S. 53 / Nr. 16 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 67 III 53

16. Sentenza 12 marzo 1941 nella causa Morenzoni

Regeste:
Il diritto di abitazione (art. 776
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 776 - 1 Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso.
1    Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso.
2    Non si può cedere, né si trasmette per successione.
3    Soggiace alle disposizioni circa l'usufrutto, in quanto la legge non disponga altrimenti.
CC) è incedibile e non può quindi essere
pignorato.
Das Wohnrecht (Art. 776 ZGB) ist unübertragbar und daher unpfändbar.
Le droit d'habitation (art. 776
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 776 - 1 Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso.
1    Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso.
2    Non si può cedere, né si trasmette per successione.
3    Soggiace alle disposizioni circa l'usufrutto, in quanto la legge non disponga altrimenti.
CC) est incessible et, partant, insaisissable.

Nell'esecuzione 40182 promossa da Luigi, Stanislao, Irene, Bruna, Eros,
Giuseppina, Margherita e Innocente Morenzoni contro Augusta Foglia-Morenzoni
l'Ufficio di Lugano pignorava il diritto di abitazione in un appartamento di
quattro locali al primo piano della casa sita nel Comune di Lugano ai mappali
1121 A. B., diritto spettante all'escussa e valutato fr. 9200 dal perito
giudiziale.

Seite: 54
Insorgeva Augusta Foglia-Morenzoni, sostenendo che il suo diritto di
abitazione è escluso dal pignoramento in virtù dell'art. 93
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 93 - 1 Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
1    Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
2    Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111).
3    Se durante il decorso di tale termine l'ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l'importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze.
LEF o, comunque,
non può essere pignorato giusta l'art. 93
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 93 - 1 Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
1    Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
2    Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111).
3    Se durante il decorso di tale termine l'ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l'importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze.
LEF.
Con decisione 13 febbraio 1941 l'Autorità cantonale di vigilanza ammetteva il
reclamo.
I creditori procedenti hanno deferito tempestivamente alla Camera esecuzioni e
fallimenti del Tribunale federale questa decisione, di cui chiedono
l'annullamento.
Considerando in diritto:
Il ricorso appare infondato.
L'art. 776
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 776 - 1 Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso.
1    Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso.
2    Non si può cedere, né si trasmette per successione.
3    Soggiace alle disposizioni circa l'usufrutto, in quanto la legge non disponga altrimenti.
cp. 2 CC sancisce l'incedibilità assoluta del diritto di
abitazione, a differenza di quanto prescrive l'art. 758
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 758 - 1 L'usufruttuario il cui diritto non abbia un carattere strettamente personale può cederne l'esercizio ad un terzo.
1    L'usufruttuario il cui diritto non abbia un carattere strettamente personale può cederne l'esercizio ad un terzo.
2    Il proprietario può far valere i suoi diritti direttamente verso il terzo.
CC relativamente
all'usufrutto. Poichè il diritto di abitazione non può essere ceduto, la sua
realizzazione è esclusa e il suo pignoramento è inammissibile.
In concreto il diritto di abitazione è stato conferito all'escussa, a titolo
di liberalità, da sua madre, ledendo la porzione legittima degli altri
coeredi. L'esecuzione ch'essi hanno promossa tende appunto a far cessare
questa lesione, ma è inidonea a raggiungere questo fine, in quanto che, per le
ragioni suesposte, il diritto di abitazione non può essere pignorato nè
realizzato.
La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 67 III 53
Data : 31. dicembre 1941
Pubblicato : 11. marzo 1941
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 67 III 53
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Il diritto di abitazione (art. 776 CC) è incedibile e non può quindi essere pignorato.Das Wohnrecht...


Registro di legislazione
CC: 758 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 758 - 1 L'usufruttuario il cui diritto non abbia un carattere strettamente personale può cederne l'esercizio ad un terzo.
1    L'usufruttuario il cui diritto non abbia un carattere strettamente personale può cederne l'esercizio ad un terzo.
2    Il proprietario può far valere i suoi diritti direttamente verso il terzo.
776
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 776 - 1 Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso.
1    Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso.
2    Non si può cedere, né si trasmette per successione.
3    Soggiace alle disposizioni circa l'usufrutto, in quanto la legge non disponga altrimenti.
LEF: 93
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 93 - 1 Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
1    Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
2    Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111).
3    Se durante il decorso di tale termine l'ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l'importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze.
Registro DTF
67-III-53
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
questio • decisione • motivo • camera • usufrutto • tribunale federale • porzione legittima • autorità cantonale