazione della graduatoria (art. 250
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 250 - 1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
1    Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
2    Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata.
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LEF).
Auch die ausserhalb Europas wohnenden Gläubiger müssen die Frist von zehn
Tagen zur Anfechtung des Kollokationsplanes einhalten (Art. 250 SchKG).

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Même les créanciers qui habitent hors de l'Europe doivent observer le délai de
dix jours prévu pour la contestation de l'état de collocation (art. 250 LP).

Ritenuto in fatto:
A. - Nella procedura di liquidazione dell'eredità giacente del defunto Carlo
Bischoff l'Ufficio dei fallimenti di Lugano pubblicava, il 15 agosto 1941, la
diffida d'insinuare entro un mese i crediti ai sensi dell'art. 232
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 232 - 1 L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.431
1    L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.431
2    La pubblicazione contiene:
1  la designazione del fallito e del suo domicilio, nonché la data della dichiarazione di fallimento;
LEF, e, il
4 novembre 1941, l'avviso di deposito della graduatoria.
Il 2 gennaio 1942, l'avv. Antonio Riva, a Lugano insinuava, per incarico di
Elsie, Ilse e Carla Bischoff, a New-York, un credito di 105 718 fchi. 70.
Il 27 gennaio, l'Ufficio dei fallimenti di Lugano contestava questo credito e
assegnava all'avv. Antonio Riva un termine di dieci giorni per promuovere
eventualmente azione davanti al giudice (art. 250
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 250 - 1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
1    Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
2    Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata.
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LEF).
B. - Insorgeva l'avv. Antonio Riva, chiedendo che l'Ufficio dei fallimenti di
Lugano fosse tenuto a comunicare la contestazione del credito in parola, con
un termine di almeno sessanta giorni per agire in giudizio, al rappresentante
a New-York di Elsie, Ilse e Carla Bischoff, dal quale egli aveva avuto
soltanto l'incarico d'insinuare il credito.
Con decisione 21 febbraio 1942 l'Autorità cantonale di vigilanza respingeva il
reclamo.
C. - L'avv. Antonio Riva ha inoltrato tempestivo ricorso la Camera esecuzioni
e fallimenti del Tribunale federale, riconfermandosi nelle sue conclusioni.
Considerando in diritto:
L'art. 232
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 232 - 1 L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.431
1    L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.431
2    La pubblicazione contiene:
1  la designazione del fallito e del suo domicilio, nonché la data della dichiarazione di fallimento;
, cifra 2 in fine, della LEF dispone che per i creditori dimoranti
fuori d'Europa l'ufficio può prorogare il termine delle insinuazioni dei loro
crediti verso il fallito. Quest'articolo tiene conto in una certa misura delle
difficoltà che derivano a taluni creditori dalla loro lontananza. Ma il
legislatore non ha stabilito facilitazioni più ampie, cosicchè l'obbligo di
osservare il termine di dieci giorni

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per la contestazione della graduatoria (art. 250
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 250 - 1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
1    Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
2    Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata.
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LEF) incombe anche al
creditore dimorante fuori d'Europa, tanto s'egli contesta l'ammissione di
altri creditori o il grado ad essi accordato, quanto se pretende che il suo
credito sia stato indebitamente rigettato o ridotto o non collocato nel grado
che gli spetta. Un siffatto obbligo è giustificato dalla necessità di evitare
un forte ritardo della procedura a pregiudizio dei creditori non dimoranti
fuori d'Europa che, nella quasi totalità dei casi, costituiscono la grande
maggioranza.
Quest'ordinamento implica che il creditore del fallito debba eleggere, come
l'art. 67
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 67 - 1 La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione. Essa deve enunciare:
1    La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione. Essa deve enunciare:
1  il nome ed il domicilio del creditore e dell'eventuale suo rappresentante e, ove dimori all'estero, il domicilio da lui eletto nella Svizzera;
2  il nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante; nella domanda di esecuzione contro un'eredità dev'essere indicato a quali eredi debba farsi la notificazione;
3  l'ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera, e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono domandati;
4  il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito.
2    Pei crediti garantiti da pegno la domanda deve contenere inoltre le indicazioni prescritte dall'articolo 151.132
3    Della domanda d'esecuzione si deve dar atto gratuitamente al creditore che lo richieda.
cifra 1 LEF prescrive espressamente pel creditore che promuova
esecuzione, domicilio in Isvizzera sin dalla notifica del suo credito, se non
vuol correre il rischio di subire danno a motivo della sua lontananza. Ciò si
deduce e contrario dall'art. 232
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 232 - 1 L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.431
1    L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.431
2    La pubblicazione contiene:
1  la designazione del fallito e del suo domicilio, nonché la data della dichiarazione di fallimento;
, cifra 2 in fine, della LEF.
Se però il termine previsto dall'art. 250
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 250 - 1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
1    Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
2    Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata.
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LEF dev'essere osservato anche dal
creditore dimorante fuori d'Europa quando il suo credito sia stato rigettato
col deposito della graduatoria, ciò vale a fortiori nel caso di rigetto del
credito insinuato soltanto dopo il deposito della graduatoria. In questo caso
l'art. 69 Reg. Fall. prevede che la pubblicazione sia sostituita con un avviso
personale, unicamente però allo scopo di semplificazione e a scanso di spese;
non prescrive quindi che l'ufficio debba procedere sempre in tale modo. Nel
fattispecie non si giustifica tuttavia di ordinare la pubblicazione, poichè
per le creditrici essa non sarebbe di maggiore utilità che l'avviso dato
all'avv. Antonio Riva a Lugano, il quale aveva provveduto all'insinuazione del
loro credito.
La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia.
Il ricorso è respinto.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 68 III 50
Data : 31. dicembre 1942
Pubblicato : 19. marzo 1942
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 68 III 50
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Anche al creditore dimorante fuori d'Europa incombe l'obbligo di osservare il termine di dieci...


Registro di legislazione
LEF: 67 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 67 - 1 La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione. Essa deve enunciare:
1    La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione. Essa deve enunciare:
1  il nome ed il domicilio del creditore e dell'eventuale suo rappresentante e, ove dimori all'estero, il domicilio da lui eletto nella Svizzera;
2  il nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante; nella domanda di esecuzione contro un'eredità dev'essere indicato a quali eredi debba farsi la notificazione;
3  l'ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera, e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono domandati;
4  il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito.
2    Pei crediti garantiti da pegno la domanda deve contenere inoltre le indicazioni prescritte dall'articolo 151.132
3    Della domanda d'esecuzione si deve dar atto gratuitamente al creditore che lo richieda.
232 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 232 - 1 L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.431
1    L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.431
2    La pubblicazione contiene:
1  la designazione del fallito e del suo domicilio, nonché la data della dichiarazione di fallimento;
250
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 250 - 1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
1    Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
2    Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata.
3    ...452
Registro DTF
68-III-50
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
autorità cantonale • avvertimento • avviso personale • azione di contestazione della graduatoria • cio • comunicazione • decisione • del credere • fine • insinuazione del credito • leso • mese • ordine militare • questio • rango • ripartizione dei compiti • scopo • tribunale federale • ufficio dei fallimenti